LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO
il Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e s.m. e i.;
VISTO
il Reg.(CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della Politica
Agricola Comune;
VISTO
il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. della Commissione
recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO
il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO
il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla
Commissione Europea decisione C(2008) 701 del 15/02/2008, e approvato dalla
Giunta Regionale con D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 e
modificato con successiva decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 787 del 21.12.2009, e pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29.01.2010;
VISTA
la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2012) 8498 del 26/11/2012 che
approva la revisione del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 e
la relativa presa d’atto di cui alla D.G.R. n. 939
del 28/12/2012.;
VISTA
D.G.R. 59 del 08 febbraio 2010- Disposizioni
regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, “disciplina del regime
di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 79/2009 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
Programmi di Sviluppo Rurale” – Misure 112, 121 e 123, azione 1.
VISTO
il documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale e ad interventi analoghi” -
intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013, reperibile anche sul sito http://www.politicheagricole.it;
VISTA
la legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge
n. 300 del 29 settembre 2000);
VISTO
il D.P.R. n. 445/2000 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12/04/2013,
che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
VISTO
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che tra l’altro abroga il Reg.
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO
il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo
sviluppo agricolo da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno
2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTA
la D.G.R. n. 414 del 3/08/2009 avente per oggetto:
“Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Ulteriori
disposizioni per la presentazione delle domande di preadesione” con la quale è
stato deliberato, tra l’altro, di autorizzare la presentazione delle domande di
preadesione al Programma di Sviluppo Rurale - Misure 121 “Ammodernamento delle
aziende agricole” e Misura 123 - azione
1 “Accrescimento del valore aggiunto di prodotti agricoli”;
VISTA
la successiva D.G.R. n. 589 del 19/10/2009 avente per
oggetto: “Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 –
Scadenza termine di presentazione domande di preadesione” con la quale è stato
stabilito, altresì, che le domande di preadesione per le misure soprarichiamate
potevano essere presentate, con le modalità previste dalla D.G.R.
414 del 03/08/2009, fino alla data del 30/11/2009;
VISTA
la D.G.R. n. 902 del 23/11/2010 avente per oggetto:
“Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Disposizioni
per la presentazione delle domande di preadesione - Misure 121 e 123 azione 1”
con la quale è stato deliberato, tra l’altro, di autorizzare la presentazione
delle domande di preadesione al Programma di Sviluppo Rurale - Misure 121
“Ammodernamento delle aziende agricole” e Misura 123 - azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto
di prodotti agricoli”;
VISTE
la D.G.R. n. 217 del 31/03/2014 di approvazione del
nuovo Bando della Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali” azione 1 “Trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli” e la D.G.R. n. 242 del 07/04/2014
di approvazione del nuovo bando della misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole” nelle quali è stato previsto che:
“Per
quanto attiene le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 902 del 23/11/2010, con opere realizzate anche
parzialmente, sono ammissibili le spese sostenute per interventi realizzati
dopo la presentazione della domanda di preadesione.
Le
domande di preadesione, presentate ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale (D.G.R.) n. 902 del 23/11/2010, che non
saranno convertite in domande di aiuto entro i termini previsti dal presente
bando, saranno considerate decadute e archiviate”;
RITENUTO
opportuno estendere le condizioni previste nei bandi soprarichiamati per coloro
che hanno presentato domanda di preadesione ai sensi della D.G.R.
n. 902 del 23/11/2010 anche a coloro che hanno presentato domanda di
preadesione ai sensi della D.G.R. n. 414 del
3/08/2014;
RITENUTO
opportuno dare atto che le istanze presentate in adesione alla D.G.R. n.
414/2009 potranno essere considerate valide solo se presentate successivamente
al 03/08/2009 ed entro il 30/11/2009 (data di scadenza fissata dalla D.G.R. n. 589 del 19/10/2009);
RITENUTO
opportuno confermare, altresì, che per le domande di preadesione presentate ai
sensi della D.G.R. 414/2009 saranno attribuiti, in
caso di parità di punteggio, priorità come definite nei bandi di attuazione
delle misure e che, comunque, potranno essere ammissibili solo le spese
sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di
preadesione.
DATO
ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Interventi
Strutturali hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per
quanto attiene alle rispettive competenze;
VISTA
la legge regionale n. 77/1999;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per
le motivazioni riportate in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate:
1. di estendere le condizioni previste nei
bandi approvati con D.G.R. n. 217 del 31/03/2014 e D.G.R. n. 242 del 07/04/2014 per coloro che hanno
presentato domanda di preadesione ai sensi della D.G.R.
n. 902 del 23/11/2010 anche a coloro che hanno presentato domanda di
preadesione ai sensi della D.G.R. n. 414 del
3/08/2014;
2. di dare atto, per gli effetti di quanto
sopra disposto, che potranno essere considerate valide solo istanze di
preadesione presentate successivamente al 03/08/2009 e entro la data di
scadenza del 30/11/2009 fissata dalla D.G.R. 589 del
19/10/2009;
3. di confermare altresì, che per le
domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R.
n. 414/2009 saranno attribuiti, in caso di parità di punteggio, priorità come
definite nei bandi di attuazione delle misure e che, comunque, potranno essere
ammissibili solo le spese sostenute per interventi realizzati dopo la
presentazione della domanda di preadesione;
4. di pubblicare, integralmente, la
presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito
internet della Regione Abruzzo.