IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.         di prendere atto delle modifiche non sostanziali alla Determinazione Dirigenziale n. DR4/24 del 06.05.2009, comunicate dalla ditta ITALFER di Sfoglia Giovina, rispettivamente con note del 03.11.2010 e 03.12.2013;

2.         di approvare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 45 e della L.R. 45/07 e s.m.i., il progetto proposto dalla Ditta ITALFER di Sfoglia Giovina con nota del 27.03.2014, acquisita dal SGR al prot.n. RA/89930 del 31.03.2014;

3.         di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale alla Determinazione Dirigenziale n. DR4/24 del 06.05.2009, concernente il punto di emissione E1 (triturazione plastica), prescrivendo, a seguito dei pareri tecnici della Provincia di Teramo e dell’ARTA – Distretto provinciale di Teramo, quanto segue:

-          n. 2 controlli durante la marcia controllata per il punto di emissione E1(Triturazione plastica);

-          frequenza di controllo annuale;

-          devono essere adottate tutte le misure necessarie per  il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell’aria, nonché  tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in  linea  con le migliori tecnologie disponibili;

-          l’impianto deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta. Eventuali  variazioni possono  costituire  modifica  sostanziale  dell’impianto  e  devono quindi essere  preventivamente autorizzate;

-          ai sensi del comma 5 dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora siano attivati nuovi punti di emissione autorizzati o eventuali modifiche, la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo, al Dipartimento Provinciale dell’ARTA, al Comune di Giulianova, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  della  ASL di Teramo,  la data  di  messa in esercizio dell’ impianto  con  un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, pena l’applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 279 del  D.Lgs.  152/06;

-          devono essere trasmessi alla Regione Abruzzo, al Dipartimento Provinciale dell’ARTA di Teramo e alla Provincia di Teramo,  nel termine perentorio  di  40  (quaranta)  giorni dalla data di messa a regime,  i  rapporti  di prova  relativi  a  due campionamenti  da  effettuarsi  durante il periodo  continuativo di marcia controllata di durata di 10 (dieci)  giorni,  pena l’applicazione del  comma 4 dell’art. 279  del  D.Lgs. 152/06;

-          in caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, entro le otto ore successive all’evento, deve essere data comunicazione al Comune territorialmente competente, alla Regione  Abruzzo,  alla  Provincia  di  Teramo,  al   Dipartimento   Provinciale ARTA, al Dipartimento   di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo e interrotta l’attività dell’impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio, comunicando altresì eventuali provvedimenti che si adotteranno;

-          ai sensi del punto 2.8 dell’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro delle manutenzioni, conforme alla D.G.R. 517/07, vidimato dall’Organo competente. Il suddetto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo unitamente agli esiti degli autocontrolli previsti. Copia dei risultati analitici deve essere inoltrata alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo, al Distretto provinciale ARTA di Teramo, al Comune di Giulianova, tramite P.E.C. e firma digitale ai seguenti indirizzi:

          gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it

          ambiente@pec.provincia.teramo.it

          dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

          protocollogenerale@comunedigiulianova.it

-          ai sensi dell’allegato VI al Titolo Quinto del D.Lgs. 152/06, i dati relativi   ai controlli analitici prescritti devono essere riportati a cura del gestore su apposito registro degli autocontrolli, conforme alla D.G.R. 517/07, vidimato dall’Organo competente. Tale registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo, con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento;

-          eventuali variazioni dei parametri dichiarati dalla Ditta, che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e  il flusso di massa o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell’impianto e devono essere preventivamente autorizzate;

-          la Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo nei punti di emissione. In particolare tutti i punti di emissione significativi devono essere dotati di opere di presa per il prelievo degli inquinanti e resi accessibili, con possibilità di appoggio per strumentazione ed operatori, rispettando criteri di sicurezza, in modo da consentire il controllo immediato in qualsivoglia camino, qualora gli organi preposti lo dispongano;

-          per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 del suddetto allegato, il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative dell’impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;

-          fatti salvi eventuali aggiornamenti delle norme successivamente riportate, devono essere indicati e comunicati i metodi di campionamento ed analisi.

In particolare:

          la velocità e la portata  devono  essere misurate applicando  la norma UNI EN  ISO 16911-1, 2:2013;

          le Polveri Totali devono essere misurate applicando la norma UNI EN 13284-2 del 2005;

          la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo ed al Dipartimento Provinciale dell'ARTA e agli altri Enti coinvolti nel procedimento, motivandone le cause, entro dieci giorni dal fatto, l’eventuale mancata attivazione della/e emissione/i, indicando i nuovi tempi dell’eventuale attivazione, la disattivazione della/e emissione/i che si protragga per più di 48 ore, sia essa parziale o totale, temporanea o definitiva, indicando i tempi dell’eventuale riattivazione;

          la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo, al Comune  di Giulianova, al Distretto Provinciale dell'ARTA di Teramo, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo, ogni  variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell’impianto che sarà autorizzato, come disposto dall’art. 269 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e a richiedere l'autorizzazione alla Provincia nei casi previsti;

          rispetto di quanto riportato nella documentazione tecnica allegata alla domanda e alle prescrizioni indicate;

          sono fatte salve  altre autorizzazioni, benestare o nulla osta occorrenti a qualsiasi altro fine;

          per quant’altro non detto si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed allegati, nonché ad ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;

          sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27. 07.1934, n°1265 e le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;

          rispetto delle caratteristiche di esercizio indicate nella relazione tecnica e delle prescrizioni indicate nel parere della Provincia di Teramo con nota prot.n. 137435 del 03.06.2014;

          ai sensi del comma 9 dell’art. 269 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’autorità competente per il controllo identificata dalla D.G.R. n. 517/2006 è l’A.R.T.A., autorizzata ad effettuare presso l’impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto di quanto previsto nell’autorizzazione che dovrà essere rilasciata dalla Regione Abruzzo.

          il non rispetto delle suddette prescrizioni comporterà l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva l’eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall’art. 279 del suddetto Decreto”;

4.         di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della L.R. 45/07 e s.m.i.;

5.         di richiamare il rispetto di ogni prescrizione e condizione di cui alla determinazione dirigenziale n. DR4/24 del 6.05.2009;

6.         di stabilire che la validità del presente provvedimento è direttamente connessa alla validità della determinazione dirigenziale n. DR4/24 del 6.05.2009 di cui rappresenta, ad ogni effetto, un’appendice autorizzativa;

7.         di richiamare la ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;

8.         di richiamare la ditta interessata all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in Legge 30.10.2013, n. 125 recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e Legge 27.02.2014, n. 15 recante:  “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)”;

9.         di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

10.       di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

-          deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-          deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-          devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12.       di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti all’esito della conclusione degli accertamenti in capo alla competente Prefettura di Teramo in merito alla comunicazione resa ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159;

13.       di prendere atto del certificato di collaudo delle opere oggetto della presente autorizzazione trasmesso dalla ditta ITALFER di Sfoglia Giovina con nota acquisita dal SGR al prot. n. RA/134829 del 20.05.2014;

14.       di stabilire che la presente autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i  e della L.R. 45/07 e s.m.i.;

15.       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta ITALFER di Sfoglia Giovina, con sede legale amministrativa e operativa in Zona Industriale Colleranesco. 64020 - Comune di Giulianova (TE);

16.       di trasmettere il presente atto alla Provincia di Teramo, al Comune di Giulianova, all’ARTA – Direzione centrale ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Teramo;

17.       di trasmettere alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazioni Ambientali di L’Aquila, per il seguito di competenza;

18.       di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;

19.       di disporre la pubblicazione del presente atto, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Regionale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini