IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, la ditta Marinelli Umberto s.r.l. con sede legale in via Leone Magno,
5 San Salvo (CH), è autorizzata alla coltivazione e ripristino di una cava di
ghiaia sita in località “Rotella” nel Comune di Cupello (CH), individuata in
catasto al foglio di mappa n.39 particelle nn. 14
(parte) e 51 (parte) del Comune Censuario di Cupello (CH), alle seguenti norme
e condizioni:
Articolo 1
La
ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato
con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate
nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal
Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.
Articolo 2
La
zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e
visibili sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione
è valida fino al termine fissato per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del
presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere
presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati
motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.
La
presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al
predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini
suddetti.
Articolo 4
Il
deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura
di Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria n. 2014/50/2296862 stipulata in data
18.04.2014 con la Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni via Corte
D’Appello, 11 Torino, (Agenzia di Vasto - CH);
Articolo 5
La
ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta
l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni
di Polizia Mineraria.
Articolo 6
La
ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria
ed alle seguenti prescrizioni:
1. L’area sottoposta ad attività
estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile
recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la
posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti
autorizzativi e di conduzione della stessa;
2. La ditta deve sospendere i lavori
durante la fase riproduttiva della fauna, nei siti posti al di fuori del S.I.C.
per un periodo di 3 mesi (da Aprile a Giugno);
3. La profondità di scavo deve comunque e
sempre salvaguardare un franco di mt. 2,00 al di sopra del livello della falda
acquifera, mantenendo i piezometri, da installare prima dell’inizio dei lavori,
costantemente in efficienza per il monitoraggio del livello piezometrico;
4. La ditta deve presentare una relazione
semestrale dello stato di fatto inerente l’avanzamento dei lavori;
5. Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del cappellaccio esistente, deve essere integralmente
accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e
riutilizzato per il ripristino finale;
6. Deve essere evitato, in ogni momento
dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad
attività estrattiva;
7. Ciascun mezzo di transito deve
utilizzare la propria viabilità individuale in modo da evitare l’effetto cumulo
sulla viabilità e deve essere a norma riguardo l’emissione in atmosfera dei gas
di scarico ed all’inquinamento acustico. La ditta deve provvedere inoltre
all’innaffiatura con acqua, da eseguirsi 2 volte al giorno (mattina e
pomeriggio) dei tratti non asfaltati delle strade percorse dai mezzi adibiti al
trasporto del materiale estratto, ai fini dell’abbattimento delle polveri;
8. Le quietanze dei premi relativi alla
vigenza della polizza, di cui al precedente art. 4, devono essere trasmesse al
Servizio Risorse del Territorio, almeno 30 giorni prima delle scadenze previste
dal contratto, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino
all’accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di regolare
esecuzione del ripristino ambientale, di cui al successivo art. 10. Nel caso di
mancato pagamento dei premi previsti dalla polizza, in assenza dell’emissione
del certificato di collaudo rilasciato dal Beneficiario, la Compagnia Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni via Corte
D’Appello, 11 Torino, Agenzia di Vasto (CH), alla quale viene inviato il
presente provvedimento, provvederà, senza altro avviso, all’immediato pagamento
in favore del Beneficiario (Servizio Regionale Risorse del Territorio), della
somma garantita dalla polizza fidejussoria n.
2014/50/2296862 stipulata in data 18/04/2014.
Articolo 7
La
ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi
all’attività estrattiva;
Articolo 8
La
quantità media estraibile annualmente è di mc. 3.270 e complessivamente di mc. 16.354
per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La
ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti
d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed
in perfetto stato di efficienza e manutenzione.
Articolo 10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto
approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;
Articolo 11
La
presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi
consentiti dalla legge e trasmessa per quanto di competenza:
1. al Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di Chieti;
2. al Comune di Cupello (CH);
3. alla Compagnia Società Reale Mutua di
Assicurazioni Via Corte D’Appello, 11 Torino, (Agenzia di Vasto - CH);
Articolo 12
Avverso
il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta