IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI
- i Regolamenti (CE) nn.
1081/2006, 1083/2006, 1828/2006, 1341/2008, 85/2009, 386/2009, 539/2010;
- le Leggi nn.
144/1999, 296/2006, 40/2007;
- il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli Istituti tecnici superiori” e relativi allegati;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7.9.2011,
adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante
“Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S). e relative figure nazionali di riferimento, la
verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3,
e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008” e relativi allegati;
- il Decreto del MIUR, di concerto con
MLPS, MSE e MEF, del 7.2.2013 recante “Linee guida di cui all'art. 52, commi 1
e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione
e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”;
VISTI
- il Programma Operativo FSE Abruzzo
2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI-2007;
- la D.G.R.
20.7.2009, n. 363 - Accreditamento delle sedi formative ed orientative della
Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25
maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare e s. m. i.;
- la D.G.R.
11.6.2012, n. 364 “PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e
occupazione” – Piano operativo 2012/2013: Approvazione” e s.m.i.
e, in particolare il Progetto Speciale “Scuole Speciali di Tecnologia” (Asse 4
– Capitale umano, Obiettivi specifici 4.h, 4.i e 4.l, Categorie di spesa nn. 72, 73 e 74), cui sono destinate risorse finanziarie
per un importo complessivo di € 2.000.000,00, da distribuire su due linee
d’azione, concernenti, rispettivamente, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e
i percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
VISTE
le Determinazioni Direttoriali:
- n. DL148 del 19.12.2008 “Vademecum per
l’ammissibilità della spesa al F.S.E. P.O. 2007-2013
o anche “Vademecum”;
- n. DL/23 del
18.2.2014 “Linee guida per l’attuazione operativa degli interventi” - “Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo”:
modifiche ed integrazioni – “Manuale delle procedure dell’Autorità di
Gestione”: aggiornamento;
RICHIAMATE
- la Determinazione Dirigenziale n.
119/DL32 del 18.6.2013, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la
presentazione delle candidature di cui al Progetto Speciale «Scuole speciali di
tecnologia – Linea d’intervento “Percorsi di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)”»;
- la Determinazione Dirigenziale n.
129/DL32 del 2.7.2013, con cui è stata impegnata, ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3, art. 33, c.2, la somma di €
400.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n.
173/DL32 del 29.9.2013, con cui sono stati approvati gli esiti della verifica
dei profili di ricevibilità e ammissibilità delle proposte pervenute a seguito
del predetto Avviso;
VISTA
la Determinazione Direttoriale n. DL/02 del
17.1.2014, con cui è stato costituito il Nucleo preposto alla valutazione dei
profili di merito delle proposte pervenute, verificate come ricevibili e
ammissibili;
VISTA
la nota in data 18.3.2014 con cui il citato Nucleo ha restituito all’Uffico competente i plichi contenenti le offerte pervenute,
nonché le risultanze dei relativi lavori come di seguito riportato:
- Verbale di insediamento del Nucleo di
valutazione (allegato n. 1);
- Verbale dei lavori del Nucleo di
valutazione (con annessi sub. allegati 2 relativi alle “Risultanze della
valutazione di merito delle proposte pervenute” e al “Prospetto di dettaglio
inerente la medesima valutazione”) (allegato n. 2);
RICHIAMATA
la Determinazione Dirigenziale n. 72/DL32 del 17.4.2014, con cui è stato
disposto, tra l’altro:
- di approvate le risultanze della
valutazione di merito delle proposte pervenute a seguito dell’Avviso citato in
narrativa, come da Allegato “1”, parte integrante e sostanziale della medesima
determinazione;
- di precisare che, per quanto riportato
nel richiamato Allegato “1”, avendo le costituende ATS con capogruppo,
rispettivamente, CIFAP Formazione s.r.l. e Focus s.r.l., ottenuto il medesimo
punteggio, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 10, co. 1, punto 7, dell’Avviso di che trattasi, ad apposito
sorteggio;
CONSIDERATO
che, a seguito della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale
della Regione, in data 30/04/2014 è pervenuta, agli indirizzi PEC del Servizio
e della Direzione, nota del 29/04/2014, recante in oggetto “Preavviso di
ricorso amministrativo ex art. 243 bis D.Lgs
163/2006”, a firma dell’Avv. Biagio Giancola per
conto della Società Focus a r.l., capofila della
costituenda ATS, contenete l’invito allo Scrivente servizio, per le motivazioni
ivi indicate, “ad attivarsi in autotutela per procedere alla modifica o revoca
della Determinazione n. 72/DL32 del 17.04.2014, al fine di assegnare in via
esclusiva il progetto riferito alla provincia di Pescara alla Focus srl, o
comunque a provvedere secondo la graduatoria del monte crediti di
accreditamento come rettificata dalla medesima Regione Abruzzo”;
CONSIDERATO
che la predetta istanza si fonda sulla intervenuta rettifica del punteggio del
“monte crediti di accreditamento” comunicata alla Focus s.r.l. dal competente
Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e controllo” della Direzione in epigrafe
con nota prot. n. RA/105243/DL35 in data 15 aprile
2014 in cui il punteggio assegnato alla predetta Società viene rettificato, per
le motivazioni in essa indicate, in “73” punti a far data dal 2 maggio 2013;
TENUTO
CONTO che, in applicazione degli artt. 52 e seguenti della disciplina
sull’accreditamento degli organismi di formazione di cui all’Allegato 1 alla D.G.R. n. 363/2009, il succitato Servizio regionale ha
infatti assegnato alla Società Focus a r.l. 73 crediti
rispetto al punteggio di 69 precedentemente attribuito e quindi dichiarato in
sede di presentazione dell’istanza di partecipazione all’Avviso di che trattasi
dal concorrente Società Focus a r.l.;
CONSIDERATO
che il Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e Controllo” ha rettificato in
autotutela il punteggio precedentemente attribuito alla Società Focus a r.l, su istanza della stessa Società datata 2 aprile 2014,
avendo riscontrato la sussistenza di “alcune difformità nella contabilizzazione
dei crediti da assegnare, dovuta essenzialmente alla mancanza di chiarezza
nella descrizione delle attività formative/orientative realizzate dagli Enti di
formazione” (nota prot. n. RA/105243/DL35 in data 15
aprile 2014);
DATO
ATTO che la predetta nota del Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e Controllo” prot. n. RA/105243/DL35 del 15.04.2014, allegata
all’istanza di autotutela della Società Focus a r.l.
datata 29.04.2014, non era ancora conosciuta dal Servizio “Politiche
dell’Istruzione” alla data di adozione della soprarichiamata D.D. n. 72/DL32 del 17.4.2014;
VISTA
la nota prot.n. RA/128891/DL32 del 13.05.2014 con la
quale è stato comunicato alle Società Focus a r.l. e Cifap Formazione a r.l. l’avvio
del procedimento per l’eventuale modifica in autotutela della D.D. n. 72/DL32 del 17.04.2014, con contestuale invito a
trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ogni
opportuno documento e/o memoria pertinenti all’oggetto del procedimento;
PRESO
ATTO che, in data 23.05.2014, la Società Focus a r.l.
ha ribadito a mezzo PEC (prot.n. RA/140805/DL32 del
26.05.2014) quanto esposto nell’istanza in autotutela del 30/04/2014 e in un
successivo ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo, Sezione di Pescara,
notificato alla Regione Abruzzo con raccomandata del 22.05.2014, per
l’annullamento, previa misura cautelare di sospensione ex art. 55 c.p.a., della Determinazione dirigenziale n. 72/DL32 del
17/04/2014;
PRESO
ATTO che la Società Cifap Formazione a r.l., con memoria a firma dell’Avv. Giovanni Di Bartolomeo
datata 23.05.2014 ed acquisita al protocollo in data 26/05/2014 con il n.
RA/140796/DL32, ha presentato le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10
della L. n. 241/1990, argomentando per il non accoglimento della richiesta
presentata dalla Società Focus a r.l.;
TENUTO
CONTO che la Società Cifap Formazione a r.l. sostiene, in particolare, che:
- l’art. 10.1.7 dell’Avviso pubblico,
laddove prevede che – in caso di parità di punteggio – la priorità in
graduatoria debba essere stabilita in base al maggior punteggio del monte
crediti accreditamento posseduto, tenendo conto a tal fine dell’elenco
ufficiale delle sedi formative ed orientative accreditate alla data
dell’1.12.2012, pubblicato sul sito regionale in data 6.5.2013, avrebbe
indicato un riferimento oggettivo non suscettibile di modifica “a posteriori”,
con conseguente inutilizzabilità della revisione del punteggio operata dalla
Regione Abruzzo “ora per allora”, mentre, diversamente ragionando, sarebbe
consentito ad ogni partecipante di rimettere in discussione, a gara conclusa, i
presupposti di fatto della propria partecipazione che devono essere verificati,
controllati ed eventualmente contestati prima della partecipazione o, al più,
al momento della domanda e non “dopo aver conosciuto l’esito non appagante
delle risultanze di gara”;
- non possa essere consentita la
contestazione e rivisitazione del punteggio assegnato alla Società Focus a r.l. la quale avrebbe determinato, con la propria
negligente condotta, l’errore nell’assegnazione del punteggio, così come
risulterebbe dalla stessa comunicazione di rettifica del Servizio
“Accreditamenti. Vigilanza e controllo” prot. n.
RA/105243/DL35 del 15/04/2014;
RITENUTO
che le argomentazioni proposte dalla Società Cifap
Formazione a r.l. non possano essere condivise per le
seguenti ragioni:
- l’art. 10.1.7 dell’Avviso si limita a
stabilire una priorità in graduatoria nel solo caso di parità di punteggio e
non è applicabile alla diversa fattispecie in esame nella quale dalla rettifica
in aumento del monte crediti assegnato alla Società Focus a r.l.
discenderebbe l’attribuzione a detta Società di un diverso punteggio e, quindi,
di una diversa posizione in graduatoria in applicazione dei criteri di
valutazione previsti dall’art. 10.3 dell’Avviso e declinati nell’Allegato A.VIII al medesimo;
- non corrisponde al vero che la Società
Focus a r.l. ha richiesto la rettifica del punteggio
attribuito “dopo aver conosciuto l’esito non appagante delle risultanze di
gara”, in quanto sia l’istanza di rettifica della Società (datata 02.04.2014)
che la successiva comunicazione del Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e
controllo” di accoglimento parziale della richiesta (del 15/04/2014) sono
antecedenti alla data di adozione e pubblicazione delle risultanze della
valutazione di merito delle proposte pervenute, disposta con la citata D.D. n. 72/DL32 del 17/04/2014;
- come emerge dalla nota prot. n. RA/105243/DL35 del 15.04.2014, il Servizio
“Accreditamenti. Vigilanza e Controllo” “ha ritenuto necessario verificare le
modalità di assegnazione dei crediti agli Organismi di Formazione accreditati”,
e in esito a detta verifica ha dovuto riscontrare la presenza di “alcune
difformità nella contabilizzazione dei crediti da assegnare, dovute
essenzialmente alla mancanza di chiarezza nella descrizione delle attività
formative/orientative” e che, pertanto, risulta evidente che, pur se su
iniziale impulso dato dalla richiesta di rettifica della Società Focus a r.l., l’Amministrazione ha operato un controllo
generalizzato sulla precedente assegnazione dei crediti a tutti gli Enti di
formazione accreditati, giungendo ad una rettifica dei punteggi precedentemente
attribuiti ai medesimi in puntuale applicazione delle disposizioni dettate
dagli art. 52 e seguenti della disciplina sull’accreditamento degli organismi
di formazione di cui all’Allegato 1 alla D.G.R. n.
363/2009;
- l’assegnazione del nuovo monte crediti
di che trattasi alla Società Focus a r.l., non
risulta imputabile, per quanto riportato nella sopracitata nota prot. n. RA/105243/DL35 in data 15.04.2014 del Servizio
“Accreditamenti. Vigilanza e Controllo”, a negligenze della detta Società che,
difatti, nell’ambito del procedimento di richiesta di rettifica del monte
crediti di accreditamento, non ha dovuto sanare precedenti lacune documentali;
CONSIDERATO
inoltre che, per l’espressa previsione dell’area di valutazione denominata “Premialità” connessa al monte crediti posseduto dagli
Organismi di formazione, capofila delle ATS partecipanti, prevista dall’art.
10.3 dell’Avviso e declinata dall’Allegato A.VIII,
sussiste l’interesse pubblico, concreto ed attuale, ad una modifica della
sopracitata D.D. n. 72/DL32 del 17.04.2014 per
l’attribuzione alla proposta progettuale presentata dalla costituenda ATS con
capogruppo la Società Focus a r.l. di un punteggio
pari a 60 punti (in luogo dei 40 punti prima attribuiti) nella suddetta area di
valutazione, corrispondente al monte crediti rettificato di 73 punti (in luogo
dei 69 crediti prima assegnati) effettivamente posseduto dalla detta Società;
RAVVISATA,
per quanto sopra esposto, la necessità di procedere in autotutela alla modifica
della D.D. n. 72/DL32 in data 17/04/2014,
riformulando, in modifica dell’Allegato 1 alla predetta Determinazione, la
graduatoria generale delle proposte pervenute;
Tutto
ciò premesso,
DETERMINA
per
quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:
1. di modificare in autotutela la D.D. n. 72/DL32 del 17/04/2014, riformulando la graduatoria
generale delle proposte pervenute (Allegato 1 alla medesima Determinazione) a
valere sull’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di cui al
Progetto Speciale «Scuole speciali di tecnologia – Linea d’intervento “Percorsi
di specializzazione tecnica superiore (IFTS)”» approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 119/DL32 del 18.6.2013;
2. di dare atto che, per quanto riportato
nell’Allegato 1 al presente atto, la proposta progettuale presentata dalla
costituenda ATS con capogruppo la Società Focus a r.l.,
risulta collocata al primo posto della riformulata graduatoria generale con n.
960 punti e, conseguentemente, in posizione utile per l’affidamento dell’intervento
con riferimento alla Provincia di Pescara demandato a successiva comunicazione
del Servizio in epigrafe;
3. di precisare che non si procederà,
essendo venuta meno la parità di punteggio in conseguenza della riformulazione
della graduatoria, al sorteggio ex art. 10, co. 1,
punto 7, dell’Avviso di che trattasi tra le proposte progettuali presentate
delle costituende ATS con capogruppo, rispettivamente, la Società Focus a r.l. e la Società Cifap
Formazione a r.l., precedentemente previsto dal punto
3 del dispositivo della D.D. n. 72/DL32 del
17.04.2014;
4. di inviare il presente provvedimento
alla Società Focus a r.l. e alla Società Cifap Formazione a r.l. a mezzo
Posta Elettronica Certificata;
5. di disporre la pubblicazione del
presente atto, comprensivo dell’Allegato “1”, sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo e sul BURAT;
6. di trasmettere copia del presente atto
alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche
Sociali.
7. di trasmettere copia del presente atto
alla Segreteria del Componente la Giunta Regionale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Amoroso
Segue allegato