LA  GIUNTA  REGIONALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” in particolare l’art. 13 “Distretti rurali e agroalimentari di qualità” il quale statuisce che:

1.         Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2.         Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3.         Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

VISTA la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5, “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ”;

VISTO in particolare l’art. 2 “Definizioni e requisiti” della LR n.5/2011 che individua le filiere produttive per le quali possono costituirsi i DAQ: 1) filiera vitivinicola; 2) filiera olivicolo-oleicola; 3) filiera ortofrutticola; 4) filiera cerealicola; 5) filiera carni; 6) filiera lattiero-casearia; 7) filiera ittica;

VISTA la D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013 relativa all’approvazione delle “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” dei DAQ di cui alla L.R. 21 febbraio 2011, n.5;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 “Procedura di riconoscimento del DAQ” della L.R. n.5/2011, i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con provvedimento della Giunta Regionale previa sottoscrizione da parte del nucleo promotore di un protocollo di intesa al quale aderiscono un significativo numero di imprese, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

CONSIDERATO altresì che ai sensi delle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 132/2013, la domanda di riconoscimento del DAQ deve essere composta da:

-          Protocollo d’intesa con la designazione del capofila e l’illustrazione della composizione e della sua rappresentatività nel contesto economico–produttivo e/o territoriale;

-          Proposta di costituzione del soggetto gestore del distretto;

-          Relazione tecnica;

VISTA la Determinazione DH58/2013 del 07 marzo 2013 con la quale è stato istituito il “Comitato di valutazione” per il riconoscimento e gli indirizzi strategici dei Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) di cui alla D.G.R. n. 132/2013 e L.R. n. 5/2011;

ATTESO che il “Comitato di valutazione” esprimere un parere tecnico sulla base della documentazione presentata per la domanda di accreditamento, richiedendo se necessario al soggetto capofila eventuali integrazioni e/o modifiche e, a seguito di parere favorevole, propone il riconoscimento del distretto alla Giunta regionale che delibera in merito;

DATO ATTO che i distretti agroalimentari di qualità, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, sono sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

VISTA la domanda di riconoscimento e la documentazione a corredo presentata dal Comitato promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità “OLIO DI OLIVA ABRUZZO” del 12 marzo 2014, assunta al protocollo regionale al N. RA 71222 del 12 marzo 2014;

VISTO il verbale “Istruttoria istanza riconoscimento” del DAQ “OLIO DI OLIVA ABRUZZO”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal “Comitato di valutazione” - Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, rimesso al competente Servizio Produzioni Agricole e Mercato con nota prot. N. RA 76768 del 18.03.2014, nel quale dando atto della conformità della documentazione alle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2011 e nella D.G.R. n. 132/2013, esprime la valutazione finale: Regolare e si propone il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità “OLIO DI OLIVA ABRUZZO”;

RITENUTO pertanto, opportuno procedere al riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità del “OLIO DI OLIVA ABRUZZO”, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ”, nonché della D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013;

RITENUTO opportuno autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all’approvazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

-          di riconoscere il Distretto Agroalimentare di Qualità “OLIO DI OLIVA ABRUZZO”, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ” nonché della D.G.R. n.132 del 18 febbraio 2013;

-          di autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all’approvazione del presente provvedimento;

-          di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul B.U.R.A. a solo fine notiziale;

Allegati:

-          determinazione DH58/2013 composta di 4 facciate,

-          domanda di riconoscimento composta di 1 facciata,

-          nota e verbale “Istruttoria istanza riconoscimento” composto di 8 facciate.

 

Seguono allegati

Determinazione DH58/2013

Domanda di riconoscimento

Istruttoria istanza riconoscimento