IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Marinelli Umberto s.r.l. con sede legale in via Leone Magno, 5 San Salvo (CH), è autorizzata alla coltivazione e ripristino di una cava di ghiaia sita in località “Rotella” nel Comune di Cupello (CH), individuata in catasto al foglio di mappa n.39 particelle nn. 14 (parte) e 51 (parte) del Comune Censuario di Cupello (CH), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida fino al termine fissato per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini suddetti.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria n. 2014/50/2296862 stipulata in data 18.04.2014 con la Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni via Corte D’Appello, 11 Torino, (Agenzia di Vasto - CH);

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

 

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1.         L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

2.         La ditta deve sospendere i lavori durante la fase riproduttiva della fauna, nei siti posti al di fuori del S.I.C. per un periodo di 3 mesi (da Aprile a Giugno);

3.         La profondità di scavo deve comunque e sempre salvaguardare un franco di mt. 2,00 al di sopra del livello della falda acquifera, mantenendo i piezometri, da installare prima dell’inizio dei lavori, costantemente in efficienza per il monitoraggio del livello piezometrico;

4.         La ditta deve presentare una relazione semestrale dello stato di fatto inerente l’avanzamento dei lavori;

5.         Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente, deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per il ripristino finale;

6.         Deve essere evitato, in ogni momento dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva;

7.         Ciascun mezzo di transito deve utilizzare la propria viabilità individuale in modo da evitare l’effetto cumulo sulla viabilità e deve essere a norma riguardo l’emissione in atmosfera dei gas di scarico ed all’inquinamento acustico. La ditta deve provvedere inoltre all’innaffiatura con acqua, da eseguirsi 2 volte al giorno (mattina e pomeriggio) dei tratti non asfaltati delle strade percorse dai mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, ai fini dell’abbattimento delle polveri;

8.         Le quietanze dei premi relativi alla vigenza della polizza, di cui al precedente art. 4, devono essere trasmesse al Servizio Risorse del Territorio, almeno 30 giorni prima delle scadenze previste dal contratto, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino all’accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di regolare esecuzione del ripristino ambientale, di cui al successivo art. 10. Nel caso di mancato pagamento dei premi previsti dalla polizza, in assenza dell’emissione del certificato di collaudo rilasciato dal Beneficiario, la Compagnia Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni via Corte D’Appello, 11 Torino, Agenzia di Vasto (CH), alla quale viene inviato il presente provvedimento, provvederà, senza altro avviso, all’immediato pagamento in favore del Beneficiario (Servizio Regionale Risorse del Territorio), della somma garantita dalla polizza fidejussoria n. 2014/50/2296862 stipulata in data 18/04/2014.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 3.270 e complessivamente di mc. 16.354 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge e trasmessa per quanto di competenza:

1.         al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;

2.         al Comune di Cupello (CH);

3.         alla Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni Via Corte D’Appello, 11 Torino, (Agenzia di Vasto - CH);

Articolo 12

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta