IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che, all’art. 40, comma
2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono
essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole
prove o gruppi di prove, da un un organismo di
accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17011;
VISTO il D.M. del 22 dicembre 2009 che designa
“ACCREDIA” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere
attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
VISTO
il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO
il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari che, all’art. 3, stabilisce che
gli operatori del settore alimentare garantiscano che in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti
sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene
fissati dal regolamento medesimo;
VISTO
il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento CE n.339/93;
VISTO
l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni
e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti
n.2028 – recante “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei
laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;
ATTESO
che la Regione Abruzzo ha recepito il predetto Accordo con propria
Deliberazione di G.R. n.335 del 6 aprile 2006
recante: “Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei
laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie
alimentari”;
VISTO
l’Accordo sancito, ai sensi dell’art.
40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n.88, tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Modalità
operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali
dei laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi
per la valutazione della conformità dei laboratori”-Rep.Atti
78/CSR dell’ 8 luglio 2010;
ATTESO
che con determinazione dirigenziale n. DG21/174 del 30 dicembre 2010 il
Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha
recepito il suddetto accordo senza abrogare le Linee Guida per il
riconoscimento dei laboratori fissate dalla richiamata deliberazione di G.R. n.335/2006, che pertanto rimangono valide ed efficaci;
CONSIDERATO
che i due Accordi sopra citati sanciscono che le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi, i laboratori presenti sul
proprio territorio;
CONSIDERATO
che nel Registro Regionale della Regione Abruzzo sono stati iscritti anche i
seguenti laboratori:
- Laboratori Chimici Riuniti
- Laboratorio Analisi Dr. Bruno Bucciarelli
- Neotron SpA
tutti
aventi sede operativa fuori Regione;
RICEVUTA
la nota del Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. ABRUZZO-DGPROG-10/06/2014-0000279-P con cui si
chiede alla Direzione Regionale Politiche della Salute chiarimenti circa le
ragioni sottese all’iscrizione nella lista regionale di laboratori che non sono
collocati nel territorio della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO
che nella stessa nota del Ministero si fa rilevare come Le Regioni e le Province Autonome di Trento e
di
Bolzano iscrivono in appositi elenchi, laboratori presenti sul proprio
territorio;
RITENUTO
di doversi conformare alle disposizioni vigenti in materia di iscrizione dei
laboratori e di dover procedere
in
conseguenza di quanto sopra, alla cancellazione, dal Registro Regionale in
oggetto specificato, dei laboratori precedentemente iscritti aventi sede
operativa fuori Regione e quindi all’aggiornamento del Registro stesso;
VISTA
la determinazione dirigenziale DG11/107 del 11.06.2007 ad oggetto
“Pubblicazione del registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che
effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari;
VISTA
la determinazione dirigenziale DG11/42 del 13.03.2008 ad oggetto “Registro
Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini
dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo – 1°
aggiornamento”;
VISTA
la determinazione dirigenziale DG21/228 del 24.12.2013 ad oggetto” Registro
Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini
dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo –
aggiornamento”;
RITENUTA
la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;
VISTO
l’art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante
“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”
e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
-
per le ragioni riportate in premessa –
1. di cancellare dal Registro Regionale
dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le
industrie alimentari, i seguenti laboratori aventi sede operativa fuori
Regione, con conseguente revoca dei rispettivi numeri di iscrizione:
- Laboratori
Chimici Riuniti con sede operativa a Roma, in Via E. D’Onofrio 41 – nr. di iscrizione 13/002/LAB
- Lab. Analisi Dr. Bruno Bucciarelli
con sede operativa ad Ascoli Piceno, in Via Commercio 112, Zona Industriale – nr. di iscrizione 13/017/LAB
- Neotron SpA con sede
operativa a Modena, in Via Stradello Aggazzotti 104 –
nr. di iscrizione 13/021/LAB
2. di aggiornare l’elenco dei laboratori,
iscritti nel Registro Regionale, che effettuano analisi ai fini
dell’autocontrollo per le industrie alimentari - ALLEGATO A della
determinazione dirigenziale n. DG21/228 del 24.12.2013, per effetto di quanto
disposto dal precedente punto 1;
3. di stabilire, conseguentemente, che
l’ALLEGATO A al presente provvedimento sostituisce l’ALLEGATO A della
determinazione dirigenziale n. DG21/228 del 24.12.2013;
4. che l’elenco delle prove accreditate di
ciascun laboratorio in elenco è consultabile presso il sito istituzionale di Accredia;
5. di trasmettere il presente
provvedimento al Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria,
della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della
Salute;
6. di trasmette copia del presente atto ai
Rappresentanti Legali dei laboratori cancellati;
7. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ai
sensi dell’art.16 comma 10 della L.R. n.7 del 10 maggio 2002 ;
8. di disporre la pubblicazione del
presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli
Segue allegato