IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’articolo 119 del D. Lgs. 30.04.1992, 285, “Nuovo codice della Strada”, recante norme sull'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari ai fini dell’idoneità alla guida di veicoli, che attribuisce alle Commissioni mediche locali la competenza ad effettuare gli accertamenti in favore delle persone indicate nel comma 4 del medesimo articolo;

VISTO  l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di costituzione delle Commissioni mediche locali e nomina dei relativi Presidenti;

VISTO l’articolo 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, siccome modificato e integrato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, relativo alla costituzione e al funzionamento della Commissioni mediche locali di cui al punto precedente;

RICHIAMATI,  in particolare, i commi 1,2 e 3 del predetto art. 330, che dispongono:

“Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.

La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.”

VISTA la nota dell’Azienda Unità Sanitaria locale di Lanciano Vasto Chieti, prot. 8720U14-CH del 11 febbraio 2014, allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale, in cui si richiede che la regione provveda alla nomina del Presidente della Commissione medico locale presso la medesima AUSL, in considerazione dell’imminente collocamento a riposo dell’attuale Presidente, e alla costituzione della Commissione secondo le disposizioni del novellato art. 300, D.P.R. 495/1992;

RITENUTO di dover nominare  Presidente della Commissione medico legale, in conformità al disposto normativo e sulla scorta della designazione effettuata dalla competente Azienda USL nella nota innanzi richiamata, il Dott. Pietro Falco, nella sua qualità Direttore pro tempore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale presso la Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano – Vasto – Chieti;

RILEVATO che nella predetta istanza risultano altresì proposti i nominativi dei Membri, effettivi e supplenti, designati dall’Azienda, e richiesto di confermare quelli già designati alla medesima Azienda dal Ministero dell’Interno, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 330, comma 2, del D.P.R. citato, nelle persone dei Sigg.ri:

Azienda USL

Componente effettivo

Componenti supplenti

Dott.ssa Gabriella Cifani

Dott.ssa Beradinelli Anna Maria

 

Dott. Ciccarese Raffaele

 

Dott. Di Tanna Riccardo

 

Dott. Fontana Domenico

 

Dott. Paolucci Vincenzo

 

Dott. Parente Francesco

 

Dott. Piattelli Marco

 

Dott.ssa Sirano Rosa Anna

 

Dott. Scardapane Pasquale

 

Dott. Trivilino Lucio

 

Dott. Tupone Lucio

 

 

 

Ministero dell’Interno – Medici della Polizia di Stato

Componente effettivo

Componente supplente

Dott.ssa Martelli Maddalena

Dott. Castrataro Antonio

 

RICHIAMATI i commi 5 e 6 dell’art. 330 del D.P.R. 495/1992, che stabiliscono obbligo e modalità di integrazione della Commissione nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, o  da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, e che la commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato;

Tutto ciò premesso

DECRETA

-          di costituire, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano – Vasto – Chieti e per l’ambito territoriale della Provincia di Chieti, la Commissione medico locale per gli accertamenti dell’idoneità alla guida di veicoli, ai sensi dell’art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, siccome modificato e integrato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, , con la seguente composizione:

          Presidente:

Dott. Pietro Falco, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale presso la Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano – Vasto – Chieti;

          Membri effettivi:

Dott.ssa Gabriella Cifani, medico dell’Azienda USL Lanciano – Vasto – Chieti

Dott.ssa Maddalena Martelli, medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato;

          Membri supplenti:

Dott.ssa Anna Maria Beradinelli, Dott. Raffaele Ciccarese, Dott. Riccardo Di Tanna, Dott. Domenico Fontana, Dott. Vincenzo Paolucci, Dott. Francesco Parente, Dott. Marco Piattelli, Dott.ssa Rosa Anna Sirano, Dott. Pasquale Scardapane, Dott. Lucio Trivilino, Dott. Lucio Tupone, medici dell’Azienda USL Lanciano – Vasto – Chieti;

Dott. Antonio Castrataro, medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato;

-          di precisare, relativamente alle fattispecie in cui la norma prescrive l’obbligo o la facoltà di integrazione della Commissione, che l’individuazione dei Componenti aggiuntivi è effettuata dal Presidente in conformità alle disposizioni normative vigenti;

-          di notificare il presente provvedimento alla Azienda Unità Sanitaria locale di Lanciano Vasto Chieti.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

Commissioni mediche locali