IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Sostituzione dell’art. 2 della
L.R. 47/1984)
1. L’art. 2 della L.R. 19 luglio 1984, n.
47 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia
sanitaria), come modificato dalla L.R. 12/2014, è sostituito dal seguente:
"Art.
2
Accertamento
della violazione
1. Le violazioni di norme, di cui all’art.
1, sono accertate mediante processo verbale.
2. Il verbale di accertamento deve
contenere i seguenti dati:
a) indicazione
della data, ora e luogo di accertamento;
b) generalità
e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;
c) generalità
del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche
di quanto disposto dall'art. 2 della legge 689/1981;
d) descrizione
del fatto costituente la violazione;
e) indicazione
delle norme violate;
f) indicazione
della norma che prevede la pena pecuniaria e l'ammontare della stessa;
g) individuazione
di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981
e loro generalità;
h) indicazione,
nel caso di pagamento in misura ridotta dell'ammenda entro sessanta giorni
dalla data di contestazione, della misura dell'ammenda stessa e delle modalità
stabilite dalla ULSS per il pagamento;
i) indirizzo
della ASL dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a
dimostrazione del pagamento effettuato;
l) indicazione
del Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto previsto
dall'art. 17 della legge 689/1981, ed al quale il trasgressore può rivolgersi
per essere sentito e può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta
giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;
m) firma
del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad
accertare la violazione;
n) eventuale
relata di notifica.
3. La ASL del territorio nel quale è stata
contestata la violazione è tenuta ad inviare copia del processo verbale alla
ASL dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non
rispondente alla normativa vigente.
4. Nel caso il fatto sia stato commesso
nel territorio di altra Regione, la ASL trasmette copia del processo verbale
alla Regione competente per territorio.".
Art. 2
(Sostituzione dell’art. 7 della
L.R. 47/1984)
1. L’art. 7 della L.R. 47/1984 è
sostituito dal seguente:
"Art.
7
Mancato
pagamento
1. Qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui all’art. 6,
l'ufficio della ASL competente deve presentare rapporto, completo del processo
verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore
Generale della ASL dove è stata commessa la violazione.".
Art. 3
(Sostituzione dell’art. 8 della
L.R. 47/1984)
1. L’art. 8 della L.R. 47/1984 è
sostituito dal seguente:
"Art.
8
Ordinanza
- ingiunzione
1. Entro
il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale
della ASL competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 7, scritti
difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.
2. Il
Direttore Generale della ASL competente, acquisito il rapporto di cui al citato
art. 7 ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti
difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta
giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato
l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore o al
responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido,
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola
integralmente all'ufficio della ASL che ha redatto il rapporto.
3. L'ordinanza-ingiunzione
è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione,
rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con
le modalità indicate all’art. 4.
4. Con
l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento
delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento.
5. La
restituzione delle cose sequestrate è disposta con l'ordinanza di archiviazione
quando non ne sia obbligatoria la confisca.".
Art. 4
(Sostituzione dell’art. 9 della
L.R. 47/1984)
1. L’art. 9 della L.R. 47/1984 è
sostituito dal seguente:
"Art.
9
Pagamento
della somma determinata con l'ordinanza-ingiunzione
1. Il
pagamento della somma determinata ai sensi dell’art. 8 deve essere effettuato,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dall’art. 6. Dell'avvenuto
pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del
tesoriere della ASL che lo ha ricevuto, al Direttore Generale che ha emesso
l'ordinanza.
2. Il
termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
3. Il
Direttore Generale, su richiesta del trasgressore o responsabile o
dell'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può
autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a
trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a quindici euro. Decorso
inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Direttore
Generale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica
soluzione.
4. L'obbligato
può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.".
Art. 5
(Sostituzione dell’art. 11 della
L.R. 47/1984)
1. L’art. 11 della L.R. 47/1984 è
sostituito dal seguente:
"Art.
11
Esecuzione
forzata
1. L'ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo.
2. Decorso
inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore
Generale, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle
somme dovute con la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti del regio
decreto n. 639 del 1910.".
Art. 6
(Sostituzione dell’art. 12 della
L.R. 47/1984)
1. L’art. 12 della L.R. 47/1984 è
sostituito dal seguente:
"Art.
12
Sequestro
1. Quando
si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione al Direttore Generale competente a ricevere il rapporto,
secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 689/1981, e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 571 del 1982.".
Art. 7
(Modifica all'art. 17 della L.R.
15/2000)
1. All'articolo 17 della L.R. 22 febbraio
2000, n. 15 recante "Disciplina per la promozione delle attività musicali
nella Regione Abruzzo" le parole "nello stesso" sono sostituite
dalle seguenti "almeno pari allo stesso".
Art. 8
(Modifica all'art. 35 della L.R.
41/2012)
1. Il punto 1), della lettera b), del
comma 3, dell'art. 35 della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
"1) la
disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di
autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di
specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per
la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;".
Art. 9
(Modifica alla L.R. 23/2014)
1. L'articolo
14 (Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna)
della L.R. 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre
2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) è
abrogato.
Art. 10
(Disposizioni per la produzione e
l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico)
1. Nel rispetto della normativa
comunitaria e della legislazione statale vigenti in materia, le Aziende
sanitarie regionali, sedi di Servizio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale (SIMT) possono autorizzare, sulla base di un rapporto
convenzionale collaborativo che trova disciplina in un apposito schema di
convenzione adottato con provvedimento della Giunta regionale entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie, pubbliche
e private, non sede di SIMT, a produrre ed utilizzare emocomponenti di origine
autologa per uso topico di riconosciuta validità terapeutica e nel rispetto
delle procedure di raccolta, processazione e controllo delle attività.
2. La richiesta di convenzionamento dovrà
essere formulata dalle strutture sanitarie, pubbliche e private interessate,
non sede di SIMT, sulla base di un modello adottato con il provvedimento della
Giunta regionale di cui al comma 1.
3. La produzione e l'utilizzo di
emocomponenti di origine autologa per uso topico da parte delle strutture
sanitarie, pubbliche e private, non sede di servizio SIMT, sono consentite solo
previa specifica formazione del professionista responsabile.
4. La Giunta regionale, con il
provvedimento di cui al comma 1, individua l'Azienda o le Aziende sanitarie cui
spetta organizzare la formazione avvalendosi a tal fine delle competenze
presenti in Azienda e dei professionisti, anche di altre Aziende sanitarie,
individuati secondo le specifiche competenze.
5. Dal presente articolo non derivano
oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo e delle Aziende
sanitarie della Regione Abruzzo, trattandosi di attività a totale carico delle
strutture sanitarie richiedenti.
Art. 11
(Recupero economie su interventi
regionali anni pregressi)
1. La Giunta regionale, per il tramite
delle Direzioni Regionali, procede al recupero delle risorse erogate a favore
di FIRA S.p.A. a titolo di soggetto attuatore di interventi regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le
Direzioni Regionali, ognuna per quanto di propria competenza, adottano le
procedure finalizzate alla restituzione delle economie di risorse conseguenti
alla conclusione degli interventi da parte di FIRA S.p.A. e all'acquisizione
delle stesse al bilancio regionale.
3. Le economie acquisite sulla base della
presente disposizione sono imputate al capitolo di entrata 03.05.001 - 35026.1
denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" e sono destinate
al finanziamento delle maggiori spese previste nella variazione al bilancio
dell'esercizio finanziario corrente disposte con il presente articolo.
4. Le maggiori spese sono autorizzate e
possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle
maggiori entrate di cui al presente articolo. Qualora le entrate riscosse
risultino inferiori a quelle previste, la Giunta regionale, previa proposta
della Direzione regionale competente in materia finanziaria, definisce le
maggiori spese autorizzate finanziabili con le entrate di cui al presente
articolo.
5. Al bilancio di previsione di cui alla
L.R. 13 gennaio 2014, n 8 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni,
in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione
"Prospetto A" allegato alla presente legge.
Art. 12
(Interventi finanziari urgenti)
1. Al fine di ripianare le perdite
determinatesi nella gestione dell'ente Fiera di Lanciano è concesso un
contributo straordinario al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano per
l'importo di € 150.000,00.
2. Gli oneri derivanti dal presente
articolo trovano copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa
07.02.011 - 102499.1, denominato "Interventi nel settore agricolo e
agroalimentare". La Giunta regionale è autorizzata a procedere
all'erogazione della spesa mediante la Direzione competente in materia di
Politiche agricole, a seguito della verifica delle perdita iscritta nel
bilancio del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano.
Art. 13
(Spese per il laboratorio di
analisi regionale)
1. Al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attività del laboratorio di analisi regionale di Avezzano,
quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 02.01.007 - 11447 del
bilancio di previsione 2014, per l'importo pari a € 25.000,00, sono destinate
al sostenimento delle spese di funzionamento del laboratorio per l'esercizio
corrente.
2. La Giunta regionale è autorizzata a
procedere all'erogazione della spesa mediante•la Direzione competente in
materia di Politiche agricole.
Art. 14
(Modifiche alla L.R. 13 gennaio
2014, n. 8)
1. All'Elenco delle spese obbligatorie di
cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 8/2014 è inserito il capitolo di spesa
02.01.010 - 11413.1 denominato "Spese correnti per le attività della
Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale".
Art. 15
(Entrata in vigore)
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 21 maggio
2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
****************
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21.05.2014, n. 33
"Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per
l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi
regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e
l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori
disposizioni finanziarie"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 15
Disciplina
per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.
Art. 17
(Finanziamento annuale)
1. Fino all'approvazione della nuova legge
regionale in materia di disciplina dello spettacolo, ai soggetti di cui agli
artt. 5, 7, 8, 9 della previsione originaria della presente legge, sono
annualmente assegnati contributi almeno pari allo stesso importo di quello
ultimo erogato.
LEGGE
REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 41
Disciplina
in materia funeraria e di polizia mortuaria.
Art. 35
(Attività funebre)
1. Ai sensi della presente legge per
attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma
congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo,
su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura
di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto
di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
d) preparazione
del cadavere e confezionamento del feretro;
e) recupero
di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o
privati.
2. I soggetti che intendono svolgere
l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività
(Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è
corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso
dei requisiti di seguito individuati al comma 3.
3. I soggetti che intendono svolgere
attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:
a) che
l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori;
b) che
dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
1) la
disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di
autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di
specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per
la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
2) la
disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari
amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;
3) personale
in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle
specifiche mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle
norme nazionali sul mercato del lavoro;
4) un
responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere
specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante
dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti
l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari
per ogni singola sede;
c) che
le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo
disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia
prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare,
delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività
funebre.
4. Al fine del mantenimento del requisito
di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti
l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale
specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a
ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con
atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un
attestato di frequenza.
5. È vietato l'esercizio di
intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale
deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie
pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree
cimiteriali.
6. L'attività funebre è incompatibile con
la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece
compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.
7. Il Comune vigila sulla correttezza
dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei
requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio
dell'attività funebre.
LEGGE
REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 23
Modifiche
ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n.
5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e
ulteriori disposizioni normative.
Art. 14
(Misure urgenti per le energie
rinnovabili e per la tutela dell'avifauna)
1. La Regione Abruzzo nel quadro delle
scelte ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente
l'utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e
rigenerabili. La Giunta regionale predispone entro 180 giorni il Piano
Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte
del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona
agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.
2. Ai fini della tutela della biodiversità
della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di
mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità
aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in attuazione
delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per
l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori
aventi potenza singola o complessiva >0,500 MW nelle seguenti aree:
a) Important
Bird Areas;
b) aree
importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;
c) aree
circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella
Regione Abruzzo;
d) buffer
area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e
Nibbio bruno;
e) buffer
area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;
f) aree
circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di
Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;
g) aree
circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o
siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chirotteri inserite
nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;
h) aree
interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.]
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo degli articoli 2, 6, 17 e 19 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vigente alla data
della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 2
(Capacità di intendere e di volere)
Non
può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai
criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo
che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui
preordinato.
Fuori
dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione
risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto.
Art. 6
(Solidarietà)
Il
proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o,
in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un
diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è
stata utilizzata contro la sua volontà.
Se
la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta
all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità
o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che
provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se
la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un
imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei
casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per
l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 17
(Obbligo del rapporto)
Qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati
attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia
alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve
essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con
R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui
servizi di trasporto merci.
Nelle
materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale
competente.
Per
le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato,
rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio
territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la
violazione.
Il
funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve
immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407,
saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato
diversamente la competenza.
Con
il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative
all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose
confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con
legge nel termine previsto dal comma precedente.
Art. 19
(Sequestro)
Quando
si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con
atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza
motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non
è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche
prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente
può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle
spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si
tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando
l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere
efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è
disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto
e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.