IL COMMISSARIO  AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il Commissario ad acta “all’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale”;

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;

VISTA la L.R. 10.03.2008, n. 5, Piano Sanitario Regionale 2008-2010;

VISTO il Decreto commissariale n. 14 del 12.02.2014 recante “Rettifica ed integrazione Decreto commissariale n. 43 del 12.06.2013 recante Annullamento Decreto n. 33/2013 del 13 maggio 2013. Nulla osta di compatibilità programmatoria del Centro di Riabilitazione Maristella CISE presso la struttura Medical Centre Maria Ausiliatrice (art. 3 L.R. 32/2007)”, con il quale è stata autorizzata la Società CISE per i seguenti setting assistenziali, presso la struttura di Palena (CH):

1.         n. 20 pl in regime residenziale per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva (ex art. 26 L. 833/78)

2.         n. 40 pl in regime residenziale – Residenza Protetta Area Anziani non autosufficienti di cui al Decreto commissariale n. 52/2012 RADA

CONSIDERATO che la rispondenza ai fabbisogni regionali ha determinato una rimodulazione dei posti letto, già riconosciuti in capo alla Società CISE, titolare di accreditamento predefinitivo per la struttura ex Maristella, la cui idoneità è risultata irrimediabilmente compromessa;

VISTO il provvedimento, Prot. n. 1512 del 27.03.2014, rilasciato dal Comune di Palena (CH), per la sede di Via Colleveduta s.n.c., che autorizza all’esercizio la CISE Srl, P. IVA 01741480683 con sede in Pescara Via Venezia n. 4, per n. 20 pl ex art. 26 L. 833/78 e n. 20 pl di RADA, stante la valutazione dell’organo competente della Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti;

ATTESO che con ordinanza sindacale n. 208 del 28 gennaio 2014, prot. n. 5344 erano stati sospesi, in autotutela, gli effetti della precedente ordinanza n. 202/2013 “sino all’individuazione dei tempi, delle modalità e delle procedure da parte dei competenti organi finalizzate al trasferimento dei pazienti ospiti della struttura ex Maristella e comunque per un periodo non superiore a giorni 60 (sessanta) dalla notifica” del provvedimento;

PRESO ATTO della definizione e conclusione delle “procedure da parte dei competenti organi finalizzate al trasferimento dei pazienti ospiti della struttura ex Maristella”, avviate in attuazione delle disposizioni di cui al DC 14/2015 citato, presupposto per la sospensione dell’efficacia del provvedimento di sospensione dell’attività, giusta ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 208/2014;

CONSIDERATO pertanto che, la chiusura della struttura ex Maristella è intervenuta, in attuazione della summenzionata ordinanza sindacale n. 208/2014, a seguito del  trasferimento di tutti i pazienti secondo il programma trasmesso con nota Prot. n. 5248U14 del 28.01.2014 e successiva nota Prot. n. 9055U14-CH dell’11.02.2014 dalla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti, nonché secondo quanto rappresentato dalla Società CISE Srl, che ha comunicato il trasferimento dei pazienti ancora ivi presenti presso la struttura sita in Palena (CH) via Colleveduta, in quanto non ricollocati presso altre strutture;

PRESO ATTO  che, per la struttura ex Maristella facente capo alla società CISE S.r.l., venuti meno i presupposti per la sospensione dell’accreditamento, il Commissario ad Acta, con nota Prot. n. RA/128992/COMM del 13.05.2014, allegata in copia al presente provvedimento, ha disposto la conclusione del procedimento di sospensione dell’accreditamento, avviato ai sensi dell’art. 7, comma 5., lettera a) della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 con nota commissariale Prot. n. RA/23455/COMM del 24.01.2014, e la relativa archiviazione;

VISTE altresì le note Prot. n. 19917-CH del 03.04 2014 e Prot. n. 21020-CH del 08.04.2014, con le quali l’Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti, tra l’altro, precisava di star procedendo alla individuazione, anche all’atto della chiusura del centro indicato, “nei limiti e nell’ambito delle proprie prerogative di tutte le soluzioni alternative possibili ed utili pur in costanza di intendimenti diversi da parte di alcuni dei tutori e dei familiari dei pazienti i quali continuano a non esprimere adesione di sorta” e rilevava altresì che “l’assistenza continua ad essere garantita nelle forme e secondo le modalità sopra prospettate e che i pazienti non aderenti alle soluzioni pianificate a livello aziendale sono da intendersi sotto l’egida e l’esclusiva responsabilità di CISE Srl oltre che familiari e dei tutori che li hanno in carico”;

RICHIAMATO il Decreto commissariale n. 51/2013  recante “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete delle strutture provvisoriamente accreditate per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 l.833/78 – anno 2013”,  per il quale, al fine di “assicurare appropriata assistenza ai pazienti presenti presso la struttura di Chieti di cui trattasi sarà necessario, in prima istanza e a cura della ASL territorialmente competente, trasferirli, ove possibile, presso altre strutture pubbliche e/o private provvisoriamente accreditate ovvero, nel solo caso in cui la prima soluzione non sia realizzabile, e limitatamente ai pazienti non diversamente collocabili, gli stessi saranno mantenuti presso la struttura ex Maristella di Chieti fino al definitivo trasferimento degli stessi”;

RICHIAMATO il Decreto commissariale n. 15/2014 che, tra l’altro, ha disposto che la struttura dovesse provvedere, “d’intesa ed entro i limiti prescritti dalla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti al trasferimento dei predetti pazienti in coerenza con le prescrizioni di cui all’ordinanza sindacale n. 202 del 17.12.2013 e n. 208 del 28.01.2014”;

RICHIAMATO altresì il Decreto commissariale n. 20 del 19.02.2014, con il quale è stato avviato il processo di riconversione delle strutture, provvisoriamente accreditate per prestazioni ex art. 26 della L. 833/78 ed ai sensi del quale, l’Aziende Sanitarie regionali, ciascuna su base provinciale, entro il 31 marzo 2014, hanno trasmesso le proposte per la ridefinizione dell’offerta;

RILEVATO che, l’istruttoria trasmessa con nota Prot. n. 19109U14-CH del 31.03.2014 dalla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti non contempla, proprio in virtù del procedimento avviato con il succitato DC 14/2014, la Società CISE Srl tra gli erogatori del territorio provinciale interpellati;

CONSIDERATO che tuttavia, come descritto, risultano ancora ad oggi assistiti presso la struttura di Palena i pazienti che non hanno trovato, allo stato, diversa allocazione presso altri erogatori o presso i citati plessi aziendali di Gissi e Casoli e mancando altrimenti espresso assenso dei familiari o tutori;

PRESO ATTO della situazione transitoria, determinatasi per il trasferimento di parte dei pazienti, precedentemente assistiti presso la struttura ex Maristella, i quali continuano ad essere assistiti dalla Società CISE Srl nella sede di Palena, allo stato solo autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria;

ATTESO che, con riferimento al periodo, dal 04.04.2014, giusta nota CISE del 03.04.2014, alla notifica del presente provvedimento, le prestazioni in favore di detti pazienti risultano essere state continuativamente erogate e che, nei termini e modi previsti dal DPCM LEA 29.11.2001 nonchè dai provvedimenti regionali ad oggi vigenti, sono poste ancora a carico del SSR, nelle more dell’introduzione della quota di compartecipazione fissata dal Programma Operativo 2013-2015 al 31.05.2014;

RITENUTO di dover prevedere, per l’erogazione delle prestazioni attualmente assicurate dalla Società CISE Srl ed al fine di garantirne la prosecuzione, con riferimento al pregresso periodo, almeno il ristoro delle spese vive affrontate per i pazienti assistiti nella struttura sita nel Comune di Palena, ed in via del tutto temporanea, sulla scorta del precedente di cui alla Deliberazione commissariale n. 9/2010, il riconoscimento, in capo a detta Società, con riferimento alla struttura S. Maria Ausiliatrice di Palena, della possibilità di utilizzare, fino ad eventuale ricollocazione dei pazienti ivi ospitati, i 20 pl autorizzati per prestazioni RADA;

DATO ATTO che la Società CISE Srl continua ad operare come soggetto provvisoriamente accreditato, con riguardo ai n. 20 pl per prestazioni di riabilitazione ex art 26 della L 833/78, al fine di assicurare l’assistenza ai pazienti ivi ospitati, precedentemente assistiti presso la struttura ex Maristella e non altrimenti ricollocati in altre strutture della Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti o presso altri erogatori;

PRECISATO che, in caso di allocazione dei predetti pazienti, la Società CISE, possa continuare ad espletare le attività, in qualità di soggetto provvisoriamente accreditato, con riferimento ai posti letto indicati al punto precedente, nelle more della definizione del percorso di accreditamento istituzionale, che pertanto potrà proseguire in via ordinaria per la struttura di Palena;

PRECISATO altresì che, in via altrettanto temporanea ed al solo fine di consentire la corresponsione delle prestazioni, erogate medio tempore a carico del SSR, si intende riconosciuto il titolo di accreditamento preesistente in capo alla struttura ex Maristella, per prestazioni ex art. 26 L. 833/78, in virtù del disposto trasferimento di sede per n. 20 pl, per i quali l’intervenuto DC n. 14/2014 ha riconosciuto la compatibilità programmatoria, con riferimento tuttavia ai soli pazienti di cui in narrativa - rispetto ai quali va ragionevolmente garantita la parità di trattamento, rispetto ai pazienti provenienti dalla stessa struttura ed assistiti presso i plessi di Gissi e Casoli, attivati a tali fini dalla AUSL di Lanciano/Vasto/Chieti;

SPECIFICATO che, l’iter avviato con DC 14/2014 prosegue, in via ordinaria, tenendo conto e subordinatamente agli esiti della riconversione delle strutture, avviata in attuazione del DC 20/2014 dalle Aziende Sanitarie regionali, per il territorio di rispettiva competenza, a salvaguardia del principio della par condicio tra tutti gli erogatori privati accreditati, per il medesimo titolo e ricompresi, con riferimento alla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti, nella proposta di cui in premesse;

STABILITO, in conseguenza di quanto sopra descritto, il riconoscimento alla Società CISE Srl del numero totale di Posti letto di cui al DC 14/2014, ai fini della riconversione e dell’accreditamento istituzionale, che pertanto avrà effetto a seguito della rideterminazione del complesso del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale di cui al DC n. 52/2012;

PRESO ATTO altresì del Verbale della riunione del 14 aprile 2014 del Tavolo di Monitoraggio ministeriale, in particolare risultante nella Sezione “Autorizzazione e Accreditamento” alla Pag. 43, nella parte in cui Tavolo e Comitato, nel valutare gli interventi commissariali di cui ai DDCC nn. 14 e 15 del 12 febbraio 2014, precisano - con riguardo alla struttura Medical Centre S. Maria Ausiliatrice - che salva l’opportunità del trasferimento dei pazienti in ragione delle più volte evidenziate criticità della Struttura ex Maristella, “è auspicabile una rapida definizione delle procedure di accreditamento delle strutture ex art. 26 L. 833/78” e - nello specifico che – “non può essere posto a carico del SSR l’onere di prestazioni erogate da strutture private autorizzate e non accreditate”;

RILEVATO che il presente atto riveste carattere di urgenza, e come tale sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di dare atto, come descritto in premesse, che la Società CISE Srl continua ad operare come soggetto provvisoriamente accreditato, con riguardo ai n. 20 pl per prestazioni di riabilitazione ex art 26 della L 833/78, al fine di assicurare l’assistenza ai pazienti ivi ospitati, precedentemente assistiti presso la struttura ex Maristella e non altrimenti ricollocati in altre strutture della Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti o presso altri erogatori;

2.         di precisare che, in caso di allocazione dei predetti pazienti, la Società CISE possa continuare ad espletare le attività, in qualità di soggetto provvisoriamente accreditato, con riferimento ai posti letto indicati al punto precedente, nelle more della definizione del percorso di accreditamento istituzionale, che pertanto potrà proseguire in via ordinaria per la struttura di Palena;

3.         di stabilire che, fino alla ricollocazione presso altre strutture dei pazienti tuttora presenti, precedentemente in carico al centro ex Maristella ed attualmente trasferiti nella struttura sita nel Comune di Palena (CH), alla Società CISE Srl, previo riconoscimento della effettiva utilità della gestione da parte della competente Azienda USL, sia corrisposto quanto dovuto per l’assistenza di detti pazienti, in coerenza con i setting assistenziali ai quali sono ascrivibili, per quanto stabilito nella Delibera GR n. 662/2002 relativamente alle tariffe per i pazienti disabili adulti e per lo meno al ristoro delle spese vive, con riferimento al periodo dal 04.04.2014, giusta nota CISE del 03.04.2014 e fino alla notifica del presente provvedimento, nella misura in cui le stesse sono risultate funzionali all’assistenza garantita continuativamente ai predetti pazienti;

4.         di stabilire che, per la Società CISE Srl, con riferimento alla struttura insistente sul territorio del Comune di Palena, subordinatamente all’esito del processo di riconversione previsto dal DC n. 20/2014 ed all’esperimento dell’iter ordinario per l’accreditamento istituzionale, si riconoscano i posti letto per i quali è stato rilasciato il Nulla osta di compatibilità programmatoria, nel numero e per i setting indicati nel DC n. 14/2014, tenuto conto del provvedimento del Comune di Palena di autorizzazione all’esercizio, Prot. n. 1512 del 27.03.2013, di cui in premesse;

5.         di precisare che la Società CISE, compatibilmente con le disposizioni regionali, di cui alla LR 32/2007 e relative tra l’altro agli accordi negoziali con le strutture private, e previe modifiche ed integrazioni al fabbisogno regionale determinato con DC 52/2012, potrà definire, d’intesa con la competente Azienda le modalità più idonee di rimodulazione dell’offerta sanitaria, tenuto conto e senza pregiudizi degli esiti del processo avviato con il nominato DC n. 20/2014;

6.         di  notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata A/R o PEC, alla CISE Srl corrente in Pescara alla Via Venezia n. 4, all’Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti, all’Agenzia Sanitaria Regionale, disponendone la pubblicazione sul BURA;

7.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la relativa validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi