LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38, pubblicato sulla G.U. 67 del 21.03.2014, recante “Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro”;

RILEVATO che la normativa di cui al precedente punto, adottata in funzione dell’obiettivo di facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, garantire la mobilità dei pazienti e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, introduce nuovi diritti in ordine alla possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie nell’ambito dell’Unione, per cure programmate e non programmate;

CONSIDERATO, che il D.Lgs. 38/2014 attribuisce alle Regioni e alle Aziende Unità Sanitarie locali specifiche competenze ai fini dell’applicazione della Direttiva, e in particolare:

-          per le Regioni

1.         facoltà di previsione della rimborsabilità di LEA ulteriori regionali (art. 8, comma 1);

2.         facoltà di previsione della rimborsabilità di altri costi afferenti all’assistenza transfrontaliera (spese di viaggio, alloggio, costi supplementari di persone con disabilità) (art. 8, comma 4);

3.         adozione di meccanismi trasparenti per la verifica dei costi di assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare alla persona assicurata in Italia (art. 8, comma 6);

4.         facoltà di previsione di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite a livello nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 8.

-          per le Aziende Unità Sanitarie Locali gestione dei procedimenti di autorizzazione e rimborso (artt. 9 e 10)

DATO ATTO che per la piena funzionalità delle procedure previste dal Decreto sarà necessario, a livello nazionale:

1.         garantire l’attività del Punto di Contatto nazionale di cui all’art. 7;

2.         adottare eventuali misure sull’accesso alle cure, anche limitate al territorio di una o più Regioni o a singole Aziende o Enti del servizio sanitario nazionale, qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 8, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

3.         adottare eventuali misure di limitazione dei rimborsi, anche circoscritte al territorio di una o più Regioni o a singole Aziende o Enti del servizio sanitario nazionale, qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale ai sensi dell’art. 6, comma 8, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

4.         individuare le  prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva, ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 9, e le modalità per l’aggiornamento delle stesse, con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

RILEVATO, tuttavia, che dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo gli aventi diritto possono esercitare le nuove facoltà che la normativa sull’assistenza transfrontaliera riconosce ai cittadini dell’Unione;

DATO ATTO  che nelle more dell’adozione del decreto di cui sopra, punto 4), sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale, con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed ai successivi decreti ministeriali attuativi;

RICHIAMATO l’art. 10, commi 1 e 2, del Decreto, che stabilisce che “Le procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e alla richiesta di rimborso dei costi legati all’ assistenza sanitaria transfrontaliera devono fondarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, nonché necessari e proporzionati all’obiettivo da conseguire. Ogni procedura amministrativa deve essere facilmente accessibile e deve garantire la trattazione obiettiva e imparziale delle domande relative all’autorizzazione preventiva e al rimborso dei costi. Le informazioni relative a tali procedure devono essere rese pubbliche”;

RICHIAMATA la circolare del Ministero della Salute 10299 del 10.04.2014, allegata al presente atto deliberativo;

RITENUTO, pertanto,  in fase di prima applicazione del Decreto di recepimento, di dover esplicitare alcuni primi indirizzi e criteri generali ai quali le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione dovranno attenersi nella gestione delle procedure di autorizzazione e rimborso delle prestazioni sanitarie oggetto dei predetti atti normativi, così come indicati nel documento allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (all. A), nelle more dell’adozione di indirizzi di carattere generale da parte del competente Ministero della Salute;

RICHIAMATO l’art. 5, comma 5, lett. d) della L.R. 30.10.2009 22, che prevede che la “legge europea regionale … autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi europei e detta criteri e principi necessari”;

RIBADITO, nelle more della promulgazione della legge europea regionale,  il carattere di urgenza delle presenti disposizioni, comunque assunte nel rispetto della disciplina nazionale e delle prime indicazioni Ministeriali occorse, tenendo conto del fatto che i diritti garantiti dalla direttiva e dal D.Lgs. 38/2014 sono pienamente esercitabili dagli aventi diritto;

CONSIDERATO, in conformità con quanto previsto nella D.G.R. 831 del 18.11.2013 e considerato anche il vigente regime di Piano di rientro dal disavanzo del settore sanità della Regione Abruzzo, che implica per la Regione il divieto di erogare prestazioni al di fuori dei Livelli Essenziali di Assistenza, che la Regione non possa farsi carico, analogamente a quanto stabilito in via generale:

1.         della rimborsabilità di prestazioni che costituiscano LEA ulteriori regionali (art. 8, comma 1);

2.         della rimborsabilità di altri costi afferenti all’assistenza transfrontaliera (spese di viaggio, alloggio, costi supplementari di persone con disabilità) (art. 8, comma 4);

RITENUTO che, nella fase di prima applicazione della Direttiva e in considerazione di tutto quanto sopra esposto, non debbano essere sottoposte ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite a livello nazionale, siccome in facoltà delle Regioni  ai sensi dell’art. 9, comma 8 del Decreto.

CONSIDERATO:

-          che, in sede di riunioni interregionali per il Coordinamento della mobilità internazionale è stato deciso di provvedere alla redazione di indirizzi comuni e di una modulistica di base, allo stato non ancora approntati, per l’uniforme regolazione delle procedure sul territorio nazionale, a cui appare opportuno che gli atti regionali siano conformati, salvi i necessari adattamenti;

-          che, in attuazione delle disposizioni della Direttiva, gli Stati membri dovranno periodicamente fornire dati sulle procedure di autorizzazione e rimborso e che tali dati dovranno formare oggetto di specifici flussi informativi tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e la Regione, sulla base di un applicativo informatico predisposto dal Ministero della Salute;

RITENUTO, a riguardo, di dare mandato ai Servizi competenti della Direzione Politiche della Salute per la predisposizione della modulistica e per l’organizzazione dell’attività di rilevazione e trasmissione dei dati;

RILEVATO che il presente atto deliberativo non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione che è attestata dalla firma del Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed approvate

-          di approvare il documento “LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 04.03.2014  38 ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA”, allegato al  presente  atto  deliberativo quale parte integrante e sostanziale (all.A);

-          di stabilire che, in fase di prima applicazione del D. Lgs. 04.03.2014  38, non sono  sottoposte ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite a livello nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 8;

-          di precisare, in conformità con quanto previsto nella D.G.R. 831 del 18.11.2013 e tenuto conto anche del vigente regime di Piano di rientro dal disavanzo del settore sanità della Regione Abruzzo, che implica per la Regione il divieto di erogare prestazioni al di fuori dei Livelli Essenziali di Assistenza, che la Regione non possa farsi carico, analogamente a quanto stabilito in via generale:

          della rimborsabilità di prestazioni che costituiscano LEA ulteriori regionali (art. 8, comma 1);

          della rimborsabilità di altri costi afferenti all’assistenza transfrontaliera (spese di viaggio, alloggio, costi supplementari di persone con disabilità) (art. 8, comma 4);

-          di dare mandato al Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualita’ di territorio, medicina sociale e tutela e della salute mentale e dipendenze e al Servizio Gestione flussi informativi, mobilità sanitaria, procedure informatiche ed emergenza sanitaria per gli adempimenti connessi alla predisposizione della modulistica relativa alle procedure di autorizzazione e per l’organizzazione dell’attività di rilevazione e trasmissione dei dati;

-          di stabilire che il presente provvedimento sia notificato ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue allegato

Allegato A