IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate
1. di prorogare, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208,
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.,
art. 45 e del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., a favore della Ditta AMITERNUM di Tofani Domenico, con sede in Via della Candeletta, 7 Marrucci di Pizzoli (AQ),
la validità temporale della autorizzazione regionale n. DF3/81 del
15.11.2002 e s.m.i., concernente
la gestione di un centro di
raccolta di veicoli a motore e loro parti
( D 15/R13 ), complessivamente
esteso per una superficie di circa mq 4.100, p.lle
catastali nn. 195 e 706 (quest’ultima utilizzata solo per viabilità e
parcheggio), fgl.n. 110 del Comune di L’Aquila,
avente una capacità annua di gestione pari a q.li
annui 10.000, comprensivi del quantitativo di rifiuti ritirati dalle attività
di autoriparazione, con una detenzione massima pari a 180 giorni a far data dalla loro acquisizione, per i CER
riportati nel successivo punto 4);
2. di dare atto che l’impianto indicato al
precedente punto 1) risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 15 del
citato D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.,
e descritto negli elaborati progettuali qui di seguito indicati, che si
approvano con il presente provvedimento:
2.1 – tavola R -
relazione del gennaio 2009, n. 10 pagine;
2.2 – tavola 1 – corografie – agosto 2008;
2.3 – Tavola 2 – planimetria con distanze fabbricati
limitrofi – agosto 2008;
2.4 – tavola III – fabbricato di servizio -
prospetti e sezioni – dicembre 2008;
2.5 - tavola
II – fabbricato di servizio – piante – dicembre 2008;
2.6 – tavola IV – tettoia trattamento veicoli e
stoccaggio – agosto 2008;
2.7 – tavola 4 – planimetria impianto – gennaio
2009;
2.8 – tavola 3 – plametria
generale - gennaio 2009;
2.9 – tavola I – planimetrie – dicembre 2008;
2.10 – tavola U – planimetria scarico acque –
(allegato alla nota Provincia di AQ n. 7166 del 03.10.2008;
3. di stabilire che la predetta proroga
viene fissata in anni dieci a far data dalla scedenza
prevista dall’ultima autorizzazione regionale n. DF3/81 del 15/11/2002 ( come
precisato in premessa l’impianto risulta avviato in data 2 lugio 2003 e,
conseguentemente, l’originario quinquennio autorizzativo
risulta scaduto in data 2 luglio 2008 e, per effetto delle attuali dipsosizioni, la scadenza del presehnte
provvedimento deve intendersi fissata al 2 luglio 2018), prendendo atto,
inoltre, delle comunicazioni di prosecuzione dell’attività inoltrate dalla
Ditta interessata e citate in premessa, stabilendo quindi il venir meno
degli effetti delle disposizioni regionali
adottate per fronteggiare l’emergenza terremoto dell’aprile 2009, attualmente
in scadenza al 30 giugno 2013; il presente provvedimento è ulteriormente
prorogabile, alle medesime condizioni,
nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e dalla L.R.
45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni
che saranno adottate in materia;
4. di prescrivere che la Ditta in oggetto
svolga le attività autorizzate nel rispetto delle condizioni e prescrizioni
contenute nelle note sopra indicate, che
qui di seguito si riportano:
a. nota
ARTA Abruzzo AQ n. 3886/17.07.2009;
b. nota
Provincia AQ n. 37160/09.07.2009;
c. nota
A. USL AQ n. 40035/20.05.2010;
d. costante
possesso delle garanzie finaziarie previste dalla
legge, per tutta la durata di validità temporale della presente autorizzazione;
e. costante
possesso di autorizzaziaone agli scarichi, per tutta
la durata della presente autorizzazione, rilasciata dalla Autorità competente
in materia;
5. di stabilire che i CER ammissibili
all’impianto, nella sua conformazione D15/R13, sono indicati nella tabella
riportata in premessa, nel limite
massimo annuo pari a q.li 10.000 comprensivi del
quantitativo di rifiuti ritirati dalle attività di autoriparazione, con una
detenzione massima pari a 180 giorni a
far data dalla loro acquisizione;
6. di stabilire che, in ordine
all’applicazione degli obbligi derivanti dalla DGR n.
790/2007, la Ditta in oggetto provveda,
senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle
forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del
presente provvedimento;
7. di prescrivere altresì, che
nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere
esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già
previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o
attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
8. di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
8.1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per
la salute, la incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
8.2) deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo
e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
8.3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora
e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
8.4) devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
9. di richiamare la ditta in oggetto, al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti)
e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed
all’ARTA - Distretto Provinciale di
Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati,
la provenienza e la loro destinazione,
distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di
cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;
10. di richiamare la ditta in oggetto
all’osservanza degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalle vigenti
normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità
dei rifiuti ( S.I.S.T.R.I.), come da ultimo
disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n.
125/2013;
11. di stabilire che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
12. di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Amministrazione Comunale di L’Aquila, all’Amministrazione
Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Distretto Provinciale di L’Aquila, al P.R.A. di L’Aquila e al SUAP di L’Aquila;
13. di trasmettere altresì, ai sensi
dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali c/o la Camera di
Commercio di L’Aquila;
14. di redigere il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Ditta beneficiaria;
15. di provvedere alla pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte
integrante.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini