LA  GIUNTA  REGIONALE

 

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m. e i.;

VISTO il Reg.(CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea decisione C(2008) 701 del 15/02/2008, e approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 e modificato con successiva decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 787 del 21.12.2009, e pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29.01.2010;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2012) 8498 del 26/11/2012 che approva la revisione del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 e la relativa presa d’atto di cui alla D.G.R. n. 939 del 28/12/2012.;

VISTA D.G.R. 59 del 08 febbraio 2010- Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 79/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale” – Misure 112, 121 e 123, azione 1.

VISTO il documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi”  - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013, reperibile anche sul sito http://www.politicheagricole.it;

VISTA la legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che tra l’altro abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 414 del 3/08/2009 avente per oggetto: “Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Ulteriori disposizioni per la presentazione delle domande di preadesione” con la quale è stato deliberato, tra l’altro, di autorizzare la presentazione delle domande di preadesione al Programma di Sviluppo Rurale - Misure 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e Misura 123  - azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto di prodotti agricoli”;

VISTA la successiva D.G.R. n. 589 del 19/10/2009 avente per oggetto: “Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Scadenza termine di presentazione domande di preadesione” con la quale è stato stabilito, altresì, che le domande di preadesione per le misure soprarichiamate potevano essere presentate, con le modalità previste dalla D.G.R. 414 del 03/08/2009, fino alla data del 30/11/2009;

VISTA la D.G.R. n. 902 del 23/11/2010 avente per oggetto: “Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Disposizioni per la presentazione delle domande di preadesione - Misure 121 e 123 azione 1” con la quale è stato deliberato, tra l’altro, di autorizzare la presentazione delle domande di preadesione al Programma di Sviluppo Rurale - Misure 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e Misura 123  - azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto di prodotti agricoli”;

VISTE la D.G.R. n. 217 del 31/03/2014 di approvazione del nuovo Bando della Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” azione 1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” e la D.G.R. n. 242 del 07/04/2014 di approvazione del nuovo bando della misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” nelle quali è stato previsto che:

“Per quanto attiene le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 902 del 23/11/2010, con opere realizzate anche parzialmente, sono ammissibili le spese sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di preadesione.

Le domande di preadesione, presentate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 902 del 23/11/2010, che non saranno convertite in domande di aiuto entro i termini previsti dal presente bando, saranno considerate decadute e archiviate”;

RITENUTO opportuno estendere le condizioni previste nei bandi soprarichiamati per coloro che hanno presentato domanda di preadesione ai sensi della D.G.R. n. 902 del 23/11/2010 anche a coloro che hanno presentato domanda di preadesione ai sensi della D.G.R. n. 414 del 3/08/2014;

RITENUTO opportuno dare atto che le istanze presentate in adesione alla D.G.R. n. 414/2009 potranno essere considerate valide solo se presentate successivamente al 03/08/2009 ed entro il 30/11/2009 (data di scadenza fissata dalla D.G.R. n. 589 del 19/10/2009);

RITENUTO opportuno confermare, altresì, che per le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. 414/2009 saranno attribuiti, in caso di parità di punteggio, priorità come definite nei bandi di attuazione delle misure e che, comunque, potranno essere ammissibili solo le spese sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di preadesione.

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

VISTA la legge regionale n. 77/1999;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni  riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1.         di estendere le condizioni previste nei bandi approvati con D.G.R. n. 217 del 31/03/2014 e D.G.R. n. 242 del 07/04/2014 per coloro che hanno presentato domanda di preadesione ai sensi della D.G.R. n. 902 del 23/11/2010 anche a coloro che hanno presentato domanda di preadesione ai sensi della D.G.R. n. 414 del 3/08/2014;

2.         di dare atto, per gli effetti di quanto sopra disposto, che potranno essere considerate valide solo istanze di preadesione presentate successivamente al 03/08/2009 e entro la data di scadenza del 30/11/2009 fissata dalla D.G.R. 589 del 19/10/2009;

3.         di confermare altresì, che per le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 414/2009 saranno attribuiti, in caso di parità di punteggio, priorità come definite nei bandi di attuazione delle misure e che, comunque, potranno essere ammissibili solo le spese sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di preadesione;

4.         di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo.