IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012);

CONSIDERATO:

-          che, in attuazione del Titolo XI della suddetta legge regionale n. 64/2012, la Giunta regionale può concedere, fra gli altri, all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (di seguito denominata anche ARA) finanziamenti pubblici nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato per la realizzazione di programmi finalizzati alla tenuta dei libri genealogici ed all'effettuazione dei controlli della produttività animale, nonché all'erogazione dei servizi di assistenza tecnica specialistica;

-          che, ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 102 della predetta legge regionale, la Giunta regionale per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 98, 99 e 100 della stessa legge regionale adotta un programma operativo triennale che individua le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di che trattasi a favore degli allevatori;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 814 sono stati approvati gli “Indirizzi programmatici triennali 2013/2015” di cui all’art. 102 della legge citata, che si dichiarano rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 15 e 16 del Reg. (CE) n. 1857/2006;

ATTESO che le attività di cui all’articolo 100 della legge regionale 64 del 2012 (legge europea regionale 2012) sono ammissibili a finanziamento ai sensi dell’articolo 15, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 e che gli stessi aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato in quanto soddisfano tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 15 del regolamento medesimo;

RITENUTO, quindi,

-          di potere istituire un Regime di aiuto relativo alla fornitura da parte dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo dei Servizi di Assistenza tecnica nel settore agricolo per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 1.894.746,76;

-          di riconoscere in favore dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo un finanziamento pubblico  per la fornitura dei Servizi di Assistenza tecnica nel settore agricolo per un importo di contributo pubblico complessivo di spesa pubblica pari ad € 1.894.746,76 a copertura del 100% dei costi di cui al paragrafo 2, dell’articolo 15, del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

RESO NOTO, che:

-          il contributo pubblico ammissibile in favore dell’ARA sarà erogato soltanto dopo l’avvenuta pubblicazione della sintesi delle informazioni delle misure oggetto d’aiuto del presente provvedimento sul sito della Commissione europea – Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;

-          gli aiuti alle aziende zootecniche della regione Abruzzo, per il tramite dell’ARA, sono concessi nel rispetto della intensità di aiuto fissata al paragrafo 3, dell’articolo 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006,  per coprire il 100% dei costi di cui al paragrafo 2 del regolamento medesimo  per l’importo complessivo di €1.894.746,76;

-          gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori;

-          gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti;

-          l’appartenenza all’ARA non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’Associazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;

TENUTO CONTO, inoltre, che dagli aiuti previsti dal presente provvedimento sono escluse le aziende zootecniche che:

-          abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile che deve essere ancora rimborsato, finchè detto aiuto, maggiorato degli interessi di mora, sia stato rimborsato o depositato su un conto vincolato;

-          ricadano nella qualificazione d’imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

CONSIDERATO, quindi, che l’efficacia del presente provvedimento e  l’erogazione dell’eventuale  contributo pubblico in favore dell’ARA, è subordinata:

-          alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della stessa Commissione europea sul proprio sito  – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

-          alla pubblicazione delle predette sintesi delle informazioni sul sito della Commissione europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;

RITENUTO, quindi, di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della stessa Commissione europea sul proprio sito – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 e della deliberazione di Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 814;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al dirigente la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1.         di istituire un Regime di aiuto relativo alla fornitura da parte dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo dei Servizi di Assistenza tecnica nel settore agricolo per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 1.894.746,76;

2.         di riconoscere in favore dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo un finanziamento pubblico  per la fornitura dei Servizi di Assistenza tecnica nel settore agricolo per un importo di contributo pubblico complessivo di spesa pubblica pari ad € 1.894.746,76 a copertura del 100% dei costi di cui al paragrafo 2, dell’articolo 15, del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

3.         di subordinare l’efficacia del presente provvedimento e, quindi, l’erogazione dell’eventuale  contributo pubblico in favore dell’ARA:

-          alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della Commissione europea sul proprio sito  – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

-          alla pubblicazione delle predette sintesi delle informazioni sul sito della Commissione europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;

4.         di rendere noto, altresì, che:

-          gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori;

-          gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti;

-          l’appartenenza all’ARA non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;

5.         di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della stessa Commissione europea sul proprio sito – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

6.         di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini