IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate;

1.         di prendere atto della sopra citata relazione istruttoria favorevole n. 68 del 26/05/2014,  redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca, responsabile della procedura relativa all’oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.         la ditta ludovici giovanni & figli s.r.l. , con sede legale in BARISCIANO (AQ) S.S. n. 261 Subequana, loc. La Fossa, nel prosieguo semplicemente Ditta, è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia in località “Aspretta” nel Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (AQ)  comprendenti le particelle individuate al foglio di mappa n. 23 particella n. 469 e al foglio di mappa n. 24 particelle dalla n. 268 alla n. 305 e la particella n. 316 di cui al D.P.G.R. n. 844 del 24/09/1987 con le particelle individuate in Catasto al foglio di mappa n.  24 nn. 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 300, 301, 304, 305, 306, 308, 313, 314, 315, e 316 alle successive norme e condizioni-

3.         la ditta deve osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Risorse del Territorio-

4.         la materia prima seconda prodotta dall’impianto sito in all’interno dell’area di cava di proprietà della ditta Aquilana Recuperi S.r.l., per essere utilizzata deve essere sempre conforme a tutte le normative vigenti per l’utilizzo proposto, garantita da periodiche analisi presso laboratori accreditati, nel rispetto dell’allegato C4 della Circ. Min. Amb. N. 5205 del 15/07/2005-

5.         la zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata-

6.         l'autorizzazione sarà valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento e  l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Risorse del Territorio.

Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto-

7.         prima dell’inizio dei lavori deve essere presentato il DSS, redatto ai sensi dell’art.6 del D.Lgs n.624/1996, e comunicato agli Organi di Vigilanza il nominativo del Direttore Responsabile, cosi come ogni eventuale variazione-

8.         la ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria-

9.         la polizza fideiussoria emessa a garanzia delle opere di risanamento ambientale deve essere confermata entro il termine di scadenza,  per tutta la durata del presente provvedimento e fino all’accertamento finale da parte dello scrivente Servizio. Alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, sono attivate le procedure previste dall’art.29 della L.R. 54/1983-

10.       in fase di avanzamento dei lavori di coltivazione e/o ripristino deve essere presentata, dal direttore dei lavori, una relazione semestrale in aggiunta a quella prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 624/1996 in merito alla stabilità dei fronti sia esistenti che in fase di ricostituzione con il materiale di riporto redatta a cura di un tecnico regolarmente iscritto all’albo professionale e che abbia specifica competenza in materia , corredata da una planimetria quotata con l’indicazione delle rampe e delle vie di circolazione dei mezzi, supportata da documentazione fotografica contenente una specifica dichiarazione in materia di pubblica sicurezza e incolumità-

11.       la ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-          deve essere effettuato il ritombamento totale dell’area  di cava per lotti;

-          la ditta deve presentare al Servizio Risorse del Territorio un crono programma di ripristino ambientale per lotti funzionali;

-          la ditta deve verificare scrupolosamente se la tipologia del materiale lavorato o se le attività pregresse svolte sul sito di provenienza richiedano la ricerca di ulteriori parametri significativi oltre quelli previsti nel progetto allegato alla presente autorizzazione;

-          lo strato superficiale del ritombamento, dovrà essere costituito da terreno vegetale proveniente dalla scopertura della cava, e dovrà avere uno spessore minimo di metri 1,00;

12.       restano confermate tutte le prescrizioni precedentemente emanate, in particolare il nulla osta rilasciato da questo Servizio con nota prot. 277212 del 08/11/2013 per l’installazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti e il riutilizzo dei materiali lavorati nell’impianto che, dopo aver cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere destinati al ritombamento della cava.

13.       la ditta è obbligata per il periodo di ripristino ambientale a mantenere in sicurezza verso terzi l’area di cava, provvedendo mediante l’installazione di idonea recinzione da posizionare lungo tutto il perimetro della cava e l’apposizione di cartelli di pericolo per presenza di scavi da posizionare ogni 10 metri-

14.       a conclusione dei lavori dovrà essere presentata una relazione dettagliata sull’attività svolta e sui materiali utilizzati per il risanamento, corredata di documentazione fotografica a firma della Ditta e del Direttore dei lavori-

15.       la ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva-

16.       la quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 30.000  e complessivamente di mc. 150.000 per l'intera durata dell'attività-

17.       la ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali, timbrati e firmati dal Responsabile del procedimento;

18.       la presente determinazione deve essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge, nonché trasmesso al Comune di San Demetrio Ne’ Vestini  (AQ), al Comando Provinciale dell’Aquila del Corpo Forestale dello Stato e alla compagnia di assicurazioni LIG INSURANCE S.A.;

19.       avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta