IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI
gli artt. 41, 42, 43 e 44 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con
D.P.R. 8.02.1954, n.320;
VISTO il D.M. 27.08.1994 n.651
“Regolamento concernente il Piano nazionale di eradicazione della Brucellosi
negli allevamenti bovini” come modificato dal D.M. 12.08.1997 n. 429;
VISTO
il D.M. 02.07.1992 n. 453 “concernente il Piano nazionale di eradicazione della
Brucellosi negli allevamenti di ovi- caprini e s.m.”
TENUTO
CONTO dell’art. 11 dell’O.M. del 09.08.2012 “ Misure straordinarie di Polizia
Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina,
Brucellosi ovi- caprina, Leucosi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia.
VISTA
l’O.M. 02.06.1993 recante “Norme relative allo spostamento degli animali per
ragioni di pascolo, alpeggio e transumanza delle specie aftoso sensibili”;
VISTA
l’O.M. del 18.10.1995 avente ad oggetto la “revoca delle norme sanitarie per lo
spostamento degli animali della specie bovina”;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 21/2004 del 17.12.2003 che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e
che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e
64/432/CEE.
VISTA
la Decisione n. 2001/672/CE e s.m.i. che stabilisce
regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo
estivo in zone di montagna,
VISTO
il D.P.R. 30.04.1996 n. 317 relativo “all’attuazione della Direttiva 92/102/CE
riguardante l’identificazione e la registrazione degli animali” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il D.Lgs n. 58 del 29.01.2004 “ Disposizioni
sanzionatorie per le violazioni del Reg.
CE 1760/2000 e del Reg. CE n. 1825/2000 relativi all’identificazione e
registrazione dei bovini, nonché alla etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine a norma dell’art. 3 della L. n. 39 del 1 marzo 2002.
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 100 dell’11.02.2008 recante all’oggetto
“Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi,
alimenti, benessere e sanità degli animali 2008/2010 – previsto dal Reg. (CE)
n. 882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007”;
VISTE
Le note del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano –
Vasto – Chieti, n. 0023750U14- CH e n. 0027392U14 – CH, rispettivamente del
23.04. 2014 e 15.05.2014;
VISTA
Determinazione Dirigenziale DG/21/42 del 30 marzo 2011 recante all’oggetto
“Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza
alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria – il libro delle Regole della Regione
Abruzzo 2011 – 2014.
VISTO
il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 “Attuazione della
Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
della specie bovina e suina”;
VISTA
la L.R. n. 47 del 18.12.2013 “Norme sul controllo del
randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;
ATTESO
che lo spostamento degli animali diretti ai pascoli estivi, rende necessario
adottare specifiche misure sanitarie che impediscano la diffusione delle
malattie infettive e quelle di carattere diffusivo;
CONSIDERATE
le Disposizioni per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo
(alpeggio, transumanza e pascolo vagante) anno 2014 emanate dal Servizio di
Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Politiche della
Salute con nota n. RA/102893 del 11.04.2014.
RILEVATO
che nei territori dei comuni citati in oggetto (ASL Lanciano-Vasto-Chieti)
– ma anche in agro di Pescopennataro ed Agnone del
vicino Molise - sono insorti alcuni focolai di Brucellosi Bovina e che pertanto
si rende necessario potenziare le misure di controllo e prevenzione di tale
patologia;
RITENUTO
pertanto di dover disciplinare ulteriormente lo spostamento sui pascoli estivi
degli animali ai fini della transumanza, del pascolo vagante e/o della monticazione;
VISTO
l’art. 3 comma 1 lett. a) della L.R. 14.08.1981, n.
33 recante “Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle Unità
Locali Socio-Sanitarie”;
VISTO
che la presente Ordinanza non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 7 comma
32 della Legge 15.05.1997 n. 127;
DATO
ATTO della regolarità tecnico–amministrativa nonché
della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di
deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;
VISTO
l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESO
che ai sensi dell’art. 4 camma 1 della L.R. n. 33 del
1981 “Spetta al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità
pubblica veterinaria e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più
Comuni”;
Tutto
cio’ premesso:
ORDINA
1. che sia disciplinato lo spostamento dei
bovini e degli ovi-caprini per la transumanza, il pascolo vagante e l’alpeggio,
come di seguito specificato:
a. Lo
spostamento degli animali è consentito esclusivamente ai bovini e agli
ovi-caprini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni alla Brucellosi
Bovina ed ovi-caprina;
b. Tutti
i capi dei predetti allevamenti, devono essere sottoposti ad esami sierologici
per Brucellosi - con esito favorevole - entro i 30 giorni precedenti la
partenza;
c. Gli
animali che arrivano sul territorio della Regione Abruzzo devono rispettare le
condizioni stabilite dalle “Disposizioni dello spostamento degli animali per
ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza e pascolo vagante) anno 2014 emanate
dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione
Politiche della Salute con nota n. RA/102893 del 11.04.2014;
d. Tutti
gli animali al momento dello scarico nei luoghi stabiliti nei territori dei
Comuni citati in oggetto, ove ha sede il
pascolo estivo, saranno sottoposti a controllo. Se l’esito del controllo
dovesse risultare sfavorevole, gli animali transumanti saranno respinti al
luogo di provenienza sotto vincolo sanitario a spese del proprietario e i
responsabili saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria come stabilito
dall’art. 6 del D.P.G.R. n. 188 del 20.04.2000;
e. I
capi maschi in età fertile non devono essere condotti al pascolo, a meno che
non si provveda alla loro castrazione;
f. La
eliminazione di ogni fonte di possibile contagio sui pascoli;
g. La
sospensione della attività pascolativi ed il reimpiego dei pascoli dei quali
hanno in precedenza usufruito animali infetti non prima che siano trascorsi
quattro mesi dall’allontanamento degli stessi;
h. I
Sindaci dei Comuni interessati, su richiesta del Servizio Veterinario della ASL
territorialmente competente, di concerto con il Comitato Regionale Zooprofilassi e con l’ausilio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise, potranno
ordinare il concentramento degli animali al pascolo in luoghi idonei e
preventivamente identificati per svolgere le operazioni di profilassi e
controllo;
2. la prefettura di chieti,
i Sindaci dei Comuni interessati, i Direttori dei Servizi Veterinari della ASL
di Lanciano- Vasto – Chieti, il Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti tutti
della Forza Pubblica nonché quelli delle Amministrazioni comunque interessate,
sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza;
3. per quanto non espressamente indicato
nella presente Ordinanza vanno applicate le vigenti norma in materia;
4. che le misure contenute nel presente
provvedimento, permangano vigenti fino alla definitiva risoluzione delle
problematiche sanitarie evidenziate e comunque nei dodici (12) mesi successivi
alla sua adozione;
5. che la presente ordinanza sia
pubblicata sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Giovanni Chiodi