LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato decreto, che, alla parte Terza, Sezione II, definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 15/6/2009 e s.m.i. ( DGR n. 25/2012 e DGR n. 31/2013) con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 152/06 con particolare riferimento all’applicazione del Deflusso Minimo Vitale sui corsi d’acqua, è stato istituito un gruppo di lavoro per la sperimentazione dell’applicazione del Deflusso Minimo Vitale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 9/8/2010 con la quale, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/06,  è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che con la DGR 614/2010 sopra richiamata sono state adottate, quali misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 121 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le disposizioni di cui dall’art. 1 all’art. 82 del documento “Norme Tecniche di attuazione del Piano”, Elaborato N1.1;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell’8 luglio 2013 con la quale il Piano adottato, dopo essere stato sottoposto a consultazione pubblica ed ai pareri vincolanti previsti dal decreto stesso, e conseguentemente modificato, è stato nuovamente approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio Regionale per l’approvazione finale;

CONSIDERATO che l’art. 95 del decreto prevede ai punti 4 e 5 quanto segue:

-          “Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

-          Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.”

CONSIDERATO che, in attuazione della normativa nazionale sopra citata:

-          agli articoli dal 48 al 57 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTA è definito il Deflusso Minimo Vitale (DMV) e sono individuate le modalità e i tempi di attuazione dello stesso sui corsi d’acqua abruzzesi;

-          all’art. 51 delle stesse NTA viene richiamata la DGR 281/2009 e, in conformità alla stessa, viene stabilito che  “costituisce misura prioritaria di Piano, l’approccio sperimentale volontario per la verifica e l’applicazione dei valori di DMV di cui all’elaborato Allegato A1.6. “Valutazione del DMV”, sulla base di accordi con i concessionari delle  derivazioni esistenti, che si impegnano a gestire programmi di rilasci, concordati negli appositi protocolli di sperimentazione e a monitorare gli effetti sul sistema ambientale fluviale.”

-          All’art. 57 delle NTA oltre alla definizione delle modalità per l’effettuazione del censimento delle utilizzazioni in atto viene stabilito che: “Le Autorità Concedenti - di cui al Decreto Regionale n. 3/Reg del 13/8/2007 - a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, sentita l’Autorità di Bacino competente, procedono alla modifica formale del disciplinare di concessione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai termini della concessione, relativamente alla portata derivabile, alla portata di rilascio, alle modalità di presa, ai tempi di esercizio, ecc., senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione”.

PRESO ATTO pertanto che, sulla base del quadro normativo e regolamentare suindicato:

-          per le concessioni di derivazione di acqua pubblica rilasciate successivamente alla data di pubblicazione della DGR 614/10, il rilascio del Deflusso Minimo Vitale, a valle della derivazioni stesse è imposto dall’Autorità concedente al momento del rilascio della concessione (art. 49 comma 5 delle NTA del PTA);

-          per le derivazioni di acqua pubblica già concesse al momento della pubblicazione della DGR 614/10 le stesse, devono essere regolate in modo da garantire, a valle delle stesse, il Deflusso Minimo Vitale nel corso d’acqua interessato, sentiti i concessionari. Per tale finalità possono essere seguite due modalità:

          Qualora il concessionario abbia aderito, nei tempi previsti dalle NTA del PTA alla sperimentazione volontaria del DMV – i cui costi restano a carico del concessionario richiedente - il disciplinare di concessione è integrato ai fini del rilascio del DMV, al termine del periodo di sperimentazione. Resta inteso che i risultati dell’intera attività di sperimentazione lasciano pienamente libera la Regione Abruzzo di trarre le proprie autonome considerazioni in merito alla individuazione dei valori del DMV nel bacino di che trattasi. (art 49 comma 4  art. 51 delle NTA)

          I disciplinari delle concessioni, per le quali i titolari non hanno richiesto l’apertura della sperimentazione, sono integrati  con l’inserimento dei valori  del DMV stabiliti nel Piano, entro 5 anni dall’adozione del Piano stesso (art. 49 comma 4);

PRESO ATTO pertanto che le attività di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale sono state avviate sulla base delle richieste pervenute dai concessionari e che, oltre ai verbali di riunioni e sopralluoghi, che sono agli atti degli Uffici competenti, dei principali esiti di tale attività è dato conto nelle seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

-          DGR n. 25 del 16/01/2012 - Integrazione e modifica della DGR 281 /2009 “Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: costituzione gruppo di lavoro per l’applicazione sperimentale del Deflusso Minimo Vitale”;

-          DGR n. 31 del 18/01/2013 -  Ulteriori integrazioni e modifiche alla DGR 281 /2009 “Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: costituzione gruppo di lavoro per l’applicazione sperimentale del Deflusso Minimo Vitale”.

DATO ATTO che l’art. 51 delle NTA del PTA al comma 6 prevede che “tutte le attività di sperimentazione dovranno concludersi, salvo proroghe motivate da ragioni tecnico/applicative, entro 5 anni dall’adozione del presente Piano”;

PRESO ATTO che durante le attività del Gruppo di Lavoro, come da relazione dello stesso, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è emerso che le attività di sperimentazione, per ragioni tecnico- applicative, motivate nel verbale stesso, si dovranno protrarre oltre i termini previsti dall’art. 51 comma 6 delle NTA di attuazione del Piano.;

RITENUTO inoltre di fornire indirizzi operativi per i procedimenti  di revisione di tutte le concessioni di derivazione di acqua pubblica in atto, non oggetto di sperimentazione, ai fini dell’adeguamento delle stesse al rilascio del DMV previsto nel PTA;

VISTA la  D.G.R. 28 ottobre 2013, n. 776 avente ad oggetto “Art. 120 del D.Lgs n.152/2006-Indirizzi e priorità per il Censimento delle Utilizzazioni-Approvazione Scheda “A”)” emanata con le finalità di procedere al censimento delle utilizzazioni in atto propedeutico alla revisione delle concessioni di cui all’art. 95 del decreto.

PRESO ATTO che:

-          Le priorità d’uso stabilite dalla normativa vigente (comma 1 art. 9 Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775  e art. 167 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) impongono di garantire dopo il consumo umano, la priorità dell’uso agricolo;

-          Il Decreto Ministeriale del 28/7/2004  e le Norme Tecniche di Attuazione del PTA (art. 57)  indicano quale priorità da seguire nel censimento delle utilizzazioni, l’obbligo di censire per prima le grandi derivazioni, come definite dall’art. 6 del R.D,. n. 1775/33 e s.m.i.;

-          L’art 57 comma 4 delle NTA del PTA impone l’obbligo di procedere alla revisione delle concessioni in essere prioritariamente nei bacini per i quali le analisi e le verifiche eseguite hanno evidenziato la sussistenza di criticità (cfr. Elaborato di Piano A 1.6 “Valutazione del Deflusso Minimo Vitale”);

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, fermo restando le scadenze imposte per la revisione di tutti i provvedimenti di concessione in atto prevista dall’art. 49 comma 4 delle NTA del PTA, di dover procedere prioritariamente alla revisione dei provvedimenti di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche e industriali in atto, con esclusione delle derivazioni oggetto di sperimentazione, secondo le priorità e i tempi dell’art. 57 comma 4 delle NTA del PTA e secondo gli indirizzi di cui all’Allegato A al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di poter rimandare, per le sole derivazioni oggetto di sperimentazione, la revisione delle concessioni in atto al termine delle attività di sperimentazione;

RITENUTO di precisare che nel caso in cui i provvedimenti di concessione in atto riguardino più opere di presa di cui solo alcune non oggetto di sperimentazione, il procedimento di revisione delle concessioni porterà ad applicare in via provvisoria il DMV solo sulle opere di presa non oggetto di sperimentazione e si concluderà per tutte le altre al termine delle attività di sperimentazione;

RITENUTO di approvare la relazione del Gruppo di Lavoro, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che :

-          Esplicita, così come previsto dall’art. 51 comma 6 delle NTA del PTA, le ragioni tecnico applicative che rendono necessario prolungare le attività di sperimentazione oltre la data inizialmente prevista;

-          definisce i valori minimi di Deflusso Minimo Vitale al di sotto dei quali la sperimentazione non è applicabile;

-          chiude alcuni procedimento di sperimentazione a seguito di rinuncia da parte dei concessionari;

RITENUTO, al fine di garantire la massima partecipazione alle attività di sperimentazione e la massima parità di trattamento, di riaprire i termini di adesione alla sperimentazione definiti nel Piano di Tutela delle Acque per i concessionari che non abbiano ancora presentato istanza di sperimentazione, per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURAT, trascorsi i quali i Servizi competenti procederanno ad applicare la procedura di cui all’Allegato A;

RITENUTO di precisare che la riapertura dei termini di adesione alla sperimentazione non si applica alle concessioni per le quali sia stata già fatto istanza di sperimentazione e i cui procedimenti siano stati chiusi nell’ambito delle attività ufficiali del GdL, come da verbali agli atti degli Uffici competenti;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile,  in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

Per le motivazioni espresse in narrativa

DELIBERA

1.         di approvare, la relazione del Gruppo di Lavoro istituito con la DGR 281/2009 e s.m.i., allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento a:

a.         le ragioni tecnico applicative che rendono necessario prolungare le attività di sperimentazione oltre la data prevista dal Piano di tutela delle Acque;

b.         la definizione dei valori minimi di Deflusso Minimo Vitale al di sotto dei quali la sperimentazione non è applicabile;

c.         la chiusura di alcuni procedimenti di sperimentazione a seguito di rinuncia da parte dei concessionari;

2.         di dare mandato al Gruppo di Lavoro istituito con DGR 281/2009 e s.m.i. di procedere con la sperimentazione tenendo conto del presente atto;

3.         di approvare gli indirizzi di cui all’Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per la revisione di tutte le concessioni, non oggetto di sperimentazione, in essere alla data di adozione del PTA, salvaguardando, per le motivazioni espresse in narrativa, il consumo umano ,

4.         di disporre la riapertura dei termini per l’adesione alle attività di sperimentazione di cui all’art. 51, comma 6, delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURA ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione stessa,  per i soli concessionari che non abbiano ancora presentato istanza di sperimentazione;

5.         di disporre che,  fermo restando le scadenze imposte per la revisione di tutti i provvedimenti di concessione in atto prevista dall’art. 49 comma 4 delle NTA del PTA, si proceda  prioritariamente alla definizione delle procedure di revisione delle concessioni di grandi derivazioni industriali e idroelettriche in atto, con esclusione delle derivazioni oggetto di attività di sperimentazione, secondo criteri e priorità richiamati nel presente atto;

6.         di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

7.         di disporre la pubblicazione sul BURAT del presente atto.

 

Segue allegato

Allegato A