IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1.         di autorizzare, in variante a quanto già stabilito con determinazione dirigenziale n. DN3/182 del 12.12.2007, l’aumento della potenzialità annua dell’impianto mobile, che per effetto del presente provvedimento si stabilisce in T/a 90.000, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, a favore della   Società ECOCONSUL SRL, P.I./C.F. n. 01850010446, sede legale di Via Ivrea 13/A Folignano (AP) e sede operativa in Via della Bonifica, Km 14,050 Ancarano (TE);

2.         di prendere atto che, la Società indicata al precedente punto 1) è autorizzata alla utilizzazione di un trituratore ausiliario a quello già riportato nel provvedimento regionale n. DN3/182 del 12.12.2007, da utilizzare esclusivamente in sostituzione, in caso di fermi tecnici, marca HAMMEL modello VB 750 D, KOMPTECH, TERMINATOR 5000 S, codice della macchina 181077, secondo le condizioni e prescrizioni stabilite nel parere ARTA Abruzzo di cui sopra;

3.         di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è strettamente connessa alla validità temporale della determinazione dirigenziale n. DN3/182 del 12.12.2007, già rilasciata per un periodo pari a dieci anni dalla data di notifica della stessa; il provvedimento autorizzativo iniziale, pertanto, è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza fissata, avendo cura di produrre una relazione tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

4.         di stabilire, pertanto, che l’esercizio dell’impianto già autorizzato con D.D. n. DNR7182 del 12.12.2007, per effetto della presente variante, è cosi definito:

     CER

Decisione 2000/532/CEE e s.m.i.

Descrizione rifiuto

Operazioni

All. B e C – Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Quantità

Max - t/a

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

 

 

17 01 01

Cemento

 

 

17 01 02

Mattoni

 

 

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

 

 

17 01 07

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

 

 

17 05 04

Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

 

 

17 05 08

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 07

 

 

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

 

 

19 13 02

Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

 

 

03 03 01

Scarti di corteccia e sughero*

 

 

03 01 05

Segatura trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

 

 

15 01 03

Imballaggi in legno

 

 

17 02 01

Legno

 

 

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

           R4    R5 – D9

 

20 02 01

Rifiuti biodegradabili

 

90.000

20 03 07

Rifiuti ingombranti

 

 

 

( N.B. si riportano qui di seguito le precedenti prescrizioni autorizzative di cui alla DN3/182/2007:

-          Le tipologie di rifiuti che la ditta intende trattare sono costituite da rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti inerti, (provenienti da attività di demolizione, scavo, bonifica dei siti contaminati), rifiuti ligneocellulosici, (provenienti da raccolta differenziata del legno, del verde ornamentale, degli imballaggi e da operazioni di demolizione) e da rifiuti ingombranti;

-          Si fa presente che, il codice CER 03 01 01 (scarti di corteccia e sughero), inserito dalla Ditta nella tabella sopra riportata, non è contemplato nell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e quindi non autorizzabile. Il codice equivalente, autorizzabile, è 03 03 01 (scarti di corteccia e legno).

-          Quindi, sulla base di quanto sopra esposto, si esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell’autorizzazione per un impianto mobile di trattamento, mediante le operazioni di triturazione, deferrizzazione e vagliatura, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

-          Ogni sito in cui sarà allocato l’impianto dovrà possedere una adeguata superficie impermeabilizzata e un sistema di raccolta delle eventuali acque di processo che si possono generare qualora siano trattati rifiuti con una percentuale significativa di umidità. Tali acque dovranno essere conferite ad un impianto di trattamento autorizzato o trattate in sito con un impianto idoneo.

-          L’impianto di nebulizzazione dell’acqua dovrà essere azionato ogni qualvolta le caratteristiche dei rifiuti trattati ne richiedono l’utilizzo.

-          La parte del sito dove sarà utilizzato l’impianto mobile di trattamento, dovrà possedere idonee barriere di protezione dagli agenti atmosferici;

-          I rifiuti inoltre, ai sensi del comma 2, art. 178 del D.Lgs 152/06, devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

1          senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

2          senza causare inconvenienti da rumori o odori;

3          senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

5.         di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento R4 e R5 di cui all’Allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il successivo trattamento dei rifiuti interessati in impianto di recupero autorizzato; con riferimento al test di cessione, si ricorda che il recupero dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito da D.M. 5/04/2006, n. 186; e le operazioni di smaltimento D9 di cui all’Allegato B del D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di conferire i rifiuti trattati ad un impianto di smaltimento autorizzato;

6.         di stabilire che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, da attivare secondo le modalità stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:

a)         devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

b)         almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui  territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;

c)         sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ ARTA, delle aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

d)         l’effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva della procedura di VIA;

7.         di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:

a)         il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;

b)         l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;  

c)         per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;

d)         le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;

e)         deve essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;

f)          nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

g)         per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;

h)         il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;

i)          in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;

j)          tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;

k)         durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;

8.         di stabilire altresì, che:

a)         la presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b)         la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;

c)         si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, co. 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

d)         è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto societario;

e)         in caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

f)          la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

9.         di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10.       di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;

11.       di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

12.       di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

13.       di disporre l’invio del presente provvedimento alla Provincia di Teramo, all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Teramo, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, al S.U.A.P. del Comune di Ancarano (TE), nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

14.       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria;

15.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto. 

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini