IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Capo
I
(Provvidenze
sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati)
Art. 1
(Clausola di urgenza e necessità)
1. La presente legge è dichiarata urgente
e necessaria, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio regionale.
Art. 2
(Provvidenze sociali a favore dei
malati oncologici e dei soggetti trapiantati)
1. I cittadini residenti nei comuni della
Regione Abruzzo che necessitano di trattamento radioterapico, chemioterapico e
di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie
oncologiche, nonché i soggetti trapiantati, hanno diritto:
a. al
rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di viaggio dal luogo
di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di
trasporto pubblico o con autoambulanza. La misura del rimborso per le spese di
viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a 1/5 del
costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
b. al
rimborso, fino alla misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel
luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché
adeguatamente documentate;
c. al
rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di trasporto,
effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o
domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purché
la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della
competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;
d. al
rimborso all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), fino alla misura
massima del 70% della spesa di soggiorno, con gli stessi limiti stabiliti dalla
lettera b).
Art. 3
(Regolamento attuativo)
1. La Giunta regionale dà attuazione al
presente Capo con proprio regolamento da approvare entro 60 giorni dalla
pubblicazione della presente legge, con cui stabilisce in particolare le
differenti percentuali massime delle provvidenze sociali spettanti agli aventi
diritto in base alla loro situazione reddituale calcolata secondo i criteri ISEE.
Art. 4
(Determinazione ed erogazione delle
provvidenze sociali a favore dei soggetti con patologie oncologiche)
1. La Giunta, all’inizio di ogni esercizio
finanziario, con propria delibera, determina la percentuale massima delle
provvidenze sociali erogabili per l’anno di riferimento, tenendo conto:
a) dei
limiti e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui
all’art. 3;
b) della
copertura finanziaria per l’anno di riferimento;
c) del
numero degli aventi diritto, comunicato dalle unità sanitarie locali di
residenza dei pazienti malati oncologici e dei pazienti trapiantati entro il 30
ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento;
2. Le Unità Sanitarie Locali di residenza
dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti
dalla presente legge nella misura determinata dalla Giunta, dietro
presentazione della relativa documentazione.
3. La Giunta regionale, su presentazione
di specifici rendiconti trimestrali da parte delle Unità Sanitarie Locali,
provvede al rimborso delle spese sostenute.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione del presente Capo si provvede mediante finanziamento del
nuovo capitolo di spesa U.P.B.13.01.003 denominato
"Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti
trapiantati" attraverso le risorse del capitolo di entrata 03.05.002 -
35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione
per il recupero dei sottotetti”.
2. Al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in
termini di competenza e di cassa:
a) Capitolo
di spesa U.P.B. 13.01.003, denominato
"Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti
trapiantati" in aumento di € 100.000,00;
b) Capitolo
di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli
oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento di €
100.000,00.
Capo
II
(Modifiche
alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014 e sostegno alimentare
alle persone in stato di povertà)
Art. 6
(Competenza delle Aziende Sanitarie
Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell’art. 1 della L.R. 20/2010)
1. La competenza al rilascio delle
autorizzazioni indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma è
devoluta alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Abruzzo, che la
esercitano mediante le strutture afferenti alla Farmaceutica Territoriale:
a) autorizzazioni
al trasferimento di titolarità della farmacia di cui all'art. 12 della legge
2.4.1968, n. 475, alla legge 8.11.1991, n. 362 e alla legge 4.8.2006, n. 248;
b) autorizzazioni
al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede di pertinenza
di cui all'art. 1, comma 4, della legge 2.4.1968, n. 475, così come modificata
ed integrata dalla legge 8.11.1991, n. 362 e dall'art. 13 del D.P.R. 21.8.1971,
n. 1275;
c) autorizzazioni
alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie
convenzionate pubbliche e private, ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 475/1968, della legge
362/1991, della legge 248/2006, nonché della legge 24.3.2012, n. 27 e s.m.i.;
d) autorizzazioni
alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia di cui all'art. 12 della
legge 2.4.1968, n. 475 e all'art. 369 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato
con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
e) autorizzazioni
alla sostituzione del direttore tecnico responsabile di deposito all'ingrosso
di medicinali ad uso umano ai sensi del D.Lgs.
219/2006 e s.m.i..
2. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono,
altresì, tenute all'aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie ed alla
trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.
3. La Giunta regionale, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure
applicative ed operative del regime transitorio.
4. L'art. 1 della L.R.
21 maggio 2010, n. 20, recante "Istituzione di dispensari farmaceutici in
condizioni territoriali particolari", è abrogato.
Art. 7
(Modifica all'art. 55 della L.R. 2/2013)
1. Il comma 1, dell'art. 55 della L.R. 10.1.2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituito dal seguente:
"1. Le domande di sanatoria presentate ai
sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo
IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui
procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della
presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali
l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31
dicembre 2014.".
Art. 8
(Modifiche alla L.R.
23/2014)
1. L'art. 11 della L.R.
28.4.2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005,
n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44,
16 settembre 1998, n. 81, 28 aprile 2014, n. 23) è abrogato e, di conseguenza,
rivivono:
a) la lett. d bis) del comma 1 dell'art. 4
della L.R. 81/1998 e s.m.i.
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
b) la lett. j bis) della comma 2 ed il
comma 6 bis dell'art. 8 della L.R. 81/1998 e s.m.i..
2. Al comma 2, dell'art. 14 della L.R. 23/2014, le parole "0,300 KW" sono
sostituite con "0,500 MW".
Art. 9
(Sostituzione dell’art. 13 della L.R. 23/2014)
1. L’art. 13 della L.R.
23/2014 è sostituito dal seguente:
“Art.
13
(Emissioni
in atmosfera)
1. Al fine della tutela e valorizzazione
delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e
che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per
violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della
riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale
autorizzazione è sospesa l'attività relativa alle emissioni in atmosfera.”.
Art. 10
(Modifiche alla L.R.
24/2014)
1. Alla L.R.
29.4.2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole
e di contenimento del consumo del suolo) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art.
2, comma 1, lett. a), dopo le parole "strumenti urbanistici" sono
soppresse le seguenti parole "nonché le aree di fatto utilizzate a scopi
agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque
libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione
urbanistica";
b) all'art.
2, comma 1, lett. b) dopo le parole "connessi all'attività agricola"
sono aggiunte le seguenti parole "ad esclusione delle opere di cui
all'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni
in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione
edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13
del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di
applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del
1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) e delle
opere e interventi di interesse statale";
c) alla
rubrica dell'art. 3 le parole "superficie agricola" sono sostituite
dalle seguenti parole "suolo agricolo";
d) all'art.
3, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e bis) un rappresentante dell'Assessorato
regionale all'Urbanistica;";
e) il
comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"7. Se la Regione non provvede entro il termine
di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le determinazioni
sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta
dell'Assessore competente.".
f) all'art.
11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le
parole "e comunque non oltre il termine di sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti parole "e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di
cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge";
2) le
parole "di superficie agricola" sono sostituite dalle seguenti parole
"di suolo agricolo";
3) dopo
le parole "realizzazione di interventi" sono soppresse le seguenti
parole "già autorizzati e".
Art. 11
(Sostegno alimentare alle persone
in stato di povertà)
1. Al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in
termini di competenza e di cassa:
a) Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020,
denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il
recupero dei sottotetti" in aumento di € 100.000,00;
b) Capitolo di spesa 13.01.007 - 71528,
denominato "Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà" in
aumento di € 100.000,00.
Capo
III
(Finalizzazione
di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta
2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014)
Art. 12
(Finalizzazione di risorse e
determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote
imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2014)
1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
in esito alle verifiche dei Tavoli tecnici di cui al medesimo articolo, dispone
l'utilizzo dell'importo complessivo di Euro 32,8 milioni quale eccedenza al 31
dicembre 2013 del gettito fiscale da destinare alla copertura degli oneri
sanitari pregressi.
2. Per le finalità previste nel presente
articolo, al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario,
approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, sono
apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a) lo
stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato "Fondo
per la riassegnazione di economie vincolate" è
diminuito di Euro 32,8 milioni;
b) lo
stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1, denominato
"Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse
derivanti dagli automatismi fiscali" è incrementato di Euro 32,8 milioni.
3. Il presente Capo destina le risorse di
cui al presente articolo alla rideterminazione, in riduzione, per l'anno
d'imposta 2014, delle maggiorazioni già vigenti per le aliquote fiscali
relative all'addizionale regionale all'Irpef e all'Imposta regionale sulle
attività produttive.
Art. 13
(Addizionale Regionale Irpef)
1. Limitatamente all'anno d'imposta 2014,
l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge
dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:
a) fino
a € 15.000,00: maggiorazione di 0,31 punti percentuali;
b) oltre
€ 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,43 punti percentuali;
c) oltre
€ 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.
Art. 14
(Imposta regionale sulle attività
produttive)
1. Limitatamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività
produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali)
applicando:
a) all'aliquota
di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la
maggiorazione di 0,76 punti percentuali;
b) alle
aliquote di cui all'art. 16, comma l-bis del D.Lgs.
446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali.
2. In deroga a quanto stabilito al comma
1, per i soggetti passivi di cui alle sottoelencate
disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività
produttive è determinata applicando alla aliquota di cui all'art. 16, comma 1
del D.Lgs. 446/1997 la riduzione di 0,16 punti
percentuali, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di
agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1
del D.Lgs. 446/1997, con la maggiorazione di 0,76
punti percentuali:
a) art.
14, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e
pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)",
come modificata dall'art. 84, comma 5 della L.R. 26
aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria regionale 2004)";
b) art.
43, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e
pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale
2003)";
c) art.
84, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 26 aprile 2004, n.
15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale
2004)”;
d) L.R. 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle
farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).
Art. 15
(Irap settore agricolo)
1. Limitatamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività
produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali) è stabilita nella misura ivi
prevista.
Art. 16
(Variazioni al bilancio di
previsione 2014)
1. Le minori entrate per il bilancio di
previsione 2014, derivanti dall'applicazione del presente Capo, sono
quantificate in euro 32,8 milioni.
2. Al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, approvato con la L.R.
13 gennaio 2014, n. 8, come modificato dall'art. 12, sono apportate le seguenti
variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) lo
stanziamento dei capitolo di entrata 01.01.003 - 11720.1 denominato
"Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - D.Lgs.
446 del 15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni
proprie" è ridotto di Euro 14,8 milioni;
b) lo
stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770.1 denominato
"Addizionale irpef di cui al D.Lgs. 446 del
15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie" è
ridotto di Euro 18 milioni;
c) lo
stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1 denominato
"Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse
derivanti dagli automatismi fiscali" è ridotto di Euro 32,8 milioni.
Capo
IV
(Disposizioni
finali)
Art. 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 21
maggio 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
****************
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 21.05.2014, n. 32
"Provvidenze
sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche
alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare
alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione
aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta
regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N 81
Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Art. 4
(Comitato Istituzionale)
1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità
è composto:
a) dal
Presidente della Giunta regionale che lo presiede o, su sua delega, dal
componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989;
b) dai
Componenti la Giunta regionale preposti rispettivamente all'Urbanistica e Beni
Ambientali, all'Ecologia, ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura;
c) dal
Segretario Generale, con voto consultivo;
d) dai
Presidenti delle 4 Province, o dagli Assessori provinciali competenti in
materia di difesa del suolo da loro delegati, senza diritto di voto;
d-bis) dal Direttore dell'Area preposta alle
Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, con voto consultivo.
Art. 8
(Segretario dell'Autorità)
1. Il Segretario dell'Autorità è nominato
dal Comitato Istituzionale su proposta del Componente la Giunta preposto alla
legge n. 183 del 1989 ed è scelto in base a comprovata esperienza professionale
nelle materie oggetto della presente legge fra Dirigenti dell’Amministrazione
Pubblica o di quella privata ovvero tra professionisti con almeno 10 anni di
iscrizione al proprio albo professionale.
2. Il Segretario:
a) presiede
il Comitato Tecnico;
b) partecipa,
con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Istituzionale;
c) coordina la segreteria tecnico operativa di cui
all'art. 9;
d) cura
i rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti privati e promuove gli
accordi organizzativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e
di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142;
e) rilascia
il parere sulle concessioni di derivazione;
f) vigila
sull'attuazione del Piano di Bacino, dei relativi programmi di intervento,
nonché sull'osservanza degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 1
dell'articolo 5 alle lett. a), e), f) e g) della presente legge;
g) fissa,
nei limiti delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie, le attività da
svolgersi da parte della Segreteria Tecnico Operativa per dar seguito alle
direttive del Comitato Istituzionale;
h) rendiconta
annualmente in merito alle somme assegnate all'Autorità;
i) è
membro di diritto di entrambe le sezioni del Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo ove può essere rappresentato anche da un suo delegato;
j) svolge
ogni altra funzione attribuita dal Comitato Istituzionale;
j-bis) propone, attestandone la legittimità, al
Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici
gli atti amministrativi di sua competenza, ovvero gli atti per i quali
necessiti approvazione della Giunta regionale.
3. L'atto di nomina del Segretario è
trasmesso alla Giunta regionale.
4. Il Segretario affida, in caso di
assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato
Tecnico cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo
stesso compenso attribuito al Segretario.
5. Il Segretario presta la propria
attività di lavoro a tempo pieno e qualora scelto tra i funzionari appartenenti
alla pubblica amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1,
della legge 17 agosto 1990, n. 253, in posizione fuori ruolo ovvero in
aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari
si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge n. 253
del 1990.
6. Il rapporto di lavoro del Segretario
dell'Autorità è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata
quinquennale, rinnovabile. Il trattamento economico è pari a quello attribuito
ai Dirigenti della Regione Abruzzo e deve comprendere tutte le eventuali
retribuzioni ed indennità accessorie per essi previste.
6-bis).
Agli effetti del rapporto funzionale ed organizzativo il Segretario e la
Segreteria Tecnico Operativa rispondono al Direttore dell'Area preposta alle
Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, configurandosi in maniera
equivalente ad un Dirigente ed un Servizio attribuiti alla medesima Area.
LEGGE
REGIONALE 21 MAGGIO 2010, N. 20
Norme
urgenti in materia di assistenza farmaceutica.
Art. 1
(Istituzione di dispensari
farmaceutici in condizioni territoriali particolari)
1. Nell'ambito del procedimento biennale
di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la
Giunta regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di
uno per comune, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 6 della legge 8
novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del
settore farmaceutico).
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e
comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l'oggettiva
difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la
discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.
3. È preclusa l'istituzione di dispensari
farmaceutici nei centri abitati in cui non sussista alcuna forma di assistenza
sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
4. L'istituzione del dispensario viene
disposta su richiesta del Comune interessato, tenuto conto delle esigenze
assistenziali della popolazione nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e
3. Per i comuni e i centri abitati con popolazione sino a 3000 abitanti le
amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere all'assegnatario del
dispensario, istituito ai sensi del presente articolo, i locali idonei.
5. Il dispensario viene assegnato al
titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il
dispensario. In caso di rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in
favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con
preferenza per il titolare della farmacia più vicina, secondo i criteri da
stabilire in attuazione del comma 7. Nel caso di rinunzia il dispensario è
gestito dal Comune.
6. Il titolare del dispensario
farmaceutico istituito ai sensi della presente legge ha diritto all'indennità
di gestione ed al contributo previsti dalla vigente normativa per i dispensari
istituiti ai sensi della legge n. 362 del 1991.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con la competente
Commissione consiliare e sentite le Organizzazioni sindacali delle farmacie
pubbliche e private, provvede a definire con proprio provvedimento, i criteri
di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di
cui al comma 1.
8. Il dispensario in sede di revisione
della pianta organica, su proposta del Comune, è riassorbito alla sede
farmaceutica madre o alla circoscrizione di origine nel caso in cui vengano
meno uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.]
LEGGE
REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).
Art. 55
(Definizione delle domande di
sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)
1. Le domande di sanatoria presentate ai
sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo
IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui
procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della
presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali
l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31
dicembre 2014.
2. Al fine di consentire la celere
definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la
disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria
trasmettono all'ufficio comunale competente, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva
redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante:
a) la
disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
b) la
sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma
dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e
dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;
c) la
descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della
superficie e della volumetria delle stesse;
d) la
residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su
immobili destinati ad abitazione;
e) la
data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed
agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive
realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
f) l'avvenuta
esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art.
35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
g) l'avvenuta
variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facoltà del comune di
verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se
tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del
procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica
al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.
4. Il dirigente dell'Ufficio comunale
competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata
ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se
sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del
territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge
47/1985.
LEGGE
REGIONALE 28 Aprile 2014, N. 23
Modifiche
ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n.
5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e
ulteriori disposizioni normative.
Art. 11
(Modifiche alla L.R.
81/1998)
[1. La lettera d-bis), del comma 1,
dell'articolo 4 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. recante "Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo" è abrogata.
2. La lettera j-bis), del comma 2, e il
comma 6-bis, dell'articolo 8 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. sono abrogati.]
Art. 14
(Misure urgenti per le energie
rinnovabili e per la tutela dell'avifauna)
1. La Regione Abruzzo nel quadro delle
scelte ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente
l'utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e
rigenerabili. La Giunta regionale predispone entro 180 giorni il Piano
Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte
del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per
impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di
potenza superiore ad 1 MW.
2. Ai fini della tutela della biodiversità
della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di
mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità
aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in attuazione
delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per
l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori
aventi potenza singola o complessiva > 0,500 MW nelle seguenti aree:
a) Important Bird Areas;
b) aree
importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;
c) aree
circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella
Regione Abruzzo;
d) buffer
area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e
Nibbio bruno;
e) buffer
area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;
f) aree
circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di
Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;
g) aree
circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o
siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chirotteri inserite
nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;
h) aree
interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.
LEGGE
REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 24
Legge
quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del
consumo del suolo.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si
intende:
a) per
superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici
[nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla
destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e
infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola];
b) per
consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi
di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi
all'attività agricola ad esclusione delle opere di cui all'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma
coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998
concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della
legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione
dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e
della quota del costo di costruzione) e delle opere e interventi di interesse
statale.
Art. 3
(Limite al consumo di suolo
agricolo)
1. Con delibera del Consiglio regionale
previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) è determinata
l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio
regionale nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie
agricola.
2. Con deliberazione della Giunta
regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione
dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle
specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle
loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni
agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare,
della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane
e periurbane, dello stato della pianificazione
territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare
infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e
della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le
modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il
monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione di cui al presente
comma non sia adottata entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura.
3. La delibera di cui al comma 1 è
adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed
è aggiornata ogni 10 anni.
4. Con delibera della Giunta regionale è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un
Osservatorio con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola
sul territorio regionale e l'applicazione della presente legge. L'Osservatorio
opera presso la direzione regionale dell'Assessorato all'Agricoltura. Alle
spese di funzionamento dell'Osservatorio si fa fronte nei limiti delle risorse
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione
all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna
indennità neanche a titolo di rimborso spese. L'Osservatorio redige, entro il
31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale
che l'Assessore all'Agricoltura presenta, entro il 31 marzo successivo, al
Consiglio regionale. L'Osservatorio è così composto:
a) due
rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
b) un
rappresentante dell'Assessorato regionale all'Ambiente;
c) un
rappresentante dell'Assessorato regionale alla Cultura;
d) un
rappresentante dell'Assessorato regionale ai Trasporti;
e) cinque
rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui un rappresentante
dell'UPI ed un rappresentante dell'ANCI;
e-bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale
all'Urbanistica.
5. Ai lavori dell'Osservatorio di cui al
comma 4 può, previa intesa, partecipare un rappresentante dell'Istituto
nazionale di Statistica.
6. La Giunta regionale stabilisce
l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e
determina i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo
agricolo nella pianificazione territoriale degli Enti locali, fatti salvi i
diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito
rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle
trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel
quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale
strumento determini possibilità di consumo del suolo complessivamente
inferiori.
7. Se la Regione non provvede entro il
termine di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le
determinazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale
su proposta dell'Assessore competente.
Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art.
3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge, non è consentito il consumo di
suolo agricolo tranne che per la realizzazione di interventi [già autorizzati
e] previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, nonché per i
lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle Stazioni
appaltanti.
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo degli ARTICOLI 1 E 12 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475 (Norme
concernenti il servizio farmaceutico), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 1
L'autorizzazione
ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo
dall'autorità competente per territorio.
Il
numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni
3.300 abitanti.
La
popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente
l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del
parametro stesso.
Chi
intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per
la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria
competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede
ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli
altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via
pedonale più breve tra soglia e soglia delle famacie.
La
domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni
consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove
ha sede la farmacia.
Il
provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato
l'esercizio farmaceutico.
Ogni
nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non
inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli
abitanti della zona.
La
distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle
farmacie.
Art. 12
È
consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni
dalla conseguita titolarità.
Il
trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito
la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.
Il
trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto
con decreto del medico provinciale.
Il
farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo
o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra
farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.
A
tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio
ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.
Il
farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente
titolarità.
Al
farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta
soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare
un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al
quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria
farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è
consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora
abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria
competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente
l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi
farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.
Il
trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto
all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due
anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.
Ai
fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare
all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la
data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.
Le
suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto
dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche
verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.
Il
trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge,
non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non
venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la
decadenza.
Nel
caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso
della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di
farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità
o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli
eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la
responsabilità di un direttore.
Il
testo degli ARTICOLI 16 E 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 16
(Determinazione dell'imposta)
1. L'imposta è determinata applicando al
valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto
previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
1-bis.
Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'
articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da
quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota
del 3,80 per cento;
b) all'
articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
c) all'
articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,30 per cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo
10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a
quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare
l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti
percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per
categorie di soggetti passivi.
Art. 45
(Disposizioni transitorie)
1. Per i soggetti che operano nel settore
agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 1,70 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6
e7, per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e
al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i
due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente,
nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze
sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività
produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior
carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi
soppressi ai sensi degliarticoli 36 e 51, comma 1, in
base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini
della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità
applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può
superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito
nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore
a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999
e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap
diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni
di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio
in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che
sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la
propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni
del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura
proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il
credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in
via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle
disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta
regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno
1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.
Il
testo del COMMA 80 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art. 2
(Disposizioni diverse)
(Omissis)
80. Per la regione sottoposta al piano di
rientro resta fermo l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del piano,
delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF ove scattate automaticamente
ai sensi dell’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal
2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di
esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione
dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e
12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante
dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle
predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e
l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale
da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari
al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio.
Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un
disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle
coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla
massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle
predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e
l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale
da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari
al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo
triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono
consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un
Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti
disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di
risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di
determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e
coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione,
che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei
programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del
piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli
derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di
rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi
sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in
contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non
provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini
indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere
gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio
dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le
necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.
Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità,
qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato
conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle
aliquote fiscali nell’esercizio successivo per la quota corrispondente al
miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare
anche al blocco del turn over e al divieto di
effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di
attuazione del piano.
(Omissis)
Il
testo dell'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 1998, N. 89
(Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi
di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R.
n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di
applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del
1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 2
(Opere di urbanizzazione ed
assimilate)
Agli
effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:
a) primaria:
- strade
residenziali, marciapiedi e piste ciclabili;
- spazi
di sosta, di parcheggio e piazze;
- rete
fognante e impianti di depurazione;
- rete
idrica;
- reti
di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e
relative sottostazioni e centraline;
- reti
di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed
accessori pubblici o di pubblico interesse;
- spazi
di verde residuali di arredo e di rispetto;
- spazi
di verde attrezzato;
- barriere
di protezione dal rumore;
- spazi
per la raccolta dei rifiuti;
b) secondaria:
- asili
nido e scuole materne;
- scuole
dell'obbligo;
- mercati
di quartiere;
- delegazioni
comunali e altri uffici di quartiere;
- chiese
ed altri edifici per servizi religiosi;
- impianti
sportivi e aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport di quartiere;
- centri
sociali civici;
- attrezzature
culturali, sanitarie e ricreative di quartiere;
- parcheggi
pubblici;
c) generale:
- spese
di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).
Agli
effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte
le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei
per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle
aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui
all'art. 27 della legge n. 865 del 1971.
La
realizzazione delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di
pubblico interesse, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico,
dell'acqua, del gas ed allo smaltimento dei liquami così come alla lett. a) del
primo comma del presente articolo, dovunque previste, non necessitano di
conformità urbanistica e le stesse risultano assimilate alle opere di cui
all'art. 2, comma 60, p.to 7, lett. f) della legge n.
662 del 1996 e, come tali, assoggettate alle procedure di cui al p.to 11 del medesimo art. 2, comma 60 della richiamata
legge n. 662 del 1996, con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di cui
al p.to 8, lett. a) della medesima legge n. 662 del
1996, per le quali resta prescritta la preventiva autorizzazione ai sensi
dell'art. 48 della legge n. 94 del 1982, previa acquisizione dei pareri,
nulla-osta o assensi comunque denominati ai sensi della legge n. 1089 del 1939,
n. 1497 del 1939, n. 394 del 1991, n. 64 del 1974 e R.D.L. n. 3267 del 1923.
In
attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le normative degli
strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza
ulteriori provvedimenti.
Nei
casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori dovessero
insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della
legge n. 1766 del 1927 e della L.R. n. 25 del 1998 e
successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione ad eseguire le opere di
cui al terzo comma resta comunque subordinata al perfezionamento delle
procedure di cui alla richiamata L.R. n. 25 del 1988
nel testo in vigore.
Il
testo dell'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, N. 7 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 14
(IRAP per i piccoli comuni montani)
1. Con decorrenza dall'anno d'imposta in
corso alla data del 1° gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere
a) e b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è
ridotta ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3
del predetto decreto, al 3.25% limitatamente al valore della produzione netta
prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla L.R.
6 dicembre 1994, n. 92 art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane"
- e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 3000 abitanti,
quale risulta dal più recente censimento ISTAT.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è
applicata limitatamente al valore della produzione netta non superiore a
100.000 €.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 è
applicata nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
"de minimis".
4. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2 e 3
non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Il
testo dell'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005
della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), vigente alla data
della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 43
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno di imposta
in corso alla data del 1° gennaio 2003, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle
attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e),
del predetto decreto, considerati Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è determinata nella misura
del 3,25%, limitatamente all'attività istituzionale esercitata.
2. L'aliquota di cui al comma precedente
si applica anche alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381.
3. L'agevolazione di cui ai commi
precedenti si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio
della Regione Abruzzo.
Il
testo dell'ARTICOLO 84 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e
pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale
2004)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 84
(Nuove agevolazioni in materia di
imposta regionale sulle attività produttive)
1. Al fine di favorire lo sviluppo di
nuove iniziative nel territorio regionale, l'aliquota dell'imposta regionale
sulle attività produttive, per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a) b) e c) del D.Lgs. n. 446/1997, che
iniziano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i primi due periodi
d'imposta, è ridotta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.
16 comma 3, del predetto decreto, al 3,25%.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si
applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta,
prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a € 100.000,00,
nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
"de minimis".
3. L'agevolazione di cui ai commi
precedenti, non è cumulabile con altre agevolazioni vigenti nel territorio
della Regione Abruzzo e non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997.
4. Non costituisce inizio attività e,
quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di
quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso
beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di
società.
5. Al comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 7/2002 (Legge finanziaria regionale) le parole «con
popolazione fino a 2000 abitanti» sono sostituite dalle parole «con popolazione
fino a 3000 abitanti».
Il
testo dell'ARTICOLO 141 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO
REGIONALE, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 141
(Prorogatio
del Consiglio regionale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.
86 commi 1 e 2 dello Statuto, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio
regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio regionale sono
prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni,
limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni
derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o
legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e
necessità.
2. L'urgenza e la necessità sono
espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle
situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed
improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave
danno per gli interessi affidati alle cura della Regione.