IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTI

-          i Regolamenti (CE) nn. 1081/2006, 1083/2006, 1828/2006, 1341/2008, 85/2009, 386/2009, 539/2010;

-          le Leggi nn. 144/1999, 296/2006, 40/2007;

-          il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori” e relativi allegati;

-          il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7.9.2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S). e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008” e relativi allegati;

-          il Decreto del MIUR, di concerto con MLPS, MSE e MEF, del 7.2.2013 recante “Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti   Tecnici Superiori (I.T.S.)”;

VISTI

-          il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI-2007;

-          la D.G.R. 20.7.2009, n. 363 - Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare e s. m. i.;

-          la D.G.R. 11.6.2012, n. 364 “PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” – Piano operativo 2012/2013: Approvazione” e s.m.i. e, in particolare il Progetto Speciale “Scuole Speciali di Tecnologia” (Asse 4 – Capitale umano, Obiettivi specifici 4.h, 4.i e 4.l, Categorie di spesa nn. 72, 73 e 74), cui sono destinate risorse finanziarie per un importo complessivo di € 2.000.000,00, da distribuire su due linee d’azione, concernenti, rispettivamente, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e i percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS);

VISTE le Determinazioni Direttoriali:

-          n. DL148 del 19.12.2008 “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al F.S.E. P.O. 2007-2013 o anche “Vademecum”;

-          n. DL/23 del 18.2.2014 “Linee guida per l’attuazione operativa degli interventi” -  “Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo”: modifiche ed integrazioni – “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”: aggiornamento;

RICHIAMATE

-          la Determinazione Dirigenziale n. 119/DL32 del 18.6.2013, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di cui al Progetto Speciale «Scuole speciali di tecnologia – Linea d’intervento “Percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS)”»;

-          la Determinazione Dirigenziale n. 129/DL32 del 2.7.2013, con cui è stata impegnata, ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3, art. 33, c.2, la somma di € 400.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

-          la Determinazione Dirigenziale n. 173/DL32 del 29.9.2013, con cui sono stati approvati gli esiti della verifica dei profili di ricevibilità e ammissibilità delle proposte pervenute a seguito del predetto Avviso;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DL/02 del 17.1.2014, con cui è stato costituito il Nucleo preposto alla valutazione dei profili di merito delle proposte pervenute, verificate come ricevibili e ammissibili;

VISTA la nota in data 18.3.2014 con cui il citato Nucleo ha restituito all’Uffico competente i plichi contenenti le offerte pervenute, nonché le risultanze dei relativi lavori come di seguito riportato:

-          Verbale di insediamento del Nucleo di valutazione (allegato n. 1);

-          Verbale dei lavori del Nucleo di valutazione (con annessi sub. allegati 2 relativi alle “Risultanze della valutazione di merito delle proposte pervenute” e al “Prospetto di dettaglio inerente la medesima valutazione”) (allegato n. 2);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 72/DL32 del 17.4.2014, con cui è stato disposto, tra l’altro:

-          di approvate le risultanze della valutazione di merito delle proposte pervenute a seguito dell’Avviso citato in narrativa, come da Allegato “1”, parte integrante e sostanziale della medesima determinazione;

-          di precisare che, per quanto riportato nel richiamato Allegato “1”, avendo le costituende ATS con capogruppo, rispettivamente, CIFAP Formazione s.r.l. e Focus s.r.l., ottenuto il medesimo punteggio, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 10, co. 1, punto 7, dell’Avviso di che trattasi, ad apposito sorteggio;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione, in data 30/04/2014 è pervenuta, agli indirizzi PEC del Servizio e della Direzione, nota del 29/04/2014, recante in oggetto “Preavviso di ricorso amministrativo ex art. 243 bis D.Lgs 163/2006”, a firma dell’Avv. Biagio Giancola per conto della Società Focus a r.l., capofila della costituenda ATS, contenete l’invito allo Scrivente servizio, per le motivazioni ivi indicate, “ad attivarsi in autotutela per procedere alla modifica o revoca della Determinazione n. 72/DL32 del 17.04.2014, al fine di assegnare in via esclusiva il progetto riferito alla provincia di Pescara alla Focus srl, o comunque a provvedere secondo la graduatoria del monte crediti di accreditamento come rettificata dalla medesima Regione Abruzzo”;

CONSIDERATO che la predetta istanza si fonda sulla intervenuta rettifica del punteggio del “monte crediti di accreditamento” comunicata alla Focus s.r.l. dal competente Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e controllo” della Direzione in epigrafe con nota prot. n. RA/105243/DL35 in data 15 aprile 2014 in cui il punteggio assegnato alla predetta Società viene rettificato, per le motivazioni in essa indicate, in “73” punti a far data dal 2 maggio 2013;

TENUTO CONTO che, in applicazione degli artt. 52 e seguenti della disciplina sull’accreditamento degli organismi di formazione di cui all’Allegato 1 alla D.G.R. n. 363/2009, il succitato Servizio regionale ha infatti assegnato alla Società Focus a r.l. 73 crediti rispetto al punteggio di 69 precedentemente attribuito e quindi dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione all’Avviso di che trattasi dal concorrente Società Focus a r.l.;

CONSIDERATO che il Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e Controllo” ha rettificato in autotutela il punteggio precedentemente attribuito alla Società Focus a r.l, su istanza della stessa Società datata 2 aprile 2014, avendo riscontrato la sussistenza di “alcune difformità nella contabilizzazione dei crediti da assegnare, dovuta essenzialmente alla mancanza di chiarezza nella descrizione delle attività formative/orientative realizzate dagli Enti di formazione” (nota prot. n. RA/105243/DL35 in data 15 aprile 2014);

DATO ATTO che la predetta nota del Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e Controllo” prot. n. RA/105243/DL35 del 15.04.2014, allegata all’istanza di autotutela della Società Focus a r.l. datata 29.04.2014, non era ancora conosciuta dal Servizio “Politiche dell’Istruzione” alla data di adozione della soprarichiamata D.D. n. 72/DL32 del 17.4.2014;

VISTA la nota prot.n. RA/128891/DL32 del 13.05.2014 con la quale è stato comunicato alle Società Focus a r.l. e Cifap Formazione a r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale modifica in autotutela della D.D. n. 72/DL32 del 17.04.2014, con contestuale invito a trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ogni opportuno documento e/o memoria pertinenti all’oggetto del procedimento;

PRESO ATTO che, in data 23.05.2014, la Società Focus a r.l. ha ribadito a mezzo PEC (prot.n. RA/140805/DL32 del 26.05.2014) quanto esposto nell’istanza in autotutela del 30/04/2014 e in un successivo ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, notificato alla Regione Abruzzo con raccomandata del 22.05.2014, per l’annullamento, previa misura cautelare di sospensione ex art. 55 c.p.a., della Determinazione dirigenziale n. 72/DL32 del 17/04/2014;

PRESO ATTO che la Società Cifap Formazione a r.l., con memoria a firma dell’Avv. Giovanni Di Bartolomeo datata 23.05.2014 ed acquisita al protocollo in data 26/05/2014 con il n. RA/140796/DL32, ha presentato le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10 della L. n. 241/1990, argomentando per il non accoglimento della richiesta presentata dalla Società Focus a r.l.;

TENUTO CONTO che la Società Cifap Formazione a r.l. sostiene, in particolare, che:

-          l’art. 10.1.7 dell’Avviso pubblico, laddove prevede che – in caso di parità di punteggio – la priorità in graduatoria debba essere stabilita in base al maggior punteggio del monte crediti accreditamento posseduto, tenendo conto a tal fine dell’elenco ufficiale delle sedi formative ed orientative accreditate alla data dell’1.12.2012, pubblicato sul sito regionale in data 6.5.2013, avrebbe indicato un riferimento oggettivo non suscettibile di modifica “a posteriori”, con conseguente inutilizzabilità della revisione del punteggio operata dalla Regione Abruzzo “ora per allora”, mentre, diversamente ragionando, sarebbe consentito ad ogni partecipante di rimettere in discussione, a gara conclusa, i presupposti di fatto della propria partecipazione che devono essere verificati, controllati ed eventualmente contestati prima della partecipazione o, al più, al momento della domanda e non “dopo aver conosciuto l’esito non appagante delle risultanze di gara”;

-          non possa essere consentita la contestazione e rivisitazione del punteggio assegnato alla Società Focus a r.l. la quale avrebbe determinato, con la propria negligente condotta, l’errore nell’assegnazione del punteggio, così come risulterebbe dalla stessa comunicazione di rettifica del Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e controllo” prot. n. RA/105243/DL35 del 15/04/2014;

RITENUTO che le argomentazioni proposte dalla Società Cifap Formazione a r.l. non possano essere condivise per le seguenti ragioni:

-          l’art. 10.1.7 dell’Avviso si limita a stabilire una priorità in graduatoria nel solo caso di parità di punteggio e non è applicabile alla diversa fattispecie in esame nella quale dalla rettifica in aumento del monte crediti assegnato alla Società Focus a r.l. discenderebbe l’attribuzione a detta Società di un diverso punteggio e, quindi, di una diversa posizione in graduatoria in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’art. 10.3 dell’Avviso e declinati nell’Allegato A.VIII al medesimo;

-          non corrisponde al vero che la Società Focus a r.l. ha richiesto la rettifica del punteggio attribuito “dopo aver conosciuto l’esito non appagante delle risultanze di gara”, in quanto sia l’istanza di rettifica della Società (datata 02.04.2014) che la successiva comunicazione del Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e controllo” di accoglimento parziale della richiesta (del 15/04/2014) sono antecedenti alla data di adozione e pubblicazione delle risultanze della valutazione di merito delle proposte pervenute, disposta con la citata D.D. n. 72/DL32 del 17/04/2014;

-          come emerge dalla nota prot. n. RA/105243/DL35 del 15.04.2014, il Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e Controllo” “ha ritenuto necessario verificare le modalità di assegnazione dei crediti agli Organismi di Formazione accreditati”, e in esito a detta verifica ha dovuto riscontrare la presenza di “alcune difformità nella contabilizzazione dei crediti da assegnare, dovute essenzialmente alla mancanza di chiarezza nella descrizione delle attività formative/orientative” e che, pertanto, risulta evidente che, pur se su iniziale impulso dato dalla richiesta di rettifica della Società Focus a r.l., l’Amministrazione ha operato un controllo generalizzato sulla precedente assegnazione dei crediti a tutti gli Enti di formazione accreditati, giungendo ad una rettifica dei punteggi precedentemente attribuiti ai medesimi in puntuale applicazione delle disposizioni dettate dagli art. 52 e seguenti della disciplina sull’accreditamento degli organismi di formazione di cui all’Allegato 1 alla D.G.R. n. 363/2009;

-          l’assegnazione del nuovo monte crediti di che trattasi alla Società Focus a r.l., non risulta imputabile, per quanto riportato nella sopracitata nota prot. n. RA/105243/DL35 in data 15.04.2014 del Servizio “Accreditamenti. Vigilanza e Controllo”, a negligenze della detta Società che, difatti, nell’ambito del procedimento di richiesta di rettifica del monte crediti di accreditamento, non ha dovuto sanare precedenti lacune documentali;

CONSIDERATO inoltre che, per l’espressa previsione dell’area di valutazione denominata “Premialità” connessa al monte crediti posseduto dagli Organismi di formazione, capofila delle ATS partecipanti, prevista dall’art. 10.3 dell’Avviso e declinata dall’Allegato A.VIII, sussiste l’interesse pubblico, concreto ed attuale, ad una modifica della sopracitata D.D. n. 72/DL32 del 17.04.2014 per l’attribuzione alla proposta progettuale presentata dalla costituenda ATS con capogruppo la Società Focus a r.l. di un punteggio pari a 60 punti (in luogo dei 40 punti prima attribuiti) nella suddetta area di valutazione, corrispondente al monte crediti rettificato di 73 punti (in luogo dei 69 crediti prima assegnati) effettivamente posseduto dalla detta Società;

RAVVISATA, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere in autotutela alla modifica della D.D. n. 72/DL32 in data 17/04/2014, riformulando, in modifica dell’Allegato 1 alla predetta Determinazione, la graduatoria generale delle proposte pervenute;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:

1.         di modificare in autotutela la D.D. n. 72/DL32 del 17/04/2014, riformulando la graduatoria generale delle proposte pervenute (Allegato 1 alla medesima Determinazione) a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di cui al Progetto Speciale «Scuole speciali di tecnologia – Linea d’intervento “Percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS)”» approvato con Determinazione Dirigenziale n. 119/DL32 del 18.6.2013;

2.         di dare atto che, per quanto riportato nell’Allegato 1 al presente atto, la proposta progettuale presentata dalla costituenda ATS con capogruppo la Società Focus a r.l., risulta collocata al primo posto della riformulata graduatoria generale con n. 960 punti e, conseguentemente, in posizione utile per l’affidamento dell’intervento con riferimento alla Provincia di Pescara demandato a successiva comunicazione del Servizio in epigrafe;

3.         di precisare che non si procederà, essendo venuta meno la parità di punteggio in conseguenza della riformulazione della graduatoria, al sorteggio ex art. 10, co. 1, punto 7, dell’Avviso di che trattasi tra le proposte progettuali presentate delle costituende ATS con capogruppo, rispettivamente, la Società Focus a r.l. e la Società Cifap Formazione a r.l., precedentemente previsto dal punto 3 del dispositivo della D.D. n. 72/DL32 del 17.04.2014;

4.         di inviare il presente provvedimento alla Società Focus a r.l. e alla Società Cifap Formazione a r.l. a mezzo Posta Elettronica Certificata;

5.         di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell’Allegato “1”, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT;

6.         di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

7.         di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria del Componente la Giunta Regionale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Amoroso

 

Segue allegato

Graduatoria generale