IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTO
l’art. 39 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale n. 184/3 del 29/4/2014;
EMANA
il
seguente regolamento:
Art. 1
Finalità
1. Il presente regolamento disciplina
l'attività agrituristica in attuazione dell’art. 17, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività
agrituristiche in Abruzzo) di seguito denominata legge.
Art. 2
Definizioni attività agrituristiche
1. Nell'ambito del presente regolamento e
in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge si fa
riferimento alle seguenti definizioni:
a) alloggio:
offerta di pernottamento in locali al chiuso organizzati in unità abitative,
camere o appartamenti o in spazi aperti organizzati in piazzole attrezzate (agricamping). Tutte le strutture per l'ospitalità devono
rispettare le disposizioni urbanistiche ed igienico-sanitarie previste dalla
normativa vigente;
b) somministrazione
di pasti e bevande: offerta di pasti e bevande rientranti nella normale
ristorazione nel rispetto delle disposizioni e dei limiti previsti dalla legge
e dal presente regolamento;
c) organizzazione
di degustazioni di prodotti agricoli aziendali trasformati anche integrati da
prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di qualità
abruzzesi, compresa la mescita di vini: offerta di uno o più piatti nei quali è
prevalente la valorizzazione di un prodotto aziendale senza che l'offerta
complessiva abbia la caratteristica di un pasto completo;
d) organizzazione
di attività ricreative, culturali, ippoturistiche,
sportive, escursionistiche, naturalistiche, allestimento di strutture museali
dedicate al mondo rurale: offerte di svago, assistenza o formazione organizzata
dall'imprenditore agrituristico nell'ambito della sua impresa per intrattenere
i propri ospiti. Le attività didattiche e sociali attivate dalle aziende
agrituristiche devono svolgersi nel rispetto della specifica normativa
regionale in materia;
e) trasformazione
e confezionamento di prodotti: sono le attività di manipolazione,
trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli, ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento di animali.
Tali attività possono essere realizzate direttamente dall’azienda agrituristica
presso le proprie strutture nel rispetto della normativa sanitaria vigente. In
mancanza di appositi laboratori aziendali, le predette attività possono essere
effettuate presso strutture gestite da altri operatori;
f) vendita
dei prodotti agricoli: attività di vendita diretta dei prodotti agricoli su
superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private,
in forma itinerante, in forma non itinerante su aree pubbliche, in locali
aperti al pubblico, su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, con
le modalità tipiche del commercio elettronico;
g) svolgimento
del ruolo di operatore ambientale e culturale: azioni di sensibilizzazione e di
educazione per la formazione di una nuova coscienza ecologica, finalizzata ad
un profondo cambiamento culturale nell’ottica dei principi della sostenibilità.
Art. 3
Esercizio dell'agriturismo
1. Il titolare dell’attività agrituristica
è l’imprenditore agricolo definito dall’art. 2135 del codice civile, singolo od
associato (società di persone o di capitali), che conduce un’azienda sia in
proprietà che ad altro titolo.
2. L’impresa agricola deve essere iscritta
al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale
"imprese agricole").
3. I soggetti di cui all’art. 3 della
legge possono avvalersi di personale dipendente assunto a tempo determinato,
indeterminato e parziale per l’attività agricola da utilizzare nelle attività
agrituristiche. L’inquadramento di assunzione è quello previsto dal contratto
di lavoro agricolo ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa
e fiscale. Il ricorso ad altre professionalità esterne è consentito per lo
svolgimento delle attività di cui all’art. 2, lettere c), d), g), nel rispetto
della normativa vigente.
4. Le dizioni "Imprenditore
agrituristico", "Azienda agrituristica" o
"Agriturismo" possono essere usate solo da imprenditori e aziende
regolarmente iscritti nell’Elenco regionale e che hanno provveduto ad inoltrare
al comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Art. 4
Attività agrituristiche
1. Le attività agrituristiche di cui
all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono svolte in azienda nei limiti massimi
derivanti dal calcolo della prevalenza dell’attività agricola sull’attività
agrituristica e fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari
previsti dalla normativa vigente.
2. Le attività agrituristiche di cui
all’art. 2, comma 1, lettere d), e), f) e g) possono essere svolte in strutture
poste anche all’esterno dei beni fondiari dell’azienda, in tal caso queste
devono essere di proprietà dell’imprenditore o comunque l’imprenditore deve
dimostrare di avere sulle stesse un diritto reale di godimento, con esclusione
del comodato.
3. Le attività di cui all’art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c), singolarmente e in modo indipendente danno luogo al
certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Le
attività di cui al medesimo articolo, lettere d), e), f) e g), singolarmente o
complessivamente, non ottengono tale certificato se non nei casi in cui vengono
svolte insieme almeno ad una attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 del medesimo articolo.
4. Le diverse attività agrituristiche
vengono svolte in conformità ai seguenti parametri:
a) ospitalità
in spazi chiusi: Alloggio agrituristico. La dicitura autorizzata è
"Alloggio agrituristico" riferita alle tipologie seguenti:
1) alloggio
in strutture aziendali: l’ospitalità esercitata in locali aziendali è ammessa
nel numero massimo di 50 posti letto, anche con pensione. L’ospitalità può
avvenire in stanze singole, monolocali o appartamenti composti da più stanze.
Nel caso di monolocali o appartamenti può essere previsto l’uso della cucina.
In tal caso l’alloggio viene fornito in unità abitative indipendenti, mono o plurilocali, dotate di cucina e servizi igienici e con
eventuali spazi di socializzazione da ricavarsi anche all’esterno della
struttura. Le suddette tipologie possono coesistere rispettando il predetto
numero massimo di posti letto;
2) alloggio
familiare: alloggio e pensione sono offerti nell’abitazione dell’imprenditore
e/o in altre strutture aziendali idonee fino a un massimo di dieci ospiti. Nel
caso di alloggio e somministrazione di pasti fino a un numero massimo di dieci
è ammesso l’uso della cucina domestica. Gli imprenditori sono comunque tenuti a
richiedere il certificato di abilitazione e l’iscrizione negli elenchi degli
imprenditori agrituristici e operatori agrituristici;
b) ospitalità
in spazi aperti: Agricamping:
1) la
dicitura autorizzata è "Agricamping";
2) l’ospitalità
può essere offerta predisponendo piazzole di sosta per tende, carrelli tenda,
caravan, autocaravan, case mobili, mobile home, maxicaravan, sino ad un massimo
di venti piazzole e per cinquanta persone ospitate contemporaneamente;
3) il
numero di persone ospitate nell’agricampeggio può
cumularsi al numero di persone ospitate nelle strutture ricettive aziendali,
sino ad un massimo di ottanta persone ospitate contemporaneamente. In tutti i
casi devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari e di sicurezza
previsti dalle normative vigenti e, comunque, i campeggi devono essere
realizzati rispettando il paesaggio e la conformazione del sito che deve essere
inverdito e alberato;
c) somministrazione
di pasti e bevande - Ristorazione agrituristica:
1) la
dicitura autorizzata è "Ristoro agrituristico";
2) l’azienda
agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge, nell’attività di somministrazione
di pasti e bevande, nelle degustazioni, assaggi, ed eventi deve utilizzare
prodotti propri e di aziende agricole della Regione. Nella preparazione dei
pasti va data preferenza ai prodotti locali tipici e biologici, caratterizzati
dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e europea e/o compresi
nell’elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. I piatti
devono essere basati sulla gastronomia tipica locale e regionale. Le bevande da
somministrare sono quelle preparate in azienda anche con lavorazioni esterne,
ma con materie prime prevalentemente aziendali. Possono essere somministrate
anche bevande alcoliche e superalcoliche tipiche della tradizione regionale;
3) nell’utilizzo
degli ingredienti per la preparazione dei pasti devono essere rispettati i
limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime come stabilito
dall’allegato A al presente regolamento;
4) al
fine di rendere trasparente e tracciabile la provenienza delle materie prime, è
obbligatorio esporre in luogo ben visibile al pubblico un apposito cartello con
il nome e l’indirizzo delle aziende agricole fornitrici dei prodotti e con
l’indicazione delle materie prime di provenienza aziendale. Le stesse
indicazioni di origine devono essere riportate sui menu distribuiti ai tavoli e
esposti all'esterno del locale di somministrazione. Il mancato rispetto di tale
procedura dà luogo alle sanzioni previste dall’art. 16 della legge;
5) gli
acquisti extra-aziendali, nei limiti sopraindicati,
possono essere effettuati:
5.1 direttamente
da aziende agricole regionali (secondo normativa vigente) senza particolari
vincoli commerciali tra le parti;
5.2 da
aziende agricole regionali con accordi di fornitura;
5.3 da
laboratori alimentari artigianali abruzzesi, per prodotti tutelati da marchi
europei, nazionali e regionali e/o per prodotti per i quali siano in grado di
certificare la provenienza regionale delle materie prime impiegate anche
attraverso la stipula di contratti di filiera con aziende agricole;
6) è
fissato in ottanta posti il limite massimo autorizzabile per l’attività di
ristoro;
7) a
ciascuna azienda verrà assegnato un numero massimo di posti ristoro, in
relazione, rispettivamente, alle caratteristiche strutturali, alle giornate
agrituristiche disponibili e alla consistenza delle produzioni agricole
aziendali;
8) ai
sensi dell’art. 8, comma 5, della legge, se la somministrazione di pasti e
bevande interessa un numero non superiore a dieci ospiti, può essere
autorizzato l’uso della cucina domestica;
9) i
locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono
avere una superficie non inferiore a 1,2 metri quadrati per posto/tavola;
10) i
locali devono essere dotati di finestre che garantiscono il ricambio dell’aria.
Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed
illuminazione;
11) per
gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande
deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non
comunicante direttamente con i locali di somministrazione;
12) per
un massimo di 15 giornate all’anno in occasione di eventi particolari, da
comunicarsi al comune competente è ammesso, fermo restando il soddisfacimento
di tutti i requisiti, il raddoppio del numero dei posti ristoro. Gli eventi
devono essere attività organizzate dall’azienda agrituristica singolarmente o
insieme ad altre imprese in grado di valorizzare l’ambiente e/o l’alimentazione
e/o le tradizioni rurali. L’imprenditore può organizzare spazi espositivi e
degustazioni anche con i prodotti acquistati presso altri agricoltori della
Regione;
d) organizzazione
di attività sportive, culturali, ricreative e altre attività multifunzionali:
1) le
attività ammesse devono avere un rapporto di connessione con l’attività
aziendale e con l’ambiente e la cultura rurale. Rientrano tra le attività
sportive, culturali, ricreative e del benessere: l’ippoturismo,
escursioni in bici e canoe, il trekking, l’organizzazione di itinerari
artistici, escursionistici, naturalistici, la pratica in strutture aziendali di
tennis, bocce, l’organizzazione di corsi, mostre, giornate culturali tese a
valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo agricolo, l’organizzazione di
laboratori di recupero e valorizzazione della musica e del ballo popolare,
l’allestimento di musei e di attività di recupero dei costumi abruzzesi;
l’allestimento di orti botanici, giardini officinali, giardini tematici,
biblioteche; la pesca sportiva, il tiro con l’arco, l’artigianato rurale, l’osservazione
naturalistica, fitoalimurgia (conoscenza dell'uso
delle specie vegetali, soprattutto erbe spontanee a scopo alimentare) ed altre
attività compatibili con il mondo rurale;
2) le
attività ricreative, sportive e culturali e del benessere possono svolgersi
come servizi integrativi e accessori rispetto alle attività principali di
ospitalità e/o somministrazione di pasti e bevande. Esse devono essere
dimensionate per soddisfare le esigenze dei soli ospiti aziendali che hanno
usufruito dei servizi di alloggio;
3) nell’ambito
dell’azienda agrituristica non sono compatibili:
3.1 le
attività sportive non connesse con l’azienda, il territorio e la cultura rurale
che generano un corrispettivo autonomo;
3.2 la
presenza di strutture ed impianti sportivi utilizzati da persone diverse dai
fruitori dell’azienda agrituristica.
Art. 5
(Connessione e prevalenza)
1. L’attività agrituristica è
caratterizzata dal rapporto di connessione con l’impresa agricola e cioè con le
attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita
dei prodotti aziendali, che devono comunque rimanere prevalenti.
2. Il principio della prevalenza viene
stabilito con il criterio del tempo lavoro. Il calcolo deve essere operato con
le tabelle di conversione allegate al presente regolamento Allegati B, C e D.
La Giunta regionale con propria deliberazione aggiorna le suddette tabelle
quando ne ravvisa la necessità o in seguito a modifiche legislative.
3. I Servizi ispettorati provinciali
dell’agricoltura competenti per territorio (SIPA), in base ai dati dichiarati
nella domanda per il rilascio del Certificato di Abilitazione all’esercizio
dell’Attività agrituristica e in funzione delle strutture disponibili in
azienda, verificano la prevalenza e stabiliscono le potenziali attività che le
aziende possono svolgere.
4. Sono oggetto di valutazione, ai fini
del rilascio del certificato di abilitazione:
a) l'effettiva
sussistenza del rapporto di connessione funzionale tra attività agricola ed
agrituristica;
b) la
capacità agrituristica massima che l'azienda può esercitare, perché l'attività
agricola rimanga prevalente in base al parametro del tempo di lavoro;
c) la
potenzialità produttiva di materie prime agroalimentari per esercitare
l'attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione, nel caso
in cui queste vengano praticate;
d) la
disponibilità di idonei fabbricati per l'esercizio dell'attività agrituristica
richiesta.
5. Il tempo di lavoro dedicato
all’attività agricola deve essere superiore rispetto a quello indicato per le
attività agrituristiche. Le giornate di lavoro agrituristiche devono essere
inferiori al 50 per cento del totale delle giornate agricole. Tale rapporto
sale al 60 per cento nelle aree montane, svantaggiate di cui all’art. 32,
paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Reg. (CE) n. 1968/2005 del Consiglio).
6. Nella valutazione del rapporto di
connessione e prevalenza ai fini agrituristici si tiene conto, al fine del
rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della legge, anche delle
altre attività connesse praticate in azienda (fattorie sociali, fattorie
didattiche).
7. Il rapporto di connessione e
complementarietà è presunto nel caso di aziende agrituristiche di tipo
familiare che, nel rispetto del numero massimo di dieci persone ospitate:
a) danno
ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole;
b) effettuano
attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci
ospiti.
Art. 6
Elenco regionale degli imprenditori
ed operatori agrituristici
1. Elenco imprenditori agrituristici:
a) gli imprenditori
agrituristici sono gli imprenditori agricoli provvisti di certificato di
abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato dai Servizi
competenti della Giunta regionale e coloro che erano già iscritti, al momento
di entrata in vigore del presente regolamento, nell'elenco regionale degli
imprenditori agrituristici istituito ai sensi dell’art. 68, comma 1, della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5;
b) è
istituito presso la competente Direzione della Giunta regionale "l’Elenco
Regionale degli imprenditori agrituristici";
c) la
dizione "Imprenditore agrituristico" può essere usata solo da
imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione
all’esercizio dell’attività agrituristica.
2. Elenco operatori agrituristici:
a) gli
operatori agrituristici sono gli imprenditori agrituristici che hanno
presentato al SUAP del competente Comune la Segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) e coloro che, al momento di entrata in vigore del presente
regolamento, risultano già iscritti nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici istituito ai sensi dell’art. 68, comma 2 della L.R. 5/2010;
b) è
istituito presso la competente Direzione regionale "l’Elenco Regionale
degli operatori agrituristici". Gli elenchi hanno come finalità il
monitoraggio, il controllo, e gli adempimenti previsti dall’art. 13 della legge
96/2006;
c) la
dizione "Operatore agrituristico" può essere usata solo da
imprenditori agrituristici che hanno presentato segnalazione di inizio attività
al SUAP del Comune;
d) la
dizione "azienda agrituristica" o "agriturismo" può essere
usata solo da aziende agricole il cui titolare è un imprenditore agricolo
operatore agrituristico.
Art. 7
Certificato di abilitazione
all’esercizio dell’attività agrituristica
1. Gli imprenditori agricoli che fanno
richiesta del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività
agrituristica devono:
a) documentare
la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la
costituzione del fascicolo aziendale di cui all’art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1.12.1999, n. 503, e agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99;
b) inoltrare
apposita domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R.
38/2012 al Servizio ispettorato provinciale dell’agricoltura (Sipa) competente per territorio;
c) allegare
alla domanda le seguenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445:
1) dichiarare
la insussistenza delle condizioni indicate dall’art. 5, comma 3, lettere a) e
b) della L.R. 38/2012;
2) dichiarare
il titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda;
3) dichiarare
il rapporto di connessione delle attività agrituristiche con quelle agricole e
la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica;
4) indicare
le tipologie e quantità di prodotti aziendali da destinare alla
somministrazione dei pasti e delle bevande;
5) indicare
le strutture e relative superfici disponibili in azienda che si intendono
destinare alle attività agrituristiche e le potenziali attività che l’azienda
intende svolgere.
2. Entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Sipa
provvede all’istruttoria di ammissibilità della richiesta e, nel caso di
istruttoria positiva, al rilascio del Certificato di abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica. In caso di esito negativo deve essere comunicato
al richiedente il motivo del diniego.
3. Il Sipa
fornisce al competente Servizio della Giunta regionale i dati necessari
all’iscrizione dello stesso nell’Elenco regionale degli imprenditori
agrituristici.
4. Avverso il mancato rilascio del
certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e
successiva iscrizione nell’elenco degli imprenditori agrituristici è ammesso
ricorso alla Direzione competente della Giunta regionale, che si pronuncia
entro novanta giorni dalla data di acquisizione dello stesso.
5. Il certificato decade nelle seguenti
situazioni:
a) a
seguito di specifica rinuncia da parte dell’interessato;
b) nel caso
in cui vengano persi i requisiti di legge;
c) nel
caso di mancato avvio dell’attività nel triennio successivo alla data di
iscrizione nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici; l’iscrizione
si intende effettuata alla data di rilascio del certificato di abilitazione
all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’art. 4 della L.R. 38/2012.
6. La Struttura regionale competente
verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti
previsti.
7. La modulistica relativa all’attuazione
del presente articolo viene predisposta dalla competente Direzione della Giunta
regionale e resa disponibile anche in via telematica.
Art. 8
Disciplina amministrativa
1. I soggetti in possesso del Certificato
di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica possono esercitare
attività agrituristiche previa presentazione allo Sportello unico per le
attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente della
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su
apposita modulistica predisposta dalla competente Direzione della Giunta
regionale e resa disponibile anche in via telematica. Il possesso del
Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica
costituisce condizione per la presentazione della Segnalazione certificata di
inizio attività.
2. La SCIA, redatta in carta semplice,
deve specificare:
a) le
tipologie di attività agrituristiche che si intendono svolgere tra quelle
elencate nel certificato di abilitazione;
b) i
dati del Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica;
c) i
periodi di apertura e chiusura dell’attività.
3. Il Comune, nei sessanta giorni
successivi alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio Attività
(SCIA), fornisce alla competente Struttura regionale i dati necessari per
l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici di cui all’art. 4, comma
2, della legge.
Art. 9
Obblighi
dell’imprenditore/operatore agrituristico
1. L’imprenditore agrituristico deve:
a) iniziare
l’attività entro un anno dalla presentazione della SCIA;
b) esporre
copia della SCIA che deve specificare la tipologia di alloggio, ristoro e/o
altre attività agrituristiche;
c) esporre
un cartello nello spazio antistante l’azienda con il simbolo regionale
agrituristico e la dicitura «agriturismo», seguita dalla denominazione;
d) esporre,
per le strutture ricettive, il marchio nazionale dell’agriturismo italiano
integrato dal simbolo regionale di cui alla lettera c); l’obbligo di
esposizione del marchio decorre dall’adozione da parte della Regione del
marchio nazionale dell’agriturismo italiano;
e) svolgere
le attività nei limiti e modalità previsti dalla legge in materia di
agriturismo e dal presente regolamento;
f) rispettare
le norme di Pubblica Sicurezza relative agli ospiti alloggiati utilizzando per
le comunicazioni anche tecnologie telematiche;
g) esporre
in luogo visibile al pubblico i prezzi praticati per i servizi offerti;
h) esporre
e tenere aggiornato in ogni camera il cartellino indicante il prezzo massimo
del pernottamento e dei servizi ad esso collegati;
i) esporre
un cartello con l’indicazione delle materie prime aziendali utilizzate secondo
le indicazioni di cui all’art. 4, comma 4, lettera c), punto 4) del presente
regolamento;
j) compilare
i modelli Istat sulle presenze turistiche;
k) rispettare
i periodi di apertura dell’agriturismo comunicati;
l) comunicare
qualsiasi variazione delle attività previste al Servizio Ispettorato
dell’Agricoltura competente per territorio e il relativo aggiornamento delle
attività al Comune;
m) comunicare
i prezzi delle attività ricettive alla Direzione regionale competente contemporaneamente
alla SCIA per gli esercizi di nuova apertura. Nel corso della gestione la
comunicazione va effettuata entro il 1° ottobre quella principale, o entro il
1° marzo dell’anno successivo quella supplementare, secondo quanto previsto
dagli articoli 3, 6, 8 della L.R. 11/1993 e s.m.i..
2. In caso di variazioni nelle strutture e
servizi aziendali va inoltrata una comunicazione integrativa della SCIA al SUAP
del Comune che provvederà a trasmetterla alla competente Struttura regionale.
Art. 10
Tabelle e segnaletica
1. L’azienda agrituristica deve utilizzare
obbligatoriamente targhe segnaletiche riportanti le specifiche tecniche
contenute nell’allegato E del presente regolamento.
2. Nei casi in cui la segnaletica sia
posta sulla strada, dovrà essere conforme a quella riportata negli allegati al
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR
495/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
Art. 11
Immobili destinati all’agriturismo
1. Possono essere utilizzati per attività
agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo ed utilizzati
direttamente dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con
l’attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo, nonché
locali o edifici rurali che sono nella disponibilità dell’impresa, siti nei
"borghi rurali", all’esterno dei beni fondiari e delle aree urbane
non rurali.
2. L’ospitalità in spazi all’aperto
organizzati in piazzole è consentito esclusivamente in aree nella disponibilità
dell’imprenditore agricolo, che possono essere anche esterne al fondo dove
viene esercitata l’attività agricola, comunque non al di fuori del Comune dove
ha sede il centro aziendale o del Comune limitrofo allo stesso. Restano valide
le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa precedentemente vigente.
3. L’utilizzazione degli edifici a fini
agrituristici non comporta il cambio di destinazione d’uso e le autorizzazioni
o concessioni non sono soggette ad oneri di urbanizzazione. Ai fini della
determinazione delle imposte e tributi comunali, nonché delle tariffe applicate
da altri enti i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni
effetto alle abitazioni rurali in quanto l’attività agrituristica viene svolta
in rapporto di connessione e complementarietà con quella agricola.
4. I fabbricati aziendali, per poter
essere impiegati per le attività agrituristiche, devono risultare
obbligatoriamente in rapporto di connessione con l’attività agricola da almeno
cinque anni computati dalla data di rilascio del certificato di agibilità del
fabbricato che si intende utilizzare.
5. I fabbricati rurali oggetto di
contribuzione regionale, nazionale o europea, e sottoposti a vincolo di
destinazione d’uso per effetto della normativa di riferimento, non possono
essere destinati ad attività agrituristica prima che siano decorsi i termini
previsti dagli impegni sottesi dai finanziamenti.
6. Ai sensi dell’art. 7, comma 7, della L.R. 38/2012 è vietata la costruzione di nuovi edifici da
destinare ad agriturismo. Gli ampliamenti, se ammessi dagli strumenti
urbanistici, sono destinati all’adeguamento igienico sanitario e alla
realizzazione di servizi accessori all’agriturismo. Per servizi accessori si
intendono locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali
senza permanenza fissa di persone) o spazi tecnici per attrezzature ed
impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre
attrezzature ed impiantistiche). La nuova edificazione non può essere destinata
a locali per lo svolgimento delle attività di alloggio e somministrazione di
pasti e gli interventi di ristrutturazione o ampliamenti devono essere
realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche
del fabbricato e della disciplina urbanistico-edilizia
della zona rurale in cui si trovano.
7. Il recupero degli immobili deve
avvenire nel rispetto delle tipologie architettoniche tradizionali. Devono
essere rispettati i materiali costruttivi tipici, le tipologie degli elementi
architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi. Le facciate degli
edifici devono mantenere l’originario materiale di costruzione. Per la finitura esterna ed interna degli
edifici sono ammessi i seguenti materiali: pietra, mattone, legno, cotto, terra
cruda, coppo, ferro, rame, tegola anticata, infissi in legno e altri materiali
affini ritenuti idonei al mantenimento della ruralità. Possono essere
utilizzati altri materiali comunque validi a determinare la permanenza dei
requisiti di ruralità.
8. Le recinzioni sono ammesse utilizzando materiali
costruttivi tipici del luogo e colori che richiamano l’ambiente rurale: pietra,
mattone, ferro, ferro battuto, legno, siepi naturali. Gli eventuali muri di
contenimento realizzati in cemento armato, devono essere rivestiti in pietra o
in altro materiale tipico del luogo oppure tinteggiati con colori propri
dell’ambiente rurale. Le piante utilizzabili nella composizione delle aree
verdi devono essere possibilmente tipiche del paesaggio rurale abruzzese in
riferimento alla fascia pedoclimatica.
9. Il recupero di stalle, fienili,
magazzini, deve avvenire in modo tale da rendere tali strutture compatibili con
la tipica architettura rurale del luogo. In tal caso si deve intervenire sul
tessuto esterno dell’edificio con appropriati interventi di mimesi, attuati con
l’utilizzo dei materiali sopra elencati.
10. La Regione Abruzzo promuove interventi di
restauro conservativo degli edifici rurali. La Regione favorisce il recupero
delle abitazioni rurali attuate con i criteri del risparmio energetico, con
l’utilizzazione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, con i
principi della bioarchitettura, con il risparmio dell’acqua, ecc..
11. Ai fini dell’applicazione del presente
regolamento si intende per borgo rurale una struttura urbanistica di ridotte dimensioni
legata alla storia della civiltà contadina e con tipologie architettoniche
tradizionali del mondo rurale.
Art. 12
Fruibilità dei locali a persone
diversamente abili
1. Le strutture agrituristiche adibite ad
alloggio, ristoro e campeggio, nel rispetto della normativa vigente in tema di
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, devono essere
accessibili a persone diversamente abili o con problemi di deambulazione e nel
modo seguente:
a) alloggio
agrituristico: è necessario che ciascuna struttura abbia almeno una camera o un
appartamento, ogni cinquanta posti letto autorizzati, con relativo bagno
attrezzato per disabili. Deve essere garantita l’accessibilità alla
stanza/appartamento attraverso la sua ubicazione al piano terra o, se posta/o
ai piani più alti, attraverso l’utilizzo dell’ascensore o, nell’impossibilità
di realizzarlo, attraverso l’utilizzo di idonei mezzi meccanici;
b) ristoro
agrituristico: nella ristorazione viene garantita l’accessibilità agli spazi
comuni e la presenza di un bagno per disabili;
c) campeggio
agrituristico: nel campeggio viene garantita l’accessibilità agli spazi comuni
e la presenza di un bagno per disabili ogni venti piazzole e, comunque, ogni
cinquanta persone ospiti del campeggio.
Art. 13
Norme igienico sanitarie
1. L’esercizio dell’attività
agrituristica, con particolare riguardo alle attività di preparazione,
manipolazione, e somministrazione di pasti e bevande è subordinata al rispetto delle
disposizioni sanitarie vigenti. L’allegato F definisce i requisiti tecnici
relativi agli spogliatoi, all’alloggio, agli spazi aperti ed alle piscine.
Art. 14
Tutela del paesaggio agrario e
manutenzione del territorio
1. Le attività di cui all’art. 9, comma 3,
della L.R. 38/2012 possono essere realizzate
dall’azienda agricola e agrituristica, anche mediante la stipula di contratti
d’appalto con le pubbliche amministrazioni competenti in base alla normativa
vigente.
Art. 15
Vendita diretta e promozione dei
prodotti
1. La vendita diretta può essere
esercitata dagli imprenditori agricoli anche nell’ambito dell’esercizio
dell’attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4
del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i..
2. Per la vendita diretta si può
utilizzare un apposito locale, anche di piccole dimensioni. Il frigorifero è
indispensabile solo per la vendita di alimenti deperibili.
3. Nel caso di vendita diretta di quantità
limitate di prodotto si ritiene sufficiente l’individuazione di una zona o di
uno spazio da adibire a tale attività, nel rispetto dei requisiti di cui al
comma 2. Per chi svolge attività agrituristica tale spazio può essere ricavato
anche all’interno del locale di somministrazione o di altro locale idoneo.
4. In caso di vendita dei prodotti
effettuata in modo del tutto saltuario e riferita alla stessa clientela che già
usufruisce dei servizi dell’agriturismo, non è necessario dotarsi né di un
locale né di uno spazio appositamente dedicato a tale attività.
5. La vendita di carni è subordinata alla
presenza di uno spaccio autorizzato; le carni ottenute dal laboratorio-cucina
sono destinate soltanto alla somministrazione; è vietata ogni altra forma di
cessione, seppur diretta ed occasionale, al consumatore.
6. Nella segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), di cui all’art. 8 può essere inserita anche la
Comunicazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 228/2001
riferita alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali ed extra-aziendali che vanno specificati.
Art. 16
Programma per lo sviluppo
dell’agriturismo
1. La Regione, in armonia con gli
indirizzi della programmazione europea, nazionale e regionale, con la
pianificazione territoriale, con la normativa sulle aree protette, con i
regolamenti europei sullo sviluppo rurale, il turismo e l’ambiente, redige il
programma regionale di qualificazione e di promozione dell’agriturismo e dello
sviluppo delle aree rurali, con validità quinquennale ed eventuali
aggiornamenti annuali.
2. In particolare il programma:
a) stabilisce gli obiettivi di sviluppo
dell’agriturismo nel territorio regionale;
b) delinea gli interventi da promuovere ed
eventualmente da sostenere.
3. Il programma per lo sviluppo
dell’agriturismo viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.
L’aggiornamento annuale avviene sempre con deliberazione della Giunta
regionale.
Art. 17
Piani di sviluppo quinquennali e
programmi annuali
1. Nell’ambito delle attività previste dal
Programma regionale per lo sviluppo dell’agriturismo le associazioni
agrituristiche regionali con rappresentanza nazionale e comunque riconosciute
dalla Regione, autonomamente o in maniera unitaria, possono presentare alla
Direzione agricoltura dei piani quinquennali con programmi annuali entro il
trentuno ottobre di ogni anno. I piani vengono approvati con determinazione
della Direzione Agricoltura e sono adeguati in funzione degli aggiornamenti
previsti dal Programma regionale.
2. Di seguito vengono elencate le
principali azioni che sono inserite nei Piani e nei relativi programmi dalle
associazioni agrituristiche:
a) animazione
rurale con organizzazione di itinerari, stage, sistemi di promozione attiva;
b) consulenza,
qualificazione professionale e aggiornamento;
c) studi
e ricerche sul settore;
d) azioni
di collegamento con il turismo ambientale e rurale;
e) studi,
ricerche e aggiornamento banca dati.
3. Le attività previste dai programmi
annuali delle associazioni agrituristiche sono realizzate e concluse nell’anno
di riferimento secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale,
salvo proroghe.
Art. 18
Attività di Formazione
professionale, aggiornamento e consulenza
1. La Regione promuove la formazione
professionale rivolta agli operatori agrituristici (Imprenditore agrituristico,
coadiuvanti partecipi dell’impresa, personale dipendente e occasionale) e la
consulenza alle imprese agrituristiche (tecnica, fiscale, tributaria e
finanziaria, sanitaria e per la sicurezza).
2. I corsi di formazione professionale,
finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze, nuove competenze e nuovi
comportamenti, devono prevedere prioritariamente lezioni teorico-pratiche nelle
seguenti materie: legislazione agrituristica, organizzazione e gestione
aziendale, obblighi tributari, norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
principi e norme di igiene alimentare, normativa igienico-sanitaria,
trasformazione e vendita dei prodotti, promozione e comunicazione aziendale,
principi generali dell’agriturismo, valorizzazione delle risorse territoriali,
dei prodotti ed eno-gastronomia tipica locale e delle tradizioni rurali
popolari, sicurezza attiva e passiva dell’agriturismo, progettazione
dell’azienda agrituristica, principali tecniche di restauro, arredo e
sistemazione aree verdi, regole e comportamenti di accoglienza ed ospitalità.
3. I corsi possono essere promossi dalle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o dalle
associazioni agrituristiche che ne sono emanazione e gestiti da enti di
formazione professionale accreditati dalla Regione Abruzzo.
4. La qualificazione professionale del
personale addetto alle attività agrituristiche, acquisita mediante la
partecipazione ai corsi di cui al comma 2, ed attestata dall’ente di formazione
accreditato, dà luogo all’attribuzione di punteggi ai fini della
classificazione dell’azienda di cui all’art. 19.
Art. 19
Classificazione
1. La Regione Abruzzo, con atto
amministrativo, stabilisce la procedura di classificazione delle strutture
ricettive agrituristiche sulla base dei criteri di classificazione omogenei
approvati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali.
2. La classificazione delle aziende
agrituristiche si riferisce, come previsto dalla classificazione di altri
settori dell’offerta turistica, ai casi in cui è offerta possibilità di
soggiorno con pernottamento (alloggio e agricampeggio).
3. Le strutture ricettive agrituristiche
sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un
numero massimo di cinque simboli conformi a quelli prescelti dalle altre
Regioni, mirando a garantire un’unica simbologia a livello nazionale.
4. La categoria di classificazione
"uno" è attribuita comunque con il rilascio del certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.
5. L’assegnazione dei simboli da
"due" a "cinque" viene effettuata sulla base della
conformità delle aziende agrituristiche a diversi requisiti, non previsti dalla
legge o superiori a minimi di legge.
6. I requisiti sono ordinati in sette
sezioni tematiche:
a) contesto ambientale;
b) requisiti generali e di gestione;
c) servizi e dotazioni degli alloggi;
d) servizi e dotazioni degli agricampeggi;
e) servizi di ristorazione e somministrazione;
f) servizi ed attività ricreative;
g) attività agricole e produzione tipica.
L’aggiunta
di un nuovo requisito con l’attribuzione del relativo punteggio, l’eliminazione
di un requisito esistente, la modifica della descrizione di un requisito
esistente, sono effettuati dalla Regione, previa intesa con il Ministero delle
Politiche agricole, ove ricorrano motivate ragioni connesse alla espressione di
peculiarità territoriali significative ai fini della classificazione.
Art. 20
Osservatorio regionale
dell’agriturismo
1. Ai fini di una maggiore trasparenza e
uniformità delle attività svolte dalle aziende agrituristiche, le informazioni
relative al settore agrituristico regionale acquisite dall’Osservatorio
regionale dell’agriturismo, sono inviate anche alle Associazioni agrituristiche
riconosciute per assicurare un flusso informativo continuo e costruttivo.
Art. 21
Vigilanza e controllo
1. In ottemperanza all'art. 14 della
legge, il competente Servizio della Regione predispone apposite verifiche
annuali, su un campione di aziende iscritte all'elenco regionale degli
operatori agrituristici, in misura non inferiore al 5 per cento, al fine di acquisire
elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti. Tale
percentuale potrà essere incrementata in funzione di eventuali fattori di
rischio evidenziati dai controlli stessi e terrà conto anche delle segnalazioni
trasmesse dagli altri organi di controllo. Il personale addetto ai controlli
verifica la concordanza dei dati sulle percentuali del valore dei prodotti
somministrati e acquistati, nonché il tempo lavoro impiegato per l'attività
agrituristica. Se in sede di controllo vengono accertati comportamenti non
rispettosi della normativa, la Regione deve applicare le sanzioni previste
dall’art. 16 della legge.
2. Il Comune è tenuto a verificare il
corretto svolgimento delle attività agrituristiche, inviando alla Regione,
entro il trentuno gennaio di ogni anno, gli esiti dei controlli effettuati
nell'anno precedente.
3. Al fine di disporre in fase di
controllo delle specifiche competenze di carattere amministrativo/contabile ed
agricolo, i Comuni e la Regione possono coordinarsi al fine di effettuare
presso l'impresa un unico controllo congiunto.
4. La vigilanza e il controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge che oltre dal
personale del competente Servizio della Regione e dei Comuni, sono realizzati
da tutti gli altri soggetti titolati dalle normative vigenti.
Art. 22
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, si fa riferimento alle disposizioni emanate dal Ministero delle
Politiche agricole, dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione Agricoltura.
2. La Giunta regionale, con apposito
provvedimento, può modificare gli allegati contenuti nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
Seguono allegati