IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 47/1984)

1.         L’art. 2 della L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), come modificato dalla L.R. 12/2014, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Accertamento della violazione

1.         Le violazioni di norme, di cui all’art. 1, sono accertate mediante processo verbale.

2.         Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:

a)         indicazione della data, ora e luogo di accertamento;

b)         generalità e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;

c)         generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della legge 689/1981;

d)         descrizione del fatto costituente la violazione;

e)         indicazione delle norme violate;

f)          indicazione della norma che prevede la pena pecuniaria e l'ammontare della stessa;

g)         individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981 e loro generalità;

h)         indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta dell'ammenda entro sessanta giorni dalla data di contestazione, della misura dell'ammenda stessa e delle modalità stabilite dalla ULSS per il pagamento;

i)          indirizzo della ASL dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato;

l)          indicazione del Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 689/1981, ed al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito e può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;

m)        firma del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;

n)         eventuale relata di notifica.

3.         La ASL del territorio nel quale è stata contestata la violazione è tenuta ad inviare copia del processo verbale alla ASL dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non rispondente alla normativa vigente.

4.         Nel caso il fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, la ASL trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio.".

Art. 2

(Sostituzione dell’art. 7 della L.R. 47/1984)

1.         L’art. 7 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Mancato pagamento

1.         Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui all’art. 6, l'ufficio della ASL competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore Generale della ASL dove è stata commessa la violazione.".

Art. 3

(Sostituzione dell’art. 8 della L.R. 47/1984)

1.         L’art. 8 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Ordinanza - ingiunzione

1.         Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 7, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.

2.         Il Direttore Generale della ASL competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7 ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore o al responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio della ASL che ha redatto il rapporto.

3.         L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate all’art. 4.

4.         Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

5.         La restituzione delle cose sequestrate è disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.".

Art. 4

(Sostituzione dell’art. 9 della L.R. 47/1984)

1.         L’art. 9 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Pagamento della somma determinata con l'ordinanza-ingiunzione

1.         Il pagamento della somma determinata ai sensi dell’art. 8 deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dall’art. 6. Dell'avvenuto pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere della ASL che lo ha ricevuto, al Direttore Generale che ha emesso l'ordinanza.

2.         Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

3.         Il Direttore Generale, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a quindici euro. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Direttore Generale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

4.         L'obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.".

Art. 5

(Sostituzione dell’art. 11 della L.R. 47/1984)

1.         L’art. 11 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Esecuzione forzata

1.         L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

2.         Decorso inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore Generale, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti del regio decreto n. 639 del 1910.".

Art. 6

(Sostituzione dell’art. 12 della L.R. 47/1984)

1.         L’art. 12 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Sequestro

1.         Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Direttore Generale competente a ricevere il rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 689/1981, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982.".

Art. 7

(Modifica all'art. 17 della L.R. 15/2000)

1.         All'articolo 17 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 recante "Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo" le parole "nello stesso" sono sostituite dalle seguenti "almeno pari allo stesso".

Art. 8

(Modifica all'art. 35 della L.R. 41/2012)

1.         Il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell'art. 35 della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

"1)       la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;".

Art. 9

(Modifica alla L.R. 23/2014)

1.         L'articolo 14 (Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna) della L.R. 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) è abrogato.

 

Art. 10

(Disposizioni per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico)

1.         Nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione statale vigenti in materia, le Aziende sanitarie regionali, sedi di Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) possono autorizzare, sulla base di un rapporto convenzionale collaborativo che trova disciplina in un apposito schema di convenzione adottato con provvedimento della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie, pubbliche e private, non sede di SIMT, a produrre ed utilizzare emocomponenti di origine autologa per uso topico di riconosciuta validità terapeutica e nel rispetto delle procedure di raccolta, processazione e controllo delle attività.

2.         La richiesta di convenzionamento dovrà essere formulata dalle strutture sanitarie, pubbliche e private interessate, non sede di SIMT, sulla base di un modello adottato con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1.

3.         La produzione e l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico da parte delle strutture sanitarie, pubbliche e private, non sede di servizio SIMT, sono consentite solo previa specifica formazione del professionista responsabile.

4.         La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1, individua l'Azienda o le Aziende sanitarie cui spetta organizzare la formazione avvalendosi a tal fine delle competenze presenti in Azienda e dei professionisti, anche di altre Aziende sanitarie, individuati secondo le specifiche competenze.

5.         Dal presente articolo non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie della Regione Abruzzo, trattandosi di attività a totale carico delle strutture sanitarie richiedenti.

Art. 11

(Recupero economie su interventi regionali anni pregressi)

1.         La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni Regionali, procede al recupero delle risorse erogate a favore di FIRA S.p.A. a titolo di soggetto attuatore di interventi regionali.

2.         Per le finalità di cui al comma 1, le Direzioni Regionali, ognuna per quanto di propria competenza, adottano le procedure finalizzate alla restituzione delle economie di risorse conseguenti alla conclusione degli interventi da parte di FIRA S.p.A. e all'acquisizione delle stesse al bilancio regionale.

3.         Le economie acquisite sulla base della presente disposizione sono imputate al capitolo di entrata 03.05.001 - 35026.1 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" e sono destinate al finanziamento delle maggiori spese previste nella variazione al bilancio dell'esercizio finanziario corrente disposte con il presente articolo.

4.         Le maggiori spese sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo. Qualora le entrate riscosse risultino inferiori a quelle previste, la Giunta regionale, previa proposta della Direzione regionale competente in materia finanziaria, definisce le maggiori spese autorizzate finanziabili con le entrate di cui al presente articolo.

5.         Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n 8 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

Art. 12

(Interventi finanziari urgenti)

1.         Al fine di ripianare le perdite determinatesi nella gestione dell'ente Fiera di Lanciano è concesso un contributo straordinario al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano per l'importo di € 150.000,00.

2.         Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa 07.02.011 - 102499.1, denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare". La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante la Direzione competente in materia di Politiche agricole, a seguito della verifica delle perdita iscritta nel bilancio del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano.

Art. 13

(Spese per il laboratorio di analisi regionale)

1.         Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività del laboratorio di analisi regionale di Avezzano, quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 02.01.007 - 11447 del bilancio di previsione 2014, per l'importo pari a € 25.000,00, sono destinate al sostenimento delle spese di funzionamento del laboratorio per l'esercizio corrente.

2.         La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante•la Direzione competente in materia di Politiche agricole.

Art. 14

(Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8)

1.         All'Elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 8/2014 è inserito il capitolo di spesa 02.01.010 - 11413.1 denominato "Spese correnti per le attività della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale".

Art. 15

(Entrata in vigore)

2.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Pagine da L.R. 33.2014_Pagina_1.pngPagine da L.R. 33.2014_Pagina_2.png

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì     21    maggio  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21.05.2014, n. 33

"Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 15

Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.

Art. 17

(Finanziamento annuale)

1.         Fino all'approvazione della nuova legge regionale in materia di disciplina dello spettacolo, ai soggetti di cui agli artt. 5, 7, 8, 9 della previsione originaria della presente legge, sono annualmente assegnati contributi almeno pari allo stesso importo di quello ultimo erogato.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 41

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 35

(Attività funebre)

1.         Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a)         disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b)         fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c)         trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;

d)         preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

e)         recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2.         I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.

3.         I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:

a)         che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b)         che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

1)         la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;

2)         la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;

3)         personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro;

4)         un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede;

c)         che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

4.         Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.

5.         È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6.         L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.

7.         Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 23

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative.

Art. 14

(Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna)

1.         La Regione Abruzzo nel quadro delle scelte ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente l'utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e rigenerabili. La Giunta regionale predispone entro 180 giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.

2.         Ai fini della tutela della biodiversità della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva >0,500 MW nelle seguenti aree:

a)         Important Bird Areas;

b)         aree importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;

c)         aree circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella Regione Abruzzo;

d)         buffer area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e Nibbio bruno;

e)         buffer area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;

f)          aree circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;

g)         aree circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chirotteri inserite nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;

h)         aree interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.]

 

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 2, 6, 17 e 19  della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Capacità di intendere e di volere)

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 6

(Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 17

(Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 19

(Sequestro)

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.