IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per
le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate,
1. di autorizzare, in variante a quanto
già stabilito con determinazione dirigenziale n. DN3/182 del 12.12.2007, l’aumento
della potenzialità annua dell’impianto mobile, che per effetto del presente
provvedimento si stabilisce in T/a 90.000, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del
D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.
e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i.,
art. 50, a favore della Società
ECOCONSUL SRL, P.I./C.F. n. 01850010446, sede legale di Via Ivrea 13/A Folignano (AP) e sede operativa in Via della Bonifica, Km
14,050 Ancarano (TE);
2. di prendere atto che, la Società
indicata al precedente punto 1) è autorizzata alla utilizzazione di un
trituratore ausiliario a quello già riportato nel provvedimento regionale n.
DN3/182 del 12.12.2007, da utilizzare esclusivamente in sostituzione, in caso
di fermi tecnici, marca HAMMEL modello VB 750 D, KOMPTECH, TERMINATOR 5000 S,
codice della macchina 181077, secondo le condizioni e prescrizioni stabilite
nel parere ARTA Abruzzo di cui sopra;
3. di stabilire che la validità temporale
della presente autorizzazione è strettamente connessa alla validità temporale
della determinazione dirigenziale n. DN3/182 del 12.12.2007, già rilasciata per
un periodo pari a dieci anni dalla data di notifica della stessa; il
provvedimento autorizzativo iniziale, pertanto, è
rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente,
almeno 180 giorni prima della scadenza fissata, avendo cura di produrre una
relazione tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue
apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o
province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti
prescrizioni integrative od altro;
4. di stabilire, pertanto, che l’esercizio
dell’impianto già autorizzato con D.D. n. DNR7182 del
12.12.2007, per effetto della presente variante, è cosi definito:
CER Decisione 2000/532/CEE
e s.m.i. |
Descrizione rifiuto |
Operazioni All. B e C –
Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. |
Quantità Max - t/a |
20 03
01 |
Rifiuti urbani non differenziati |
|
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17 01
01 |
Cemento |
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|
17 01
02 |
Mattoni |
|
|
17 01
03 |
Mattonelle e ceramiche |
|
|
17 01
07 |
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 |
|
|
17 05
04 |
Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03 |
|
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17 05
08 |
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 07 |
|
|
17 09
04 |
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 |
|
|
19 13
02 |
Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica
dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |
|
|
03 03 01 |
Scarti di corteccia e sughero* |
|
|
03 01
05 |
Segatura trucioli, residui di taglio, legno pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui
alla voce 03 01 04 |
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15 01
03 |
Imballaggi in legno |
|
|
17 02
01 |
Legno |
|
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20 01
38 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
R4 – R5 – D9 |
|
20 02
01 |
Rifiuti biodegradabili |
|
90.000 |
20 03
07 |
Rifiuti ingombranti |
|
|
(
N.B. si riportano qui di seguito le precedenti prescrizioni autorizzative
di cui alla DN3/182/2007:
- Le tipologie di rifiuti che la ditta intende
trattare sono costituite da rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti inerti,
(provenienti da attività di demolizione, scavo, bonifica dei siti contaminati),
rifiuti ligneocellulosici, (provenienti da raccolta
differenziata del legno, del verde ornamentale, degli imballaggi e da
operazioni di demolizione) e da rifiuti ingombranti;
- Si fa presente che, il codice CER 03
01 01 (scarti di corteccia e sughero), inserito dalla
Ditta nella tabella sopra riportata, non è contemplato nell’Allegato D alla
parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
e quindi non autorizzabile. Il codice equivalente, autorizzabile, è 03 03 01 (scarti di corteccia e legno).
- Quindi, sulla base di quanto sopra
esposto, si esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell’autorizzazione per
un impianto mobile di trattamento, mediante le operazioni di triturazione,
deferrizzazione e vagliatura, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- Ogni sito in cui sarà allocato
l’impianto dovrà possedere una adeguata superficie impermeabilizzata e un
sistema di raccolta delle eventuali acque di processo che si possono generare
qualora siano trattati rifiuti con una percentuale significativa di umidità.
Tali acque dovranno essere conferite ad un impianto di trattamento autorizzato
o trattate in sito con un impianto idoneo.
- L’impianto di nebulizzazione
dell’acqua dovrà essere azionato ogni qualvolta le caratteristiche dei rifiuti
trattati ne richiedono l’utilizzo.
- La parte del sito dove sarà utilizzato
l’impianto mobile di trattamento, dovrà possedere idonee barriere di protezione
dagli agenti atmosferici;
- I rifiuti inoltre, ai sensi del comma
2, art. 178 del D.Lgs 152/06, devono essere
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in
particolare:
1 senza determinare rischi per l’acqua,
l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
2 senza causare inconvenienti da rumori
o odori;
3 senza danneggiare il paesaggio e i
siti di particolare interesse.
5. di stabilire che la presente
autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento R4 e R5 di cui
all’Allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
per il successivo trattamento dei rifiuti interessati in impianto di recupero
autorizzato; con riferimento al test di cessione, si ricorda che il recupero
dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito da D.M.
5/04/2006, n. 186; e le operazioni di smaltimento D9 di cui all’Allegato B del D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di
conferire i rifiuti trattati ad un impianto di smaltimento autorizzato;
6. di stabilire che, in ordine allo
svolgimento delle singole campagne di attività, da attivare secondo le modalità
stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
a) devono
essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b) almeno
60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima
dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve
presentare alla Regione e/o Provincia nel cui
territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione
necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne
contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti
per territorio;
c) sono
fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo
dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ ARTA, delle aziende ASL e del
Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto
di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti
competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d) l’effettuazione
delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione
del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o
regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo
svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria,
l’installazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa
fino alla definizione positiva della procedura di VIA;
7. di stabilire inoltre, che dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:
a) il
macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e
dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione,
si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico
responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la
regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio
dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
b) l’utilizzo
dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso
dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il
rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE
89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa
tensione;
c) per
l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento
dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs.
04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all’aperto”;
d) le
operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare
dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al
funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale
in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto
dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione
delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla
movimentazione dei mezzi;
e) deve
essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato
prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di
cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f) nel
caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà
essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
g) per
ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente
l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti
prodotti dalle stesse;
h) il
deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e,
qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a
difesa del suolo;
i) in
caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di
eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune,
all’ARTA ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;
j) tutte
le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche
verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza,
procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
k) durante
lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente
autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;
8. di stabilire altresì, che:
a) la
presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei
limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b) la
garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere
prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio
dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività
dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti
oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione
Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri
allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla
specifica normativa regionale vigente;
c) si
dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e
dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto
Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per
quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una
comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di
Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti, concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in
conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto
salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito
temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, co. 1,
lett. bb) del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i.;
d) è
fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le
eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto
societario;
e) in
caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva
comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria
documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate
nell’eventualità che il procedimento di volturazione
abbia esito negativo;
f) la
presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la
sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di
attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
9. di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10. di prescrivere che all’ingresso possono
essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto
mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da
individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;
11. di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella
materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
12. di stabilire che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di
legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
13. di disporre l’invio del presente
provvedimento alla Provincia di Teramo, all’ARTA Abruzzo - Distretto
provinciale di Teramo, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, al S.U.A.P. del Comune di Ancarano
(TE), nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
14. di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Società
beneficiaria;
15. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del
presente atto.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini