LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- la legge 9 gennaio 2004 n°6, recante "Introduzione nel libro
primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,
424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di
inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e
finali", con la finalità di “tutelare, con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento
delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno
temporaneo o permanente” (art.1), conservando al beneficiario “la capacità di
agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o
l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno” (art.409 c.c.);
- L’art. 52 recante “Disciplina per la
promozione e la valorizzazione dell'Amministrazione di Sostegno”, della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) il quale dispone, tra l’altro, che
la Regione Abruzzo favorisce e promuove la conoscenza e la divulgazione
dell'amministrazione di sostegno, nel rispetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
recante “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo
I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli
articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di
interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di
coordinamento e finali”;
- L’art 18 recante (Modifica
dell’articolo 52 della L.R. 1/2012), della Legge
regionale 13 gennaio 2014, n.7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria
Regionale 2014” il quale dispone che i commi 2 e 3, del precitato articolo 52 (Disciplina per la
promozione e la valorizzazione dell’Amministrazione di Sostegno), della L.R. 1/2012, sono sostituiti dal seguente:
«2.
La Giunta regionale, entro la data del 30 aprile 2014, d’intesa con i soggetti
istituzionali competenti, nonché sentiti i rappresentanti di organismi ed
associazioni che intervengono nella protezione delle persone prive in tutto o
in parte di autonomia:
a) Promuove
e disciplina a livello comunale o sovracomunale
l’istituzione di appositi Albi dei soggetti qualificati e disponibili ad
assumere l’incarico di Amministratore di sostegno;
b) Concorda
e definisce i criteri per l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento, a fini
statistici e conoscitivi, dell’Elenco regionale dei soggetti disponibili a
svolgere l’incarico di Amministratore di sostegno».
DATOATTO
- che, in data 13 marzo 2014, si è
tenuto un incontro presso la sede della Direzione Regionale Politiche Attive
del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con i soggetti
istituzionali competenti e con i
rappresentanti di organismi ed associazioni che operano in favore delle persone
prive in tutto o in parte di autonomia, finalizzato alla condivisione di un
Disciplinare Applicativo di
definizione dei requisiti e delle procedure per l’iscrizione, negli appositi
Albi, della figura dell’Amministratore di Sostegno, nonché di una Schema di Istanza da utilizzare per poter
essere iscritti negli appositi Albi;
- che dall’esito di tale riunione la
bozza del Disciplinare Applicativo,
nonché la proposta del modello di
Istanza sono stati oggetto di confronto e successivamente condivisi ed integrati
anche alla luce dei contributi pervenuti dagli stakeholders
interessati;
RITENUTO
- di dover dare attuazione al sopra
richiamato art.18 della L.R. 7/2014, provvedendo, nel
rispetto della citata Legge 9 gennaio 2004, n. 6, e in conformità
dell’ordinamento regionale, a:
- individuare
nelle quattro Province abruzzesi, e specificatamente Pescara, Chieti, Teramo e
l’Aquila, il livello più adeguato per l'istituzione e la gestione di appositi Albi dei soggetti
qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno;
- demandare
alla Direzione Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali”, la pubblicazione, a fini statistici e
conoscitivi, dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere
l'incarico di Amministratore di sostegno, aggiornato annualmente mediante la
trasmissione da parte delle quattro Province, dei nominativi dei soggetti
iscritti nei sopra richiamati Albi Provinciali;
RITENUTO
pertanto, di dover approvare:
- il DISCIPLINARE APPLICATIVO - Legge
regionale 13 gennaio 2014, n.7 - Art. 18
- Modifica dell’articolo 52 della L.R. 1/2012,
Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell’Amministratore di
Sostegno, Allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
- lo “Schema di Istanza” da utilizzare
dai soggetti disponibili ad assumere l’incarico di Amministratore di sostegno,
per la richiesta di iscrizione negli appositi Albi Provinciali , Allegato “B”, alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale
CONSIDERATO
che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della
Regione;
DATOATTO
del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione
“Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e
dal Dirigente del Servizio “Politiche Sociali” in ordine alla regolarità
tecnico- amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai
sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999 n.
77, con firma in calce al presente provvedimento;
A
voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per
le motivazioni espresse in narrativa che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
- di dare attuazione all’art. 18 della
Legge Regionale 13 gennaio 2014, n. 7 provvedendo, nel rispetto della Legge 9
gennaio 2004, n. 6 e in conformità dell’ordinamento della Regione, a
• individuare
nelle quattro Province abruzzesi, e specificatamente Pescara, Chieti, Teramo e
l’Aquila, il livello più adeguato per l'istituzione e la gestione di appositi Albi dei soggetti
qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno;
• demandare
alla Direzione Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali”, la pubblicazione, a fini statistici e
conoscitivi, dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere
l'incarico di Amministratore di sostegno, aggiornato annualmente mediante la
trasmissione da parte delle quattro Province, dei nominativi dei soggetti
iscritti nei sopra richiamati Albi Provinciali;
- di approvare il DISCIPLINARE
APPLICATIVO Legge regionale 13 gennaio 2014, n.7 - Art. 18 - Modifica dell’articolo 52 della L.R. 1/2012, Disciplina per la promozione e la
valorizzazione dell’Amministratore di Sostegno, il quale, Allegato “A” alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare, altresì, lo “Schema di
Istanza” da utilizzare da parte dei soggetti interessati alla iscrizione negli
appositi Albi Provinciali, il quale, Allegato “B” alla presente deliberazione
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Struttura competente
della Direzione regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali”, di provvedere ai successivi adempimenti e atti
conseguenti;
- di pubblicare il presente atto sul
BURAT e sul sito istituzionale della Regione.
Seguono allegati