LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- il D.Lgs.
16.4.1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e s.m.i., che, all’art. 10, co. 3, lett.
c), attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il
calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e, all’art. 74,
prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1
settembre ed il 30 giugno (co. 2) e che allo
svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni (co.
3);
- la L. 15.3.1997, n. 59 “Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti
Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa” e, in particolare, l’art. 21;
- il D.Lgs.
31.3.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59” che, all’art. 138, delega alle Regioni, fralaltro,
la determinazione del calendario scolastico;
- il D.P.R. 8.3.1999, n. 275
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in
particolare, gli artt. 5 “Autonomia organizzativa” e 8 “Definizione dei
curricoli”;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” e, in
particolare, l’art. 3;
- il D.Lgs
19.2.2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della
legge 28.3.2003, n. 53”, che, agli artt. 7 e 10, indica il monte ore annuale
nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
- il D.L. 7.9.2007, n. 147 conv. con modificazioni dalla L. 25.10.2007, n. 176 recante
“Disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico
2007/2008”;
- la L. 6.8.2008, n. 133
"Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria";
- la L. 30.10.2008, n. 169
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1.9.2008, n.
137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";
- la L. 14.9.2011, n. 148 “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari” e, in particolare , l’art. 1, c. 24;
TENUTO
CONTO che, a norma del suddetto c. 24, sono stabilite annualmente - con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente – le date in
cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad
accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei
Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno, in
modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la
prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica;
DATO
ATTO quindi, che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà
essere oggetto di eventuale revisione, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 1, c. 48 della suddetta L. n.
148/2011;
VISTA
la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative
che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni
e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;
RITENUTO
pertanto, di definire i margini regionali del Calendario scolastico regionale,
che consentano alle singole Istituzioni Scolastiche di procedere, ai sensi del
citato D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, agli opportuni adattamenti sulla base della
programmazione didattica, anche in funzione del miglior coordinamento tra
scuola, territorio e famiglia;
DATO
ATTO che la proposta di calendario scolastico è stata trasmessa con nota prot. n. RA/119909/DL32 del 5 maggio 2014 all’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo che, in data 14 maggio 2014, ha espresso al
riguardo parere favorevole;
RITENUTO
per quanto sopra esposto, di determinare il Calendario scolastico regionale per
l’a.s. 2014/2015 come da Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO
ATTO altresì del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della
Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche
Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche dell'Istruzione” in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente
provvedimento;
UDITO
il Relatore;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente
trascritte e approvate
1. di approvare il Calendario scolastico
2014/2015, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, determinato come segue:
- INIZIO:
giovedì 11 settembre 2014 per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- FINE:
giovedì 11 giugno 2015 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado e martedì 30 giugno 2015 per la scuola dell’infanzia;
- FESTIVITÀ
OBBLIGATORIE: tutte le domeniche, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e
6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del santo
Patrono;
- SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE nei seguenti giorni: 23, 24, 27, 29, 30 e 31 dicembre
2014; 2, 3, e 5 gennaio 2015; 2, 3, 4, 7 e 8 aprile 2015; 2 maggio 2015; 1
giugno 2015.
2. di stabilire che, per l’a.s. 2014/2015, i giorni di attività didattiche nella
scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono 209 (o 208, nel
caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano
previste le attività didattiche).
3. di stabilire, altresì, che:
- le
Istituzioni Scolastiche, per far fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi
Piani dell’Offerta Formativa, possono definire eventuali adattamenti –
debitamente motivati - del Calendario scolastico regionale, all’interno dei 209
(o 208) giorni stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/94 e dal D.P.R. n. 275/99, nonché delle
disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;
- i
suddetti adattamenti sono deliberati dalle Istituzioni Scolastiche, anche
previe intese con quelle ricadenti nel medesimo territorio per fare emergere,
ove possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori
delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità
delle classi, per consentire agli allievi interessati il rispetto delle
principali festività religiose;
- i
suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio, nonché la
sospensione, nel corso dell’anno scolastico, delle attività didattiche, da
compensare, in altri periodi dell’anno scolastico, attraverso congrue modalità
e tempi di recupero;
- le
Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare tempestivamente il proprio
calendario, debitamente approvato, agli studenti, alle loro famiglie e alle
istituzioni preposte all’organizzazione del sistema scolastico e dei relativi
servizi complementari;
- le
Istituzioni Scolastiche sono tenute, altresì, a comunicare il proprio calendario,
debitamente approvato, al Servizio “Politiche dell'Istruzione” della Direzione
Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche
Sociali”.
4. di dare mandato alla Direzione
Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche Sociali di
assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente
provvedimento, anche procedendo a eventuali rettifiche al medesimo e
all’Allegato “A”, concernenti meri errori materiali.
5. di dare atto che il calendario proposto
con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a
seguito dell’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art.
1, c. 24 della citata L. n. 148/2011.
6. di trasmettere il presente
provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di
competenza.
7. di disporre la pubblicazione integrale
del presente provvedimento sul BURAT e sul sito regionale.
Segue allegato