IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI gli artt. 41, 42, 43 e 44 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.02.1954, n.320;

VISTO            il D.M. 27.08.1994 n.651 “Regolamento concernente il Piano nazionale di eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini” come modificato dal D.M. 12.08.1997 n. 429;

VISTO il D.M. 02.07.1992 n. 453 “concernente il Piano nazionale di eradicazione della Brucellosi negli allevamenti di ovi- caprini e s.m.”

TENUTO CONTO dell’art. 11 dell’O.M. del 09.08.2012 “ Misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi- caprina, Leucosi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

VISTA l’O.M. 02.06.1993 recante “Norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio e transumanza delle specie aftoso sensibili”;

VISTA l’O.M. del 18.10.1995 avente ad oggetto la “revoca delle norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 21/2004 del 17.12.2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

VISTA la Decisione n. 2001/672/CE e s.m.i. che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna,

VISTO il D.P.R. 30.04.1996 n. 317 relativo “all’attuazione della Direttiva 92/102/CE riguardante l’identificazione e la registrazione degli animali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 58 del 29.01.2004 “ Disposizioni sanzionatorie  per le violazioni del Reg. CE 1760/2000 e del Reg. CE n. 1825/2000 relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a norma dell’art. 3 della L.  n. 39 del 1 marzo 2002.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 100 dell’11.02.2008 recante all’oggetto “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008/2010 – previsto dal Reg. (CE) n. 882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007”;

VISTE Le note del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano – Vasto – Chieti, n. 0023750U14- CH e n. 0027392U14 – CH, rispettivamente del 23.04. 2014 e 15.05.2014;

VISTA Determinazione Dirigenziale DG/21/42 del 30 marzo 2011 recante all’oggetto “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria – il libro delle Regole della Regione Abruzzo 2011 – 2014.

VISTO il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 “Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina”;

VISTA la L.R. n. 47 del 18.12.2013 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;

ATTESO che lo spostamento degli animali diretti ai pascoli estivi, rende necessario adottare specifiche misure sanitarie che impediscano la diffusione delle malattie infettive e quelle di carattere diffusivo;

CONSIDERATE le Disposizioni per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza e pascolo vagante) anno 2014 emanate dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Politiche della Salute con nota n. RA/102893 del 11.04.2014.

RILEVATO che nei territori dei comuni citati in oggetto (ASL Lanciano-Vasto-Chieti) – ma anche in agro di Pescopennataro ed Agnone del vicino Molise - sono insorti alcuni focolai di Brucellosi Bovina e che pertanto si rende necessario potenziare le misure di controllo e prevenzione di tale patologia;

RITENUTO pertanto di dover disciplinare ulteriormente lo spostamento sui pascoli estivi degli animali ai fini della transumanza, del pascolo vagante e/o della monticazione;

VISTO l’art. 3 comma 1 lett. a) della L.R. 14.08.1981, n. 33 recante “Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie”;

VISTO che la presente Ordinanza non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 7 comma 32 della Legge 15.05.1997 n. 127;

DATO ATTO della regolarità tecnico–amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

VISTO l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che ai sensi dell’art. 4 camma 1 della L.R. n. 33 del 1981 “Spetta al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni”;

Tutto cio’ premesso:

ORDINA

1.         che sia disciplinato lo spostamento dei bovini e degli ovi-caprini per la transumanza, il pascolo vagante e l’alpeggio, come di seguito specificato:

a.         Lo spostamento degli animali è consentito esclusivamente ai bovini e agli ovi-caprini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni alla Brucellosi Bovina ed ovi-caprina;

b.         Tutti i capi dei predetti allevamenti, devono essere sottoposti ad esami sierologici per Brucellosi - con esito favorevole - entro i 30 giorni precedenti la partenza;

c.         Gli animali che arrivano sul territorio della Regione Abruzzo devono rispettare le condizioni stabilite dalle “Disposizioni dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza e pascolo vagante) anno 2014 emanate dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Politiche della Salute con nota n. RA/102893 del 11.04.2014;

d.         Tutti gli animali al momento dello scarico nei luoghi stabiliti nei territori dei Comuni  citati in oggetto, ove ha sede il pascolo estivo, saranno sottoposti a controllo. Se l’esito del controllo dovesse risultare sfavorevole, gli animali transumanti saranno respinti al luogo di provenienza sotto vincolo sanitario a spese del proprietario e i responsabili saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria come stabilito dall’art. 6 del D.P.G.R. n. 188 del 20.04.2000;

e.         I capi maschi in età fertile non devono essere condotti al pascolo, a meno che non si provveda alla loro castrazione;

f.          La eliminazione di ogni fonte di possibile contagio sui pascoli;

g.         La sospensione della attività pascolativi ed il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito animali infetti non prima che siano trascorsi quattro mesi dall’allontanamento degli stessi;

h.         I Sindaci dei Comuni interessati, su richiesta del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, di concerto con il Comitato Regionale Zooprofilassi e con l’ausilio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise, potranno ordinare il concentramento degli animali al pascolo in luoghi idonei e preventivamente identificati per svolgere le operazioni di profilassi e controllo;

2.         la prefettura di chieti, i Sindaci dei Comuni interessati, i Direttori dei Servizi Veterinari della ASL di Lanciano- Vasto – Chieti, il Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti tutti della Forza Pubblica nonché quelli delle Amministrazioni comunque interessate, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza;

3.         per quanto non espressamente indicato nella presente Ordinanza vanno applicate le vigenti norma in materia;

4.         che le misure contenute nel presente provvedimento, permangano vigenti fino alla definitiva risoluzione delle problematiche sanitarie evidenziate e comunque nei dodici (12) mesi successivi alla sua adozione;

5.         che la presente ordinanza sia pubblicata sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Chiodi