LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006, n. 109, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO l’articolo 36 commi 7-ter e 7-quater del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge n. del 17 dicembre 2012, pubblicata in gazzetta ufficiale il 18 dicembre 2012;

VISTO, in particolare il comma 7-quater, il quale prescrive che “nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto Ministeriale in  oggetto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili”;

VISTO l’art. 27 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che abroga il comma 7-quater dell’art. 36 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009,  come modificato dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13 maggio 2011, n. 10346 e dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22 dicembre 2011, n. 27417, e dal D.M. n. 15414 del 10.12.2013 ;

PRESO ATTO che il DM n. 15414 del 10.12.2013, per maggior chiarezza applicativa ha modificato:

-          lo standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” ;

-          i riferimenti normativi relativi ai criteri di Gestione obbligatoria B9 e B11;

RITENUTO necessario recepire per maggiore chiarezza applicativa la modifica, allo standard 5.2 “introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” apportata con il DM  n. 15414 del 10.12.2013  in oggetto;

RITENUTO altresì di dover recepire gli aggiornamenti dei riferimenti normativi relativi ai criteri di Gestione obbligatoria B9 e B11;

RITENUTO opportuno formulare un testo integrato tra quanto approvato con DGR 369 del 18 giugno 2012 pubblicata sul BURA N. 52 del 13 luglio 2012 e quanto innovato con il DM m. 15414 del 10.12.2013 e dai provvedimenti regionali in materia;

VISTO il Reg. CE n. 1120/2009 del  Consiglio  del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione  del regime di pagamento unico di cui al Reg CE n.73/2009;

VISTO il Reg. CE n. 1122/2009 della Commissione  del 30 novembre  2009, recante modalità di applicazione   della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di Gestione  e Controllo di cui al Reg CE n.73/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s. m. e i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i. e le relative disposizioni applicative;

VISTO  il Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e s.m.i., recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e s.m.i. e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies  relativi  ai  premi  di  estirpazione,  programmi  di  sostegno  alla  ristrutturazione  e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e l’articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

ATTESO CHE:

-          le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

-          gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso “condizionalità”;

-          l’articolo 4 comma 2 del citato regolamento (CE) n. 73/09 stabilisce che le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

VISTO il Reg. UE n.65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di  applicazione del regolamento CE n.1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg 1975/2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 18-06-2012  che approva gli impegni applicabili nella Regione ABRUZZO  ai sensi del DM  n. 15414 del 10.12.2013 che modifica il D.M. 27417 del 22 dicembre  2011 che ha modificato  il D.M. 30125 del 22 dicembre 2009,  sempre relativo  alla disciplina della condizionalità in agricoltura, l'elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità;

RITENUTO che si debba procedere, all’aggiornamento per l’anno 2014 dell'elenco dei criteri come sopra indicati tramite l’approvazione dei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 1 ."Criteri di Gestione Obbligatori"

Allegato 2 -"Norme e standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali"

TENUTO CONTO che le proposte contenute  negli allegati al presente provvedimento sono state trasmesse al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come previsto dall'art. 22 comma 2 del D.M. 30125/2009;

RITENUTO che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la precedente e analoga deliberazione n.369 del 18-6- 2012;

DATO ATTO che deve essere effettuata una adeguata attività di comunicazione relativa agli impegni di Condizionalità  e  adempimenti  connessi,  in  attuazione  dell'art. 4  paragrafo  2  del  Regolamento 73/09, anche avvalendosi a tal fine della Misure  Programma di Sviluppo Rurale in vigore;

DATO ATTO che il Dirigente del  Produzione agricola e Mercato  e il Direttore regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la L.R.77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

-          di recepire in via generale le norme quadro nazionali afferenti il regime di Condizionalità di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009,  modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011,  dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011, e dal D.M. n. 15414 del 10.12.2013  recante “Disciplina del regime di ai sensi del regolamento (ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti  e dei programmi di sviluppo rurale”, ed in particolare:

          l'Allegato 1 “ELENCO “A”DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4  E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09;

          l'Allegato 2  "ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI  DI CUI ALL’ARTICOLO 6 E ALL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09”;

-          di approvare:

          le integrazioni regionali relative a:

o          Allegato 1- Elenco “A” dei Criteri di Gestione Obbligatori di cui agli articoli  4 e 5  e a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/09);

o          Allegato 2- Elenco delle Norme e  degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui all’articolo 6 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 73/09);

-          di  precisare che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 s.m.i., ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 s.m.i., sono tenuti a rispettare le nuove norme di cui agli Allegati 1 e 2 a partire dalla data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento;

-          di demandare alla Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, l'adozione degli atti necessari in ordine all'attuazione del presente provvedimento, comprese le attività informative di cui all'art. A paragrafo 2 del Regolamento (CE) 73/09, anche avvalendosi delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale in vigore.

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-          Allegato 1- Elenco “A” dei Criteri di Gestione Obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell’Allegato II del Regolamento (CE) n.73/09 ( Composto di n. 27 facciate);

-          Allegato 2 - Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n.73/09 (Composto di n. 17 facciate).

 

Seguono allegati

Allegato 1- Elenco A

Allegato 2 - Elenco delle norme e degli standard