LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D.Lgs. 13 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia
ambientale” e sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato
decreto, che, alla parte Terza, Sezione II, definisce la disciplina generale per
la tutela delle acque superficiali e sotterranee;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 15/6/2009 e s.m.i.
( DGR n. 25/2012 e DGR n. 31/2013) con la quale, al fine di dare attuazione
alle disposizioni del D.Lgs 152/06 con particolare riferimento
all’applicazione del Deflusso Minimo Vitale sui corsi d’acqua, è stato
istituito un gruppo di lavoro per la sperimentazione dell’applicazione del
Deflusso Minimo Vitale;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 9/8/2010 con la quale, ai sensi
dell’art. 121 del D.Lgs 152/06, è stato adottato il Piano di Tutela delle
Acque (PTA) della Regione Abruzzo;
DATO
ATTO che con la DGR 614/2010 sopra richiamata sono state adottate, quali misure
di salvaguardia, ai sensi dell’art. 121 comma 2 del D.Lgs
152/06 e s.m.i., le disposizioni di cui dall’art. 1
all’art. 82 del documento “Norme Tecniche di attuazione del Piano”, Elaborato
N1.1;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell’8 luglio 2013 con la quale
il Piano adottato, dopo essere stato sottoposto a consultazione pubblica ed ai
pareri vincolanti previsti dal decreto stesso, e conseguentemente modificato, è
stato nuovamente approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio Regionale per
l’approvazione finale;
CONSIDERATO
che l’art. 95 del decreto prevede ai punti 4 e 5 quanto segue:
- “Salvo quanto previsto al comma 5,
tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente
mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale
nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto,
previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza
che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione.
- Per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in
atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità
provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento,
disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò
possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di
concessione.”
CONSIDERATO
che, in attuazione della normativa nazionale sopra citata:
- agli articoli dal 48 al 57 delle Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) del PTA è definito il Deflusso Minimo Vitale (DMV)
e sono individuate le modalità e i tempi di attuazione dello stesso sui corsi
d’acqua abruzzesi;
- all’art. 51 delle stesse NTA viene
richiamata la DGR 281/2009 e, in conformità alla stessa, viene stabilito
che “costituisce misura prioritaria di
Piano, l’approccio sperimentale volontario per la verifica e l’applicazione dei
valori di DMV di cui all’elaborato Allegato A1.6. “Valutazione del DMV”, sulla
base di accordi con i concessionari delle
derivazioni esistenti, che si impegnano a gestire programmi di rilasci,
concordati negli appositi protocolli di sperimentazione e a monitorare gli
effetti sul sistema ambientale fluviale.”
- All’art. 57 delle NTA oltre alla definizione
delle modalità per l’effettuazione del censimento delle utilizzazioni in atto
viene stabilito che: “Le Autorità Concedenti - di cui al Decreto Regionale n.
3/Reg del 13/8/2007 - a seguito del censimento di
tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, sentita l’Autorità di
Bacino competente, procedono alla modifica formale del disciplinare di
concessione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai
termini della concessione, relativamente alla portata derivabile, alla portata
di rilascio, alle modalità di presa, ai tempi di esercizio, ecc., senza che ciò
possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di
concessione”.
PRESO
ATTO pertanto che, sulla base del quadro normativo e regolamentare suindicato:
- per le concessioni di derivazione di
acqua pubblica rilasciate successivamente alla data di pubblicazione della DGR
614/10, il rilascio del Deflusso Minimo Vitale, a valle della derivazioni
stesse è imposto dall’Autorità concedente al momento del rilascio della
concessione (art. 49 comma 5 delle NTA del PTA);
- per le derivazioni di acqua pubblica
già concesse al momento della pubblicazione della DGR 614/10 le stesse, devono
essere regolate in modo da garantire, a valle delle stesse, il Deflusso Minimo
Vitale nel corso d’acqua interessato, sentiti i concessionari. Per tale
finalità possono essere seguite due modalità:
• Qualora
il concessionario abbia aderito, nei tempi previsti dalle NTA del PTA alla
sperimentazione volontaria del DMV – i cui costi restano a carico del
concessionario richiedente - il disciplinare di concessione è integrato ai fini
del rilascio del DMV, al termine del periodo di sperimentazione. Resta inteso
che i risultati dell’intera attività di sperimentazione lasciano pienamente
libera la Regione Abruzzo di trarre le proprie autonome considerazioni in
merito alla individuazione dei valori del DMV nel bacino di che trattasi. (art
49 comma 4 art. 51 delle NTA)
• I
disciplinari delle concessioni, per le quali i titolari non hanno richiesto
l’apertura della sperimentazione, sono integrati con l’inserimento dei valori del DMV stabiliti nel Piano, entro 5 anni
dall’adozione del Piano stesso (art. 49 comma 4);
PRESO
ATTO pertanto che le attività di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale
sono state avviate sulla base delle richieste pervenute dai concessionari e
che, oltre ai verbali di riunioni e sopralluoghi, che sono agli atti degli
Uffici competenti, dei principali esiti di tale attività è dato conto nelle
seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:
- DGR n. 25 del 16/01/2012 -
Integrazione e modifica della DGR 281 /2009 “Piano di Tutela delle Acque ai
sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:
costituzione gruppo di lavoro per l’applicazione sperimentale del Deflusso
Minimo Vitale”;
- DGR n. 31 del 18/01/2013 - Ulteriori integrazioni e modifiche alla DGR
281 /2009 “Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs
152/06 e s.m.i.: costituzione gruppo di lavoro per l’applicazione
sperimentale del Deflusso Minimo Vitale”.
DATO
ATTO che l’art. 51 delle NTA del PTA al comma 6 prevede che “tutte le attività
di sperimentazione dovranno concludersi, salvo proroghe motivate da ragioni
tecnico/applicative, entro 5 anni dall’adozione del presente Piano”;
PRESO
ATTO che durante le attività del Gruppo di Lavoro, come da relazione dello
stesso, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, è emerso che le attività di sperimentazione, per ragioni tecnico-
applicative, motivate nel verbale stesso, si dovranno protrarre oltre i termini
previsti dall’art. 51 comma 6 delle NTA di attuazione del Piano.;
RITENUTO
inoltre di fornire indirizzi operativi per i procedimenti di revisione di tutte le concessioni di
derivazione di acqua pubblica in atto, non oggetto di sperimentazione, ai fini
dell’adeguamento delle stesse al rilascio del DMV previsto nel PTA;
VISTA
la D.G.R. 28
ottobre 2013, n. 776 avente ad oggetto “Art. 120 del D.Lgs
n.152/2006-Indirizzi e priorità per il Censimento delle
Utilizzazioni-Approvazione Scheda “A”)” emanata con le finalità di procedere al
censimento delle utilizzazioni in atto propedeutico alla revisione delle
concessioni di cui all’art. 95 del decreto.
PRESO
ATTO che:
- Le priorità d’uso stabilite dalla
normativa vigente (comma 1 art. 9 Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e art. 167 del D.Lgs
152/06 e s.m.i) impongono di garantire dopo il
consumo umano, la priorità dell’uso agricolo;
- Il Decreto Ministeriale del
28/7/2004 e le Norme Tecniche di
Attuazione del PTA (art. 57) indicano
quale priorità da seguire nel censimento delle utilizzazioni, l’obbligo di
censire per prima le grandi derivazioni, come definite dall’art. 6 del R.D,. n. 1775/33 e s.m.i.;
- L’art 57 comma 4 delle NTA del PTA
impone l’obbligo di procedere alla revisione delle concessioni in essere
prioritariamente nei bacini per i quali le analisi e le verifiche eseguite
hanno evidenziato la sussistenza di criticità (cfr. Elaborato di Piano A 1.6
“Valutazione del Deflusso Minimo Vitale”);
RITENUTO,
per le motivazioni sopra espresse, fermo restando le scadenze imposte per la
revisione di tutti i provvedimenti di concessione in atto prevista dall’art. 49
comma 4 delle NTA del PTA, di dover procedere prioritariamente alla revisione
dei provvedimenti di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche e
industriali in atto, con esclusione delle derivazioni oggetto di
sperimentazione, secondo le priorità e i tempi dell’art. 57 comma 4 delle NTA
del PTA e secondo gli indirizzi di cui all’Allegato A al presente atto e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO
di poter rimandare, per le sole derivazioni oggetto di sperimentazione, la
revisione delle concessioni in atto al termine delle attività di sperimentazione;
RITENUTO
di precisare che nel caso in cui i provvedimenti di concessione in atto
riguardino più opere di presa di cui solo alcune non oggetto di
sperimentazione, il procedimento di revisione delle concessioni porterà ad
applicare in via provvisoria il DMV solo sulle opere di presa non oggetto di
sperimentazione e si concluderà per tutte le altre al termine delle attività di
sperimentazione;
RITENUTO
di approvare la relazione del Gruppo di Lavoro, allegata al presente atto e che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, che :
- Esplicita, così come previsto
dall’art. 51 comma 6 delle NTA del PTA, le ragioni tecnico applicative che
rendono necessario prolungare le attività di sperimentazione oltre la data
inizialmente prevista;
- definisce i valori minimi di Deflusso
Minimo Vitale al di sotto dei quali la sperimentazione non è applicabile;
- chiude alcuni procedimento di
sperimentazione a seguito di rinuncia da parte dei concessionari;
RITENUTO,
al fine di garantire la massima partecipazione alle attività di sperimentazione
e la massima parità di trattamento, di riaprire i termini di adesione alla
sperimentazione definiti nel Piano di Tutela delle Acque per i concessionari
che non abbiano ancora presentato istanza di sperimentazione, per un periodo di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURAT,
trascorsi i quali i Servizi competenti procederanno ad applicare la procedura
di cui all’Allegato A;
RITENUTO
di precisare che la riapertura dei termini di adesione alla sperimentazione non
si applica alle concessioni per le quali sia stata già fatto istanza di
sperimentazione e i cui procedimenti siano stati chiusi nell’ambito delle
attività ufficiali del GdL, come da verbali agli atti
degli Uffici competenti;
DATO
ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del
Servizio Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;
DATO
ATTO del parere favorevole del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo
Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, in merito alla coerenza dell’atto proposto
con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;
UDITO
il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;
A
voti unanimi resi nelle forme di legge
Per
le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1. di approvare, la relazione del Gruppo
di Lavoro istituito con la DGR 281/2009 e s.m.i.,
allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
con particolare riferimento a:
a. le
ragioni tecnico applicative che rendono necessario prolungare le attività di
sperimentazione oltre la data prevista dal Piano di tutela delle Acque;
b. la
definizione dei valori minimi di Deflusso Minimo Vitale al di sotto dei quali
la sperimentazione non è applicabile;
c. la
chiusura di alcuni procedimenti di sperimentazione a seguito di rinuncia da
parte dei concessionari;
2. di dare mandato al Gruppo di Lavoro
istituito con DGR 281/2009 e s.m.i. di procedere con
la sperimentazione tenendo conto del presente atto;
3. di approvare gli indirizzi di cui
all’Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, per la revisione di tutte le concessioni, non oggetto di
sperimentazione, in essere alla data di adozione del PTA, salvaguardando, per
le motivazioni espresse in narrativa, il consumo umano ,
4. di disporre la riapertura dei termini
per l’adesione alle attività di sperimentazione di cui all’art. 51, comma 6,
delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, a partire dalla data di
pubblicazione del presente atto sul BURA ed entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione stessa, per i soli
concessionari che non abbiano ancora presentato istanza di sperimentazione;
5. di disporre che, fermo restando le scadenze imposte per la
revisione di tutti i provvedimenti di concessione in atto prevista dall’art. 49
comma 4 delle NTA del PTA, si proceda
prioritariamente alla definizione delle procedure di revisione delle
concessioni di grandi derivazioni industriali e idroelettriche in atto, con
esclusione delle derivazioni oggetto di attività di sperimentazione, secondo
criteri e priorità richiamati nel presente atto;
6. di stabilire che il presente
provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;
7. di disporre la pubblicazione sul BURAT
del presente atto.
Segue allegato