IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l'art. 122 della Costituzione;
VISTO
l’art. 43 dello Statuto della Regione Abruzzo del 28.12.2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta Regionale sia
composta dal Presidente e da un numero massimo di sei Assessori, tra i quali il
Vicepresidente;
VISTO
l’art. 44 dello Statuto Regionale il quale prevede che il Presidente della
Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed
il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio Regionale;
VISTO
l’art. 46, I comma, dello Statuto Regionale il quale attribuisce al Presidente
della Giunta la facoltà di nominare Assessori esterni al Consiglio in numero
non superiore al 20% dei componenti la Giunta, scegliendoli tra cittadini che
siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica
di Consigliere Regionale e che abbiano comprovate competenze;
VISTO,
altresì, l’art. 46, II comma, dello Statuto Regionale il quale prevede che gli
Assessori esterni esercitano le proprie funzioni secondo le direttive impartite
dal Presidente della Giunta Regionale;
VISTA
la L.R. 2 aprile 2013, n. 9 recante: “Norme per
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”;
VISTA
la L.R. 10 agosto 2010 n. 40 recante: “Testo unico
delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e
sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari” e ss.mm. ii.;
VISTA
la L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 recante:
"Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
dalla carica di consigliere regionale";
VISTA
la comunicazione del 11 giugno 2014 prot. n. 12396
con la quale la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – Ufficio
Affari Generali e Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
ha trasmesso l’estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale
Regionale da cui, a seguito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014,
risultano i proclamati eletti alla carica di Presidente della Giunta Regionale
e di Consiglieri regionali d’Abruzzo;
VISTA
la nota del 17 giugno 2014 prot. n. P00012788/PRES-02
con la quale la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – Ufficio
Affari Generali e Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
ha trasmesso l’estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale
Regionale corretto dal testé menzionato Ufficio;
PRESO
ATTO che non sussistono a carico dell’Assessore esterno al Consiglio Regionale
le condizioni di incompatibilità di cui all’art.3 della L.R.
51/2004, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dall’interessato e
conservata agli atti istruttori del presente decreto;
CONSIDERATO
che per gli Assessori che rivestono la carica di Consigliere Regionale e che
assumono le relative funzioni all’atto della proclamazione a norma dell’art.
29, comma II, dello Statuto Regionale, la verifica sulle condizioni di
eleggibilità e l’accertamento di eventuali incompatibilità sono disciplinati
dagli articoli 18 e seguenti del Regolamento interno per i lavori del Consiglio
regionale;
RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 53, I comma, dello Statuto regionale, gli organi
dell’Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e
verificano la rispondenza dei risultati dell’attività normativa, amministrativa
e gestionale;
CONSIDERATO
che, a seguito della modifica dell’art. 43 dello Statuto regionale relativa
alla riduzione del numero degli Assessori dell’Esecutivo regionale, occorre
procedere ad una rideterminazione del complessivo assetto organizzativo prima
del conferimento delle funzioni;
RITENUTO,
conseguentemente, di stabilire che le funzioni agli Assessori nominati saranno
conferite con successivo atto
DECRETA
- la Giunta Regionale d’Abruzzo è così
composta:
• Luciano
D’Alfonso – Presidente;
• Giovanni
Lolli – Vicepresidente - Assessore esterno;
• Bartolomeo
Donato Di Matteo - Assessore;
• Mario
Mazzocca - Assessore;
• Silvio
Paolucci - Assessore;
• Dino
Pepe – Assessore;
• Marinella
Sclocco- Assessore.
- gli Assessori, a sensi dell’art. 46,
II comma, dello Statuto regionale esercitano, in seno alla Giunta, funzioni
loro assegnate dal Presidente della Giunta regionale secondo le direttive dal
medesimo impartite, per il pieno raggiungimento degli obiettivi di governo
contenuti nel programma istituzionale di cui all’art. 47 del medesimo Statuto.
- le funzioni agli Assessori nominati
saranno conferite con successivo atto.
- la nomina degli Assessori decorre ad
ogni effetto dalla data del presente decreto.
- il presente decreto è comunicato al
Presidente del Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44,
III comma, dello Statuto della Regione Abruzzo.
- il presente decreto è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 9 dicembre 2010, n. 51.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso