IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, recante: “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE,
2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE,
2006/17/CE, 2006/86/CE, 2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE,
2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge
europea regionale 2012);
CONSIDERATO:
- che, in attuazione del Titolo XI della
suddetta legge regionale n. 64/2012, la Giunta regionale può concedere, fra gli
altri, all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (di seguito denominata
anche ARA) finanziamenti pubblici nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato per la realizzazione di programmi finalizzati alla tenuta dei
libri genealogici ed all'effettuazione dei controlli della produttività
animale, nonché all'erogazione dei servizi di assistenza tecnica specialistica;
- che, ai sensi di quanto previsto al
comma 1 dell’articolo 102 della predetta legge regionale, la Giunta regionale
per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 98, 99 e 100 della stessa
legge regionale adotta un programma operativo triennale che individua le
condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di che trattasi a
favore degli allevatori;
PRESO
ATTO che con deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 814 sono
stati approvati gli “Indirizzi programmatici triennali 2013/2015” di cui
all’art. 102 della legge citata, che si dichiarano rientranti nel campo di
applicazione dell’articolo 15 e 16 del Reg. (CE) n. 1857/2006;
ATTESO
che le attività di cui all’articolo 100 della legge regionale 64 del 2012
(legge europea regionale 2012) sono ammissibili a finanziamento ai sensi dell’articolo
15, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 e che gli stessi aiuti sono compatibili
con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del
trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88,
paragrafo 3, del trattato in quanto soddisfano tutte le condizioni di cui ai
paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 15 del regolamento medesimo;
RITENUTO,
quindi,
- di potere istituire un Regime di aiuto
relativo alla fornitura da parte dell’Associazione Regionale Allevatori
d’Abruzzo dei Servizi di Assistenza tecnica nel settore agricolo per un importo
complessivo di spesa pubblica pari ad € 1.894.746,76;
- di riconoscere in favore
dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo un finanziamento pubblico per la fornitura dei Servizi di Assistenza
tecnica nel settore agricolo per un importo di contributo pubblico complessivo
di spesa pubblica pari ad € 1.894.746,76 a copertura del 100% dei costi di cui
al paragrafo 2, dell’articolo 15, del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
RESO
NOTO, che:
- il contributo pubblico ammissibile in
favore dell’ARA sarà erogato soltanto dopo l’avvenuta pubblicazione della
sintesi delle informazioni delle misure oggetto d’aiuto del presente
provvedimento sul sito della Commissione europea – Direzione generale dell’Agricoltura
e dello sviluppo rurale;
- gli aiuti alle aziende zootecniche
della regione Abruzzo, per il tramite dell’ARA, sono concessi nel rispetto
della intensità di aiuto fissata al paragrafo 3, dell’articolo 15 del
Regolamento (CE) n. 1857/2006, per
coprire il 100% dei costi di cui al paragrafo 2 del regolamento medesimo per l’importo complessivo di €1.894.746,76;
- gli aiuti sono erogati in natura sotto
forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai
produttori;
- gli aiuti devono essere accessibili a
tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri
oggettivamente definiti;
- l’appartenenza all’ARA non deve
costituire una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali
contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’Associazione di cui
trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
TENUTO
CONTO, inoltre, che dagli aiuti previsti dal presente provvedimento sono
escluse le aziende zootecniche che:
- abbiano usufruito in passato di un
aiuto incompatibile che deve essere ancora rimborsato, finchè
detto aiuto, maggiorato degli interessi di mora, sia stato rimborsato o
depositato su un conto vincolato;
- ricadano nella qualificazione
d’imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti Orientamenti comunitari per gli
Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà;
CONSIDERATO,
quindi, che l’efficacia del presente provvedimento e l’erogazione dell’eventuale contributo pubblico in favore dell’ARA, è
subordinata:
- alla trasmissione, mediante il sistema
informatico SANI (State Aid Notifications
Interactive website), alla Commissione europea delle
relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della stessa
Commissione europea sul proprio sito –
Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
- alla pubblicazione delle predette
sintesi delle informazioni sul sito della Commissione europea – Direzione Generale
dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;
RITENUTO,
quindi, di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari
e Cooperazione Interistituzionale della Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia, per gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante il
sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive
website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni
che saranno pubblicate a cura della stessa Commissione europea sul proprio sito
– Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto
delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
RITENUTO,
inoltre, di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta
Regionale, Legislativo e BURA della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare
il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di
trasparenza;
CONSIDERATO,
infine, che il presente atto è di mera esecuzione della legge regionale 18
dicembre 2012, n. 64 e della deliberazione di Giunta Regionale 11 novembre
2013, n. 814;
VISTA
la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al dirigente la
competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
per
i motivi esposti in narrativa:
1. di istituire un Regime di aiuto
relativo alla fornitura da parte dell’Associazione Regionale Allevatori
d’Abruzzo dei Servizi di Assistenza tecnica nel settore agricolo per un importo
complessivo di spesa pubblica pari ad € 1.894.746,76;
2. di riconoscere in favore
dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo un finanziamento pubblico per la fornitura dei Servizi di Assistenza
tecnica nel settore agricolo per un importo di contributo pubblico complessivo
di spesa pubblica pari ad € 1.894.746,76 a copertura del 100% dei costi di cui
al paragrafo 2, dell’articolo 15, del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
3. di subordinare l’efficacia del presente
provvedimento e, quindi, l’erogazione dell’eventuale contributo pubblico in favore dell’ARA:
- alla
trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid
Notifications Interactive
website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni
che saranno pubblicate a cura della Commissione europea sul proprio sito – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello
sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
1857/2006;
- alla
pubblicazione delle predette sintesi delle informazioni sul sito della
Commissione europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo
rurale;
4. di rendere noto, altresì, che:
- gli
aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano
pagamenti diretti in denaro ai produttori;
- gli
aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona
interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti;
- l’appartenenza
all’ARA non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio e gli
eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione di
cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
5. di trasmettere la presente
determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale
della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per gli adempimenti
connessi alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive website), alla Commissione europea delle
relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della stessa
Commissione europea sul proprio sito – Direzione Generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
1857/2006;
6. di autorizzare il Servizio Verifica
Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Giunta
della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai
sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini