IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come
integrata le deliberazioni del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la
quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di
Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012 con la quale il dott.
Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario
Regionale abruzzese con le competenze ivi declinate;
ATTESO
che tra i compiti individuati dal predetto provvedimento rientra quello di
collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei
provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in
materia sanitaria necessari all’attuazione del Piano di rientro;
ATTESO
che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge
29.11.2007 n. 222, l’incarico
commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di
Rientro;
DATO
ATTO che con i Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del
12/09/2013 sono stati approvati gli atti relativi alla contrattazione delle
prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978 cui addivenire con
gli Erogatori privati accreditati per le stesse, con relativa fissazione del
tetto complessivo di spesa e dei budget per singolo Erogatore;
DATO
ATTO altresì che la Fondazione Piccola Opera Charitas
Onlus, in quanto soggetto accreditato ai sensi della LR 31/07/2007 n. 32 e s.m.i.,
è stato ammesso alla contrattazione con i prefati Decreti n. 51/2013 e n.
65/2013, per le due sedi operative di Chieti e di Giulianova;
PREMESSO
che:
- il Direttore Generale della ASL di
Teramo con nota prot. 0048416/13 del 12/11/2013 del
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale, acquisita al protocollo
regionale n. RA/284911 del 15/11/2013, ha comunicato al Sindaco del Comune di
Giulianova ed alla Regione Abruzzo che la Struttura della Fondazione Piccola
Opera Charitas con sede in Giulianova - già ammessa
alla contrattazione con i prefati Decreti commissariali n. 51/2013 e n. 65/2013 - non aveva ancora proceduto alla presentazione
di un idoneo cronoprogramma degli adeguamenti
necessari per addivenire al possesso dei requisiti minimi richiesti dalla
sopracitata normativa per l’esercizio dell’attività sanitaria;
- detto cronoprogramma
di adeguamento era stato richiesto a seguito di attività di verifica, condotta
ai sensi e per gli effetti della citata LR 32/2007, nel corso della quale gli
Organismi di controllo intervenuti congiuntamente, ovvero ASL di Teramo e
Comando Carabinieri NAS, avevano certificato la carenza di alcuni dei suddetti
requisiti minimi necessari per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria
e socio-sanitaria;
- con la prefata nota prot. 0048416/13 del 12/11/2013 la ASL di Teramo, tenuto
conto dei suddetti elementi di fatto e della rilevanza delle carenze
riscontrate nel corso della verifica in parola, ha invitato, ciascuno per quanto
di rispettiva competenza ai sensi della LR 32/2007, il Comune di Giulianova a
prendere in considerazione l’opportunità di adottare il provvedimento di
sospensione dell’autorizzazione, e la Regione Abruzzo a considerare
l’opportunità di emettere il provvedimento di revoca dell’accreditamento;
- con nota prot.
RA/288940/DG18 del 20/11/2013 il Servizio regionale Assistenza Ospedaliera,
Specialistica ambulatoriale, Riabilitativa, Protesica e Termale della Direzione
Politiche della Salute ha comunicato alla Fondazione Piccola Opera Charitas, sulla scorta di quanto relazionato dalla ASL di
Teramo con la citata nota prot. 0048416/13 del
12/11/2013, che la Regione avrebbe proceduto alla sottoscrizione del relativo
contratto per l’anno 2013 per il solo tetto di spesa della sede operativa di
Chieti;
- con nota prot.
RA/297681/COMM del 29/11/2013 questa Struttura commissariale ha confermato la
suddetta determinazione regionale, in attesa di acquisire da parte della
competente ASL le informazioni inerenti i requisiti tecnologici, organizzativi
e strutturali, e da parte del Comune di Giulianova il riscontro alla sopraspecificata richiesta avanzata dalla stessa ASL di
Teramo con la nota del 12/11/2013;
DATO
ATTO che:
- la Fondazione Piccola Opera Charitas, che in aderenza alla prefate comunicazioni
regionali del 20/11/2013 e del 29/11/2013 ha sottoscritto il contratto per
l’anno 2013 limitatamente al tetto di spesa riferito alla sede operativa di
Chieti, ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della citata nota RA/288940/DG18 del 20/11/2013 nonché, ove occorra, della nota
aziendale prot. 0048416/13 del 12/11/2013;
- con Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014
il Giudice Amministrativo in sede cautelare ha disposto che la Regione Abruzzo
dovesse rideterminarsi in merito, tenuto conto tra l’altro della mancata
adozione di determinazioni sanzionatorie ai sensi della citata LR 32/2007 e s.m.i. nei confronti della Struttura interessata;
- la Regione Abruzzo con nota prot. RA/73474/COMM del 14/03/2014 ha comunicato
all’Avvocatura Generale dello Stato la propria intenzione di proporre appello
nei confronti della suddetta Ordinanza TAR 63/2014 in aderenza alle
osservazioni pervenute dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato con la nota prot.6953/P del 08/03/2014 di trasmissione dello stesso
provvedimento cautelare;
- con Ordinanza n. 2013/2014 il
Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando quanto già
deciso dal TAR Abruzzo con motivazioni sostanzialmente coincidenti;
PRESO
ATTO delle citate ordinanze, emanate in sede cautelare, n. 63/2014 del TAR
Abruzzo e n. 2013/2014 del Consiglio di Stato;
RITENUTO
necessario dare ottemperanza alle citate Ordinanze e di rideterminarsi conseguentemente
nel merito della questione in parola, tenuto conto delle motivazioni espresse
nelle stesse;
PRECISATO
che il Comune di Giulianova, con nota n. 6301 del 11/02/2014, assunta al prot. RA/43854 del 13/02/2014 ha trasmesso la nota prot. PR 5/14 del 16/01/2014 con cui la Fondazione Piccola
Opera Charitas ha comunicato il cronoprogramma
relativo a tutti gli adeguamenti in merito ai requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi necessari
ai sensi della suindicata normativa;
VISTA
la LR 31/07/2007 n. 32 e s.m.i. recante “Norme
regionali in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
VISTI
in particolare gli articoli 5 e 7 che regolano rispettivamente l’attività di
vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema
sanzionatorio (art.5) e l’attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di
accreditamento istituzionale (art. 7);
CONSIDERATO
che ai sensi della predetta normativa la Regione non ha alcun potere propulsivo
nei confronti del Comune ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla
stessa, anche con specifico riferimento all’applicazione del citato art. 5;
TENUTO
CONTO che nel caso specifico il Comune competente ha proceduto esclusivamente a
diffidare la Struttura in parola ai sensi del citato art. 5, comma 5, con nota
n. 26279 del 21/06/2013, acquisita al prot. RA/165318
del 27/06/2013, e successivamente con nota n. 47777 del 22/11/2013 anche per la
presentazione di cronoprogramma di adeguamento;
PRECISATO
che nei confronti della Struttura della Fondazione Piccola Opera Charitas sita in Giulianova non è stato adottato alcun
provvedimento comunale di sospensione né di revoca dell’autorizzazione, e che
pertanto la stessa Struttura non è stata finora interessata da nessun
procedimento regionale di revoca dell’accreditamento, continuando quindi ad
operare in nome e per conto del SSR al pari delle altre strutture già
accreditate, ai sensi della normativa regionale, ed ammesse alla contrattazione
in forza dei menzionati decreti n. 51/2013 e n. 65/2013, nelle more della
definizione del relativo processo e relativa stipula dei contratti negoziali;
PRECISATO
a tal proposito, in particolare, che la Fondazione Piccola Opera Charitas, come tutti gli altri Erogatori interessati alla
suddetta contrattazione ex art. 26 L. 833/1978, ha stipulato il contratto
relativo alla sede di Chieti ad anno 2013 già in gran parte trascorso, e
precisamente in data 25/11/2013, a causa della tempistica dovuta alle necessità
di integrazione istruttoria che si sono appalesate e che hanno tra l’altro
comportato l’adozione del secondo dei citati Decreti - ovvero il 65/2013 - con
modifica dei tetti di spesa per ogni Erogatore;
PRESO
ATTO della comunicazione della ASL di Teramo
- Coordinamento Assistenza
Sanitaria Territoriale prot. nr.
8161/14 del 11/02/2014 acquisita al protocollo regionale n. RA/46601/DG17 del
18/02/2014, di riscontro alla richiesta
del Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità prot.
RA/23393/DG17 del 24/01/2014 relativa alla ricognizione di eventuali pazienti
fuori setting presso le strutture residenziali e
semiresidenziali di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, nella quale si
rileva che presso la Struttura Piccola Opera Charitas
di Giulianova la totalità dei pazienti in trattamento è stata classificata
fuori setting rispetto alla riabilitazione ex art. 26
L. 833/1978, in quanto considerati dalle competenti UVM appropriati per il setting assistenziale di “RA disabili adulti” relativamente
ai pazienti ricoverati in regime residenziale estensivo ex art. 26, ed
appropriati per “semiresidenziale disabile adulti” relativamente ai pazienti
accolti in regime semiresidenziale ex art. 26;
PRECISATO
a tal proposito che:
- la suddetta situazione concernente
l’erogazione di prestazioni ex art. 26 L 833/1978 in condizioni di inappropriatezza era stata oggetto di rilevazione e
certificazione a cura della competente ASL già nel corso dell’anno 2013, come
richiamato nella nota del Comando Carabinieri NAS prot.
n. 38/33-17 (116) del 05/07/2013;
- le prestazioni della Struttura in
parola, al pari di quelle di tutte le altre Strutture eroganti prestazioni
residenziali e semiresidenziali, sono ricomprese nelle proroghe disposte con le
varie note commissariali relative alla ricollocazione nei LEA delle medesime;
- per le prestazioni erogate in setting assistenziali diversi da quelli ritenuti
appropriati dalle competenti UVM, l’art. 14 dello schema contrattuale approvato
con i prefati Decreti n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 ha
previsto espressamente la remunerazione con applicazione della tariffa vigente
relativa al setting appropriato;
- con riferimento all’applicazione del
citato art. 14, la nota commissariale prot.
RA/225407/COMM del 13/09/2013 ha precisato, per i casi in cui l’UVM
considerasse appropriati nuovi settings assistenziali
a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, di
riconoscere prudenzialmente le relative prestazioni sulla base della tariffa
minima corrispondente al setting assistenziale più
affine a quello appropriato;
RITENUTO
pertanto di confermare, con riferimento alle prestazioni erogate nell’anno 2013
presso la Struttura di Giulianova della Fondazione Piccola Opera Charitas, le suddette disposizioni di cui all’art. 14 dello
schema di contratto negoziale approvato con i Decreti commissariali n. 51/2013
del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 e di cui alla nota commissariale prot. RA/225407/COMM del 13/09/2013 che quindi
integralmente si richiamano;
RICHIAMATO
altresì quanto stabilito tra l’altro con gli stessi citati Decreti
commissariali n. 51/2013 e n. 65/2013, laddove “per le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, ove ne venisse
accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità
ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe
vigenti, fatto salvo il diritto del
privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi
dell’art. 2041 del c.c.”;
DATO
ATTO che le richiamate disposizioni contenute nei Decreti commissariali 51/2013
e 65/2013, relative al riconoscimento economico dei pazienti fuori setting ed al riconoscimento delle prestazioni rese nelle
more della stipula di contratto negoziale, sono state portate a conoscenza di
tutti gli Erogatori interessati con la notifica degli stessi Decreti;
RITENUTO
pertanto necessario, in ottemperanza all’Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 ed
all’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2014, rideterminarsi in merito
alla contrattazione delle prestazioni relative all’anno 2013 erogate presso la
Struttura accreditata per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art.
26 della L. 833/1978 della Fondazione Piccola Opera Charitas
sita in Giulianova, ammessa alla contrattazione con i Decreti commissariali n.
51/2013 e n. 65/2013 con i quali sono stati stabiliti i tetti di spesa per ogni
Erogatore e per ciascuna sede operativa;
PRECISATO
a tal proposito che per la sede operativa di Giulianova della Fondazione
Piccola Opera Charitas con il citato Decreto 65/2013
del 12/09/2013 è stato stabilito il tetto di spesa di € 5.642.681,00, come
risulta dall’Allegato 1 parte integrante e sostanziale, sostitutivo
dell’allegato 1 al precedente Decreto 51/2013 del 05/07/2013;
RITENUTO
a tal proposito di poter riconoscere, in applicazione delle suddetta richiamata
previsione contenuta nei Decreti 51/2013 e 65/2013, le stesse prestazioni nella
misura del 90% della quantificazione economica delle stesse, da determinare al
netto di tutte le decurtazioni applicabili ai sensi delle disposizioni di cui
allo schema contrattuale approvato con i Decreti commissariali 51/2013 e
65/2013, e coincidenti con il contratto negoziale stipulato dalla Fondazione
Piccola Opera Charitas in data 25/11/2013
limitatamente alla sede di Chieti, fermo restando il rispetto del tetto massimo
annuale di € 5.642.681,00 stabilito con il Decreto 65/2013 quale budget
invalicabile ai sensi dell’art. 3 dello stesso schema contrattuale;
RAVVISATA
la necessità che la ASL di Teramo proceda con urgenza, in attuazione di quanto
sopra previsto, alla corretta quantificazione del quantum riconoscibile ed
erogabile, previa effettuazione di tutte le previste verifiche sul fatturato e
sulle prestazioni, comprese quelle di competenza del NOC di cui alle
Deliberazioni commissariali n. 19/2010 del 10/03/2010 e n. 43/2010 del
22/07/2010, e comprese quelle di competenza delle UVM, tenuto conto e nel
rispetto del suddetto tetto massimo invalicabile pari a € 5.642.681,00 riferito
all’intero anno di produzione 2013;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza, stante la
necessità per la Regione Abruzzo di rideterminarsi in tempi rapidi sulla questione
in parola, al fine prioritario di salvaguardare il rilevante interesse pubblico
sotteso all’erogazione di prestazioni sanitarie in condizioni di legittimità ed
appropriatezza, e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere
preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;
Tutto
ciò premesso
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
1. di prendere formalmente atto
dell’Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 e dell’Ordinanza del Consiglio di Stato
n. 2013/2014 emanate in sede cautelare a seguito del ricorso proposto dalla
Fondazione Piccola Opera Charitas per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, della nota regionale prot.
RA/288940/DG18 del 20/11/2013 e, per quanto occorra, della nota della ASL di
Teramo prot. n. 0048416/13 del 12/11/2013 assunta al
protocollo regionale prot. n. RA/284911 del
15/11/2013, atti relativi alla contrattazione delle prestazioni erogate presso
la sede operativa di Giulianova della stessa Fondazione, a seguito dei quali si
è addivenuti in data 25/11/2013, in attesa delle successive informazioni e
comunicazioni a cura della ASL e del Comune competenti per territorio, alla
stipula del contratto negoziale con tetto di spesa riferito alla sola sede di
Chieti;
2. di dare esecuzione alle stesse
Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 ed Ordinanza del Consiglio di Stato n.
2013/2014 e di rideterminarsi conseguentemente, alla luce delle suesposte
motivazioni, in senso favorevole alla possibile liquidazione economica delle
prestazioni erogate nel corso dell’anno 2013 presso la Struttura di Giulianova
della Fondazione Piccola Opera Charitas, nella misura
del 90% del quantum fatturato riconoscibile, previa verifica delle stesse
prestazioni in conformità alle disposizioni di cui allo schema di contratto
negoziale, parte integrante dei Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013
e n. 65/2013 del 12/09/2013 e già noto alla Struttura interessata, per quanto
coincidenti con quelle di cui al contratto negoziale stipulato con riferimento
alla sola sede di Chieti, fatta eccezione per la misura del budget massimo
annuale;
3. di richiamare, con riferimento al
citato budget massimo annuale riconoscibile per le suddette prestazioni, il
quantum già stabilito a tale titolo per la sede di Giulianova con il Decreto
65/2013 del 12/09/2013 in Allegato 1 parte integrante e sostanziale, stabilendo
quindi a tal fine il tetto massimo di € 5.642.681,00 riferito alla produzione
dell’intero anno 2013, quale budget invalicabile ai sensi dell’art. 3 del
suddetto schema contrattuale;
4. di precisare a tal fine che il quantum
riconoscibile, e liquidabile a favore della Struttura in parola nella predetta
misura massima del 90%, deve essere stabilito previa effettuazione di tutte le
verifiche previste nel suddetto schema contrattuale, comprese quindi quelle di
competenza del NOC di cui alle Deliberazioni commissariali n. 19/2010 del
10/03/2010 e n. 43/2010 del 22/07/2010, e comprese quelle concernenti
l’appropriatezza del setting assistenziale di competenza
delle UVM aziendali;
5. di dare mandato alla ASL di Teramo,
territorialmente competente per la Struttura in parola, di procedere a tutti
gli adempimenti necessari per l’attuazione di quanto sopra detto, anche
relativamente alle verifiche delle prestazioni erogate per tutto l’anno 2013 ed
al conseguente riconoscimento economico delle stesse, laddove possibile ai
sensi di quanto sopra specificato e nella misura conseguentemente determinata
in aderenza ai suesposte disposizioni;
6. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico;
7. di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali e comunicato con finalità notiziali alla
Fondazione Piccola Opera Charitas, nonché pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi