LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante “Norme in materia di raccolta,
commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”
VISTO che, a sensi dell’ l’art. 2 comma 1 lettera
d), il periodo di raccolta del Tartufo bianchetto (Tuber
Borchii Vitt) è consentito
dal 15 gennaio al 15 aprile;
DATO
ATTO che, ai sensi
dell’art. 3 comma 1, la Regione
Abruzzo ha individuato nel Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura (C.Re.A.T.) della Direzione Politiche Agricole l’organismo
idoneo per le attività di studio, indagine, sperimentazione, valorizzazione e
divulgazione concernenti il settore tartufo ;
DATO
ATTO che, ai sensi del l’art. 4 comma1
lettera b) la Giunta Regionale, ai fini della tutela ed incremento del
patrimonio tartuficolo del territorio regionale , può con propria deliberazione
variare i periodi di ricerca e raccolta di tutte o parte delle specie di
tartufi, per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati
di cui all’art. 3;
PRESO
ATTO che, con nota
del 01/04/2014 ( prot. di entrata n° RA 955443 del 04.04.2014), le Associazioni riconosciute
“Micologica Tartufai d’Abruzzo” di Perano, “Tartufai Val Pescara” di Manoppello e “A.L.I.R.T.A.” di Archi , hanno trasmesso al C.Re.A.T,
tramite il Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio,
la richiesta di anticipazione del periodo di raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 maggio al 1 maggio 2014;
PRESO
ATTO che, con la nota n° 5574 del 15.04.2014 e la
successiva integrazione n.117444 del 30.04.2014 trasmesse allo Scrivente
Servizio, il Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.), considerate le motivazioni addotte dalle
Associazioni indicate nel “preso atto”
di cui sopra, esprime parere favorevole all’apertura anticipata del calendario
di ricerca e raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio ;
RITENUTO,
ancora, di dovere autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo
a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.,
ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
RITENUTO,
infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la
pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
DATO
ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o
futuri a carico del bilancio regionale;
DATO
ATTO, altresì, che il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e
di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ed il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio,
hanno attestato la legittimità del presente provvedimento, ognuno per quanto
attiene alle rispettive competenze;
VISTA la L.R. 77/99;
A
voti unanimi espressi nelle forme di
legge;
DELIBERA
per
i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati
a. di approvare l’apertura anticipata del
calendario di ricerca e raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber
aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio ;
b. di autorizzare il Servizio Affari
Generali della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente
provvedimento sul B.U.R.A.T., ai sensi delle norme
vigenti in materia di trasparenza;
c. di autorizzare, per ragioni di
trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche
sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
;
d. di autorizzare il Servizio Politiche
Forestali, Demanio Civico ed Armenti a notificare il presente provvedimento al
Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato per le procedure di propria
competenza ;
e. di dare atto che il presente
provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;
f. avverso il presente provvedimento è
ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al
Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.
Seguono allegati