IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata le deliberazioni del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario Regionale abruzzese con le competenze ivi declinate;

ATTESO che tra i compiti individuati dal predetto provvedimento rientra quello di collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria necessari all’attuazione del Piano di rientro;

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico  commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

DATO ATTO che con i Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 sono stati approvati gli atti relativi alla contrattazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978 cui addivenire con gli Erogatori privati accreditati per le stesse, con relativa fissazione del tetto complessivo di spesa e dei budget per singolo Erogatore;

DATO ATTO altresì che la Fondazione Piccola Opera Charitas Onlus, in quanto soggetto accreditato ai sensi della LR  31/07/2007 n. 32 e s.m.i., è stato ammesso alla contrattazione con i prefati Decreti n. 51/2013 e n. 65/2013, per le due sedi operative di Chieti e di Giulianova;

PREMESSO che:

-          il Direttore Generale della ASL di Teramo con nota prot. 0048416/13 del 12/11/2013 del Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale, acquisita al protocollo regionale n. RA/284911 del 15/11/2013, ha comunicato al Sindaco del Comune di Giulianova ed alla Regione Abruzzo che la Struttura della Fondazione Piccola Opera Charitas con sede in Giulianova - già ammessa alla contrattazione con i prefati Decreti commissariali  n. 51/2013 e n. 65/2013 -  non aveva ancora proceduto alla presentazione di un idoneo cronoprogramma degli adeguamenti necessari per addivenire al possesso dei requisiti minimi richiesti dalla sopracitata normativa per l’esercizio dell’attività sanitaria;

-          detto cronoprogramma di adeguamento era stato richiesto a seguito di attività di verifica, condotta ai sensi e per gli effetti della citata LR 32/2007, nel corso della quale gli Organismi di controllo intervenuti congiuntamente, ovvero ASL di Teramo e Comando Carabinieri NAS, avevano certificato la carenza di alcuni dei suddetti requisiti minimi necessari per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria;

-          con la prefata nota prot. 0048416/13 del 12/11/2013 la ASL di Teramo, tenuto conto dei suddetti elementi di fatto e della rilevanza delle carenze riscontrate nel corso della verifica in parola, ha invitato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza ai sensi della LR 32/2007, il Comune di Giulianova a prendere in considerazione l’opportunità di adottare il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione, e la Regione Abruzzo a considerare l’opportunità di emettere il provvedimento di revoca dell’accreditamento;

-          con nota prot. RA/288940/DG18 del 20/11/2013 il Servizio regionale Assistenza Ospedaliera, Specialistica ambulatoriale, Riabilitativa, Protesica e Termale della Direzione Politiche della Salute ha comunicato alla Fondazione Piccola Opera Charitas, sulla scorta di quanto relazionato dalla ASL di Teramo con la citata nota prot. 0048416/13 del 12/11/2013, che la Regione avrebbe proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto per l’anno 2013 per il solo tetto di spesa della sede operativa di Chieti;

-          con nota prot. RA/297681/COMM del 29/11/2013 questa Struttura commissariale ha confermato la suddetta determinazione regionale, in attesa di acquisire da parte della competente ASL le informazioni inerenti i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali, e da parte del Comune di Giulianova il riscontro alla sopraspecificata richiesta avanzata dalla stessa ASL di Teramo con la nota del 12/11/2013;

DATO ATTO che:

-          la Fondazione Piccola Opera Charitas, che in aderenza alla prefate comunicazioni regionali del 20/11/2013 e del 29/11/2013 ha sottoscritto il contratto per l’anno 2013 limitatamente al tetto di spesa riferito alla sede operativa di Chieti, ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della citata nota RA/288940/DG18 del 20/11/2013 nonché, ove occorra, della nota aziendale prot. 0048416/13 del 12/11/2013;

-          con Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 il Giudice Amministrativo in sede cautelare ha disposto che la Regione Abruzzo dovesse rideterminarsi in merito, tenuto conto tra l’altro della mancata adozione di determinazioni sanzionatorie ai sensi della citata LR 32/2007 e s.m.i. nei confronti della Struttura interessata;

-          la Regione Abruzzo con nota prot. RA/73474/COMM del 14/03/2014 ha comunicato all’Avvocatura Generale dello Stato la propria intenzione di proporre appello nei confronti della suddetta Ordinanza TAR 63/2014 in aderenza alle osservazioni pervenute dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato con la nota prot.6953/P del 08/03/2014 di trasmissione dello stesso provvedimento cautelare;

-          con Ordinanza n. 2013/2014 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando quanto già deciso dal TAR Abruzzo con motivazioni sostanzialmente coincidenti;

PRESO ATTO delle citate ordinanze, emanate in sede cautelare, n. 63/2014 del TAR Abruzzo e n. 2013/2014 del Consiglio di Stato;

RITENUTO necessario dare ottemperanza alle citate Ordinanze e di rideterminarsi conseguentemente nel merito della questione in parola, tenuto conto delle motivazioni espresse nelle stesse;

PRECISATO che il Comune di Giulianova, con nota n. 6301 del 11/02/2014, assunta al prot. RA/43854 del 13/02/2014 ha trasmesso la nota prot. PR 5/14 del 16/01/2014 con cui la Fondazione Piccola Opera Charitas ha comunicato il cronoprogramma relativo a tutti gli adeguamenti in merito ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi  necessari ai sensi della suindicata normativa;

VISTA la LR 31/07/2007 n. 32 e s.m.i. recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;

VISTI in particolare gli articoli 5 e 7 che regolano rispettivamente l’attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio (art.5) e l’attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale (art. 7);

CONSIDERATO che ai sensi della predetta normativa la Regione non ha alcun potere propulsivo nei confronti del Comune ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla stessa, anche con specifico riferimento all’applicazione del citato art. 5;

TENUTO CONTO che nel caso specifico il Comune competente ha proceduto esclusivamente a diffidare la Struttura in parola ai sensi del citato art. 5, comma 5, con nota n. 26279 del 21/06/2013, acquisita al prot. RA/165318 del 27/06/2013, e successivamente con nota n. 47777 del 22/11/2013 anche per la presentazione di cronoprogramma di adeguamento;

PRECISATO che nei confronti della Struttura della Fondazione Piccola Opera Charitas sita in Giulianova non è stato adottato alcun provvedimento comunale di sospensione né di revoca dell’autorizzazione, e che pertanto la stessa Struttura non è stata finora interessata da nessun procedimento regionale di revoca dell’accreditamento, continuando quindi ad operare in nome e per conto del SSR al pari delle altre strutture già accreditate, ai sensi della normativa regionale, ed ammesse alla contrattazione in forza dei menzionati decreti n. 51/2013 e n. 65/2013, nelle more della definizione del relativo processo e relativa stipula dei contratti negoziali;

PRECISATO a tal proposito, in particolare, che la Fondazione Piccola Opera Charitas, come tutti gli altri Erogatori interessati alla suddetta contrattazione ex art. 26 L. 833/1978, ha stipulato il contratto relativo alla sede di Chieti ad anno 2013 già in gran parte trascorso, e precisamente in data 25/11/2013, a causa della tempistica dovuta alle necessità di integrazione istruttoria che si sono appalesate e che hanno tra l’altro comportato l’adozione del secondo dei citati Decreti - ovvero il 65/2013 - con modifica dei tetti di spesa per ogni Erogatore;

PRESO ATTO della comunicazione della ASL di Teramo  -  Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale prot. nr. 8161/14 del 11/02/2014 acquisita al protocollo regionale n. RA/46601/DG17 del 18/02/2014,  di riscontro alla richiesta del Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità prot. RA/23393/DG17 del 24/01/2014 relativa alla ricognizione di eventuali pazienti fuori setting presso le strutture residenziali e semiresidenziali di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, nella quale si rileva che presso la Struttura Piccola Opera Charitas di Giulianova la totalità dei pazienti in trattamento è stata classificata fuori setting rispetto alla riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, in quanto considerati dalle competenti UVM appropriati per il setting assistenziale di “RA disabili adulti” relativamente ai pazienti ricoverati in regime residenziale estensivo ex art. 26, ed appropriati per “semiresidenziale disabile adulti” relativamente ai pazienti accolti in regime semiresidenziale ex art. 26;

PRECISATO a tal proposito che:

-          la suddetta situazione concernente l’erogazione di prestazioni ex art. 26 L 833/1978 in condizioni di inappropriatezza era stata oggetto di rilevazione e certificazione a cura della competente ASL già nel corso dell’anno 2013, come richiamato nella nota del Comando Carabinieri NAS prot. n. 38/33-17 (116) del 05/07/2013;

-          le prestazioni della Struttura in parola, al pari di quelle di tutte le altre Strutture eroganti prestazioni residenziali e semiresidenziali, sono ricomprese nelle proroghe disposte con le varie note commissariali relative alla ricollocazione nei LEA delle medesime;

-          per le prestazioni erogate in setting assistenziali diversi da quelli ritenuti appropriati dalle competenti UVM, l’art. 14 dello schema contrattuale approvato con i prefati Decreti n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 ha previsto espressamente la remunerazione con applicazione della tariffa vigente relativa al setting appropriato;

-          con riferimento all’applicazione del citato art. 14, la nota commissariale prot. RA/225407/COMM del 13/09/2013 ha precisato, per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, di riconoscere prudenzialmente le relative prestazioni sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato;

RITENUTO pertanto di confermare, con riferimento alle prestazioni erogate nell’anno 2013 presso la Struttura di Giulianova della Fondazione Piccola Opera Charitas, le suddette disposizioni di cui all’art. 14 dello schema di contratto negoziale approvato con i Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 e di cui alla nota commissariale prot. RA/225407/COMM del 13/09/2013 che quindi integralmente si richiamano;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito tra l’altro con gli stessi citati Decreti commissariali n. 51/2013 e n. 65/2013, laddove “per le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti,  fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.”;

DATO ATTO che le richiamate disposizioni contenute nei Decreti commissariali 51/2013 e 65/2013, relative al riconoscimento economico dei pazienti fuori setting ed al riconoscimento delle prestazioni rese nelle more della stipula di contratto negoziale, sono state portate a conoscenza di tutti gli Erogatori interessati con la notifica degli stessi Decreti;

RITENUTO pertanto necessario, in ottemperanza all’Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 ed all’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2014, rideterminarsi in merito alla contrattazione delle prestazioni relative all’anno 2013 erogate presso la Struttura accreditata per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978 della Fondazione Piccola Opera Charitas sita in Giulianova, ammessa alla contrattazione con i Decreti commissariali n. 51/2013 e n. 65/2013 con i quali sono stati stabiliti i tetti di spesa per ogni Erogatore e per ciascuna sede operativa;

PRECISATO a tal proposito che per la sede operativa di Giulianova della Fondazione Piccola Opera Charitas con il citato Decreto 65/2013 del 12/09/2013 è stato stabilito il tetto di spesa di € 5.642.681,00, come risulta dall’Allegato 1 parte integrante e sostanziale, sostitutivo dell’allegato 1 al precedente Decreto 51/2013 del 05/07/2013;

RITENUTO a tal proposito di poter riconoscere, in applicazione delle suddetta richiamata previsione contenuta nei Decreti 51/2013 e 65/2013, le stesse prestazioni nella misura del 90% della quantificazione economica delle stesse, da determinare al netto di tutte le decurtazioni applicabili ai sensi delle disposizioni di cui allo schema contrattuale approvato con i Decreti commissariali 51/2013 e 65/2013, e coincidenti con il contratto negoziale stipulato dalla Fondazione Piccola Opera Charitas in data 25/11/2013 limitatamente alla sede di Chieti, fermo restando il rispetto del tetto massimo annuale di € 5.642.681,00 stabilito con il Decreto 65/2013 quale budget invalicabile ai sensi dell’art. 3 dello stesso schema contrattuale;

RAVVISATA la necessità che la ASL di Teramo proceda con urgenza, in attuazione di quanto sopra previsto, alla corretta quantificazione del quantum riconoscibile ed erogabile, previa effettuazione di tutte le previste verifiche sul fatturato e sulle prestazioni, comprese quelle di competenza del NOC di cui alle Deliberazioni commissariali n. 19/2010 del 10/03/2010 e n. 43/2010 del 22/07/2010, e comprese quelle di competenza delle UVM, tenuto conto e nel rispetto del suddetto tetto massimo invalicabile pari a € 5.642.681,00 riferito all’intero anno di produzione 2013;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza, stante la necessità per la Regione Abruzzo di rideterminarsi in tempi rapidi sulla questione in parola, al fine prioritario di salvaguardare il rilevante interesse pubblico sotteso all’erogazione di prestazioni sanitarie in condizioni di legittimità ed appropriatezza, e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1.         di prendere formalmente atto dell’Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 e dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2014 emanate in sede cautelare a seguito del ricorso proposto dalla Fondazione Piccola Opera Charitas per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota regionale prot. RA/288940/DG18 del 20/11/2013 e, per quanto occorra, della nota della ASL di Teramo prot. n. 0048416/13 del 12/11/2013 assunta al protocollo regionale prot. n. RA/284911 del 15/11/2013, atti relativi alla contrattazione delle prestazioni erogate presso la sede operativa di Giulianova della stessa Fondazione, a seguito dei quali si è addivenuti in data 25/11/2013, in attesa delle successive informazioni e comunicazioni a cura della ASL e del Comune competenti per territorio, alla stipula del contratto negoziale con tetto di spesa riferito alla sola sede di Chieti;

2.         di dare esecuzione alle stesse Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 ed Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2014 e di rideterminarsi conseguentemente, alla luce delle suesposte motivazioni, in senso favorevole alla possibile liquidazione economica delle prestazioni erogate nel corso dell’anno 2013 presso la Struttura di Giulianova della Fondazione Piccola Opera Charitas, nella misura del 90% del quantum fatturato riconoscibile, previa verifica delle stesse prestazioni in conformità alle disposizioni di cui allo schema di contratto negoziale, parte integrante dei Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 e già noto alla Struttura interessata, per quanto coincidenti con quelle di cui al contratto negoziale stipulato con riferimento alla sola sede di Chieti, fatta eccezione per la misura del budget massimo annuale;

3.         di richiamare, con riferimento al citato budget massimo annuale riconoscibile per le suddette prestazioni, il quantum già stabilito a tale titolo per la sede di Giulianova con il Decreto 65/2013 del 12/09/2013 in Allegato 1 parte integrante e sostanziale, stabilendo quindi a tal fine il tetto massimo di € 5.642.681,00 riferito alla produzione dell’intero anno 2013, quale budget invalicabile ai sensi dell’art. 3 del suddetto schema contrattuale;

4.         di precisare a tal fine che il quantum riconoscibile, e liquidabile a favore della Struttura in parola nella predetta misura massima del 90%, deve essere stabilito previa effettuazione di tutte le verifiche previste nel suddetto schema contrattuale, comprese quindi quelle di competenza del NOC di cui alle Deliberazioni commissariali n. 19/2010 del 10/03/2010 e n. 43/2010 del 22/07/2010, e comprese quelle concernenti l’appropriatezza del setting assistenziale di competenza delle UVM aziendali;

5.         di dare mandato alla ASL di Teramo, territorialmente competente per la Struttura in parola, di procedere a tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione di quanto sopra detto, anche relativamente alle verifiche delle prestazioni erogate per tutto l’anno 2013 ed al conseguente riconoscimento economico delle stesse, laddove possibile ai sensi di quanto sopra specificato e nella misura conseguentemente determinata in aderenza ai suesposte disposizioni;

6.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

7.         di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e comunicato con finalità notiziali alla Fondazione Piccola Opera Charitas, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi