IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTO
l’art. 39 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale n. 185/3 del 9/5/2014;
EMANA
il
seguente regolamento:
Art. 1
(Gestione faunistico – venatoria
degli ungulati)
1. La gestione faunistico-venatoria
degli ungulati è finalizzata a garantire la conservazione delle specie, assicurando
un equilibrato rapporto delle stesse con l'ambiente nel rispetto degli
obiettivi indicati nei Piani faunistico-venatori
provinciali di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10
(Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione
della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente).
2. Il regolamento emanato ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 10/2004 è orientato allo
svolgimento di una corretta gestione faunistico-venatoria
degli ungulati che consenta il raggiungimento di densità ottimali delle specie,
attraverso la destinazione differenziata del territorio, la riqualificazione
delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. La conoscenza delle popolazioni di
ungulati, della loro consistenza, della loro strutturazione in classi di sesso
e di età, nonché del loro stato sanitario, è presupposto necessario per una
corretta e completa gestione delle specie. Le informazioni di cui sopra sono
acquisite sulla base delle metodologie indicate dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
4. Nelle aree omogenee ricadenti in parte
in aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), fino alla costituzione delle aree contigue, la
gestione delle popolazioni di ungulati selvatici è concordata ed attuata
congiuntamente dagli enti gestori del territorio (Aree protette, Province e
ATC), attraverso appositi accordi promossi dalla Regione o dalle province.
5. Gli interventi di reintroduzione o
ripopolamento degli ungulati, previsti dai Piani faunistici provinciali, in
aree esterne ai Parchi regionali e nazionali, sono effettuati sulla base di
piani di immissione approvati dalle Province d’intesa con gli ATC. Sugli
interventi di reintroduzione o ripopolamento l'ISPRA esprime parere vincolante.
La reintroduzione o il ripopolamento con la specie cinghiale è vietato su tutto
il territorio regionale.
6. Il prelievo venatorio del cinghiale può
essere effettuato in forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale
anche con tecniche selettive.
7. I prelievi con tecniche selettive, in
presenza di piani di abbattimento, preventivamente approvati dall’ISPRA ai
sensi dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono
effettuati in base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo delle
popolazioni di cinghiale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), viene esercitato di norma mediante l’utilizzo di metodi
ecologici e incruenti su parere dell’ISPRA. Qualora l’Istituto verifica
l’inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di
abbattimento.
8. Le figure preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono le seguenti:
a) tecnico
faunistico provvisto di laurea in discipline ambientali con esperienza almeno
triennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno
seguiti dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione
degli ungulati presso l’ISPRA, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge
157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito
presso una sede universitaria;
b) istruttore
faunistico-venatorio o perito faunistico;
c) selecacciatore o selecontrollore:
cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo delle singole
specie di ungulati;
d) cacciatore
di cinghiale in forma collettiva abilitato al prelievo con la tecnica della
girata;
e) caposquadra
per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della braccata;
f) conduttore
di ausiliari con funzione di cani da traccia;
g) conduttore
di ausiliari con funzione di cani limiere;
h) operatore
abilitato ai rilevamenti biometrici;
i) tecnici
faunistici in servizio in un Ente gestore delle aree protette con esperienza
quinquennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno
seguito dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione
degli ungulati presso l’ISPRA, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge
157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito
presso una sede universitaria;
j) guardia
ecologica volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con
metodi selettivi. La guardia ecologica volontaria, su richiesta, è esonerata
dal seguire la parte di programma del corso relativa ai prelievi venatori;
k) guardia
venatoria volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con
metodi selettivi.
9. Le figure di cui al comma 8, lettere
b), c), d), e), f), g), h), j), k) sono abilitate dalle Province, dagli ATC o
dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale, previa frequentazione
di specifici corsi di formazione, che rispettino le linee guida ISPRA e il
superamento di una prova valutativa finale.
10. Le Province, dietro istanza
dell’interessato e su presentazione di adeguata documentazione in materia di
gestione faunistica/venatoria, possono escludere le figure di cui al comma 8,
lettera b), dall’obbligo di frequenza dei corsi. Della commissione valutativa
di ogni corso fa parte anche un dipendente della Regione con la qualifica di
funzionario che svolge il ruolo di Presidente della stessa. Il dipendente
regionale svolge la prestazione all’interno del proprio orario lavorativo.
11. Gli ATC e le Associazioni venatorie che
intendano organizzare corsi formulano la richiesta, in forma scritta,
comprendente anche il calendario delle prove valutative finali, alla Direzione
regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria che,
indifferibilmente entro 30 giorni dall’istanza, la evadono e ne danno
comunicazione immediata ai richiedenti. Trascorso tale termine i richiedenti
sono automaticamente autorizzati all’organizzazione dei corsi e al rilascio
degli attestati finali; la funzione di Presidente della commissione valutativa
è ricoperta rispettivamente dal Presidente dell’ATC o dal Presidente
provinciale dell’Associazione venatoria o loro delegati. A tutti i partecipanti
che superano le prove finali del corso è rilasciato un attestato valido nella
Regione Abruzzo. Tutti i nominativi di coloro che hanno superato il corso
costituiscono un elenco che i rispettivi organizzatori inviano a tutte le
Amministrazioni provinciali dell’Abruzzo.
12. Tutti i programmi formativi per i selecacciatori e per i coadiutori di interventi di
controllo, sono svolti in base ai moduli previsti nelle linee guida per la
gestione degli ungulati pubblicate dall’ISPRA nel settembre 2013 e successive
modificazioni o integrazioni.
13. Sono valide tutte le abilitazioni di cui
al comma 8, lettere b), c), d), e), f), g), h) conseguite precedentemente al 1°
gennaio 2014 e rilasciate da Amministrazioni pubbliche.
14. La Regione può procedere al
riconoscimento delle abilitazioni conseguite precedentemente al 1° gennaio 2014
rilasciate da altri soggetti purché le stesse siano state conseguite dietro
superamento di corsi che abbiano preventivamente acquisito il parere
dell’ISPRA.
15. Le attività di cui al presente
regolamento di competenza della Provincia possono essere delegate agli ATC,
previo accordo tra le parti.
16. La Regione attua i compiti di verifica,
indirizzo e coordinamento delle attività di cui al presente regolamento,
esercitando ove necessario i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 2, comma
2, della l.r. 10/2004.
17. L'accesso al prelievo selettivo del
cinghiale in Abruzzo da parte di cacciatori non residenti nella Regione è
subordinato all'accertamento, da parte della Provincia territorialmente
competente, dell'equipollenza del titolo abilitante in loro possesso a quelli
di cui al comma 8.
18. L'equipollenza del titolo abilitante in
possesso dei cacciatori non residenti è effettuato verificando la
corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi sostenuti
con quelli indicati dall'ISPRA.
19. Le Province o gli ATC ove delegati
stabiliscono per i singoli cacciatori il numero e la classe sociale (in termini
di sesso ed età) dei capi da abbattere; tale assegnazione, ove numericamente
inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla
creazione di specifiche graduatorie basate su dei criteri di priorità, in
ordine: l’iscrizione all’ATC di appartenenza, la partecipazione ai censimenti e
ulteriori criteri meritocratici, prevedendo sistemi che consentano la rotazione
nell'attribuzione delle diverse classi d'abbattimento in funzione dei capi
assegnati negli anni precedenti. I capi da abbattere sono assegnati in modo
nominale ai singoli cacciatori.
20. I cacciatori iscritti e ammessi agli ATC
appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, che
partecipano alla gestione degli ungulati, sulla base dei criteri fissati dalla
Giunta regionale, possono essere esclusi dal pagamento della quota d’iscrizione
o di ammissione all’ATC.
21. Entro sei mesi dall'approvazione del
presente regolamento la Provincia concorda con gli ATC la predisposizione del
Piano quinquennale di gestione del cinghiale.
22. Il Piano quinquennale di gestione del
cinghiale deve indicare la destinazione differenziata del territorio di cui ai
commi 27, 28 e la programmazione degli interventi di gestione quali
miglioramenti ambientali, metodi di prevenzione dei danni, piani per il
contenimento dei danni al patrimonio agricolo-zootecnico,
quantificazione delle presenze minime certe, piani di prelievo, controlli
quantitativi e qualitativi dei prelievi.
23. Il Piano di gestione quinquennale deve
inoltre prevedere:
a) i
criteri con i quali i selecacciatori intervengono
come selecontrollori durante le operazioni di
controllo ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 10/2004. I selecontrollori
che appartengono ad una squadra di caccia assegnataria di una zona o macroarea
operano in maniera prioritaria il prelievo. Solo in mancanza del numero
necessario di selecontrollori appartenenti alle
squadre, possono partecipare al prelievo i selecontrollori
ammessi, non appartenenti alle squadre assegnatarie. Ogni selecontrollore
avrà assegnata, dalla Provincia competente, una zona di controllo. I criteri di
assegnazione prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
1) appartenenza
del selecontrollore alla squadra assegnataria della
zona o macroarea iscritto all’ATC;
2) appartenenza
del selecontrollore alla squadra assegnataria della
zona o macroarea ammesso all’ATC;
3) residenza
del selecontrollore nei Comuni ricandenti
nella zona di controllo;
4) proprietà
o conduzione di fondi nei Comuni ricadenti nella zona di controllo;
5) partecipazione
ai censimenti primaverili della popolazione di ungulati.
a) Le
squadre di caccia assegnatarie delle zone o macroarea il cui territorio ricade
nella zona di controllo, hanno l’obbligo di fornire il personale necessario al
compimento dei censimenti;
b) il
Piano di assestamento annuale, realizzato dalle Province. Tale Piano di
assestamento può essere realizzato dall'ATC su delega della Provincia previo
accordo di cui al comma 15, sentiti i responsabili delle squadre e le
organizzazioni professionali agricole. Il Piano di assestamento deve almeno
contenere:
1) il
piano di prelievo annuale;
2) i
dati relativi ai danni causati dalla specie e la loro georeferenziazione;
3) gli
interventi per la prevenzione dei danni;
c) le altre azioni utili all'accertamento
della presenza e della localizzazione della
specie cinghiale.
24. L'ATC nel caso sia delegato previo
accordo di cui al comma 15:
a) provvede
annualmente ad inviare alla Provincia i Piani di assestamento delle macro aree entro
la data del 15 maggio, la successiva relazione consuntiva entro la data del 28
febbraio;
b) per
l'espletamento di tali funzioni l'ATC può avvalersi anche dei tecnici della
Provincia;
c) qualora
la Provincia verifichi una mancata o carente attuazione delle attività di
prevenzione dei danni arrecati dalla specie cinghiale o dei piani di controllo
della medesima specie, i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in
forma individuale e collettiva e i selecontrollori
possono essere tenuti all'erogazione di un contributo economico, al fine di
concorrere agli oneri risarcitori conseguenti. Tale eventuale contributo,
destinato alle Province, dovrà essere determinato e notificato alle squadre e
ai selecontrollori non appartenenti alle squadre,
prima dell'inizio della stagione venatoria. La mancata corresponsione dello
stesso, comporterà la sospensione dall'attività di prelievo, sia come forma di
controllo che di caccia, fino alla data del versamento della somma dovuta. La
quota di contributo individuale non può essere superiore alla quota di
iscrizione all’ATC interessato e comunque non può superare euro 66,00.
25. Nelle macro aree di caccia di cui al
comma 27 devono essere garantiti:
a) attuazione
della prevenzione dei danni alle colture agricole;
b) realizzazione
dei conteggi di popolazione ed eventuale stima delle presenze;
c) attuazione
del Piano annuale di prelievo del cinghiale.
26. Le squadre assegnate alle zone di caccia
o alle macroaree e i cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la
propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e di quanto altro
venga richiesto dall'ATC. La mancata, o negligente, realizzazione dei
censimenti o di quanto altro sia richiesto dall'ATC o dalla Provincia è da
considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata dalla Provincia con
apposito provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra, o
l’attività di controllo del selecontrollore, può
essere sospesa temporaneamente fino ad una intera stagione venatoria.
27. Entro tre mesi dalla pubblicazione del
presente regolamento la Provincia, nelle more della realizzazione del Piano di
gestione quinquennale del cinghiale di cui al comma 21, concorda con gli ATC la
suddivisione dei rispettivi territori vocati in
macroaree (MA), in cui viene perseguito l'obiettivo della conservazione della
specie con il mantenimento di presenze compatibili alle esigenze delle colture
agricole e della restante fauna selvatica. L'estensione delle MA è compresa tra
i duemila e i quindicimila ettari.
28. Il territorio non vocato
rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere
incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie
selvatiche. In tale territorio dalla gestione faunistico-venatoria
tendente ad escluderne la presenza del cinghiale, sono esclusi i cacciatori che
partecipano alla gestione della specie all’interno della MA. Sono ammesse tutte
le tecniche di caccia con esclusione della braccata.
29. Per il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 27, l’ATC programma nelle varie MA il prelievo venatorio, anche
attraverso la differenziazione delle tecniche di caccia, garantendo comunque la
possibilità di utilizzo delle differenti tecniche previste nel presente
regolamento.
30. La caccia al cinghiale nella MA è
consentita esclusivamente attraverso le sotto elencate tecniche:
a) caccia
in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzioni di
cani da seguita;
b) caccia
in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con funzione di
cane limiere;
c) caccia
in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di
puntamento;
d) caccia
in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere;
e) caccia
in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane.
Il
calendario venatorio regionale può prevedere l’utilizzazione di ausiliari con
funzione di cane limiere muniti di abilitazione ENCI. L’impiego di cani
abilitati ENCI è obbligatorio per le operazioni di controllo.
31. La caccia al cinghiale in forma
collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita
nei giorni di mercoledì, sabato domenica e festivi infrasettimanali, fermo
restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle
giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L’ATC in accordo
con la Provincia può decidere di optare per la formula di tre giornate di
caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì. La giornata di
caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l’azione di tracciatura
dei cani per l’individuazione delle rimesse e dalle ore 09:00 con il
posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento della
braccata.
32. La caccia al cinghiale in braccata è
consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.
33. La caccia al cinghiale in forma
collettiva è permessa con i metodi della braccata e della girata, alle sole
squadre regolarmente iscritte in un registro predisposto dall’ATC e vidimato
dalla Provincia.
34. L'iscrizione al registro dell’ambito deve
essere richiesta dal caposquadra all’ATC attraverso la compilazione di un
apposito modello predisposto dalla Provincia. L'incompleta o inesatta
compilazione dello stesso comporta la richiesta di integrazione entro cinque
giorni; la mancata integrazione entro i predetti termini comporta il mancato
accoglimento dell'istanza.
35. L’ATC, esaminate le domande ed accertata
la regolarità e completezza del modello di cui al comma 34, provvede
all'iscrizione delle squadre al registro dell’ATC, dandone comunicazione alla
Provincia ed ai capisquadra, prima della stagione venatoria in corso. Ciascuna
squadra deve essere composta da un numero di componenti adeguato all'estensione
del territorio assegnato, e comunque compreso tra 15 e 80 cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due
vice-capisquadra. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra sul
territorio regionale.
36. L’ATC consegna ad ogni squadra, qualunque
sia la forma di caccia collettiva attuata, un registro di battuta, contenente i
verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le squadre operanti nella
Provincia, con pagine numerate e vidimate, in cui sono riportati tutti i dati
identificativi della squadra, il numero dei componenti e relativo elenco. Nel
registro di battuta il caposquadra deve riportare: elenco nominativi
partecipanti alla battuta suddivisi per qualifica e mansioni assunte
all’interno dell’organizzazione della squadra, questi ultimi appongono la loro
firma autografa prima dell’inizio della battuta; la data ed il luogo di
braccata o di girata; tutte le informazioni richieste dall’ATC.
37. Per l'effettuazione della braccata, sul
luogo del raduno, all'apertura del verbale sul registro di battuta e per tutta
la durata della braccata devono essere presenti contemporaneamente il
caposquadra o un suo vice ed almeno sei componenti della squadra, per
complessivi sette cacciatori.
38. Per l'effettuazione della braccata non
possono essere usati più di 10 cani contemporaneamente. Le mute dovranno avere
una composizione il più possibile omogenea e i cani devono essere specializzati
per la caccia al cinghiale.
39. Ciascuna squadra di girata è composta da
un numero di componenti compreso tra 5 e 15 cacciatori, ivi compresi un caposquadra
ed almeno due vice-capisquadra; il caposquadra ed i due vice-capisquadra devono
essere titolari della qualifica di cui al comma 8, lettere c) e d). Entro due
anni dall’entrata in vigore del presente regolamento i conduttori dei cani
della squadra di girata devono essere in possesso della qualifica di conduttore
di ausiliarie con funzione di cane limiere; i restanti componenti devono essere
in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 8, lettera c), d) oppure
g).
40. Per l'effettuazione della girata, sul
luogo del raduno, all'apertura del verbale e per tutta la durata della girata
devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed
almeno tre componenti della squadra, per complessivi quattro cacciatori.
41. Nella composizione delle squadre è
consentita la presenza di cacciatori non residenti nella Regione Abruzzo,
ammessi nell’ATC nel quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un quinto
del totale dei componenti la squadra stessa.
42. A ciascuna braccata possono partecipare
cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in misura non
superiore ad un quinto dei componenti presenti alla battuta stessa, purché il
numero minimo dei partecipanti sia assicurato dai componenti della squadra;
ciascun ospite deve essere annotato sul verbale e non può partecipare a più di
10 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria e su tutto il
territorio regionale.
43. I componenti delle squadre di braccata
che nel corso della precedente stagione venatoria non effettuano un numero di
braccate pari a 5, salve le assenze dovute a malattie o motivi opportunamente
giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre squadre per la
successiva stagione venatoria.
44. Entro il 30 giugno di ogni anno il
caposquadra deve richiedere all’ATC la conferma dell' iscrizione della propria
squadra al registro dell’ATC dichiarando:
a) le
eventuali modifiche nella composizione della squadra o l'iscrizione al registro
per le nuove squadre;
b) mediante
autocertificazione, che i componenti della squadra hanno effettuato il
versamento della quota d’iscrizione o di ammissione all’ATC e che abbiamo
la licenza di caccia in corso di validità.
45. Fino al 30 giugno 2015 la funzione di
caposquadra può essere svolta dai capisquadra che hanno operato nella stagione
venatoria 2014-2015, anche se non in possesso della qualifica di cui al comma
8, lettera e). A partire dalla stagione venatoria 2015/16 la qualifica di cui
al comma 8, lettera e) diventa requisito obbligatorio per ricoprire il ruolo di
caposquadra o vice.
46. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente regolamento sul BURA l’ATC, sentiti i capisquadra e d’intesa con la
Provincia, all'interno delle MA, individua le zone di caccia al cinghiale da assegnare
alle squadre sulle quali praticare in forma esclusiva tale caccia.
47. Le zone di cui al comma 46 sono
costituite da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e
2.000 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente
determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono
interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie,
corsi d'acqua e simili. Le zone di caccia sono individuate dall’ATC. In
presenza di contrasti la Provincia, su istanza delle parti interessate,
provvede autonomamente ad individuare le zone di caccia. L'assegnazione delle
zone viene effettuata per un periodo di cinque anni, rinnovabile.
48. A ciascuna squadra regolarmente iscritta
nel registro dell’ATC e sulla base della richiesta formulata dalla stessa
squadra, l’ATC assegna una sola zona su cui praticare in forma esclusiva la
caccia al cinghiale fatti salvi i regolamenti delle MA di cui al comma 49.
49. Le squadre assegnate alla MA devono
adottare apposito regolamento (Regolamento per la caccia al cinghiale in
braccata nella MA) per la disciplina dello svolgimento delle braccate, con
particolare riguardo agli aspetti della sicurezza dei componenti delle squadre
e degli altri fruitori del territorio, e al raggiungimento degli obiettivi
indicati dal Piano di gestione quinquennale del cinghiale. In caso di accordo
tra loro le squadre assegnatarie della MA, potranno operare all’interno della
stessa senza il vincolo delle zone.
50. Il regolamento della caccia in braccata
nella MA, redatto in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, del
Piano di gestione quinquennale del cinghiale, deve essere ratificato con
provvedimento del Dirigente competente dell'Amministrazione provinciale.
51. I capisquadra assegnatari della MA devono
eleggere, annualmente, un responsabile (Responsabile della MA) ed un suo
sostituto, il quale ha il compito di coordinare l'attività di caccia nell'area
secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 50 ed è il referente
nei rapporti con l’ATC e l'Amministrazione provinciale. L'avvenuta elezione del
responsabile e del suo sostituto devono essere comunicate all'ATC e
all'Amministrazione provinciale ogni anno.
52. In mancanza della nomina del responsabile
della MA e dell'adozione o dell'approvazione del regolamento della caccia in
braccata nella MA, l’ATC in accordo con la Provincia provvede a nominare il
responsabile della MA ed a stabilire le prescrizioni per lo svolgimento delle
braccate all’interno della MA avendo particolare attenzione alle norme sulla
sicurezza.
53. A ciascuna delle squadre può essere
assegnata una sola zona di caccia o una sola MA su tutto il territorio
regionale.
54. Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate
alle squadre è consentito, a tutti gli altri cacciatori non iscritti ad una
squadra, di esercitare la caccia alle altre specie faunistiche nel rispetto del
calendario venatorio regionale.
55. La richiesta di assegnazione di una zona
deve essere inoltrata all’ATC dal caposquadra attraverso modulistica
predisposta dallo stesso.
56. Nel caso in cui due o più squadre
richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione
della zona viene effettuata dalla Provincia sulla base di una graduatoria
elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso
elencato:
a) squadra
già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia
esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con
maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC, residenti in uno dei Comuni
ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche
parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale
nella suddetta zona negli ultimi tre anni;
b) squadra
già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia
esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con
maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC che hanno praticato la caccia al
cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni. Nel caso in cui il Comune
sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni o altre entità
territoriali di natura sub comunale, nell’assegnazione di zone di caccia è data
priorità alla squadra con maggior numero di componenti residenti nella suddetta
unità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia;
c) squadra
di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l’ATC con maggior
numero di cacciatori iscritti all'ATC e residenti in uno dei Comuni ricadenti nella
zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in
aree protette;
d) squadra
di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l’ATC con maggior numero di cacciatori
iscritti;
e) nella
Zona di protezione esterna del PNALM, il numero dei componenti la squadra
partecipante alle girate va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 cacciatori
incluso il conduttore del cane.
57. Nelle aree fuori dalla Zona di protezione
esterna (ZPE) del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e nei siti SIC ove
accertata la presenza dell’orso, sono applicate le misure di mitigazione
inerenti l’attività venatoria previste nel protocollo d’intesa per l’attuazione
delle priorità d’azione previste nel Piano d’azione di tutela dell’orso marsicano
sottoscritto in data 27 marzo 2014 tra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, il PNALM, le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise.
Nella Zona di protezione esterna (ZPE), nel caso in cui il Comune sia suddiviso
in frazioni, circoscrizioni, delegazioni, il criterio prioritario, rispetto a
quelli indicati nel comma 56 nell’assegnazione delle zone di caccia, è
costituito dalla residenza del maggior numero di componenti la squadra nella
suddetta entità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di
caccia.
58. I provvedimenti di assegnazione, conferma
o modifica delle zone sono adottati dall’ATC sulla base dei criteri di cui al
comma 57. Nel corso di una stagione venatoria le squadre sono tenute ad
effettuare almeno 15 braccate. L’ATC può revocare, previa valutazione delle
motivazioni addotte dal Caposquadra, l'assegnazione della zona di caccia alle
squadre che non hanno raggiunto il predetto limite.
59. E' data facoltà alla Provincia di
sospendere, anche durante la stagione venatoria, le squadre che incorrano in
gravi violazioni delle norme in materia venatoria e di pubblica sicurezza.
60. All’interno delle MA o delle zone
assegnate per la caccia collettiva, la caccia con la tecnica della girata può
essere svolta esclusivamente dalle squadre assegnatarie della MA o delle zone.
61. Le squadre che, pur avendo fatto domanda
nei tempi previsti, non hanno trovato zone nelle MA, nel caso che un’area si
dovesse rendere libera nel corso dell’anno venatorio, possono essere assegnatarie
della zona di caccia con un provvedimento dell’ATC.
62. In caso di mancato accoglimento da parte
di nessuna squadra di un cacciatore può provvedere la Provincia valutando
residenza anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita, sentite anche le
esigenze del cacciatore.
63. Al fine di garantire la sicurezza di
quanti, a qualsiasi titolo, frequentano le zone di caccia, ciascuna squadra, di
braccata o di girata, deve provvedere alla segnalazione delle battute in corso
attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore
frequentazione, di adeguata segnaletica con la dicitura: "ATTENZIONE -
braccata al Cinghiale in corso".
64. La segnalazione di cui al comma 63 è
apposta con un congruo anticipo, prima dell'inizio della braccata di caccia al
cinghiale e rimossa al termine della stessa; solo nel caso di due giorni di
caccia consecutivi, la tabellazione apposta può
essere rimossa al termine del secondo giorno.
65. Durante l'attività di caccia al
cinghiale, ciascun cacciatore deve indossare un indumento di colore ad alta
visibilità.
66. Sono consentiti fucili con canna ad anima
liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche ad anima rigata, i fucili
possono essere caricati con un massimo di cinque colpi, di cui uno in canna e quattro
nel serbatoio, anche nel caso l’arma sia catalogata con capacità di serbatoio
maggiore.
67. Prima di effettuare il tiro, il
cacciatore deve valutare che in caso di mancato bersaglio, o nel caso in cui il
proiettile attraversi il corpo dell'animale, il proiettile attinga al terreno
vegetale scoperto.
68. Il tiro con arma rigata deve essere
eseguito solo in situazione di ottima visibilità dell'animale e su bersaglio
posto a distanza inferiore a 200 metri.
69. Durante la caccia collettiva al cinghiale
è obbligatorio l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione nel rispetto
delle normative vigenti per consentire una agevole comunicazione tra i
cacciatori finalizzata prevalentemente alla prevenzione di incidenti connessi
all'attività venatoria.
70. I capisquadra comunicano alla Provincia e
all’ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività
venatoria.
71. Nel luogo di raduno viene compilato, in
tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di
braccata nel registro di battuta, con l'indicazione, almeno, di data, luogo
della braccata ed elenco nominativo dei partecipanti alla braccata stessa; il
caposquadra, o in sua mancanza il vice facente funzione, organizza e dirige la
braccata; in particolare svolge le seguenti mansioni:
a) compila
in apertura ed in chiusura il verbale di braccata nel registro di battuta;
annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra,
intercorse durante la braccata;
b) il
componente della squadra avvisa immediatamente il caposquadra o, in sua
mancanza, il vice facente funzione, dell’abbandono o dell’allontanamento dalla
braccata;
c) coordina
le varie fasi delle operazioni di braccata;
d) annota
immediatamente sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e
non abbattuti;
e) chiude
il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi
abbattuti e avvistati;
f) invia
all’ATC il registro di battuta contenente i verbali di braccata, entro il
termine stabilito dallo stesso;
g) sottopone
i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di
campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
72. Durante lo svolgimento della braccata è
vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale o
esercitare altre forme di caccia.
73. Durante lo svolgimento della braccata i
partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla
unica.
74. I capisquadra comunicano alla Provincia e
all’ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività
venatoria.
75. Nel luogo di raduno viene compilato, in
tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di
girata, secondo il modello predisposto dalla Provincia, con l'indicazione della
data, del luogo della girata e dell' elenco nominativo dei partecipanti alla
girata stessa; questi ultimi devono apporre la propria firma autografa negli
appositi spazi del verbale.
76. Il caposquadra, o un suo vice, organizza
e dirige la girata; in particolare svolge le seguenti mansioni:
a) compila
in apertura ed in chiusura il verbale di girata;
b) annota
immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra,
intercorse durante la girata; coordina
le varie fasi delle operazioni di girata;
c) annota
immediatamente, sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e
non abbattuti;
d) chiude
il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi
abbattuti e avvistati;
e) invia
alla Provincia i verbali di girata, entro il termine stabilito dalla stessa;
f) sottopone
i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di
campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
77. In ciascuna girata può essere utilizzato
un solo cane in possesso del brevetto di ausiliare con funzioni di cane
limiere. Nella caccia collettiva con il metodo della girata sono consentiti
ospiti esterni alla squadra, in possesso di qualifica di cacciatore in girata,
per un massimo di un quinto dei componenti la squadra presenti alla girata,
salvo diversa disposizione della Provincia. Durante lo svolgimento della girata
è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale.
78. Durante lo svolgimento della girata i
partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla
unica.
79. La caccia in forma individuale da
postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere
svolta, nelle aree di cui al comma 31 dai soli cacciatori in possesso della
qualifica di cui al comma 8, lettera c).
80. Per tale metodo possono essere utilizzate
esclusivamente armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm, ivi
inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester, W.S.M.,
ecc.), munite di cannocchiale di puntamento e con munizioni atossiche.
81. E' vietato l'utilizzo di armi semi
automatiche.
82. I selecacciatori
possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al
comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Provincia,
possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie nel
rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
83. Nelle zone o MA assegnate alle squadre,
la caccia in forma individuale da postazione fissa può essere svolta
esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa,
mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa
zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
84. Il tiro può essere eseguito da punti di
appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il
capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la
traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato
bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale,
la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal
bersaglio.
85. Gli ultrasettantenni con i requisiti di
cui al comma 79, che non hanno ricevuto richiami per infrazioni venatorie negli
ultimi 5 anni, hanno priorità nella scelta degli appostamenti.
86. La caccia in forma individuale a singolo
con cane limiere può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31, dai soli
cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera g).
87. Durante l'azione il cacciatore a singolo
può utilizzare un solo ausiliare con funzioni di cane limiere.
88. Per tale metodo di caccia possono essere
utilizzate esclusivamente armi a canna rigata nei calibri di cui al comma 80.
In caso di utilizzo di carabine semiautomatiche le stesse non potranno esser
caricate con più di tre colpi di cui uno in canna e due nel serbatoio.
89. I cacciatori a singolo possono operare in
regime di normale attività venatoria nei territori di cui al comma 31; essi,
inoltre, previa specifica autorizzazione della Provincia, possono essere
utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del
periodo cacciabile anche nelle aree vietate alla caccia quali gli istituti faunistici, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
90. Nelle zone o MA assegnate alle squadre,
la caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta
esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa,
mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa
zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
91. Il tiro può essere eseguito solo dopo
aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e
riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli
e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile
trapassi il corpo dell' animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto
a brevissima distanza dal bersaglio.
92. Al fine della sicurezza, durante l'azione
di caccia, il cacciatore a singolo deve indossare un indumento di colore ad
alta visibilità.
93. La caccia in forma individuale alla cerca
con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di
cui al comma 31, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al
comma 8, lettera c).
94. Per tale metodo possono essere utilizzate
esclusivamente armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm ivi
inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester, W.S.M.,
ecc.), munite di cannocchiale di puntamento e con munizione atossiche.
95. E' vietato l'utilizzo di armi
semiautomatiche.
96. I selecacciatori
possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al
comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione delle Province,
possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al
di fuori del periodo cacciabile nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
97. L'attività di caccia in forma individuale
alla cerca può essere svolta nelle zone di cui comma 31.
98. Nelle zone o MA assegnate alle squadre,
la caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane può essere
svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA
stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella
stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
99. Il tiro può essere eseguito solo dopo
aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile,
che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso
di mancato bersaglio, o nell' eventualità che il proiettile trapassi il corpo
dell' animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima
distanza dal bersaglio.
100. Immediatamente dopo aver raggiunto il capo
abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto
posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito
al cacciatore dall'ATC o dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria
e deve corrispondere al modello indicato dall'ISPRA.
101. Il capo abbattuto, se destinato ad attività
di studio e ricerca deve essere presentato in forma di carcassa integra od
eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, ad un centro di raccolta e
controllo organizzato dall'ATC per le necessarie verifiche e rilevamenti
biometrici.
102. In ottemperanza alle norme vigenti in
materia sanitaria ed in particolare in attuazione dei Reg. (CE) n. 852/2004
relativo all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale, nonché delle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate
dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la
seguente destinazione:
a) autoconsumo
da parte del cacciatore;
b) cessione
diretta;
c) commercializzazione,
ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un centro di lavorazione
delle carni.
103. La Provincia disciplina il servizio di
recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività
viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui al comma 8, lettera f).
104. L'attività di recupero dei capi feriti da
parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio
regionale e può essere svolta anche per Province o ATC diversi.
105. Qualora il conduttore giudichi il recupero
particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato
e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
106. Il conduttore abilitato alla ricerca di
capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il
territorio provinciale ad esclusione delle aree protette, ed in qualunque
giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione
alla Provincia secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia stessa.
107. Il conduttore di cane da traccia,
nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
108. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere
rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo è rilasciato da un giudice ENCI esperto in
cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel
corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito
positivo.
109. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore
del presente regolamento la Giunta regionale procede alla revoca della DGR n.
605 del 01.09.2011 (Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di
cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e
capriolo)”.
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
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