IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

1.         la ditta società meridionale inerti s.m.i. s.r.l. intestataria del titolo minerario rilasciato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1124 del 01/10/1991 e successivi provvedimenti di proroga e varianti;

E’ AUTORIZZATA

alla prosecuzione della coltivazione  della cava di ghiaia sita in località “Case Palazzo” nel Comune di Fossacesia (CH), individuata in catasto al foglio n. 16, particelle 17, 50, 51, 276, 301, 303, 304 e 305 così come descritto negli elaborati tecnici approvati dal C.T.R. cave nella seduta n. 383 del 08/02/1999 e allegati al provvedimento di autorizzazione alla proroga del D.P.G.R. n. 1124 del 01/10/1991 emesso dal Comune di Fossacesia  (CH) al n. 1 del 12/05/1999;

2.         il ripristino ambientale deve avvenire nelle modalità e con l’utilizzo del solo materiale previste nel provvedimento di autorizzazione del Comune di Fossacesia (CH) n. 1 del 12/05/1999;

3.         il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato fino al 23/06/2016;

4.         la ditta deve presentare al Servizio Risorse del Territorio una relazione semestrale  sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione per il costante monitoraggio dell’attività estrattiva;

5.         la polizza fideiussoria emessa a garanzia delle opere di risanamento ambientale deve essere confermata entro il termine di scadenza,  per tutta la durata del presente provvedimento e fino all’accertamento finale da parte dello scrivente Servizio. Alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, sono attivate le procedure previste dall’art.29 della L.R. 54/1983;

6.         restano confermate tutte le prescrizioni precedentemente emanate;

7.         la ditta è obbligata per il periodo di ripristino ambientale a mantenere in sicurezza verso terzi l’area di cava, provvedendo mediante l’installazione di idonea recinzione da posizionare lungo tutto il perimetro della cava e l’apposizione di cartelli di pericolo per presenza di scavi da posizionare ogni 10 metri;

8.         a conclusione dei lavori dovrà essere presentata una relazione dettagliata sull’attività svolta e sui materiali utilizzati per il risanamento, corredata di documentazione fotografica a firma della Ditta e del Direttore dei lavori.

9.         la presente Determinazione deve essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge, nonché trasmesso al Comune di Fossacesia (CH)  e al Comando Provinciale di Chieti del Corpo Forestale dello Stato e alla Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A.

10.       avverso il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta