IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per
le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1. di prendere atto delle modifiche non
sostanziali alla Determinazione Dirigenziale n. DR4/24 del 06.05.2009,
comunicate dalla ditta ITALFER di Sfoglia Giovina,
rispettivamente con note del 03.11.2010 e 03.12.2013;
2. di approvare ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
dell’art. 45 e della L.R. 45/07 e s.m.i.,
il progetto proposto dalla Ditta ITALFER di Sfoglia Giovina
con nota del 27.03.2014, acquisita dal SGR al prot.n.
RA/89930 del 31.03.2014;
3. di autorizzare ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
la modifica sostanziale alla Determinazione Dirigenziale n. DR4/24 del
06.05.2009, concernente il punto di emissione E1 (triturazione plastica),
prescrivendo, a seguito dei pareri tecnici della Provincia di Teramo e
dell’ARTA – Distretto provinciale di Teramo, quanto segue:
- n. 2
controlli durante la marcia controllata per il punto di emissione
E1(Triturazione plastica);
- frequenza
di controllo annuale;
- devono
essere adottate tutte le misure necessarie per
il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della
qualità dell’aria, nonché tutte le
misure atte ad evitare molestie olfattive, in
linea con le migliori tecnologie
disponibili;
- l’impianto
deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla
ditta. Eventuali variazioni possono costituire
modifica sostanziale dell’impianto
e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
- ai
sensi del comma 5 dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora siano attivati nuovi punti di emissione
autorizzati o eventuali modifiche, la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione
Abruzzo, alla Provincia di Teramo, al Dipartimento Provinciale dell’ARTA, al
Comune di Giulianova, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica
della ASL di Teramo, la data
di messa in esercizio dell’
impianto con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni,
pena l’applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 279 del D.Lgs. 152/06;
- devono
essere trasmessi alla Regione Abruzzo, al Dipartimento Provinciale dell’ARTA di
Teramo e alla Provincia di Teramo, nel
termine perentorio di 40
(quaranta) giorni dalla data di
messa a regime, i rapporti
di prova relativi a due
campionamenti da effettuarsi
durante il periodo continuativo
di marcia controllata di durata di 10 (dieci)
giorni, pena l’applicazione
del comma 4 dell’art. 279 del D.Lgs. 152/06;
- in
caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione
dei sistemi di abbattimento, entro le otto ore successive all’evento, deve
essere data comunicazione al Comune territorialmente competente, alla Regione Abruzzo,
alla Provincia di
Teramo, al Dipartimento Provinciale ARTA, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia
e Sanità Pubblica della ASL di Teramo e interrotta l’attività dell’impianto
fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio, comunicando altresì
eventuali provvedimenti che si adotteranno;
- ai
sensi del punto 2.8 dell’allegato VI alla parte
quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione
ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti interruzione del
funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su
un apposito registro delle manutenzioni, conforme alla D.G.R.
517/07, vidimato dall’Organo competente. Il suddetto registro deve essere
tenuto a disposizione degli Organi di controllo unitamente agli esiti degli
autocontrolli previsti. Copia dei risultati analitici deve essere inoltrata
alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo, al Distretto provinciale ARTA
di Teramo, al Comune di Giulianova, tramite P.E.C. e
firma digitale ai seguenti indirizzi:
• gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it
• ambiente@pec.provincia.teramo.it
• dist.teramo@pec.artaabruzzo.it
• protocollogenerale@comunedigiulianova.it
- ai
sensi dell’allegato VI al Titolo Quinto del D.Lgs. 152/06, i dati relativi ai controlli analitici prescritti devono
essere riportati a cura del gestore su apposito registro degli autocontrolli,
conforme alla D.G.R. 517/07, vidimato dall’Organo
competente. Tale registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di
controllo, con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento;
- eventuali
variazioni dei parametri dichiarati dalla Ditta, che possono determinare un
aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e il flusso di massa o anche variazioni
qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell’impianto
e devono essere preventivamente autorizzate;
- la
Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per
consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo nei punti di
emissione. In particolare tutti i punti di emissione significativi devono
essere dotati di opere di presa per il prelievo degli inquinanti e resi accessibili,
con possibilità di appoggio per strumentazione ed operatori, rispettando
criteri di sicurezza, in modo da consentire il controllo immediato in
qualsivoglia camino, qualora gli organi preposti lo dispongano;
- per
la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si
applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, Parte
Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai
punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 del suddetto allegato,
il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative
dell’impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, la durata del
campionamento, la concentrazione riferita ad un’ora di funzionamento
dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- fatti
salvi eventuali aggiornamenti delle norme successivamente riportate, devono
essere indicati e comunicati i metodi di campionamento ed analisi.
In
particolare:
• la
velocità e la portata devono essere misurate applicando la norma UNI EN ISO 16911-1, 2:2013;
• le
Polveri Totali devono essere misurate applicando la norma UNI EN 13284-2 del
2005;
• la
Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo ed
al Dipartimento Provinciale dell'ARTA e agli altri Enti coinvolti nel procedimento,
motivandone le cause, entro dieci giorni dal fatto, l’eventuale mancata
attivazione della/e emissione/i, indicando i nuovi tempi dell’eventuale
attivazione, la disattivazione della/e emissione/i che si protragga per più di
48 ore, sia essa parziale o totale, temporanea o definitiva, indicando i tempi
dell’eventuale riattivazione;
• la
Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo, al
Comune di Giulianova, al Distretto
Provinciale dell'ARTA di Teramo, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo, ogni variazione di ragione sociale, sede legale,
legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni
successiva variazione o modifica dell’impianto che sarà autorizzato, come
disposto dall’art. 269 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006
e a richiedere l'autorizzazione alla Provincia nei casi previsti;
• rispetto
di quanto riportato nella documentazione tecnica allegata alla domanda e alle
prescrizioni indicate;
• sono
fatte salve altre autorizzazioni,
benestare o nulla osta occorrenti a qualsiasi altro fine;
• per
quant’altro non detto si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed
allegati, nonché ad ogni altra normativa vigente in tema di tutela
dell'ambiente;
• sono
fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da
parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27. 07.1934, n°1265 e le
autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché
le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in
riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
• rispetto
delle caratteristiche di esercizio indicate nella relazione tecnica e delle
prescrizioni indicate nel parere della Provincia di Teramo con nota prot.n. 137435 del 03.06.2014;
• ai
sensi del comma 9 dell’art. 269 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’autorità competente per il controllo identificata
dalla D.G.R. n. 517/2006 è l’A.R.T.A.,
autorizzata ad effettuare presso l’impianto tutte le ispezioni che ritenga
necessarie per accertare il rispetto di quanto previsto nell’autorizzazione che
dovrà essere rilasciata dalla Regione Abruzzo.
• il
non rispetto delle suddette prescrizioni comporterà l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta
salva l’eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o
amministrativa previste dall’art. 279 del suddetto Decreto”;
4. di stabilire che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della L.R. 45/07 e s.m.i.;
5. di richiamare il rispetto di ogni
prescrizione e condizione di cui alla determinazione dirigenziale n. DR4/24 del
6.05.2009;
6. di stabilire che la validità del
presente provvedimento è direttamente connessa alla validità della
determinazione dirigenziale n. DR4/24 del 6.05.2009 di cui rappresenta, ad ogni
effetto, un’appendice autorizzativa;
7. di richiamare la ditta interessata al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA -
Distretto provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo
quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;
8. di richiamare la ditta interessata
all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti
normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo
disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in Legge
30.10.2013, n. 125 recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e Legge
27.02.2014, n. 15 recante: “Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)”;
9. di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei
limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che,
gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da
emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o
acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
10. di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
- devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
11. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
12. di riservarsi l’adozione di ulteriori
provvedimenti all’esito della conclusione degli accertamenti in capo alla
competente Prefettura di Teramo in merito alla comunicazione resa ai sensi
dell’art. 87 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159;
13. di prendere atto del certificato di
collaudo delle opere oggetto della presente autorizzazione trasmesso dalla
ditta ITALFER di Sfoglia Giovina con nota acquisita
dal SGR al prot. n. RA/134829 del 20.05.2014;
14. di stabilire che la presente
autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs.
152/06 e s.m.i
e della L.R. 45/07 e s.m.i.;
15. di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla
ditta ITALFER di Sfoglia Giovina, con sede legale
amministrativa e operativa in Zona Industriale Colleranesco.
64020 - Comune di Giulianova (TE);
16. di trasmettere il presente atto alla
Provincia di Teramo, al Comune di Giulianova, all’ARTA – Direzione centrale ed
all’ARTA - Distretto Provinciale di Teramo;
17. di trasmettere alla Direzione Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni
Ambientali - Ufficio Valutazioni Ambientali di L’Aquila, per il seguito di
competenza;
18. di trasmettere altresì, ai sensi
dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;
19. di disporre la pubblicazione del presente
atto, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Regionale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.)
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini