LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTA
la Direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque;
VISTO
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia
ambientale”;
VISTO
il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del
7 aprile 2006, n. 109, recante criteri e norme tecniche generali per la
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152;
VISTO
l’articolo 36 commi 7-ter e 7-quater del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito in legge n. del 17 dicembre 2012, pubblicata in gazzetta ufficiale
il 18 dicembre 2012;
VISTO,
in particolare il comma 7-quater, il quale prescrive che “nelle more della
attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ministeriale in oggetto, nelle zone vulnerabili da nitrati si
applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili”;
VISTO
l’art. 27 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che abroga il comma 7-quater
dell’art. 36 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17
dicembre 2012, n. 221;
VISTO
il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.
30125 del 22 dicembre 2009, come
modificato dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13
maggio 2011, n. 10346 e dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali del 22 dicembre 2011, n. 27417, e dal D.M. n. 15414 del 10.12.2013 ;
PRESO
ATTO che il DM n. 15414 del 10.12.2013, per maggior chiarezza applicativa ha
modificato:
- lo standard 5.2 “Introduzione di fasce
tampone lungo i corsi d’acqua” ;
- i riferimenti normativi relativi ai
criteri di Gestione obbligatoria B9 e B11;
RITENUTO
necessario recepire per maggiore chiarezza applicativa la modifica, allo
standard 5.2 “introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” apportata
con il DM n. 15414 del 10.12.2013 in oggetto;
RITENUTO
altresì di dover recepire gli aggiornamenti dei riferimenti normativi relativi
ai criteri di Gestione obbligatoria B9 e B11;
RITENUTO
opportuno formulare un testo integrato tra quanto approvato con DGR 369 del 18
giugno 2012 pubblicata sul BURA N. 52 del 13 luglio 2012 e quanto innovato con
il DM m. 15414 del 10.12.2013 e dai provvedimenti regionali in materia;
VISTO
il Reg. CE n. 1120/2009 del
Consiglio del 29 ottobre 2009,
recante modalità di applicazione del
regime di pagamento unico di cui al Reg CE n.73/2009;
VISTO
il Reg. CE n. 1122/2009 della Commissione
del 30 novembre 2009, recante
modalità di applicazione della
Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg
CE n.73/2009;
VISTO
il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s. m. e
i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i. e le relative
disposizioni applicative;
VISTO il Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio
del 22 ottobre 2007 e s.m.i., recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM) e s.m.i. e in
particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies
relativi ai premi
di estirpazione, programmi
di sostegno alla
ristrutturazione e riconversione
sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e l’articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi
nel settore ortofrutticolo;
ATTESO
CHE:
- le norme comunitarie sopra richiamate
stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti
comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO)
e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e
ambientali (BCAA);
- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA)
sono definiti nel loro complesso “condizionalità”;
- l’articolo 4 comma 2 del citato
regolamento (CE) n. 73/09 stabilisce che le autorità nazionali competenti
forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le
buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.
VISTO
il Reg. UE n.65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE
n.1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che
abroga il Reg 1975/2006;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 18-06-2012 che approva gli impegni applicabili nella
Regione ABRUZZO ai sensi del DM n. 15414 del 10.12.2013 che modifica il D.M.
27417 del 22 dicembre 2011 che ha
modificato il D.M. 30125 del 22 dicembre
2009, sempre relativo alla disciplina della condizionalità in
agricoltura, l'elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità;
RITENUTO
che si debba procedere, all’aggiornamento per l’anno 2014 dell'elenco dei
criteri come sopra indicati tramite l’approvazione dei seguenti allegati che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato
1 ."Criteri di Gestione Obbligatori"
Allegato
2 -"Norme e standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni
Agronomiche e Ambientali"
TENUTO
CONTO che le proposte contenute negli
allegati al presente provvedimento sono state trasmesse al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, come previsto dall'art. 22 comma 2
del D.M. 30125/2009;
RITENUTO
che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua
approvazione, la precedente e analoga deliberazione n.369 del 18-6- 2012;
DATO
ATTO che deve essere effettuata una adeguata attività di comunicazione relativa
agli impegni di Condizionalità e adempimenti
connessi, in attuazione
dell'art. 4 paragrafo 2
del Regolamento 73/09, anche
avvalendosi a tal fine della Misure
Programma di Sviluppo Rurale in vigore;
DATO
ATTO che il Dirigente del Produzione
agricola e Mercato e il Direttore
regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTA
la L.R.77/99;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per
quanto esposto in premessa:
- di recepire in via generale le norme
quadro nazionali afferenti il regime di Condizionalità di cui al Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 30125 del 22 dicembre
2009, modificato dal D.M. n. 10346 del
13 maggio 2011, dal D.M. n. 27417 del 22
dicembre 2011, e dal D.M. n. 15414 del 10.12.2013 recante “Disciplina del regime di ai sensi
del regolamento (ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per le
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, ed in
particolare:
• l'Allegato
1 “ELENCO “A”DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4
E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09;
• l'Allegato
2 "ELENCO DELLE NORME E DEGLI
STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI DI CUI ALL’ARTICOLO
6 E ALL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09”;
- di approvare:
• le
integrazioni regionali relative a:
o Allegato
1- Elenco “A” dei Criteri di Gestione Obbligatori di cui agli articoli 4 e 5
e a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/09);
o Allegato
2- Elenco delle Norme e degli standard
per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di
cui all’articolo 6 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 73/09);
- di
precisare che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti concessi
a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 s.m.i., ai
beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti
da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del
regolamento (CE) n. 1698/05 s.m.i., sono tenuti a
rispettare le nuove norme di cui agli Allegati 1 e 2 a partire dalla data di
pubblicazione sul BURA del presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione Politiche
Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, l'adozione
degli atti necessari in ordine all'attuazione del presente provvedimento,
comprese le attività informative di cui all'art. A paragrafo 2 del Regolamento
(CE) 73/09, anche avvalendosi delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale in
vigore.
Formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato 1- Elenco “A” dei Criteri di
Gestione Obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell’Allegato II del
Regolamento (CE) n.73/09 ( Composto di n. 27 facciate);
- Allegato 2 - Elenco delle norme e
degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche
e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE)
n.73/09 (Composto di n. 17 facciate).
Seguono allegati