IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
a legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'art. 12
concernente la costituzione del Consiglio camerale;
VISTO
il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156"
Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed
all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione
dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";
VISTA
la deliberazione del Consiglio Camerale n. 14 del 20/12/2013 della Camera di
Commercio di Pescara, con la quale si è provveduto alla determinazione del
numero consiglieri ed alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascun settore
economico (All.A);
RILEVATO:
- che il Consiglio della Camera di
Commercio di Pescara è composto di ventotto consiglieri, di cui venticinque in
rappresentanza dei settori economici provinciali e tre in rappresentanza,
rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti, e dei liberi
professionisti designato, quest’ultimo, dai presidenti degli organi
professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio, e pertanto, la rappresentanza complessiva risulta come di seguito
riportata:
Settori di attività economica
SETTORI |
NUMERO SEGGI |
Agricoltura |
2 |
Artigianato |
4 |
Industria |
4 |
Commercio |
6 |
Cooperative |
1 |
Turismo |
2 |
Trasporti e spedizioni |
1 |
Credito e Assicurazioni |
1 |
Servizi alle Imprese |
4 |
Totale
seggi alle categorie economiche |
25 |
Organizzazioni sindacali dei lavoratori |
1 |
Organizzazioni di tutela dei consumatori ed utenti |
1 |
Ordini e associazioni di liberi professionisti |
1 |
Totale |
28 |
DATO
ATTO che il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Pescara ha avviato, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo
Camerale e sul sito internet istituzionale in data 05/02/2014, le procedure per
la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni
imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle
associazioni dei consumatori, ai fini della nomina del Consiglio camerale,
secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 4 agosto 2011, n. 156;
DATO
ATTO che, con nota Prot. 6541 del 22/05/2014,
acquisita agli atti del Servizio Sviluppo del Commercio in data 26 Maggio 2014
al prot. n. 141036, il Segretario Generale della
Camera di Commercio, Responsabile del Procedimento, ha trasmesso, in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del citato D.M. 156/11, al
Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti presentati dalle
organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle
associazioni dei consumatori;
VISTO
l’art. 9 commi 2 e 3, del D.M. 156/2011, che disciplina per ciascun settore, le
modalità di attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali
interessate a designare i componenti del Consiglio camerale sulla base del
grado di rappresentatività delle stesse definito dalla media aritmetica delle
percentuali dei seguenti parametri: ”numero delle imprese”, “numero degli
occupati”, “valore aggiunto relativo agli occupati e “diritto annuale versato
dalle imprese”;
VISTO
il comma 4, del suddetto art. 9 che precisa, con riferimento ai settori
industria, commercio e agricoltura, che l’autonoma rappresentanza per le
piccole imprese, nell’ambito del numero complessivo dei seggi spettanti al
settore, è assicurata dalle organizzazioni o gruppo di organizzazioni imprenditoriali che presentano
il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese;
RILEVATO
che l’art. 9 c.1 del D.M. 156/2011 medesimo prevede, altresì, che il Presidente
della Giunta Regionale determini a quale organizzazione sindacale o
associazione di consumatori spetti designare il Componente in Consiglio,
attribuendo, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione o associazione
un punteggio per ciascuno dei seguenti elementi, così come individuati
dall’art. 3 c.1 D.M. 156/2011: consistenza numerica, ampiezza e diffusione
delle proprie strutture operative, servizi resi ed attività svolta nella
circoscrizione di competenza;
CONSIDERATO
che il comma 6 del citato art. 9 prevede che il punteggio massimo attribuibile
a ciascun parametro non possa superare il 50% del punteggio massimo che si
intende attribuire ai tre suddetti parametri nel loro complesso;
RILEVATO
che il parametro della “consistenza numerica” è, fra tutti, quello che in
termini oggettivi, meglio esprime il grado di rappresentatività nella
circoscrizione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei
consumatori e valutata, per altro, l’opportunità di fissare per tale parametro
il massimo punteggio in punti 50;
RITENUTO
di dover indicare in punti 25 il punteggio massimo attribuibile rispettivamente
al parametro della “ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative” ed
al parametro dei “servizi resi ed attività svolte nella circoscrizione di
competenza”, attesa la pari rilevanza degli stessi ai fini della rilevazione
del grado di rappresentatività;
DATO
ATTO che la fase procedimentale disciplinata dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del
D.M. 4 agosto 2011, n.156 e riguardante l'acquisizione e la verifica della
documentazione predisposta dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, e le eventuali
determinazioni di irricevibilità delle dichiarazioni o di esclusione dal
procedimento rientrano nell'ambito della responsabilità di procedimento della
Camera di Commercio;
ESAMINATA, a cura del Servizio Sviluppo del Commercio,
la documentazione trasmessa dalla Camera di Commercio e vista altresì la
circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - del
16/11/2011 prot. n. 217427 avente ad oggetto
"decreto 4 agosto 2011, n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 23 recante “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53
della legge 23 luglio 2009, n. 99 - ulteriori indicazioni" (All.B);
RILEVATO
che il quadro di ripartizione dei rappresentanti delle organizzazioni
imprenditoriali nel consiglio camerale, nel numero determinato secondo i
parametri e con le modalità di calcolo previsto dall’art.9 del D.M. 156/2011, è
analiticamente esposto nell’allegato prospetto riepilogativo, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto (All.C);
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.M. 156/2011 il rappresentante degli Ordini e Associazioni
dei liberi professionisti sarà designato dai presidenti degli ordini
professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio;
PRESO
ATTO che, con nota prot. n. 6704 del 27/5/2014, è
stata formalizzata la costituzione della Consulta delle professioni della C.C.I.A.A. di Pescara, di cui
all’articolo 10 comma 6 della L. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni,
con sede presso la Camera di Commercio;
ACQUISITO
il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente
atto espresso dal dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la firma
in calce;
DECRETA
1. di approvare l’allegato prospetto
riepilogativo, (All.C), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto nel quale si rileva il grado di
rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del
rispettivo settore di appartenenza,
2. di approvare la determinazione dei
criteri che indicano a quale organizzazione sindacale, associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta
designare il Componente in Consiglio nel modo seguente:
- consistenza
numerica: 50%
- ampiezza
e diffusione delle proprie strutture operative: 25%
- servizi
resi ed attività svolte nella circoscrizione di competenza: 25%
3. di dare mandato al Servizio Sviluppo
del Commercio di notificare le determinazioni di cui sopra a tutte le
Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori
che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui
agli artt. 2,3, e 4 del D.M. 156/2011, al Presidente della Consulta provinciale
ed alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pescara;
4. di informare che qualora le
organizzazioni non provvedano ad effettuare la designazione dei consiglieri nei
termini e con le modalità indicate nel D.M. 156/2011, le stesse verranno
richieste all’Organizzazione o Associazione immediatamente successiva in
termini di rappresentatività nell’ambito dello stesso settore, senza ulteriori
comunicazioni, in caso di ulteriore inerzia provvederà il presidente della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 12, comma 6 della L. n. 580/1993 e s.m.i.,
5. di richiedere al Presidente della
Consulta di Pescara, di cui all’art. 8 del D.M. 156/2011, il nominativo designato
in seno al Consiglio della Camera di Commercio
6. di pubblicare il presente decreto sul
Bollettino Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.)
Avverso
il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
regionale entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione ovvero, in
alternativa, davanti al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
Segue allegato