LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011,
concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
sanitaria transfrontaliera;
VISTO
il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38, pubblicato sulla G.U. n° 67 del 21.03.2014, recante “Attuazione della direttiva
2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette
mediche emesse in un altro stato membro”;
RILEVATO
che la normativa di cui al precedente punto, adottata in funzione
dell’obiettivo di facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria
transfrontaliera sicura e di alta qualità, garantire la mobilità dei pazienti e
promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati
membri, introduce nuovi diritti in ordine alla possibilità di accedere alle
prestazioni sanitarie nell’ambito dell’Unione, per cure programmate e non
programmate;
CONSIDERATO,
che il D.Lgs. 38/2014 attribuisce alle Regioni e alle
Aziende Unità Sanitarie locali specifiche competenze ai fini dell’applicazione
della Direttiva, e in particolare:
- per le Regioni
1. facoltà
di previsione della rimborsabilità di LEA ulteriori regionali (art. 8, comma
1);
2. facoltà
di previsione della rimborsabilità di altri costi afferenti all’assistenza
transfrontaliera (spese di viaggio, alloggio, costi supplementari di persone
con disabilità) (art. 8, comma 4);
3. adozione
di meccanismi trasparenti per la verifica dei costi di assistenza sanitaria
transfrontaliera da rimborsare alla persona assicurata in Italia (art. 8, comma
6);
4. facoltà
di previsione di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni
rispetto a quelle definite a livello nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 8.
- per le Aziende Unità Sanitarie Locali
gestione dei procedimenti di autorizzazione e rimborso (artt. 9 e 10)
DATO
ATTO che per la piena funzionalità delle procedure previste dal Decreto sarà necessario,
a livello nazionale:
1. garantire l’attività del Punto di
Contatto nazionale di cui all’art. 7;
2. adottare eventuali misure sull’accesso
alle cure, anche limitate al territorio di una o più Regioni o a singole
Aziende o Enti del servizio sanitario nazionale, qualora sia giustificato da
motivi imperativi di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 8, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
3. adottare eventuali misure di
limitazione dei rimborsi, anche circoscritte al territorio di una o più Regioni
o a singole Aziende o Enti del servizio sanitario nazionale, qualora sia
giustificato da motivi imperativi di interesse generale ai sensi dell’art. 6,
comma 8, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano;
4. individuare le prestazioni sottoposte ad autorizzazione
preventiva, ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 9, e le modalità per
l’aggiornamento delle stesse, con decreto del Ministro della salute, adottato
ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
RILEVATO,
tuttavia, che dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo gli aventi
diritto possono esercitare le nuove facoltà che la normativa sull’assistenza
transfrontaliera riconosce ai cittadini dell’Unione;
DATO
ATTO che nelle more dell’adozione del
decreto di cui sopra, punto 4), sono soggette ad autorizzazione preventiva le
prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e
quelle che richiedono l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di
apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle
utilizzate nella diagnostica strumentale, con particolare riferimento alle
prestazioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed
ai successivi decreti ministeriali attuativi;
RICHIAMATO
l’art. 10, commi 1 e 2, del Decreto, che stabilisce che “Le procedure
amministrative relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e alla
richiesta di rimborso dei costi legati all’ assistenza sanitaria
transfrontaliera devono fondarsi su criteri obiettivi, non discriminatori,
nonché necessari e proporzionati all’obiettivo da conseguire. Ogni procedura
amministrativa deve essere facilmente accessibile e deve garantire la
trattazione obiettiva e imparziale delle domande relative all’autorizzazione
preventiva e al rimborso dei costi. Le informazioni relative a tali procedure
devono essere rese pubbliche”;
RICHIAMATA
la circolare del Ministero della Salute n° 10299 del
10.04.2014, allegata al presente atto deliberativo;
RITENUTO,
pertanto, in fase di prima applicazione
del Decreto di recepimento, di dover esplicitare alcuni primi indirizzi e
criteri generali ai quali le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione
dovranno attenersi nella gestione delle procedure di autorizzazione e rimborso
delle prestazioni sanitarie oggetto dei predetti atti normativi, così come
indicati nel documento allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale (all. A), nelle more dell’adozione di indirizzi di carattere
generale da parte del competente Ministero della Salute;
RICHIAMATO
l’art. 5, comma 5, lett. d) della L.R. 30.10.2009 n° 22, che prevede che la “legge europea regionale …
autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi
europei e detta criteri e principi necessari”;
RIBADITO,
nelle more della promulgazione della legge europea regionale, il carattere di urgenza delle presenti
disposizioni, comunque assunte nel rispetto della disciplina nazionale e delle
prime indicazioni Ministeriali occorse, tenendo conto del fatto che i diritti
garantiti dalla direttiva e dal D.Lgs. 38/2014 sono
pienamente esercitabili dagli aventi diritto;
CONSIDERATO,
in conformità con quanto previsto nella D.G.R. n° 831 del 18.11.2013 e considerato anche il vigente regime
di Piano di rientro dal disavanzo del settore sanità della Regione Abruzzo, che
implica per la Regione il divieto di erogare prestazioni al di fuori dei
Livelli Essenziali di Assistenza, che la Regione non possa farsi carico,
analogamente a quanto stabilito in via generale:
1. della rimborsabilità di prestazioni che
costituiscano LEA ulteriori regionali (art. 8, comma 1);
2. della rimborsabilità di altri costi
afferenti all’assistenza transfrontaliera (spese di viaggio, alloggio, costi
supplementari di persone con disabilità) (art. 8, comma 4);
RITENUTO
che, nella fase di prima applicazione della Direttiva e in considerazione di
tutto quanto sopra esposto, non debbano essere sottoposte ad autorizzazione
preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite a livello nazionale,
siccome in facoltà delle Regioni ai
sensi dell’art. 9, comma 8 del Decreto.
CONSIDERATO:
- che, in sede di riunioni
interregionali per il Coordinamento della mobilità internazionale è stato
deciso di provvedere alla redazione di indirizzi comuni e di una modulistica di
base, allo stato non ancora approntati, per l’uniforme regolazione delle
procedure sul territorio nazionale, a cui appare opportuno che gli atti
regionali siano conformati, salvi i necessari adattamenti;
- che, in attuazione delle disposizioni
della Direttiva, gli Stati membri dovranno periodicamente fornire dati sulle
procedure di autorizzazione e rimborso e che tali dati dovranno formare oggetto
di specifici flussi informativi tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e la
Regione, sulla base di un applicativo informatico predisposto dal Ministero
della Salute;
RITENUTO,
a riguardo, di dare mandato ai Servizi competenti della Direzione Politiche
della Salute per la predisposizione della modulistica e per l’organizzazione
dell’attività di rilevazione e trasmissione dei dati;
RILEVATO
che il presente atto deliberativo non comporta oneri a carico del Bilancio
regionale;
DATO
ATTO della regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione che è
attestata dalla firma del Direttore Regionale della Direzione Politiche della
Salute;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate
ed approvate
- di approvare il documento “LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO IN APPLICAZIONE DEL D. LGS.
04.03.2014 N°
38 ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA”, allegato al presente
atto deliberativo quale parte
integrante e sostanziale (all.A);
- di stabilire che, in fase di prima
applicazione del D. Lgs. 04.03.2014 n° 38, non
sono sottoposte ad autorizzazione
preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite a livello
nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 8;
- di precisare, in conformità con quanto
previsto nella D.G.R. n°
831 del 18.11.2013 e tenuto conto anche del vigente regime di Piano di rientro
dal disavanzo del settore sanità della Regione Abruzzo, che implica per la
Regione il divieto di erogare prestazioni al di fuori dei Livelli Essenziali di
Assistenza, che la Regione non possa farsi carico, analogamente a quanto
stabilito in via generale:
• della
rimborsabilità di prestazioni che costituiscano LEA ulteriori regionali (art.
8, comma 1);
• della
rimborsabilità di altri costi afferenti all’assistenza transfrontaliera (spese
di viaggio, alloggio, costi supplementari di persone con disabilità) (art. 8,
comma 4);
- di dare mandato al Servizio
Programmazione socio-assistenziale, progettualita’ di
territorio, medicina sociale e tutela e della salute mentale e dipendenze e al
Servizio Gestione flussi informativi, mobilità sanitaria, procedure
informatiche ed emergenza sanitaria per gli adempimenti connessi alla
predisposizione della modulistica relativa alle procedure di autorizzazione e
per l’organizzazione dell’attività di rilevazione e trasmissione dei dati;
- di stabilire che il presente
provvedimento sia notificato ai Direttori Generali delle Aziende Unità
Sanitarie Locali e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue allegato