IL  COMMISSARIO  AD  ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico  commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

CONSIDERATO:

-          che occorre procedere alla definizione dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie dalla rete di strutture private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art 26 L. 833/1978 per l’anno 2014;

-          che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

VISTO il Programma Operativo 2013-2015 approvato con Decreto commissariale n. 84/2013 del 09/10/2013 e successivamente modificato ed integrato con Decreto commissariale n. 112/2013 del 30/12/2013, con particolare riferimento all’Intervento 8 “Rapporti con gli erogatori privati” e all’Intervento 3 “Rete territoriale” Azione 3 Residenzialità e Semiresidenzialità Azione 3.2 “Disabilità e riabilitazione”;

VISTO il decreto commissariale n. 52 dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche”;

VISTO l’art. 35 della L.R. n. 6/2009 (Legge Finanziaria Regionale 2009) e ss.mm. e ii. che dispone “Le strutture pubbliche e private che alla data del 1^ gennaio 2009 erogavano prestazioni socio-sanitarie a seguito di "Progetti obiettivo" approvati con provvedimento di Giunta Regionale, sono provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa di una puntuale ridefinizione della normativa regionale, che consenta alle suddette strutture di accedere all'accreditamento istituzionale, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale”;

VISTO l’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito – con modificazioni –  in Legge 15 luglio 2011 n.11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO l’art. 15 comma 22, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce che il fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento è ridotto per l’anno 2013 di euro 1.800 milioni;

VISTO l’art. 1, comma 132 della Legge 228/2012 che stabilisce che il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall’art. 15, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di ulteriori 600 milioni per l’anno 2013;

PRECISATO che le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/78 con le quali si procede alla negoziazione sono quelle accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente accreditate ai sensi del sopracitato art. 35 della L.R. 6/2009 e s.m.i.;

DATO ATTO, a tal proposito:

-          della comunicazione prot. RA/45058 del 14/02/2014 del Servizio Programmazione Sanitaria - Ufficio Autorizzazione ed accreditamento istituzionale - con la quale è stato trasmesso l’elenco degli Erogatori privati accreditati, ovvero provvisoriamente accreditati, di tutte le tipologie di prestazioni sanitarie, tra cui i Centri di riabilitazione ex art. 26;

-          del Decreto commissariale n. 26/2014 del 13/03/2014 con il quale la Regione nel prendere atto dei provvedimenti comunali inerenti la trasformazione societaria della titolarità dei centri di riabilitazione, già in capo a “San Stef.Ar Abruzzo s.r.l.” ed ora in capo a “Consorzio San Stef.Ar Abruzzo Soc. coop. S.p.A.” con voltura delle relative autorizzazioni, ha contestualmente autorizzato la voltura dell’accreditamento provvisorio da “San Stef.Ar Abruzzo s.r.l.” a “Consorzio San Stef.Ar Abruzzo Soc. coop. S.p.A.”;

RICHAMATI i Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 con i quali sono stati approvati gli atti relativi alla contrattazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 del L. 833/1978 per l’anno 2013, con relativa fissazione del tetto complessivo di spesa e dei budget per singolo Erogatore;

ATTESO che:

-          le strutture “Centro Riabilitativo Polivalente Primavera” di Pineto (TE), “Fondazione Il Cireneo Onlus per l’autismo” sedi di Vasto, Lanciano e L’Aquila, e “Centro Clinico Il Piccolo Principe” di Pescara, sono ricomprese nell’elenco dei Centri di riabilitazione ex art. 26 di cui alla prefata prot. RA/45058 del 14/02/2014 del Servizio Programmazione Sanitaria;

-          le tre citate strutture, quali Erogatori accreditati ai sensi della citata LR n. 6/2009, con i prefati Decreti commissariali n. 51/2013 e n. 65/2013 sono state ammesse alla contrattazione per l’anno 2013 per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. n. 833/1978, ed hanno sottoscritto i relativi contratti negoziali con decorrenza 01/01/2013 fino al 31/12/2013;

ATTESO che:

-          con nota prot. RA/39214/COMM del 10/02/2014 ad oggetto: “Definizione dei tetti di spesa complessivi 2014 per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 – Comunicazione” questa Struttura commissariale, nelle more della predisposizione del provvedimento relativo alla contrattazione per il corrente anno, ha comunicato agli Erogatori interessati che per il tetto massimo di spesa complessivamente sostenibile per l’anno 2014 il riferimento utile sarebbe stata la spesa stimata nel citato Programma Operativo 2013-2015;

-          come specificato con nota commissariale prot. RA/94842/COMM del 03/04/2014, con la suddetta comunicazione del 10/02/2014 la Regione ha inteso fornire un indirizzo prudenziale di riconoscimento economico delle prestazioni sanitarie riabilitative erogate dagli Erogatori privati accreditati nel corso del corrente anno, in attesa della definizione del relativo processo di negoziazione;

-          che nel prefato Programma Operativo 2013-2015 è previsto per la disabilità e riabilitazione un risparmio teorico di € 6 milioni per l’anno in corso, e di € 12 milioni a regime nell’anno 2015, da conseguire in esito al processo di riconversione e riorganizzazione delle rete regionale di offerta residenziale e semiresidenziale contemplato nello stesso atto di programmazione regionale come attuazione di quanto già previsto nel vigente Piano Sanitario Regionale LR n. 5/2008;

PRECISATO:

-          che tale processo, finalizzato alla concreta attuazione del prefato Decreto commissariale n. 52/2012 del 11/10/2012 di definizione del fabbisogno teorico delle relative prestazioni, è stato recentemente avviato con il Decreto Commissariale n. 20/2014 del 19/02/2014, con cui è stato demandato alle AASSLL regionali di curarne la fase interlocutoria con gli Erogatori interessati di rispettiva competenza territoriale;

-          che le AASSLL regionali hanno completato detta fase interlocutoria trasmettendo le relative risultanze alla Regione con note acquisite al prot. RA/93230 del 02/04/2014 (ASL Teramo), prot. RA/93757 del 03/04/2014 (ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila), prot. RA/93772 del 03/04/2014 (ASL Lanciano – Vasto – Chieti), prot. RA/98557 del 08/04/2014 (ASL Pescara);

CONSIDERATO che:

-          la titolarità di detto processo è in capo alla Regione, chiamata nel caso specifico a valutare dette proposte di riorganizzazione e riconversione delle rete di offerta per la coerenza delle stesse rispetto al Decreto commissariale 52/2012 ed agli atti di programmazione regionale;

-          le risultanze della fase interlocutoria di cui alle note aziendali sopramenzionate, in attuazione del prefato Decreto 20/2014 è tuttora al vaglio di questa Struttura commissariale;

-          il processo in parola è tuttora in corso e si concluderà a seguito della definizione di tutte le procedure connesse e conseguenti relative agli adempimenti di cui alla LR 32/2007 e s.m.i., “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” per il riconoscimento dei nuovi settings assistenziali in capo agli Erogatori interessati, a seguito del processo di riconversione in atto;

RICHIAMATO a tal proposito il preciso orientamento organizzativo - gestionale che la Regione Abruzzo ha già espresso in sede di negoziazione relativa all’anno 2013 con i prefati Decreti 51/2013 e 65/2013 in ordine alle inappropriatezze dei settings assistenziali in atto, prevedendo quindi con l’art. 14 dei contratti negoziali sottoscritti che “….per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso (ad es. RSA e RA), nelle more del trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale….”;

RITENUTO che per l’annualità in corso, nelle more della definizione dei settings assistenziali a seguito del processo di riconversione, e tenuto conto anche della necessità di definire le tariffe relative ai nuovi settings e di conseguenza quantificare i nuovi tetti di spesa, si debba necessariamente far riferimento ai tetti di spesa stabiliti per la contrattazione 2013, di cui al sopracitato Decreto commissariale n. 65/2013 del 12/09/2013, che quindi vengono integralmente confermati nella misura del tetto massimo per Ente erogatore;

DATO ATTO che con nota commissariale prot. RA/225407/COMM del 13/09/2013 la Regione con riferimento all’applicazione del prefato art. 14 ha precisato inoltre, per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, di riconoscere prudenzialmente le prestazioni interessate sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato;

PRECISATO a tal proposito che:

-          al fine della concreta definizione dei nuovi settings, attraverso cui rendere l’offerta prestazionale residenziale e semiresidenziale coerente con i suddetti atti di programmazione relativi al fabbisogno, la Regione stabilisce, come già previsto nei contratti negoziali stipulati nel 2013 che, per le prestazioni per le quali le UVM prevedano un setting assistenziale diverso rispetto alla riabilitazione ex art. 26, nelle more del trasferimento del paziente presso la struttura pertinente le prestazioni erogate, saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale considerata appropriata per il caso specifico;

-          inoltre, con riferimento a quanto sopra e come già specificato con nota commissariale prot. RA/225407/COMM del 13/09/2013, per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, si stabilisce di riconoscere prudenzialmente le prestazioni interessate sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato;

DATO ATTO che soggetti attuatori delle suddette disposizioni sono le AASSLL regionali, ai sensi dei contratti negoziali, che sono tenute ad inviare alla Regione gli estratti delle risultanze delle verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni, rese dagli erogatori di afferenza territoriale, di cui al Decreto Commissariale n.64/2012;

RITENUTO opportuno che pertanto, ai fini della quantificazione dei tetti di spesa relativi alla riabilitazione ex art. 26 L 833/1978 privata accreditata per il corrente anno 2014, in via del tutto transitoria occorra far riferimento ai budget stabiliti nell’anno 2013 con il Decreto Commissariale n. 65/2013 del 12/09/2013, ferme restando le suddette richiamate disposizioni relative alle inappropriatezze dei settings assistenziali con i quali le strutture attualmente operano ai sensi dei vigenti atti di autorizzazione e di accreditamento;

DATO ATTO che:

-          il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può sostenere nell’anno 2014 per l’acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo ammonta alla cifra complessiva di € 65.398.244,00

-          che il suddetto tetto complessivo di spesa viene ripartito tra i singoli Enti Gestori, erogatori delle prestazioni in parola presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione, come da prospetto Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          che a ciascuna ASL è quindi riferito un budget complessivo relativo alle sedi operative di rispettiva afferenza territoriale di cui sono titolari i suddetti Enti, con i quali le stesse AASSLL a garanzia del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza approvano il piano delle prestazioni di cui agli atti di accreditamento di ciascuna sede operativa e nei limiti delle singole capacità produttive di queste, tenuto conto del tetto di spesa massimo a disposizione dell’Ente nell’ambito territoriale di ciascuna ASL;

PRECISATO:

-          che per la ”Fondazione Il Cireneo Onlus” il tetto annuo complessivo 2014 è pari all’importo € 1.553.958,00- riferito ai pazienti abruzzesi trattati in tutte le sedi operative della Fondazione situate a Lanciano, Vasto, e L’Aquila e ripartito tra le due ASL di competenza territoriale delle stesse, come risulta dal prefato Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -, e che quota parte del suddetto tetto pari alla somma di € 417.000,00 (di cui € 250.000,00 di competenza della ASL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila e € 167.000,00 di competenza della ASL di Lanciano – Vasto – Chieti) è finanziato con i Fondi Statali connessi al “Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione ed il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute” approvato con D.G.R. n. 325 del 26/04/2010 e n. 659 del 15/10/2012;

-          che pertanto, fermo restando il suddetto tetto annuo complessivo, l’ammontare del contratto viene determinato in  € 1.136.958,00, pari alla differenza tra il budget 2014 e l’importo del suddetto finanziamento previsto per il corrente anno dal sopranominato Progetto Regionale Sperimentale approvato con le sopra citate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 325/2010 e n. 659/2012;

ATTESO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto con tetto di spesa è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, possano erogare prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale;

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati;

VISTO l’allegato schema di contratto (Allegato 2) che si acclude al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 rese a pazienti regionali con specifica del relativo tetto di spesa;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo regionale in data 25.09.2013 (prot n. 235438), la Società Casa di Cura Santa Camilla S.p.A. con sede in Roma ha comunicato di aver sottoscritto in data 17.09.2013 il contratto di acquisto dell’Azienda Villa Pini, a seguito dell’aggiudicazione da parte del Curatore del Fallimento Villa Pini D’Abruzzo s.r.l.;

ATTESO che a tutt’oggi non risulta concluso il procedimento per la volturazione in capo alla Società Casa di Cura Santa Camilla S.p.A. dell’accreditamento relativo al precedente gestore del Centro di riabilitazione della Villa Pini d’Abruzzo;

PRECISATO che, pertanto, il contratto per l’acquisto di prestazioni 2014 erogate dal suddetto Centro di riabilitazione sarà stipulato solo a seguito della definizione del predetto procedimento, ferma restando l’assegnazione del budget nella misura indicata nell’Allegato 1;

VISTO l’art. 8, comma 4, della Legge Regionale n. 32 del 31.07.2007 e s.m.i., che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che il presente decreto e relativi Allegato 1 ed Allegato 2, parti integranti e sostanziali dello stesso, viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun Erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione;

PRECISATO che in tale lasso di tempo l’Erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà    a   fornire    la   relativa    risposta    entro    quindici   giorni   dalla   ricezione   delle

controdeduzioni, comprovata dagli estremi di acquisizione al protocollo regionale, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso ed anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione, viene fissata la data del _______________ 2014 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti le prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. n. 833/1978;

DATO ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, avranno decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014, con le precisazioni sopra riportate e tenuto conto dei tetti massimi di cui al presente decreto stabiliti per le prestazioni rese ai cittadini regionali;

CONSIDERATO che i tetti fissati nel presente provvedimento per ciascun Ente Gestore, - con la precisazione relativa alla Fondazione “Il Cireneo Onlus per l’autismo” alla quale si rimanda per intero (quota progetto) - come distinti per ASL di afferenza territoriale delle sedi operative costituiscono il limite massimo di spesa che la stessa Regione, che è in Piano di Rientro ed in regime commissariale, può mettere a disposizione per la copertura dei contratti con gli stessi Erogatori, limite massimo il cui rispetto quindi è condizione per l’esistenza e validità del contratto;

PRECISATO pertanto che la Regione Abruzzo, in quanto commissariata, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali  produzioni extrabudget, che non possono in alcun modo essere remunerate;

VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della citata L.R. 32/2007 e s.m.i., che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso  di  erogazione  per  due  annualità, nel  periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

PRECISATO che gli Erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto non potranno erogare a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo, e che agli stessi verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. Lsg. 30.12.1992  n. 502 e ss. mm. ii.;

TENUTO CONTO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto, e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione dello stesso, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno riconosciute nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate ovvero accreditate di che trattasi, e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

1.         di dare atto che le  strutture  private erogatrici  di  prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle accreditate ovvero provvisoriamente accreditate ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente accreditate ai sensi dell’art. 35 della L.R. 6/2009 e s.m.i., di cui alla richiamata nota del Servizio Programmazione Sanitaria prot.RA/45058 del 14/02/2014;

2.         di autorizzare nella misura massima di € 65.398.244,00 - con le precisazioni riferite alla Fondazione Il Cireneo Onlus per l’autismo (quota progetto) - il tetto complessivo di spesa per l’anno 2014 per l’acquisto di prestazioni rese dalle predette strutture sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo, così come ripartito tra i singoli Enti Gestori e per ASL nel prospetto Allegato 1 al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale;

3.         di approvare il modello di contratto negoziale per l’acquisto delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

4.         di fissare la data del ________________ 2014   come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti le prestazioni riabilitative ex art. 26 della l.n. 833/1978;

5.         di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo, e che verrà data formale comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento, per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. ii.;

6.         di dare atto che, per le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione dello stesso, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, le stesse verranno riconosciute nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

7.         di precisare che il contratto per l’acquisto di prestazioni 2014 erogate presso il Centro di riabilitazione Villa Pini sarà stipulato solo a seguito della definizione del procedimento di volturazione in capo alla Società Casa di Cura Santa Camilla S.p.A. dell’accreditamento già in capo  al precedente Ente gestore del suddetto Centro di riabilitazione;

8.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari e per l’individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

9.         di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, agli Erogatori privati interessati provvisoriamente accreditate ovvero accreditati e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2