IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2013
per uso di colture erbacee“ a favore del Sig. PALOMBIZIO Federico nato a Pratola Peligna (AQ) il
14.09.1944 ed ivi residente in Vico 1 Madonna Della Libertà 13 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 580
circa della zona del Tratturo Celano –
Foggia in Comune di Pratola Peligna (AQ)
distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 13 del Fg. 14 , la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in
premessa , ammonta ad euro € . 7,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di
L’Aquila di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota del S.I.P.A.
medesimo n. RA/163893 del 18.06.2014 ,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di L’Aquila
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui
alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia
del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art.
90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
L’Aquila n. RA/163893 del 18.06.2014 da parte del concessionario ,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita