IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA a legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'art. 12 concernente la costituzione del Consiglio camerale;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156" Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

VISTA la deliberazione del Consiglio Camerale n. 14 del 20/12/2013 della Camera di Commercio di Pescara, con la quale si è provveduto alla determinazione del numero consiglieri ed alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascun settore economico (All.A);

RILEVATO:

-          che il Consiglio della Camera di Commercio di Pescara è composto di ventotto consiglieri, di cui venticinque in rappresentanza dei settori economici provinciali e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti, e dei liberi professionisti designato, quest’ultimo, dai presidenti degli organi professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio, e  pertanto, la rappresentanza  complessiva risulta come di seguito riportata:

 Settori di attività economica

SETTORI

NUMERO SEGGI

Agricoltura

2

Artigianato

4

Industria

4

Commercio

6

Cooperative

1

Turismo

2

Trasporti e spedizioni

1

Credito e Assicurazioni

1

Servizi alle Imprese

4

Totale seggi alle categorie economiche

25

Organizzazioni sindacali dei lavoratori

1

Organizzazioni di tutela dei consumatori ed utenti

1

Ordini e associazioni di liberi professionisti

1

Totale

28

 

DATO ATTO che il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pescara ha avviato, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Camerale e sul sito internet istituzionale in data 05/02/2014, le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori, ai fini della nomina del Consiglio camerale, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156;

DATO ATTO che, con nota Prot. 6541 del 22/05/2014, acquisita agli atti del Servizio Sviluppo del Commercio in data 26 Maggio 2014 al prot. n. 141036, il Segretario Generale della Camera di Commercio, Responsabile del Procedimento, ha trasmesso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del citato D.M. 156/11, al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori;

VISTO l’art. 9 commi 2 e 3, del D.M. 156/2011, che disciplina per ciascun settore, le modalità di attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali interessate a designare i componenti del Consiglio camerale sulla base del grado di rappresentatività delle stesse definito dalla media aritmetica delle percentuali dei seguenti parametri: ”numero delle imprese”, “numero degli occupati”, “valore aggiunto relativo agli occupati e “diritto annuale versato dalle imprese”;

VISTO il comma 4, del suddetto art. 9 che precisa, con riferimento ai settori industria, commercio e agricoltura, che l’autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell’ambito del numero complessivo dei seggi spettanti al settore, è assicurata dalle organizzazioni o gruppo di  organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese;

RILEVATO che l’art. 9 c.1 del D.M. 156/2011 medesimo prevede, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale determini a quale organizzazione sindacale o associazione di consumatori spetti designare il Componente in Consiglio, attribuendo, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione o associazione un punteggio per ciascuno dei seguenti elementi, così come individuati dall’art. 3 c.1 D.M. 156/2011: consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative, servizi resi ed attività svolta nella circoscrizione di competenza;

CONSIDERATO che il comma 6 del citato art. 9 prevede che il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non possa superare il 50% del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre suddetti parametri nel loro complesso;

RILEVATO che il parametro della “consistenza numerica” è, fra tutti, quello che in termini oggettivi, meglio esprime il grado di rappresentatività nella circoscrizione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori e valutata, per altro, l’opportunità di fissare per tale parametro il massimo punteggio in punti 50;

RITENUTO di dover indicare in punti 25 il punteggio massimo attribuibile rispettivamente al parametro della “ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative” ed al parametro dei “servizi resi ed attività svolte nella circoscrizione di competenza”, attesa la pari rilevanza degli stessi ai fini della rilevazione del grado di rappresentatività;

DATO ATTO che la fase procedimentale disciplinata dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.M. 4 agosto 2011, n.156 e riguardante l'acquisizione e la verifica della documentazione predisposta dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, e le eventuali determinazioni di irricevibilità delle dichiarazioni o di esclusione dal procedimento rientrano nell'ambito della responsabilità di procedimento della Camera di Commercio;

ESAMINATA,  a cura del Servizio Sviluppo del Commercio, la documentazione trasmessa dalla Camera di Commercio e vista altresì la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - del 16/11/2011 prot. n. 217427 avente ad oggetto "decreto 4 agosto 2011, n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 - ulteriori indicazioni" (All.B);

RILEVATO che il quadro di ripartizione dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali nel consiglio camerale, nel numero determinato secondo i parametri e con le modalità di calcolo previsto dall’art.9 del D.M. 156/2011, è analiticamente esposto nell’allegato prospetto riepilogativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All.C);

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.M. 156/2011 il  rappresentante degli Ordini e Associazioni dei liberi professionisti sarà designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 6704 del 27/5/2014, è stata formalizzata la costituzione della Consulta delle professioni  della C.C.I.A.A. di Pescara, di cui all’articolo 10 comma 6 della L. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, con sede presso la Camera di Commercio;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente atto espresso dal dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la firma in calce;

DECRETA

1.         di approvare l’allegato prospetto riepilogativo, (All.C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale si rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del rispettivo settore di appartenenza,

2.         di approvare la determinazione dei criteri che indicano a quale organizzazione sindacale, associazione dei  consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il Componente in Consiglio nel modo seguente:

-          consistenza numerica: 50%

-          ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative: 25%

-          servizi resi ed attività svolte nella circoscrizione di competenza: 25%

3.         di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare le determinazioni di cui sopra a tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli artt. 2,3, e 4 del D.M. 156/2011, al Presidente della Consulta provinciale ed alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pescara;

4.         di informare che qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare la designazione dei consiglieri nei termini e con le modalità indicate nel D.M. 156/2011, le stesse verranno richieste all’Organizzazione o Associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell’ambito dello stesso settore, senza ulteriori comunicazioni, in caso di ulteriore inerzia provvederà il presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 12, comma 6 della L. n. 580/1993 e s.m.i.,

5.         di richiedere al Presidente della Consulta di Pescara, di cui all’art. 8 del D.M. 156/2011, il nominativo designato in seno al Consiglio della Camera di Commercio

6.         di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo regionale entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione ovvero, in alternativa, davanti al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue allegato

Tabella