IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e
integrazioni;
DATO
ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH31/317/Usi Civici del 31/03/2014,
che forma parte integrante e sostanziale
del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche
Forestali Demanio Civico ed Armentizio della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di CASALINCONTRADA (CH);
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 2 datato 20/11/2013 allegato alla Determinazione
Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno
richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali, il
canone annuo da corrispondere al Comune di CASALINCONTRADA, oltre alle 10
annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei
Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato
“A” elenco n. 2 datato 20/11/2013 sopra
richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori
base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con
l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R.
n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco
n. 2 datato 20/11/2013
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di CASALINCONTRADA
(CH) a favore delle 4 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 2 datato
20/11/2013 formato da n. 1 facciate;
- di fare obbligo al Comune di
CASALINCONTRADA (CH) a riscuotere i
canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 2 datato
20/11/2013 nonché effettuare l’affrancazione;
- di fare obbligo al Comune di
CASALINCONTRADA (CH) a reinvestire i
proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di
CASALINCONTRADA(CH) ad applicare la
riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R.
n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio,
con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato