IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di approvare,
ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n°
152 e s.m.i. e dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., il progetto presentato dalla GLOBUS Sas con sede
in Via Nazionale Adriatica Nord, n. 39 – Francavilla al M. (CH), P.I. n.
02032730695, per la realizzazione e la
gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti sperciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi,
provenienti da servizi di micro-raccolta, da ubicare
in loc. Foro del Comune di ARI (CH), foglio n. 1, p.lle
nn. 25 e 27, per complesivi
m² 4.400 (fasi gestionali di cui all’allegato C della
parte IV del T.U.A. R13 e D15), costituito dagli
elaborati citati in premessa, avente una capacità istantanea di stoccaggio pari
a mc. 830 (T. 1.160) ed una capacità complessiva
annua pari a T. 12.000, le cui modalità realizzative
e gestionali risultano analiticamente riportate nela
parere ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di Chieti, prot.
n. 4318 del 24.09.2013, parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
2. di autorizzare
3. di stabilire
che l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è condizionata al rispetto
delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del
procedimento istruttorio e sopra indicati e alle prescrizioni stabilite nel parere
ARTA indicato al precedente punto 1); inoltre
a. Escludere
qualsiasi attività di gestione di rifiuti nella fascia di 50 metri dal confine
demaniale fluviale;
b. Realizzare, ove non previsti, di bacini
di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi;
c. Ricostruire
l’andamento falda e presentare un piano di monitoraggio da concordare con la
sede centrale dell’ARTA, prima dell’espletamento del procedimento dell’art. 208
del D. Lgs. n. 152/06;
d. la recinzione
risulti ad una distanza non inferiore a 50 mtl dal
limite esterno dell’area golenale del fiume Foro;
e. prima
dell’inizio dei lavori, venga concordato cona la
scrivente (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
l’Abruzzo) colore
e texture del prefabbricato da utilizzare, nonché
tipo e colore relativo agli infissi ed alla recinzione;
f. si provveda, nello stesso contesto ( precedente punto –e-) a
stabilire un’idonea e più diffusa piantumazione tesa a favorire l’inserimento nel
paesaggio;
g. rispetto di ulteriori condizioni gestionali proposte dalla
Società beneficiaria, riportate nella relazione tecnica datata marzo 2013;
4. di stabilire
che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2), è concessa per un periodo
di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il
tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione
che di gestione dell’impianto;
5. di precisare
che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2), è prorogabile nelle forme
stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.,
su istanza motivata da parte della Ditta interessata;
6. di stabilire
che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio
della seguente documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 13);
- comunicazione
alla quale deve essere allegata un dichiarazione del
Direttore dei Lavori contenente:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
- data di avvio
dell’impianto;
- documentazione
comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n.
380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente
ai sensi delel vigenti normative in materia;
- copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di
presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima normativa;
7. di disporre
che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto,
salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato,
- la conformità
dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- l’idoneità
delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il regolare
funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima
potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- la
predisposizione e l’attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo
e di caratterizzazione previste nell’allegato
parere ARTA Abruzzo;
8. di prescrivere
che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere
esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già
previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o
attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
9. di precisare
che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti
ulteriori prescrizioni:
- deve essere
evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità,
il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere
garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie
ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del
sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
- devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
10. di richiamare
11. di richiamare
12. di dare atto che
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione
comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del
Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e
dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
13. di obbligare
14. di stabilire
che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161,
art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell’impianto, siano
previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti
materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera siano utilizzati
nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima
dell’inizio dei lavori,
15. di fare salve
eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni
di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e
direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente
autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti
normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura
edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità,
devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della
presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
16. di condizionare
l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo della verifica della
comunicazione antimafia prevista dal vigente Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.,
che sarà tempestivamente comunicata alla Ditta in oggetto da parte dello
scrivente Servizio;
17. di redigere il
presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato
ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente
SUAP;
18. di disporre che
copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura del SUAP, al Comune di
ARI (CH), all’Amministrazione Provinciale di CHIETI, all’A.R.T.A.
– Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. -
Distretto Provinciale di CHIETI nonché, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
20. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.),
a cura dello scrivente Servizio.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini