LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-          la legge 9 gennaio 2004   n°6, recante "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", con la finalità di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art.1), conservando al beneficiario “la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno” (art.409 c.c.);

-          L’art. 52 recante “Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'Amministrazione di Sostegno”, della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) il quale dispone, tra l’altro, che la Regione Abruzzo favorisce e promuove la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno, nel rispetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 recante “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”;

-          L’art 18 recante (Modifica dell’articolo 52 della L.R. 1/2012), della Legge regionale 13 gennaio 2014, n.7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2014” il quale dispone che i commi 2 e 3, del  precitato articolo 52 (Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell’Amministrazione di Sostegno), della L.R. 1/2012, sono sostituiti dal seguente:

«2. La Giunta regionale, entro la data del 30 aprile 2014, d’intesa con i soggetti istituzionali competenti, nonché sentiti i rappresentanti di organismi ed associazioni che intervengono nella protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia:

a)         Promuove e disciplina a livello comunale o sovracomunale l’istituzione di appositi Albi dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l’incarico di Amministratore di sostegno;

b)         Concorda e definisce i criteri per l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento, a fini statistici e conoscitivi, dell’Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di Amministratore di sostegno».

DATOATTO

-          che, in data 13 marzo 2014, si è tenuto un incontro presso la sede della Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con i soggetti istituzionali competenti  e con i rappresentanti di organismi ed associazioni che operano in favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, finalizzato alla condivisione  di un  Disciplinare Applicativo  di definizione dei requisiti e delle procedure per l’iscrizione, negli appositi Albi, della figura dell’Amministratore di Sostegno, nonché di una  Schema di Istanza da utilizzare per poter essere iscritti negli appositi Albi;

-          che dall’esito di tale riunione la bozza del Disciplinare Applicativo,  nonché la proposta del  modello di Istanza sono stati oggetto di confronto e successivamente condivisi ed integrati anche alla luce dei contributi pervenuti dagli stakeholders interessati;

RITENUTO

-          di dover dare attuazione al sopra richiamato art.18 della L.R. 7/2014, provvedendo, nel rispetto della citata Legge 9 gennaio 2004, n. 6, e in conformità dell’ordinamento regionale, a:

-          individuare nelle quattro Province abruzzesi, e specificatamente Pescara, Chieti, Teramo e l’Aquila, il livello più adeguato per l'istituzione e  la gestione di appositi Albi dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno;

-          demandare alla Direzione Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, la pubblicazione, a fini statistici e conoscitivi, dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno, aggiornato annualmente mediante la trasmissione da parte delle quattro Province, dei nominativi dei soggetti iscritti nei sopra richiamati Albi Provinciali;

RITENUTO pertanto, di dover approvare:

-          il DISCIPLINARE APPLICATIVO - Legge regionale 13 gennaio 2014, n.7 -  Art. 18 - Modifica dell’articolo 52 della L.R. 1/2012, Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell’Amministratore di Sostegno, Allegato “A” alla presente deliberazione, che  ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-          lo “Schema di Istanza” da utilizzare dai soggetti disponibili ad assumere l’incarico di Amministratore di sostegno, per la richiesta di iscrizione negli appositi Albi Provinciali , Allegato  “B”, alla presente deliberazione, che  ne costituisce parte integrante e sostanziale

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione;

DATOATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche Sociali” in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999 n. 77, con firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le  motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

-          di dare attuazione all’art. 18 della Legge Regionale 13 gennaio 2014, n. 7 provvedendo, nel rispetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 e in conformità dell’ordinamento della Regione, a

          individuare nelle quattro Province abruzzesi, e specificatamente Pescara, Chieti, Teramo e l’Aquila, il livello più adeguato per l'istituzione e  la gestione di appositi Albi dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno;

          demandare alla Direzione Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, la pubblicazione, a fini statistici e conoscitivi, dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno, aggiornato annualmente mediante la trasmissione da parte delle quattro Province, dei nominativi dei soggetti iscritti nei sopra richiamati Albi Provinciali;

-          di approvare il DISCIPLINARE APPLICATIVO Legge regionale 13 gennaio 2014, n.7 -  Art. 18 - Modifica dell’articolo 52 della L.R. 1/2012, Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell’Amministratore di Sostegno, il quale, Allegato “A” alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-          di approvare, altresì, lo “Schema di Istanza” da utilizzare da parte dei soggetti interessati alla iscrizione negli appositi Albi Provinciali, il quale, Allegato “B” alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-          di demandare alla Struttura competente della Direzione regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, di provvedere ai successivi adempimenti e atti conseguenti;

-          di pubblicare il presente atto sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione.

 

Seguono allegati

Allegato A

Allegato B