IL COMMISSARIO
AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come
integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e
del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo
è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub
Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta
per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e
potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e
proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n.
191/2009;
ATTESO
che la riferita deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di
collaborare con il Commissario ad acta
“all’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed
accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa
regionale”;
VISTO
il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto
dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in
qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTA
la L.R. 31.07.2007, n. 32 recante “Norme generali in
materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;
VISTA
la L.R. 10.03.2008, n. 5, Piano Sanitario Regionale
2008-2010;
VISTO
il Decreto commissariale n. 14 del 12.02.2014 recante “Rettifica ed
integrazione Decreto commissariale n. 43 del 12.06.2013 recante Annullamento
Decreto n. 33/2013 del 13 maggio 2013. Nulla osta di compatibilità programmatoria del Centro di Riabilitazione Maristella CISE presso la struttura Medical
Centre Maria Ausiliatrice (art. 3 L.R.
32/2007)”, con il quale è stata autorizzata la Società CISE per i seguenti setting assistenziali, presso la struttura di Palena (CH):
1. n. 20 pl in regime residenziale per
l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva (ex art. 26 L. 833/78)
2. n. 40 pl in regime residenziale –
Residenza Protetta Area Anziani non autosufficienti di cui al Decreto
commissariale n. 52/2012 RADA
CONSIDERATO
che la rispondenza ai fabbisogni regionali ha determinato una rimodulazione dei
posti letto, già riconosciuti in capo alla Società CISE, titolare di
accreditamento predefinitivo per la struttura ex Maristella, la cui idoneità è risultata irrimediabilmente
compromessa;
VISTO
il provvedimento, Prot. n. 1512 del 27.03.2014,
rilasciato dal Comune di Palena (CH), per la sede di
Via Colleveduta s.n.c., che autorizza all’esercizio
la CISE Srl, P. IVA 01741480683 con sede in Pescara Via Venezia n. 4, per n. 20
pl ex art. 26 L. 833/78 e n. 20 pl di RADA, stante la valutazione dell’organo
competente della Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti;
ATTESO
che con ordinanza sindacale n. 208 del 28 gennaio 2014, prot.
n. 5344 erano stati sospesi, in autotutela, gli effetti della precedente ordinanza
n. 202/2013 “sino all’individuazione dei tempi, delle modalità e delle
procedure da parte dei competenti organi finalizzate al trasferimento dei
pazienti ospiti della struttura ex Maristella e
comunque per un periodo non superiore a giorni 60 (sessanta) dalla notifica”
del provvedimento;
PRESO
ATTO della definizione e conclusione delle “procedure da parte dei competenti
organi finalizzate al trasferimento dei pazienti ospiti della struttura ex Maristella”, avviate in attuazione delle disposizioni di cui
al DC 14/2015 citato, presupposto per la sospensione dell’efficacia del
provvedimento di sospensione dell’attività, giusta ordinanza del Sindaco del
Comune di Chieti n. 208/2014;
CONSIDERATO
pertanto che, la chiusura della struttura ex Maristella
è intervenuta, in attuazione della summenzionata ordinanza sindacale n.
208/2014, a seguito del trasferimento di
tutti i pazienti secondo il programma trasmesso con nota Prot.
n. 5248U14 del 28.01.2014 e successiva nota Prot. n.
9055U14-CH dell’11.02.2014 dalla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti, nonché
secondo quanto rappresentato dalla Società CISE Srl, che ha comunicato il
trasferimento dei pazienti ancora ivi presenti presso la struttura sita in Palena (CH) via Colleveduta, in
quanto non ricollocati presso altre strutture;
PRESO
ATTO che, per la struttura ex Maristella facente capo alla società CISE S.r.l., venuti
meno i presupposti per la sospensione dell’accreditamento, il Commissario ad Acta, con nota Prot. n.
RA/128992/COMM del 13.05.2014, allegata in copia al presente provvedimento, ha
disposto la conclusione del procedimento di sospensione dell’accreditamento,
avviato ai sensi dell’art. 7, comma 5., lettera a) della legge regionale 31
luglio 2007, n. 32 con nota commissariale Prot. n.
RA/23455/COMM del 24.01.2014, e la relativa archiviazione;
VISTE
altresì le note Prot. n. 19917-CH del 03.04 2014 e Prot. n. 21020-CH del 08.04.2014, con le quali l’Azienda
USL di Lanciano/Vasto/Chieti, tra l’altro, precisava di star procedendo alla
individuazione, anche all’atto della chiusura del centro indicato, “nei limiti
e nell’ambito delle proprie prerogative di tutte le soluzioni alternative
possibili ed utili pur in costanza di intendimenti diversi da parte di alcuni
dei tutori e dei familiari dei pazienti i quali continuano a non esprimere
adesione di sorta” e rilevava altresì che “l’assistenza continua ad essere
garantita nelle forme e secondo le modalità sopra prospettate e che i pazienti
non aderenti alle soluzioni pianificate a livello aziendale sono da intendersi
sotto l’egida e l’esclusiva responsabilità di CISE Srl oltre che familiari e
dei tutori che li hanno in carico”;
RICHIAMATO
il Decreto commissariale n. 51/2013
recante “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di
prestazioni erogate dalla rete delle strutture provvisoriamente accreditate per
l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 l.833/78 – anno
2013”, per il quale, al fine di
“assicurare appropriata assistenza ai pazienti presenti presso la struttura di
Chieti di cui trattasi sarà necessario, in prima istanza e a cura della ASL
territorialmente competente, trasferirli, ove possibile, presso altre strutture
pubbliche e/o private provvisoriamente accreditate ovvero, nel solo caso in cui
la prima soluzione non sia realizzabile, e limitatamente ai pazienti non
diversamente collocabili, gli stessi saranno mantenuti presso la struttura ex Maristella di Chieti fino al definitivo trasferimento degli
stessi”;
RICHIAMATO
il Decreto commissariale n. 15/2014 che, tra l’altro, ha disposto che la
struttura dovesse provvedere, “d’intesa ed entro i limiti prescritti dalla
Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti al trasferimento dei predetti pazienti in
coerenza con le prescrizioni di cui all’ordinanza sindacale n. 202 del 17.12.2013
e n. 208 del 28.01.2014”;
RICHIAMATO
altresì il Decreto commissariale n. 20 del 19.02.2014, con il quale è stato
avviato il processo di riconversione delle strutture, provvisoriamente
accreditate per prestazioni ex art. 26 della L. 833/78 ed ai sensi del quale,
l’Aziende Sanitarie regionali, ciascuna su base provinciale, entro il 31 marzo
2014, hanno trasmesso le proposte per la ridefinizione dell’offerta;
RILEVATO
che, l’istruttoria trasmessa con nota Prot. n.
19109U14-CH del 31.03.2014 dalla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti non
contempla, proprio in virtù del procedimento avviato con il succitato DC
14/2014, la Società CISE Srl tra gli erogatori del territorio provinciale
interpellati;
CONSIDERATO
che tuttavia, come descritto, risultano ancora ad oggi assistiti presso la
struttura di Palena i pazienti che non hanno trovato,
allo stato, diversa allocazione presso altri erogatori o presso i citati plessi
aziendali di Gissi e Casoli e mancando altrimenti
espresso assenso dei familiari o tutori;
PRESO
ATTO della situazione transitoria, determinatasi per il trasferimento di parte
dei pazienti, precedentemente assistiti presso la struttura ex Maristella, i quali continuano ad essere assistiti dalla
Società CISE Srl nella sede di Palena, allo stato solo
autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria;
ATTESO
che, con riferimento al periodo, dal 04.04.2014, giusta nota CISE del
03.04.2014, alla notifica del presente provvedimento, le prestazioni in favore
di detti pazienti risultano essere state continuativamente erogate e che, nei
termini e modi previsti dal DPCM LEA 29.11.2001 nonchè
dai provvedimenti regionali ad oggi vigenti, sono poste ancora a carico del
SSR, nelle more dell’introduzione della quota di compartecipazione fissata dal
Programma Operativo 2013-2015 al 31.05.2014;
RITENUTO
di dover prevedere, per l’erogazione delle prestazioni attualmente assicurate
dalla Società CISE Srl ed al fine di garantirne la prosecuzione, con
riferimento al pregresso periodo, almeno il ristoro delle spese vive affrontate
per i pazienti assistiti nella struttura sita nel Comune di Palena,
ed in via del tutto temporanea, sulla scorta del precedente di cui alla
Deliberazione commissariale n. 9/2010, il riconoscimento, in capo a detta
Società, con riferimento alla struttura S. Maria Ausiliatrice di Palena, della possibilità di utilizzare, fino ad eventuale
ricollocazione dei pazienti ivi ospitati, i 20 pl autorizzati per prestazioni
RADA;
DATO
ATTO che la Società CISE Srl continua ad operare come soggetto provvisoriamente
accreditato, con riguardo ai n. 20 pl per prestazioni di riabilitazione ex art
26 della L 833/78, al fine di assicurare l’assistenza ai pazienti ivi ospitati,
precedentemente assistiti presso la struttura ex Maristella
e non altrimenti ricollocati in altre strutture della Azienda USL di
Lanciano/Vasto/Chieti o presso altri erogatori;
PRECISATO
che, in caso di allocazione dei predetti pazienti, la Società CISE, possa
continuare ad espletare le attività, in qualità di soggetto provvisoriamente
accreditato, con riferimento ai posti letto indicati al punto precedente, nelle
more della definizione del percorso di accreditamento istituzionale, che
pertanto potrà proseguire in via ordinaria per la struttura di Palena;
PRECISATO
altresì che, in via altrettanto temporanea ed al solo fine di consentire la
corresponsione delle prestazioni, erogate medio tempore a carico del SSR, si
intende riconosciuto il titolo di accreditamento preesistente in capo alla
struttura ex Maristella, per prestazioni ex art. 26 L.
833/78, in virtù del disposto trasferimento di sede per n. 20 pl, per i quali
l’intervenuto DC n. 14/2014 ha riconosciuto la compatibilità programmatoria, con riferimento tuttavia ai soli pazienti
di cui in narrativa - rispetto ai quali va ragionevolmente garantita la parità
di trattamento, rispetto ai pazienti provenienti dalla stessa struttura ed
assistiti presso i plessi di Gissi e Casoli, attivati
a tali fini dalla AUSL di Lanciano/Vasto/Chieti;
SPECIFICATO
che, l’iter avviato con DC 14/2014 prosegue, in via ordinaria, tenendo conto e
subordinatamente agli esiti della riconversione delle strutture, avviata in
attuazione del DC 20/2014 dalle Aziende Sanitarie regionali, per il territorio
di rispettiva competenza, a salvaguardia del principio della par condicio tra
tutti gli erogatori privati accreditati, per il medesimo titolo e ricompresi,
con riferimento alla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti, nella proposta di
cui in premesse;
STABILITO,
in conseguenza di quanto sopra descritto, il riconoscimento alla Società CISE
Srl del numero totale di Posti letto di cui al DC 14/2014, ai fini della
riconversione e dell’accreditamento istituzionale, che pertanto avrà effetto a
seguito della rideterminazione del complesso del fabbisogno di assistenza
residenziale e semiresidenziale di cui al DC n. 52/2012;
PRESO
ATTO altresì del Verbale della riunione del 14 aprile 2014 del Tavolo di
Monitoraggio ministeriale, in particolare risultante nella Sezione
“Autorizzazione e Accreditamento” alla Pag. 43, nella parte in cui Tavolo e
Comitato, nel valutare gli interventi commissariali di cui ai DDCC nn. 14 e 15 del 12 febbraio 2014, precisano - con riguardo
alla struttura Medical Centre
S. Maria Ausiliatrice - che salva l’opportunità del trasferimento dei pazienti
in ragione delle più volte evidenziate criticità della Struttura ex Maristella, “è auspicabile una rapida definizione delle
procedure di accreditamento delle strutture ex art. 26 L. 833/78” e - nello
specifico che – “non può essere posto a carico del SSR l’onere di prestazioni
erogate da strutture private autorizzate e non accreditate”;
RILEVATO
che il presente atto riveste carattere di urgenza, e come tale sarà trasmesso
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua
adozione.
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di dare atto, come descritto in
premesse, che la Società CISE Srl continua ad operare come soggetto
provvisoriamente accreditato, con riguardo ai n. 20 pl per prestazioni di riabilitazione
ex art 26 della L 833/78, al fine di assicurare l’assistenza ai pazienti ivi
ospitati, precedentemente assistiti presso la struttura ex Maristella
e non altrimenti ricollocati in altre strutture della Azienda USL di
Lanciano/Vasto/Chieti o presso altri erogatori;
2. di precisare che, in caso di
allocazione dei predetti pazienti, la Società CISE possa continuare ad
espletare le attività, in qualità di soggetto provvisoriamente accreditato, con
riferimento ai posti letto indicati al punto precedente, nelle more della
definizione del percorso di accreditamento istituzionale, che pertanto potrà
proseguire in via ordinaria per la struttura di Palena;
3. di stabilire che, fino alla
ricollocazione presso altre strutture dei pazienti tuttora presenti, precedentemente
in carico al centro ex Maristella ed attualmente
trasferiti nella struttura sita nel Comune di Palena
(CH), alla Società CISE Srl, previo riconoscimento della effettiva utilità
della gestione da parte della competente Azienda USL, sia corrisposto quanto
dovuto per l’assistenza di detti pazienti, in coerenza con i setting assistenziali ai quali sono ascrivibili, per quanto
stabilito nella Delibera GR n. 662/2002 relativamente alle tariffe per i
pazienti disabili adulti e per lo meno al ristoro delle spese vive, con
riferimento al periodo dal 04.04.2014, giusta nota CISE del 03.04.2014 e fino
alla notifica del presente provvedimento, nella misura in cui le stesse sono
risultate funzionali all’assistenza garantita continuativamente ai predetti pazienti;
4. di stabilire che, per la Società CISE
Srl, con riferimento alla struttura insistente sul territorio del Comune di Palena, subordinatamente all’esito del processo di
riconversione previsto dal DC n. 20/2014 ed all’esperimento dell’iter ordinario
per l’accreditamento istituzionale, si riconoscano i posti letto per i quali è
stato rilasciato il Nulla osta di compatibilità programmatoria,
nel numero e per i setting indicati nel DC n.
14/2014, tenuto conto del provvedimento del Comune di Palena
di autorizzazione all’esercizio, Prot. n. 1512 del
27.03.2013, di cui in premesse;
5. di precisare che la Società CISE,
compatibilmente con le disposizioni regionali, di cui alla LR 32/2007 e
relative tra l’altro agli accordi negoziali con le strutture private, e previe
modifiche ed integrazioni al fabbisogno regionale determinato con DC 52/2012,
potrà definire, d’intesa con la competente Azienda le modalità più idonee di
rimodulazione dell’offerta sanitaria, tenuto conto e senza pregiudizi degli
esiti del processo avviato con il nominato DC n. 20/2014;
6. di
notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata A/R o PEC,
alla CISE Srl corrente in Pescara alla Via Venezia n. 4, all’Azienda USL di
Lanciano/Vasto/Chieti, all’Agenzia Sanitaria Regionale, disponendone la
pubblicazione sul BURA;
7. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la
relativa validazione.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi