IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che, all’art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;

VISTO  il D.M. del 22 dicembre 2009 che designa “ACCREDIA” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

VISTO il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari che, all’art. 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;

VISTO il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CE n.339/93;

VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti n.2028 – recante “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;

ATTESO che la Regione Abruzzo ha recepito il predetto Accordo con propria Deliberazione di G.R. n.335 del 6 aprile 2006 recante: “Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari”;

VISTO l’Accordo  sancito, ai sensi dell’art. 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n.88, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori”-Rep.Atti 78/CSR dell’ 8  luglio 2010;

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. DG21/174 del 30 dicembre 2010 il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha recepito il suddetto accordo senza abrogare le Linee Guida per il riconoscimento dei laboratori fissate dalla richiamata deliberazione di G.R. n.335/2006, che pertanto rimangono valide ed efficaci;

CONSIDERATO che i due Accordi sopra citati sanciscono che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi, i laboratori presenti sul proprio territorio;

CONSIDERATO che nel Registro Regionale della Regione Abruzzo sono stati iscritti anche i seguenti laboratori:

-          Laboratori Chimici Riuniti

-          Laboratorio Analisi Dr. Bruno Bucciarelli

-          Neotron SpA

tutti aventi sede operativa fuori Regione;

RICEVUTA la nota del Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. ABRUZZO-DGPROG-10/06/2014-0000279-P con cui si chiede alla Direzione Regionale Politiche della Salute chiarimenti circa le ragioni sottese all’iscrizione nella lista regionale di laboratori che non sono collocati nel territorio della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che nella stessa nota del Ministero si fa rilevare come Le Regioni  e le Province Autonome di Trento e

di Bolzano iscrivono in appositi elenchi, laboratori presenti sul proprio territorio;

RITENUTO di doversi conformare alle disposizioni vigenti in materia di iscrizione dei laboratori e di dover procedere

in conseguenza di quanto sopra, alla cancellazione, dal Registro Regionale in oggetto specificato, dei laboratori precedentemente iscritti aventi sede operativa fuori Regione e quindi all’aggiornamento del Registro stesso;

VISTA la determinazione dirigenziale DG11/107 del 11.06.2007 ad oggetto “Pubblicazione del registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari;

VISTA la determinazione dirigenziale DG11/42 del 13.03.2008 ad oggetto “Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo – 1° aggiornamento”;

VISTA la determinazione dirigenziale DG21/228 del 24.12.2013 ad oggetto” Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo – aggiornamento”;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTO l’art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni riportate in premessa –

1.         di cancellare dal Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari, i seguenti laboratori aventi sede operativa fuori Regione, con conseguente revoca dei rispettivi numeri di iscrizione:

-          Laboratori Chimici Riuniti con sede operativa a Roma, in Via E. D’Onofrio 41 – nr. di iscrizione 13/002/LAB

-          Lab. Analisi Dr. Bruno Bucciarelli con sede operativa ad Ascoli Piceno, in Via Commercio 112, Zona Industriale – nr. di iscrizione 13/017/LAB

-          Neotron SpA  con sede operativa a Modena, in Via Stradello Aggazzotti 104 – nr. di iscrizione 13/021/LAB

2.         di aggiornare l’elenco dei laboratori, iscritti nel Registro Regionale, che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari - ALLEGATO A della determinazione dirigenziale n. DG21/228 del 24.12.2013, per effetto di quanto disposto dal precedente punto 1;

3.         di stabilire, conseguentemente, che l’ALLEGATO A al presente provvedimento sostituisce l’ALLEGATO A della determinazione dirigenziale n. DG21/228 del 24.12.2013;

4.         che l’elenco delle prove accreditate di ciascun laboratorio in elenco è consultabile presso il sito istituzionale di Accredia;

5.         di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute;

6.         di trasmette copia del presente atto ai Rappresentanti Legali dei laboratori cancellati;

7.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R.  n.7 del 10 maggio 2002 ;

8.         di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

 

Segue allegato

Allegato A