IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, la ditta F.lli Cotellessa s.r.l. con sede
legale in Villa Andreoli, 150 Lanciano (CH), è
autorizzata alla coltivazione e ripristino di una cava di ghiaia sita in
località “Piana dell’Olmo” nel Comune di Lanciano (CH), individuata in catasto
al foglio di mappa n.51 particelle nn. 126-4121-4123
del Comune Censuario di Lanciano (CH), alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La
ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato
con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate
nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal
Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.
Articolo 2
La
zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e
visibili sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione
è valida fino al termine fissato per anni 4 (quattro) dalla data di notifica
del presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di
idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere
presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati
motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.
La
presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al
predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini
suddetti.
Articolo 4
Il
deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura
di Euro 83.000,00 (ottantatremila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria n. A0906141810512 stipulata in data 03.06.2014
con la Co.Na.Fi. via Del Lino, 12/2 A Bologna;
Articolo 5
La
ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta
l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni
di Polizia Mineraria.
Articolo 6
La
ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria
ed alle seguenti prescrizioni:
1. L’area sottoposta ad attività
estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile
recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la
posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti
autorizzativi e di conduzione della stessa;
2. Al fine di garantire il rispetto del
franco di mt. 2,00 sopra il livello della falda acquifera è necessaria
l’apposizione di ulteriori piezometri che ricostruiscano la piezometrica
sito-specifica con i livelli di soggiacenza relativi
ai periodi di massimo livello idrico evidenziando, altresì, i rapporti tra la
falda ed il fosso posto nelle vicinanze;
3. Presentare le analisi dell’acqua di
falda prima dell’inizio dei lavori e dopo i lavori di ripristino;
4. La ditta deve presentare una relazione
semestrale dello stato di fatto inerente l’avanzamento dei lavori;
5. Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato e
riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;
6. Deve essere evitato, in ogni momento
dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad
attività estrattiva;
7. Le quietanze dei premi relativi alla vigenza
della polizza, di cui al precedente art. 4, devono essere trasmesse al Servizio
Risorse del Territorio, almeno 30 giorni prima delle scadenze previste dal
contratto, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino all’accertamento
finale con il rilascio del relativo certificato di regolare esecuzione del
ripristino ambientale, di cui al successivo art. 10. Nel caso di mancato
pagamento dei premi previsti dalla polizza, in assenza dell’emissione del
certificato di collaudo rilasciato dal Beneficiario, la Compagnia Co.Na.Fi. via
Del Lino, 12/2 A di Bologna, alla quale viene inviato il presente
provvedimento, provvederà, senza altro avviso, all’immediato pagamento in
favore del Beneficiario (Servizio Regionale Risorse del Territorio), della
somma garantita dalla polizza fidejussoria n.
A0906141810512 stipulata in data 03.06.2014.
Articolo 7
La
ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi
all’attività estrattiva;
Articolo 8
La
quantità media estraibile annualmente è di mc. 8.750 e complessivamente di mc.
35.000 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La
ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti
d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed
in perfetto stato di efficienza e manutenzione.
Articolo 10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto
approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;
Articolo 11
La
presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi
consentiti dalla legge e trasmessa per quanto di competenza:
1. al Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di Chieti;
2. al Comune di Lanciano (CH);
3. alla Compagnia Co.Na.Fi. via Del Lino,
12/2 A Bologna ;
Articolo 12
Avverso
il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta