Società:  Aura Energia S.r.l.

Via Caldari Stazione 48

66026 Ortona (CH)

L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

 

VISTA la Determinazione DA13/95 del 10/04/2014 di proroga del termine di inizio lavori dell’Autorizzazione Unica 201 del 10/04/2013 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa della potenza elettrica pari a  15 MW, nel Comune di Ortona in c.da Caldari Stazione”, alla ditta Aura Energia s.r.l. con sede legale in Ortona, Via Caldari Stazione 48;

CONSIDERATO che per mero errore materiale:

-          nella seconda pagina della DA13/95 del 10/04/2014 sopra citata, al capoverso “RITENUTO pertanto, al fine di consentire la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili anche per il raggiungimento degli obiettivi del burden sharing, potersi concedere, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69 del 21/06/2013 convertito in legge 98/2013, la proroga di 2 (due) anni del termine fissato per l’inizio dei lavori per la costruzione dell’impianto di cui all’Autorizzazione Unica 201 del 10/04/2014” è stata riportata erroneamente la data del 10/04/2014 anziché quella del 10/04/2013,

-          nell’Art. 1 della DA13/95 del 10/04/2014 al capoverso “Di prorogare di 2 (due) anni dal 10/04/2013 la data di inizio dei lavori …omissis…” è stata riportata erroneamente la data del 10/04/2013 anziché quella del 10/04/2014;

PRESO ATTO che la data di rilascio dell’Autorizzazione Unica 201 è il 10/04/2013 e che la proroga di due anni del termine di inizio dei lavori, di 12 (dodici) mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Unica 201 del 10/04/2013, è a partire dal 10/04/2014;

RITENUTO pertanto, apportare una errata corrige dovuta a meri errori di trascrizioni;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

Di sostituire:

-          nella seconda pagina della DA13/95 del 10/04/2014, il capoverso “RITENUTO pertanto, al fine di consentire la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili anche per il raggiungimento degli obiettivi del burden sharing, potersi concedere, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69 del 21/06/2013 convertito in legge 98/2013, la proroga di 2 (due) anni del termine fissato per l’inizio dei lavori per la costruzione dell’impianto di cui all’Autorizzazione Unica 201 del 10/04/2014” con il seguente testo:

-          “RITENUTO pertanto, al fine di consentire la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili anche per il raggiungimento degli obiettivi del burden sharing, potersi concedere, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69 del 21/06/2013 convertito in legge 98/2013, la proroga di 2 (due) anni del termine fissato per l’inizio dei lavori per la costruzione dell’impianto di cui all’Autorizzazione Unica 201 del 10/04/2013”;

-          l’Art. 1 della DA13/95 del 10/04/2014 “Di prorogare di 2 (due) anni dal 10/04/2013 la data di inizio dei lavori dell’Autorizzazione Unica n. 201 del 10/04/2013 relativamente alla costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa della potenza elettrica pari a 15 MW, nel Comune di Ortona in c.da Caldari Stazione” con il seguente testo:

“Di prorogare di 2 (due) anni dal 10/04/2014 la data di inizio dei lavori dell’Autorizzazione Unica n. 201 del 10/04/2013 relativamente alla costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa della potenza elettrica pari a 15 MW, nel Comune di Ortona in c.da Caldari Stazione”.

Art. 2

a)         Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Aura Energia s.r.l. con sede legale a Ortona (CH) in Via Caldari Stazione n°48, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)         Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco