LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
- il Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.
del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Reg. (CE) n. 796/2004 del Consiglio
del 21 aprile 2004 recante: “Modalità di applicazione della condizionalità,
della modulazione, e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al
Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce le norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori”;
- il Reg. (CE) n. 1290/2005 del
Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
- il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. della Commissione recante disposizioni di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre
2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure
di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori,
e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.
378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- il D.M. n°
30125 del 22 dicembre 2009 recante: “Disciplina del regime di Condizionalità ai
sensi del Reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e s.m.i.;
- il Reg. (CE) n. 65/2011 della
Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del
Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale;
VISTO
il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla
Commissione Europea decisione C(2008) 701 del 15/02/2008, e approvato dalla
Giunta Regionale con D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 e
modificato con successiva decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 787 del 21.12.2009, e pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29.01.2010;
VISTA
la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2012) 8498 del 26/11/2012 che
approva la revisione del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 e
la relativa presa d’atto di cui alla D.G.R. n. 939
del 28/12/2012.;
VISTA
D.G.R. 59 del 08 febbraio 2010 recante: “Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Disposizioni regionali
attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125– Misure 112, 121 e 123, azione 1”;
VISTO
il D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 recante “Disposizioni in materia di soggetti ed
attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell’art. 1, comma 2 lettere d), f), g), l) ee)
della L. 7 marzo 2003, n. 38”, come
modificato dal D.lgs 101/2005;
RICHIAMATE
la D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i.,
la D.G.R. n. 808 del 25.10.2010 e la D.G.R. 182 del 17/03/2014 di approvazione dei bandi
pubblici per la misura “Insediamento Giovani Agricoltori”;
ATTESO
che, per quanto attiene la misura soprarichiamata, tra gli impegni specifici è
prevista l’acquisizione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale
(IAP) entro i 36 mesi successivi alla data di concessione dell’aiuto;
TENUTO
CONTO che la D.G.R. 59/2010 ha approvato, tra
l’altro, le disposizioni regionali attuative del D.M. 30125 22 dicembre 2009
per la misura 112 stabilendo, in relazione agli impegni previsti dai bandi, le
riduzioni ed esclusioni degli aiuti in base alla gravità, all’entità e alla
durata delle inadempienze da parte dei beneficiari;
DATO
ATTO che la scheda relativa all’impegno n. 3 della misura 112 “Acquisizione
della qualifica di IAP entro 36 mesi dalla data di concessione del sostegno e
mantenimento della qualifica”, di cui all’allegato B1 della DGR n. 59/2010,
prevede specifica sanzione in caso di violazione dell’impegno predetto;
CONSIDERATO
comunque che il tempo previsto dai bandi e dal regolamento Ce n. 1974/2006,
art. 13 c. 3, per la conclusione del piano aziendale di sviluppo è di cinque
anni dalla data di adozione della decisione di concessione del sostegno e che
di conseguenza i requisiti di tempo e reddito, necessari al riconoscimento
della qualifica di IAP, potrebbero non essere ancora stati raggiunti nell’arco
temporale di 36 mesi;
RITENUTO
opportuno allineare il tempo a disposizione per il conseguimento della
qualifica IAP con i termini prescritti per la realizzazione del piano di
sviluppo aziendale da parte del giovane insediato; questo affinché i requisiti
di reddito e tempo di lavoro vengano valutati quando l’azienda si può
considerare a pieno regime ed in possesso di tutti i requisiti oggettivi
necessari anche per il riconoscimento della qualifica di IAP, nonché di quelli
specifici fissati dal bando di riferimento in capo al beneficiario dell’aiuto;
RITENUTO
opportuno introdurre un’azione correttiva al documento approvato con DGR
59/2010 al fine di attenuare i motivi di riduzione/esclusione quando non
strettamente funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi e al fine di
rendere maggiormente coerente la sanzione con l’inadempimento;
RITENUTO
opportuno, sulla base di quanto sopra esposto apportare modifiche all’impegno
specifico della misura 112 “Acquisizione della qualifica di IAP entro 36 mesi
dalla data di concessione del sostegno e mantenimento della qualifica” di cui
alla D.G.R. 59/2010, estendendo da 36 mesi (tre anni)
a 60 mesi (cinque anni), successivi alla data di concessione del sostegno, il
tempo massimo a disposizione per il conseguimento della qualifica di IAP;
VISTO
l’allegato 1): scheda relativa all’impegno n. 3 della misura 112 “Acquisizione
della qualifica di IAP entro 60 mesi dalla data di concessione del sostegno e
mantenimento della qualifica”, che riporta le modifiche proposte;
RITENUTO
necessario riaffermare che il requisito della professionalità, anch’esso
necessario ai fini dell’acquisizione della qualifica di IAP, va comunque
raggiunto nel termine di 36 mesi così come fissato dal Regolamento n. 1974/2006
art. 13 c. 1;
DATO
ATTO che alla data del presente atto non si sono verificate le circostanze
materiali per procedere alle sanzioni previste per la violazione dell’impegno
soprarichiamato e che pertanto, per effetto della modifica dell’impegno di che
trattasi non si determinano disparità di trattamento tra beneficiari aventi le
medesime casistiche;
DATO
ATTO che con il presente atto quindi vengono modificati, nella parte relativa
all’impegno all’acquisizione della qualifica di IAP, i bandi di attuazione
della misura 112 “Insediamento giovani agricoltori”, approvati con le DGR. n.
753 del 07.08.2008 e s.m.i., n. 808 del 25.10.2010 e
n. 182 del 17.03.2014;
DATO
ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Interventi
Strutturali hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per
quanto attiene alle rispettive competenze;
VISTA
la legge regionale n. 77/1999;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per
le motivazioni riportate in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate:
1. di apportare modifiche alla scheda
relativa all’impegno n. 3 della misura 112 “Acquisizione della qualifica di IAP
entro 36 mesi dalla data di concessione del sostegno e mantenimento della
qualifica”, di cui all’allegato B1 della DGR n. 59/2010, estendendo da 36 mesi
(tre anni) a 60 mesi (cinque anni), successivi alla data di concessione del
sostegno, il tempo massimo a disposizione per il conseguimento della qualifica
di IAP, al fine di allinearlo al tempo a disposizione per la realizzazione del
piano di sviluppo aziendale; questo affinché i requisiti di reddito e tempo di
lavoro vengano valutati quando l’azienda si può considerare a pieno regime ed
in possesso di tutti i requisiti oggettivi necessari anche per il
riconoscimento della qualifica di IAP;
2. di approvare l’allegato 1: scheda
relativa all’impegno n. 3 della misura 112 “Acquisizione della qualifica di IAP
entro 60 dalla data di concessione del sostegno e mantenimento della
qualifica”;
3. di modificare, nello stesso senso di
cui al precedente punto 1. la parte relativa all’impegno all’acquisizione della
qualifica di IAP all’interno dei bandi di attuazione della misura 112
“Insediamento giovani agricoltori”, approvati con le DGR. n. 753 del 07/08/2008
e s.m.i., n. 808 del 25.10.2010 e n. 182 del
17/03/2014;
4. di riaffermare che il requisito della
professionalità di cui alle D.G.R. n. 753 del
07.08.2008 e s.m.i., la D.G.R.
n. 808 del 25.10.2010 e la D.G.R. n. 182 del
17.03.2014 di approvazione dei bandi pubblici per la misura “Insediamento
Giovani Agricoltori”, anch’esso necessario ai fini dell’acquisizione della
qualifica di IAP, va comunque raggiunto nel termine di 36 mesi dalla
concessione dell’aiuto così come fissato dal Regolamento n. 1974/2006 art. 13
c. 1;
5. di confermare altresì tutte le ulteriori disposizioni contenute nella D.G.R. 59/2010;
6. di pubblicare, integralmente, la
presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito
internet della Regione Abruzzo.
Segue allegato