IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1.         di prorogare, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208, della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 e del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., a favore della Ditta AMITERNUM di Tofani Domenico, con sede in Via della Candeletta, 7 Marrucci di Pizzoli (AQ),  la validità temporale della autorizzazione regionale n. DF3/81  del  15.11.2002 e s.m.i.,  concernente  la gestione di  un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti  ( D 15/R13  ), complessivamente esteso per una superficie di circa mq 4.100, p.lle catastali nn. 195 e 706  (quest’ultima utilizzata solo per viabilità e parcheggio), fgl.n. 110 del Comune di L’Aquila, avente una capacità annua di gestione pari a q.li annui 10.000, comprensivi del quantitativo di rifiuti ritirati dalle attività di autoriparazione, con una detenzione massima pari a 180 giorni  a far data dalla loro acquisizione, per i CER riportati nel successivo punto 4);

2.         di dare atto che l’impianto indicato al precedente punto 1) risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 15 del citato D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., e descritto negli elaborati progettuali qui di seguito indicati, che si approvano con il presente provvedimento:

2.1 – tavola R -  relazione del gennaio 2009, n. 10 pagine;

2.2 – tavola 1 – corografie – agosto 2008;

2.3 – Tavola 2 – planimetria con distanze fabbricati limitrofi – agosto 2008;

2.4 – tavola III – fabbricato di servizio - prospetti e sezioni – dicembre 2008;

2.5  - tavola II – fabbricato di servizio – piante – dicembre 2008;

2.6 – tavola IV – tettoia trattamento veicoli e stoccaggio – agosto 2008;

2.7 – tavola 4 – planimetria impianto – gennaio 2009;

2.8 – tavola 3 – plametria generale  - gennaio 2009;

2.9 – tavola I – planimetrie – dicembre 2008;

2.10 – tavola U – planimetria scarico acque – (allegato alla nota Provincia di AQ n. 7166 del 03.10.2008;

3.         di stabilire che la predetta proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scedenza prevista dall’ultima autorizzazione regionale n. DF3/81 del 15/11/2002 ( come precisato in premessa l’impianto risulta avviato in data   2 lugio 2003 e, conseguentemente, l’originario quinquennio autorizzativo risulta scaduto in data 2 luglio 2008 e, per effetto delle attuali dipsosizioni, la scadenza del presehnte provvedimento deve intendersi fissata al 2 luglio 2018), prendendo atto, inoltre, delle comunicazioni di prosecuzione dell’attività inoltrate dalla Ditta interessata e citate in premessa, stabilendo quindi il venir meno degli  effetti delle disposizioni regionali adottate per fronteggiare l’emergenza terremoto dell’aprile 2009, attualmente in scadenza al 30 giugno 2013; il presente provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni,  nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;

4.         di prescrivere che la Ditta in oggetto svolga le attività autorizzate nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nelle note sopra indicate,  che qui di seguito si riportano:

a.         nota ARTA Abruzzo AQ n. 3886/17.07.2009;

b.         nota Provincia AQ n. 37160/09.07.2009;

c.         nota A. USL AQ n. 40035/20.05.2010;

d.         costante possesso delle garanzie finaziarie previste dalla legge, per tutta la durata di validità temporale della presente autorizzazione;

e.         costante possesso di autorizzaziaone agli scarichi, per tutta la durata della presente autorizzazione, rilasciata dalla Autorità competente in materia;

5.         di stabilire che i CER ammissibili all’impianto, nella sua conformazione D15/R13, sono indicati nella tabella riportata in premessa,  nel limite massimo annuo pari a q.li 10.000 comprensivi del quantitativo di rifiuti ritirati dalle attività di autoriparazione, con una detenzione massima pari a 180 giorni  a far data dalla loro acquisizione;

6.         di stabilire che, in ordine all’applicazione degli obbligi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto  provveda, senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento;

7.         di prescrivere altresì, che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8.         di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori  prescrizioni:

8.1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la  sicurezza della collettività e dei singoli;

8.2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di   inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

8.3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

8.4) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

9.         di richiamare la ditta in oggetto, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi   previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06  e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto  Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la  provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori  Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;

10.       di richiamare la ditta in oggetto all’osservanza degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;

11.       di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

12.       di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di L’Aquila, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L’Aquila, al P.R.A. di L’Aquila e al SUAP di L’Aquila;

13.       di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

14.       di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria;

15.       di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte integrante.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini