Società: Aura
Energia S.r.l.
Via Caldari Stazione n° 48
66026 Ortona (CH)
L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007
e s.m.i.)
VISTA
la Determinazione DA13/95 del 10/04/2014 di proroga del termine di inizio
lavori dell’Autorizzazione Unica n° 201 del
10/04/2013 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs.
n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, alla costruzione e all’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa della
potenza elettrica pari a 15 MW, nel
Comune di Ortona in c.da Caldari
Stazione”, alla ditta Aura Energia s.r.l. con sede legale in Ortona, Via Caldari Stazione n° 48;
CONSIDERATO
che per mero errore materiale:
- nella seconda pagina della DA13/95 del
10/04/2014 sopra citata, al capoverso “RITENUTO pertanto, al fine di consentire
la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili anche per il
raggiungimento degli obiettivi del burden sharing, potersi concedere, ai sensi dell’art. 30 comma 3
del D.L. 69 del 21/06/2013 convertito in legge 98/2013, la proroga di 2 (due)
anni del termine fissato per l’inizio dei lavori per la costruzione
dell’impianto di cui all’Autorizzazione Unica 201 del 10/04/2014” è stata
riportata erroneamente la data del 10/04/2014 anziché quella del 10/04/2013,
- nell’Art. 1 della DA13/95 del
10/04/2014 al capoverso “Di prorogare di 2 (due) anni dal 10/04/2013 la data di
inizio dei lavori …omissis…” è stata riportata
erroneamente la data del 10/04/2013 anziché quella del 10/04/2014;
PRESO
ATTO che la data di rilascio dell’Autorizzazione Unica n°
201 è il 10/04/2013 e che la proroga di due anni del termine di inizio dei
lavori, di 12 (dodici) mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Unica n° 201 del 10/04/2013, è a partire dal 10/04/2014;
RITENUTO
pertanto, apportare una errata corrige dovuta a meri errori di trascrizioni;
ACCERTATA
la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la
legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
per
tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art. 1
Di
sostituire:
- nella seconda pagina della DA13/95 del
10/04/2014, il capoverso “RITENUTO pertanto, al fine di consentire la
realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili anche per il raggiungimento
degli obiettivi del burden sharing,
potersi concedere, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69 del 21/06/2013
convertito in legge 98/2013, la proroga di 2 (due) anni del termine fissato per
l’inizio dei lavori per la costruzione dell’impianto di cui all’Autorizzazione
Unica 201 del 10/04/2014” con il seguente testo:
- “RITENUTO pertanto, al fine di consentire
la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili anche per il
raggiungimento degli obiettivi del burden sharing, potersi concedere, ai sensi dell’art. 30 comma 3
del D.L. 69 del 21/06/2013 convertito in legge 98/2013, la proroga di 2 (due)
anni del termine fissato per l’inizio dei lavori per la costruzione
dell’impianto di cui all’Autorizzazione Unica 201 del 10/04/2013”;
- l’Art. 1 della DA13/95 del 10/04/2014
“Di prorogare di 2 (due) anni dal 10/04/2013 la data di inizio dei lavori
dell’Autorizzazione Unica n. 201 del 10/04/2013 relativamente alla costruzione
dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa della
potenza elettrica pari a 15 MW, nel Comune di Ortona in c.da
Caldari Stazione” con il seguente testo:
“Di
prorogare di 2 (due) anni dal 10/04/2014 la data di inizio dei lavori
dell’Autorizzazione Unica n. 201 del 10/04/2013 relativamente alla costruzione
dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa della
potenza elettrica pari a 15 MW, nel Comune di Ortona in c.da
Caldari Stazione”.
Art. 2
a) Il presente provvedimento viene redatto
in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Aura Energia s.r.l. con sede legale a Ortona (CH) in Via Caldari
Stazione n°48, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
b) Il Responsabile del Procedimento
trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel
procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.;
quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del
dispositivo.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del
presente provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco