IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale
il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO
che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione
della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
ATTESO
che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge
29.11.2007 n. 222, l’incarico
commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di
Rientro;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere alla definizione
dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie dalla rete di
strutture private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, per
l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art 26 L. 833/1978 per l’anno
2014;
- che i citati tetti di spesa sono
stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie
riabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione
Abruzzo;
VISTO
il Programma Operativo 2013-2015 approvato con Decreto commissariale n. 84/2013
del 09/10/2013 e successivamente modificato ed integrato con Decreto
commissariale n. 112/2013 del 30/12/2013, con particolare riferimento
all’Intervento 8 “Rapporti con gli erogatori privati” e all’Intervento 3 “Rete
territoriale” Azione 3 Residenzialità e Semiresidenzialità Azione 3.2
“Disabilità e riabilitazione”;
VISTO
il decreto commissariale n. 52 dell’11/10/2012 avente ad oggetto:
“Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale
della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione,
salute mentale e dipendenze patologiche”;
VISTO
l’art. 35 della L.R. n. 6/2009 (Legge Finanziaria
Regionale 2009) e ss.mm. e ii.
che dispone “Le strutture pubbliche e private che alla data del 1^ gennaio 2009
erogavano prestazioni socio-sanitarie a seguito di "Progetti
obiettivo" approvati con provvedimento di Giunta Regionale, sono
provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa di una
puntuale ridefinizione della normativa regionale, che consenta alle suddette
strutture di accedere all'accreditamento istituzionale, fermo restando
l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di
personale”;
VISTO
l’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito – con
modificazioni – in Legge 15 luglio 2011
n.11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati,
intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni
sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
VISTO
l’art. 15 comma 22, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce che il fabbisogno del servizio
sanitario nazionale e del correlato finanziamento è ridotto per l’anno 2013 di
euro 1.800 milioni;
VISTO
l’art. 1, comma 132 della Legge 228/2012 che stabilisce che il livello del
fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come
rideterminato dall’art. 15, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di
ulteriori 600 milioni per l’anno 2013;
PRECISATO
che le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie riabilitative ex
art. 26 L. 833/78 con le quali si procede alla negoziazione sono quelle
accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, ai sensi della LR n. 32/2007
e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente accreditate
ai sensi del sopracitato art. 35 della L.R. 6/2009 e s.m.i.;
DATO
ATTO, a tal proposito:
- della comunicazione prot. RA/45058 del 14/02/2014 del Servizio Programmazione
Sanitaria - Ufficio Autorizzazione ed accreditamento istituzionale - con la
quale è stato trasmesso l’elenco degli Erogatori privati accreditati, ovvero
provvisoriamente accreditati, di tutte le tipologie di prestazioni sanitarie,
tra cui i Centri di riabilitazione ex art. 26;
- del Decreto commissariale n. 26/2014
del 13/03/2014 con il quale la Regione nel prendere atto dei provvedimenti
comunali inerenti la trasformazione societaria della titolarità dei centri di
riabilitazione, già in capo a “San Stef.Ar Abruzzo s.r.l.”
ed ora in capo a “Consorzio San Stef.Ar Abruzzo Soc.
coop. S.p.A.” con voltura delle relative autorizzazioni, ha contestualmente
autorizzato la voltura dell’accreditamento provvisorio da “San Stef.Ar Abruzzo s.r.l.” a “Consorzio San Stef.Ar Abruzzo Soc. coop. S.p.A.”;
RICHAMATI
i Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013
con i quali sono stati approvati gli atti relativi alla contrattazione delle
prestazioni di riabilitazione ex art. 26 del L. 833/1978 per l’anno 2013, con
relativa fissazione del tetto complessivo di spesa e dei budget per singolo
Erogatore;
ATTESO
che:
- le strutture “Centro Riabilitativo
Polivalente Primavera” di Pineto (TE), “Fondazione Il Cireneo Onlus per
l’autismo” sedi di Vasto, Lanciano e L’Aquila, e “Centro Clinico Il Piccolo
Principe” di Pescara, sono ricomprese nell’elenco dei Centri di riabilitazione
ex art. 26 di cui alla prefata prot. RA/45058 del
14/02/2014 del Servizio Programmazione Sanitaria;
- le tre citate strutture, quali
Erogatori accreditati ai sensi della citata LR n. 6/2009, con i prefati Decreti
commissariali n. 51/2013 e n. 65/2013 sono state ammesse alla contrattazione
per l’anno 2013 per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 della L.
n. 833/1978, ed hanno sottoscritto i relativi contratti negoziali con
decorrenza 01/01/2013 fino al 31/12/2013;
ATTESO
che:
- con nota prot.
RA/39214/COMM del 10/02/2014 ad oggetto: “Definizione dei tetti di spesa
complessivi 2014 per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 –
Comunicazione” questa Struttura commissariale, nelle more della predisposizione
del provvedimento relativo alla contrattazione per il corrente anno, ha
comunicato agli Erogatori interessati che per il tetto massimo di spesa
complessivamente sostenibile per l’anno 2014 il riferimento utile sarebbe stata
la spesa stimata nel citato Programma Operativo 2013-2015;
- come specificato con nota
commissariale prot. RA/94842/COMM del 03/04/2014, con
la suddetta comunicazione del 10/02/2014 la Regione ha inteso fornire un
indirizzo prudenziale di riconoscimento economico delle prestazioni sanitarie
riabilitative erogate dagli Erogatori privati accreditati nel corso del
corrente anno, in attesa della definizione del relativo processo di
negoziazione;
- che nel prefato Programma Operativo
2013-2015 è previsto per la disabilità e riabilitazione un risparmio teorico di
€ 6 milioni per l’anno in corso, e di € 12 milioni a regime nell’anno 2015, da
conseguire in esito al processo di riconversione e riorganizzazione delle rete
regionale di offerta residenziale e semiresidenziale contemplato nello stesso
atto di programmazione regionale come attuazione di quanto già previsto nel
vigente Piano Sanitario Regionale LR n. 5/2008;
PRECISATO:
- che tale processo, finalizzato alla
concreta attuazione del prefato Decreto commissariale n. 52/2012 del 11/10/2012
di definizione del fabbisogno teorico delle relative prestazioni, è stato
recentemente avviato con il Decreto Commissariale n. 20/2014 del 19/02/2014,
con cui è stato demandato alle AASSLL regionali di curarne la fase
interlocutoria con gli Erogatori interessati di rispettiva competenza
territoriale;
- che le AASSLL regionali hanno
completato detta fase interlocutoria trasmettendo le relative risultanze alla
Regione con note acquisite al prot. RA/93230 del
02/04/2014 (ASL Teramo), prot. RA/93757 del
03/04/2014 (ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila), prot.
RA/93772 del 03/04/2014 (ASL Lanciano – Vasto – Chieti), prot.
RA/98557 del 08/04/2014 (ASL Pescara);
CONSIDERATO
che:
- la titolarità di detto processo è in
capo alla Regione, chiamata nel caso specifico a valutare dette proposte di
riorganizzazione e riconversione delle rete di offerta per la coerenza delle
stesse rispetto al Decreto commissariale 52/2012 ed agli atti di programmazione
regionale;
- le risultanze della fase
interlocutoria di cui alle note aziendali sopramenzionate, in attuazione del
prefato Decreto 20/2014 è tuttora al vaglio di questa Struttura commissariale;
- il processo in parola è tuttora in
corso e si concluderà a seguito della definizione di tutte le procedure
connesse e conseguenti relative agli adempimenti di cui alla LR 32/2007 e s.m.i., “Norme regionali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private” per il riconoscimento dei nuovi settings assistenziali in capo agli Erogatori interessati,
a seguito del processo di riconversione in atto;
RICHIAMATO
a tal proposito il preciso orientamento organizzativo - gestionale che la
Regione Abruzzo ha già espresso in sede di negoziazione relativa all’anno 2013
con i prefati Decreti 51/2013 e 65/2013 in ordine alle inappropriatezze
dei settings assistenziali in atto, prevedendo quindi
con l’art. 14 dei contratti negoziali sottoscritti che “….per
le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting
assistenziale diverso (ad es. RSA e RA), nelle more del trasferimento del
paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno
remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale….”;
RITENUTO
che per l’annualità in corso, nelle more della definizione dei settings assistenziali a seguito del processo di
riconversione, e tenuto conto anche della necessità di definire le tariffe relative
ai nuovi settings e di conseguenza quantificare i
nuovi tetti di spesa, si debba necessariamente far riferimento ai tetti di
spesa stabiliti per la contrattazione 2013, di cui al sopracitato Decreto
commissariale n. 65/2013 del 12/09/2013, che quindi vengono integralmente
confermati nella misura del tetto massimo per Ente erogatore;
DATO
ATTO che con nota commissariale prot. RA/225407/COMM
del 13/09/2013 la Regione con riferimento all’applicazione del prefato art. 14
ha precisato inoltre, per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non fossero state
ancora determinate le relative tariffe, di riconoscere prudenzialmente le
prestazioni interessate sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato;
PRECISATO
a tal proposito che:
- al fine della concreta definizione dei
nuovi settings, attraverso cui rendere l’offerta
prestazionale residenziale e semiresidenziale coerente con i suddetti atti di
programmazione relativi al fabbisogno, la Regione stabilisce, come già previsto
nei contratti negoziali stipulati nel 2013 che, per le prestazioni per le quali
le UVM prevedano un setting assistenziale diverso
rispetto alla riabilitazione ex art. 26, nelle more del trasferimento del
paziente presso la struttura pertinente le prestazioni erogate, saranno
remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale
considerata appropriata per il caso specifico;
- inoltre, con riferimento a quanto
sopra e come già specificato con nota commissariale prot.
RA/225407/COMM del 13/09/2013, per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati
nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non
fossero state ancora determinate le relative tariffe, si stabilisce di
riconoscere prudenzialmente le prestazioni interessate sulla base della tariffa
minima corrispondente al setting assistenziale più
affine a quello appropriato;
DATO
ATTO che soggetti attuatori delle suddette disposizioni sono le AASSLL
regionali, ai sensi dei contratti negoziali, che sono tenute ad inviare alla
Regione gli estratti delle risultanze delle verifiche di appropriatezza,
legittimità e congruità delle prestazioni, rese dagli erogatori di afferenza
territoriale, di cui al Decreto Commissariale n.64/2012;
RITENUTO
opportuno che pertanto, ai fini della quantificazione dei tetti di spesa
relativi alla riabilitazione ex art. 26 L 833/1978 privata accreditata per il
corrente anno 2014, in via del tutto transitoria occorra far riferimento ai
budget stabiliti nell’anno 2013 con il Decreto Commissariale n. 65/2013 del
12/09/2013, ferme restando le suddette richiamate disposizioni relative alle inappropriatezze dei settings
assistenziali con i quali le strutture attualmente operano ai sensi dei vigenti
atti di autorizzazione e di accreditamento;
DATO
ATTO che:
- il tetto massimo di spesa che la
Regione Abruzzo può sostenere nell’anno 2014 per l’acquisto di prestazioni di
assistenza sanitaria riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 in favore dei pazienti
residenti nella Regione Abruzzo ammonta alla cifra complessiva di €
65.398.244,00
- che il suddetto tetto complessivo di
spesa viene ripartito tra i singoli Enti Gestori, erogatori delle prestazioni
in parola presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione, come da prospetto
Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che a ciascuna ASL è quindi riferito
un budget complessivo relativo alle sedi operative di rispettiva afferenza
territoriale di cui sono titolari i suddetti Enti, con i quali le stesse AASSLL
a garanzia del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza approvano il piano
delle prestazioni di cui agli atti di accreditamento di ciascuna sede operativa
e nei limiti delle singole capacità produttive di queste, tenuto conto del tetto
di spesa massimo a disposizione dell’Ente nell’ambito territoriale di ciascuna
ASL;
PRECISATO:
- che per la ”Fondazione Il Cireneo
Onlus” il tetto annuo complessivo 2014 è pari all’importo € 1.553.958,00-
riferito ai pazienti abruzzesi trattati in tutte le sedi operative della
Fondazione situate a Lanciano, Vasto, e L’Aquila e ripartito tra le due ASL di
competenza territoriale delle stesse, come risulta dal prefato Allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento -, e che quota parte del
suddetto tetto pari alla somma di € 417.000,00 (di cui € 250.000,00 di
competenza della ASL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila e € 167.000,00 di
competenza della ASL di Lanciano – Vasto – Chieti) è finanziato con i Fondi
Statali connessi al “Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione ed
il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo
nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute” approvato con D.G.R. n. 325 del 26/04/2010 e n. 659 del 15/10/2012;
- che pertanto, fermo restando il
suddetto tetto annuo complessivo, l’ammontare del contratto viene determinato
in € 1.136.958,00, pari alla differenza
tra il budget 2014 e l’importo del suddetto finanziamento previsto per il
corrente anno dal sopranominato Progetto Regionale Sperimentale approvato con
le sopra citate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 325/2010 e n. 659/2012;
ATTESO
che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto con tetto di spesa è
condizione essenziale affinché le strutture private accreditate, ovvero
provvisoriamente accreditate, possano erogare prestazioni a carico del servizio
sanitario nazionale;
RITENUTO,
a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale
uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati;
VISTO
l’allegato schema di contratto (Allegato 2) che si acclude al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, che regola le modalità di
erogazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78
rese a pazienti regionali con specifica del relativo tetto di spesa;
CONSIDERATO
che, con nota acquisita al protocollo regionale in data 25.09.2013 (prot n. 235438), la Società Casa di Cura Santa Camilla
S.p.A. con sede in Roma ha comunicato di aver sottoscritto in data 17.09.2013
il contratto di acquisto dell’Azienda Villa Pini, a seguito dell’aggiudicazione
da parte del Curatore del Fallimento Villa Pini D’Abruzzo s.r.l.;
ATTESO
che a tutt’oggi non risulta concluso il procedimento per la volturazione
in capo alla Società Casa di Cura Santa Camilla S.p.A. dell’accreditamento
relativo al precedente gestore del Centro di riabilitazione della Villa Pini
d’Abruzzo;
PRECISATO
che, pertanto, il contratto per l’acquisto di prestazioni 2014 erogate dal
suddetto Centro di riabilitazione sarà stipulato solo a seguito della
definizione del predetto procedimento, ferma restando l’assegnazione del budget
nella misura indicata nell’Allegato 1;
VISTO
l’art. 8, comma 4, della Legge Regionale n. 32 del 31.07.2007 e s.m.i., che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono
stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della
Giunta Regionale;
TENUTO
CONTO che il presente decreto e relativi Allegato 1 ed Allegato 2, parti
integranti e sostanziali dello stesso, viene notificato, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, a ciascun Erogatore privato entro sette giorni dalla
data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non
meno di quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione;
PRECISATO
che in tale lasso di tempo l’Erogatore privato potrà depositare eventuali
controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al
rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti
assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a
fornire la relativa
risposta entro quindici
giorni dalla ricezione
delle
controdeduzioni,
comprovata dagli estremi di acquisizione al protocollo regionale, fissando entro
i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;
ATTESO
che, in ogni caso ed anche a seguito della eventuale procedura di
interlocuzione, viene fissata la data del _______________ 2014 come termine massimo
per la sottoscrizione dei contratti afferenti le prestazioni riabilitative ex
art. 26 della L. n. 833/1978;
DATO
ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, avranno
decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014, con le precisazioni sopra
riportate e tenuto conto dei tetti massimi di cui al presente decreto stabiliti
per le prestazioni rese ai cittadini regionali;
CONSIDERATO
che i tetti fissati nel presente provvedimento per ciascun Ente Gestore, - con
la precisazione relativa alla Fondazione “Il Cireneo Onlus per l’autismo” alla
quale si rimanda per intero (quota progetto) - come distinti per ASL di
afferenza territoriale delle sedi operative costituiscono il limite massimo di
spesa che la stessa Regione, che è in Piano di Rientro ed in regime
commissariale, può mettere a disposizione per la copertura dei contratti con
gli stessi Erogatori, limite massimo il cui rispetto quindi è condizione per
l’esistenza e validità del contratto;
PRECISATO
pertanto che la Regione Abruzzo, in quanto commissariata, non dispone di
risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali produzioni extrabudget, che non possono in
alcun modo essere remunerate;
VISTO
l’art 7 comma 5 lett b) della citata L.R. 32/2007 e s.m.i., che
prevede la revoca dell’accreditamento nel caso
di erogazione per
due annualità, nel periodo di validità dell'accordo
contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione
- eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato
e sottoscritto nell'accordo stesso;
PRECISATO
che gli Erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto
proposto non potranno erogare a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo, e
che agli stessi verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8
della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del
procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del
D. Lsg. 30.12.1992
n. 502 e ss. mm. ii.;
TENUTO
CONTO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato
con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto, e che non
venissero ricoperte con la sottoscrizione dello stesso, ove ne venisse
accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità
ricevuta, verranno riconosciute nella misura del 90% delle tariffe vigenti,
fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una
diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità
di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le
strutture private provvisoriamente accreditate ovvero accreditate di che
trattasi, e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo
dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze;
Tutto
ciò premesso
DECRETA
per
le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente trascritte ed approvate
1. di dare atto che le strutture
private erogatrici di prestazioni sanitarie di riabilitazione ex
art. 26 L. 833/78, con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle
accreditate ovvero provvisoriamente accreditate ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente accreditate ai sensi
dell’art. 35 della L.R. 6/2009 e s.m.i.,
di cui alla richiamata nota del Servizio Programmazione Sanitaria prot.RA/45058 del 14/02/2014;
2. di autorizzare nella misura massima di
€ 65.398.244,00 - con le precisazioni riferite alla Fondazione Il Cireneo Onlus
per l’autismo (quota progetto) - il tetto complessivo di spesa per l’anno 2014
per l’acquisto di prestazioni rese dalle predette strutture sanitarie in favore
dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo, così come ripartito tra i singoli
Enti Gestori e per ASL nel prospetto Allegato 1 al presente Decreto quale parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare il modello di contratto
negoziale per l’acquisto delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della
L. n. 833/1978, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di fissare la data del ________________
2014 come termine massimo per la
sottoscrizione dei contratti afferenti le prestazioni riabilitative ex art. 26
della l.n. 833/1978;
5. di dare atto che, con riferimento agli
erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non
potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo, e
che verrà data formale comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990 e ss. mm. ii. di avvio del procedimento di
sospensione dell’accreditamento, per effetto dell’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies del D. Lgs.
30.12.1992 n. 502 e ss. mm. ii.;
6. di dare atto che, per le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte
con la sottoscrizione dello stesso, ove ne venisse accertata da parte del
Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, le stesse verranno
riconosciute nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto
del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi
dell’art. 2041 del c.c.;
7. di precisare che il contratto per
l’acquisto di prestazioni 2014 erogate presso il Centro di riabilitazione Villa
Pini sarà stipulato solo a seguito della definizione del procedimento di volturazione in capo alla Società Casa di Cura Santa
Camilla S.p.A. dell’accreditamento già in capo
al precedente Ente gestore del suddetto Centro di riabilitazione;
8. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, siccome
previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di
Rientro dai disavanzi sanitari e per l’individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico;
9. di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, agli Erogatori
privati interessati provvisoriamente accreditate ovvero accreditati e che sia
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi
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