IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di approvare, ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 152 e s.m.i. e dell’art. 45  della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., il progetto presentato dalla  GLOBUS Sas con sede in Via Nazionale Adriatica Nord, n. 39 – Francavilla al M. (CH), P.I. n. 02032730695,  per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti sperciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da servizi di micro-raccolta, da ubicare in loc. Foro del Comune di ARI (CH), foglio n. 1, p.lle nn. 25 e 27, per complesivi 4.400 (fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R13 e D15), costituito dagli elaborati citati in premessa, avente una capacità istantanea di stoccaggio pari a mc. 830 (T. 1.160) ed una capacità complessiva annua pari a T. 12.000, le cui modalità realizzative e gestionali risultano analiticamente riportate nela parere ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di Chieti, prot. n. 4318 del 24.09.2013, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2.         di autorizzare la Ditta indicata in oggetto alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dell’art. 45 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., dell’impianto di cui al precedente punto 1), presso il quale possono essere avviati i CER indicati nell’allegato parte integrante e sostanziale;

3.         di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio e sopra indicati e alle prescrizioni stabilite nel parere ARTA indicato al precedente punto 1); inoltre la Ditta beneficiaria è obbligata, in particolare a:

a.         Escludere qualsiasi attività di gestione di rifiuti nella fascia di 50 metri dal confine demaniale fluviale;

b.         Realizzare, ove non previsti, di bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi;

c.         Ricostruire l’andamento falda e presentare un piano di monitoraggio da concordare con la sede centrale dell’ARTA, prima dell’espletamento del procedimento dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06;

d.         la recinzione risulti ad una distanza non inferiore a 50 mtl dal limite esterno dell’area golenale del fiume Foro;

e.         prima dell’inizio dei lavori, venga concordato cona la scrivente (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo)  colore e texture del prefabbricato da utilizzare, nonché tipo e colore relativo agli infissi ed alla recinzione;

f.          si provveda, nello stesso contesto ( precedente punto –e-) a stabilire un’idonea e più diffusa piantumazione tesa a favorire l’inserimento nel paesaggio;

g.         rispetto di ulteriori condizioni gestionali proposte dalla Società beneficiaria, riportate nella relazione tecnica datata marzo 2013;

4.         di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;

5.         di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

6.         di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 13);

-          comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

          il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-          data di avvio dell’impianto;

-          documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delel vigenti normative in materia;

-          copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima normativa;

7.         di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-          l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-          la predisposizione e l’attuazione delle  attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste nell’allegato  parere ARTA Abruzzo;

8.         di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9.         di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

-          deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-          deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-          devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

10.       di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all’ARTA - Distretto Provinciale di CHIETI di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

11.       di richiamare la Ditta all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;

12.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

13.       di obbligare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

14.       di stabilire che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta e presentare il “Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all’Allegato 5 dello stesso;

15.       di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

16.       di condizionare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo della verifica della comunicazione antimafia prevista dal vigente Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., che sarà tempestivamente comunicata alla Ditta in oggetto da parte dello scrivente Servizio;

17.       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

18.       di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura del SUAP, al Comune di ARI (CH), all’Amministrazione Provinciale di CHIETI, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di CHIETI nonché, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

20.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), a cura dello scrivente Servizio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini