IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL   PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Capo I

(Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati)

Art. 1

(Clausola di urgenza e necessità)

1.         La presente legge è dichiarata urgente e necessaria, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 2

(Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati)

1.         I cittadini residenti nei comuni della Regione Abruzzo che necessitano di trattamento radioterapico, chemioterapico e di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche, nonché i soggetti trapiantati, hanno diritto:

a.         al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza. La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;

b.         al rimborso, fino alla misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate;

c.         al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purché la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;

d.         al rimborso all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), fino alla misura massima del 70% della spesa di soggiorno, con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera b).

Art. 3

(Regolamento attuativo)

1.         La Giunta regionale dà attuazione al presente Capo con proprio regolamento da approvare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con cui stabilisce in particolare le differenti percentuali massime delle provvidenze sociali spettanti agli aventi diritto in base alla loro situazione reddituale calcolata  secondo i criteri ISEE.

Art. 4

(Determinazione ed erogazione delle provvidenze sociali a favore dei soggetti con patologie oncologiche)

1.         La Giunta, all’inizio di ogni esercizio finanziario, con propria delibera, determina la percentuale massima delle provvidenze sociali erogabili per l’anno di riferimento, tenendo conto:

a)         dei limiti e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’art. 3;

b)         della copertura finanziaria per l’anno di riferimento;

c)         del numero degli aventi diritto, comunicato dalle unità sanitarie locali di residenza dei pazienti malati oncologici e dei pazienti trapiantati entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento;

2.         Le Unità Sanitarie Locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dalla presente legge nella misura determinata dalla Giunta, dietro presentazione della relativa documentazione.

3.         La Giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle Unità Sanitarie Locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.         Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente Capo si provvede mediante finanziamento del nuovo capitolo di spesa U.P.B.13.01.003 denominato "Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati" attraverso le risorse del capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti”.

2.         Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         Capitolo di spesa U.P.B. 13.01.003, denominato "Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati" in aumento di € 100.000,00;

b)         Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento di € 100.000,00.

Capo II

(Modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014 e sostegno alimentare alle persone in stato di povertà)

Art. 6

(Competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell’art. 1 della L.R. 20/2010)

1.         La competenza al rilascio delle autorizzazioni indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma è devoluta alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante le strutture afferenti alla Farmaceutica Territoriale:

a)         autorizzazioni al trasferimento di titolarità della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475, alla legge 8.11.1991, n. 362 e alla legge 4.8.2006, n. 248;

b)         autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede di pertinenza di cui all'art. 1, comma 4, della legge 2.4.1968, n. 475, così come modificata ed integrata dalla legge 8.11.1991, n. 362 e dall'art. 13 del D.P.R. 21.8.1971, n. 1275;

c)         autorizzazioni alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private, ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 475/1968, della legge 362/1991, della legge 248/2006, nonché della legge 24.3.2012, n. 27 e s.m.i.;

d)         autorizzazioni alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475 e all'art. 369 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

e)         autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico responsabile di deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i..

2.         Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono, altresì, tenute all'aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie ed alla trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.

3.         La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure applicative ed operative del regime transitorio.

4.         L'art. 1 della L.R. 21 maggio 2010, n. 20, recante "Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari", è abrogato.

Art. 7

(Modifica all'art. 55 della L.R. 2/2013)

1.         Il comma 1, dell'art. 55 della L.R. 10.1.2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituito dal seguente:

"1.        Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014.".

Art. 8

(Modifiche alla L.R. 23/2014)

1.         L'art. 11 della L.R. 28.4.2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81, 28 aprile 2014, n. 23) è abrogato e, di conseguenza, rivivono:

a)         la lett. d bis) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 81/1998 e s.m.i. (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

b)         la lett. j bis) della comma 2 ed il comma 6 bis dell'art. 8 della L.R. 81/1998 e s.m.i..

2.         Al comma 2, dell'art. 14 della L.R. 23/2014, le parole "0,300 KW" sono sostituite con "0,500 MW".

Art. 9

(Sostituzione dell’art. 13 della L.R. 23/2014)

1.         L’art. 13 della L.R. 23/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Emissioni in atmosfera)

1.         Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione è sospesa l'attività relativa alle emissioni in atmosfera.”.

Art. 10

(Modifiche alla L.R. 24/2014)

1.         Alla L.R. 29.4.2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) sono apportate le seguenti modifiche:

a)         all'art. 2, comma 1, lett. a), dopo le parole "strumenti urbanistici" sono soppresse le seguenti parole "nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione urbanistica";

b)         all'art. 2, comma 1, lett. b) dopo le parole "connessi all'attività agricola" sono aggiunte le seguenti parole "ad esclusione delle opere di cui all'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) e delle opere e interventi di interesse statale";

c)         alla rubrica dell'art. 3 le parole "superficie agricola" sono sostituite dalle seguenti parole "suolo agricolo";

d)         all'art. 3, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;";

e)         il comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"7. Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le determinazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.".

f)          all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1)         le parole "e comunque non oltre il termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti parole "e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge";

2)         le parole "di superficie agricola" sono sostituite dalle seguenti parole "di suolo agricolo";

3)         dopo le parole "realizzazione di interventi" sono soppresse le seguenti parole "già autorizzati e".

Art. 11

(Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà)

1.         Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento di € 100.000,00;

b)         Capitolo di spesa 13.01.007 - 71528, denominato "Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà" in aumento di € 100.000,00.

Capo III

(Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014)

Art. 12

(Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014)

1.         La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in esito alle verifiche dei Tavoli tecnici di cui al medesimo articolo, dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di Euro 32,8 milioni quale eccedenza al 31 dicembre 2013 del gettito fiscale da destinare alla copertura degli oneri sanitari pregressi.

2.         Per le finalità previste nel presente articolo, al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" è diminuito di Euro 32,8 milioni;

b)         lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1, denominato "Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali" è incrementato di Euro 32,8 milioni.

3.         Il presente Capo destina le risorse di cui al presente articolo alla rideterminazione, in riduzione, per l'anno d'imposta 2014, delle maggiorazioni già vigenti per le aliquote fiscali relative all'addizionale regionale all'Irpef e all'Imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 13

(Addizionale Regionale Irpef)

1.         Limitatamente all'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:

a)         fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,31 punti percentuali;

b)         oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,43 punti percentuali;

c)         oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.

Art. 14

(Imposta regionale sulle attività produttive)

1.         Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) applicando:

a)         all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,76 punti percentuali;

b)         alle aliquote di cui all'art. 16, comma l-bis del D.Lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali.

2.         In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sottoelencate disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la riduzione di 0,16 punti percentuali, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, con la maggiorazione di 0,76 punti percentuali:

a)         art. 14, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)", come modificata dall'art. 84, comma 5 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)";

b)         art. 43, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)";

c)         art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)”;

d)         L.R. 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).

Art. 15

(Irap settore agricolo)

1.         Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è stabilita nella misura ivi prevista.

Art. 16

(Variazioni al bilancio di previsione 2014)

1.         Le minori entrate per il bilancio di previsione 2014, derivanti dall'applicazione del presente Capo, sono quantificate in euro 32,8 milioni.

2.         Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, come modificato dall'art. 12, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento dei capitolo di entrata 01.01.003 - 11720.1 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie" è ridotto di Euro 14,8 milioni;

b)         lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770.1 denominato "Addizionale irpef di cui al D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie" è ridotto di Euro 18 milioni;

c)         lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1 denominato "Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali" è ridotto di Euro 32,8 milioni.

Capo IV

(Disposizioni finali)

Art. 17

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  21  maggio  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21.05.2014, n. 32

"Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N 81

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art. 4

(Comitato Istituzionale)

1.         Il Comitato Istituzionale dell'Autorità è composto:

a)         dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o, su sua delega, dal componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989;

b)         dai Componenti la Giunta regionale preposti rispettivamente all'Urbanistica e Beni Ambientali, all'Ecologia, ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura;

c)         dal Segretario Generale, con voto consultivo;

d)         dai Presidenti delle 4 Province, o dagli Assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da loro delegati, senza diritto di voto;

d-bis) dal Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, con voto consultivo.

Art. 8

(Segretario dell'Autorità)

1.         Il Segretario dell'Autorità è nominato dal Comitato Istituzionale su proposta del Componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989 ed è scelto in base a comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto della presente legge fra Dirigenti dell’Amministrazione Pubblica o di quella privata ovvero tra professionisti con almeno 10 anni di iscrizione al proprio albo professionale.

2.         Il Segretario:

a)         presiede il Comitato Tecnico;

b)         partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Istituzionale;

c) coordina la segreteria tecnico operativa di cui all'art. 9;

d)         cura i rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti privati e promuove gli accordi organizzativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142;

e)         rilascia il parere sulle concessioni di derivazione;

f)          vigila sull'attuazione del Piano di Bacino, dei relativi programmi di intervento, nonché sull'osservanza degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 5 alle lett. a), e), f) e g) della presente legge;

g)         fissa, nei limiti delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie, le attività da svolgersi da parte della Segreteria Tecnico Operativa per dar seguito alle direttive del Comitato Istituzionale;

h)         rendiconta annualmente in merito alle somme assegnate all'Autorità;

i)          è membro di diritto di entrambe le sezioni del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ove può essere rappresentato anche da un suo delegato;

j)          svolge ogni altra funzione attribuita dal Comitato Istituzionale;

j-bis) propone, attestandone la legittimità, al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici gli atti amministrativi di sua competenza, ovvero gli atti per i quali necessiti approvazione della Giunta regionale.

3.         L'atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale.

4.         Il Segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al Segretario.

5.         Il Segretario presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1, della legge 17 agosto 1990, n. 253, in posizione fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge n. 253 del 1990.

6.         Il rapporto di lavoro del Segretario dell'Autorità è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Il trattamento economico è pari a quello attribuito ai Dirigenti della Regione Abruzzo e deve comprendere tutte le eventuali retribuzioni ed indennità accessorie per essi previste.

6-bis). Agli effetti del rapporto funzionale ed organizzativo il Segretario e la Segreteria Tecnico Operativa rispondono al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, configurandosi in maniera equivalente ad un Dirigente ed un Servizio attribuiti alla medesima Area.

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2010, N. 20

Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica.

Art. 1

(Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari)

1.         Nell'ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico).

2.         La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.

3.         È preclusa l'istituzione di dispensari farmaceutici nei centri abitati in cui non sussista alcuna forma di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

4.         L'istituzione del dispensario viene disposta su richiesta del Comune interessato, tenuto conto delle esigenze assistenziali della popolazione nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Per i comuni e i centri abitati con popolazione sino a 3000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere all'assegnatario del dispensario, istituito ai sensi del presente articolo, i locali idonei.

5.         Il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, secondo i criteri da stabilire in attuazione del comma 7. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal Comune.

6.         Il titolare del dispensario farmaceutico istituito ai sensi della presente legge ha diritto all'indennità di gestione ed al contributo previsti dalla vigente normativa per i dispensari istituiti ai sensi della legge n. 362 del 1991.

7.         Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare e sentite le Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, provvede a definire con proprio provvedimento, i criteri di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.

8.         Il dispensario in sede di revisione della pianta organica, su proposta del Comune, è riassorbito alla sede farmaceutica madre o alla circoscrizione di origine nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.]

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 55

(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)

1.         Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014.

2.         Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a)         la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;

b)         la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;

c)         la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;

d)         la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;

e)         la data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

f)          l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art. 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;

g)         l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.

3.         Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

4.         Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.

5.         Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

LEGGE REGIONALE 28 Aprile 2014, N. 23

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative.

Art. 11

(Modifiche alla L.R. 81/1998)

[1.        La lettera d-bis), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" è abrogata.

2.         La lettera j-bis), del comma 2, e il comma 6-bis, dell'articolo 8 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. sono abrogati.]

Art. 14

(Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna)

1.         La Regione Abruzzo nel quadro delle scelte ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente l'utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e rigenerabili. La Giunta regionale predispone entro 180 giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.

2.         Ai fini della tutela della biodiversità della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva > 0,500 MW nelle seguenti aree:

a)         Important Bird Areas;

b)         aree importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;

c)         aree circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella Regione Abruzzo;

d)         buffer area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e Nibbio bruno;

e)         buffer area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;

f)          aree circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;

g)         aree circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chirotteri inserite nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;

h)         aree interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 24

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo.

Art. 2

(Definizioni)

1.         Ai fini della presente legge, si intende:

a)         per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici [nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola];

b)         per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola ad esclusione delle opere di cui all'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) e delle opere e interventi di interesse statale.

Art. 3

(Limite al consumo di suolo agricolo)

1.         Con delibera del Consiglio regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio regionale nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.

2.         Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione di cui al presente comma non sia adottata entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

3.         La delibera di cui al comma 1 è adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata ogni 10 anni.

4.         Con delibera della Giunta regionale è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un Osservatorio con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio regionale e l'applicazione della presente legge. L'Osservatorio opera presso la direzione regionale dell'Assessorato all'Agricoltura. Alle spese di funzionamento dell'Osservatorio si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. L'Osservatorio redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale che l'Assessore all'Agricoltura presenta, entro il 31 marzo successivo, al Consiglio regionale. L'Osservatorio è così composto:

a)         due rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;

b)         un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Ambiente;

c)         un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Cultura;

d)         un rappresentante dell'Assessorato regionale ai Trasporti;

e)         cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui un rappresentante dell'UPI ed un rappresentante dell'ANCI;

e-bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Urbanistica.

5.         Ai lavori dell'Osservatorio di cui al comma 4 può, previa intesa, partecipare un rappresentante dell'Istituto nazionale di Statistica.

6.         La Giunta regionale stabilisce l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determina i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli Enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.

7.         Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le determinazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1.         Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge, non è consentito il consumo di suolo agricolo tranne che per la realizzazione di interventi [già autorizzati e] previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle Stazioni appaltanti.

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Riferimenti normativi

Il testo degli ARTICOLI 1 E 12 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle famacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Art. 12

È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Il testo degli ARTICOLI 16 E 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 16

(Determinazione dell'imposta)

1.         L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a)         all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;

b)         all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

c)         all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,30 per cento.

2.         Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3.         A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Art. 45

(Disposizioni transitorie)

1.         Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 1,70 per cento.

2.         Per i soggetti di cui agli articoli 6 e7, per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.

3.         Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degliarticoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.

4.         I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5.         Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.

6.         La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.

Il testo del COMMA 80 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Disposizioni diverse)

(Omissis)

80.       Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell’esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.

(Omissis)

Il testo dell'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 1998, N. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Opere di urbanizzazione ed assimilate)

Agli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:

a)         primaria:

-          strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili;

-          spazi di sosta, di parcheggio e piazze;

-          rete fognante e impianti di depurazione;

-          rete idrica;

-          reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e relative sottostazioni e centraline;

-          reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse;

-          spazi di verde residuali di arredo e di rispetto;

-          spazi di verde attrezzato;

-          barriere di protezione dal rumore;

-          spazi per la raccolta dei rifiuti;

b)         secondaria:

-          asili nido e scuole materne;

-          scuole dell'obbligo;

-          mercati di quartiere;

-          delegazioni comunali e altri uffici di quartiere;

-          chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

-          impianti sportivi e aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport di quartiere;

-          centri sociali civici;

-          attrezzature culturali, sanitarie e ricreative di quartiere;

-          parcheggi pubblici;

c)         generale:

-          spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).

Agli effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971.

La realizzazione delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di pubblico interesse, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas ed allo smaltimento dei liquami così come alla lett. a) del primo comma del presente articolo, dovunque previste, non necessitano di conformità urbanistica e le stesse risultano assimilate alle opere di cui all'art. 2, comma 60, p.to 7, lett. f) della legge n. 662 del 1996 e, come tali, assoggettate alle procedure di cui al p.to 11 del medesimo art. 2, comma 60 della richiamata legge n. 662 del 1996, con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di cui al p.to 8, lett. a) della medesima legge n. 662 del 1996, per le quali resta prescritta la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della legge n. 94 del 1982, previa acquisizione dei pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, n. 1497 del 1939, n. 394 del 1991, n. 64 del 1974 e R.D.L. n. 3267 del 1923.

In attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

Nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori dovessero insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della legge n. 1766 del 1927 e della L.R. n. 25 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui al terzo comma resta comunque subordinata al perfezionamento delle procedure di cui alla richiamata L.R. n. 25 del 1988 nel testo in vigore.

Il testo dell'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, N. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 14

(IRAP per i piccoli comuni montani)

1.         Con decorrenza dall'anno d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3 del predetto decreto, al 3.25% limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 3000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.

2.         L'agevolazione di cui al comma 1 è applicata limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000 €.

3.         L'aliquota ridotta di cui al comma 1 è applicata nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

4.         L'agevolazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il testo dell'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 43

1.         Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), del predetto decreto, considerati Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente all'attività istituzionale esercitata.

2.         L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

3.         L'agevolazione di cui ai commi precedenti si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione Abruzzo.

Il testo dell'ARTICOLO 84 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 84

(Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1.         Al fine di favorire lo sviluppo di nuove iniziative nel territorio regionale, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) b) e c) del D.Lgs. n. 446/1997, che iniziano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i primi due periodi d'imposta, è ridotta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3, del predetto decreto, al 3,25%.

2.         L'agevolazione di cui al comma 1 si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a € 100.000,00, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

3.         L'agevolazione di cui ai commi precedenti, non è cumulabile con altre agevolazioni vigenti nel territorio della Regione Abruzzo e non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

4.         Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.

5.         Al comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 7/2002 (Legge finanziaria regionale) le parole «con popolazione fino a 2000 abitanti» sono sostituite dalle parole «con popolazione fino a 3000 abitanti».

Il testo dell'ARTICOLO 141 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 141

(Prorogatio del Consiglio regionale)

1.         Fatto salvo quanto previsto dall'art. 86 commi 1 e 2 dello Statuto, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità.

2.         L'urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cura della Regione.