Società: Aura
Energia S.r.l.
Via Caldari Stazione n° 48
66026 Ortona (CH)
L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007
e s.m.i.)
VISTA
la Determinazione DA13/201 del 10/04/2013 di Autorizzazione Unica n° 201 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, alla
costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da biomassa della potenza elettrica pari a 15 MW, nel Comune di Ortona in c.da Caldari Stazione”, e quanto
stabilito all’art. 4 “L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e
delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il
termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.”;
VISTO
l’art. 6 dell’All. A della D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i. nella parte in cui prevede “L’Autorizzazione Unica
per la costruzione dell’impianto ha durata triennale salvo richiesta di proroga
e comunque l’inizio dei lavori deve essere effettuato entro un anno dal
rilascio dell’autorizzazione”;
VISTA
la nota del 28/02/2014 acquisita al protocollo regionale n. RA/68433 del
10/03/2014 con la ditta chiedeva la proroga dell’inizio dei lavori al
31/03/2016 motivando la richiesta con “La pendenza del giudizio di impugnazione
avverso l’Autorizzazione in oggetto (definito soltanto in primo grado con la
conferma dell’amministrazione impugnata e con termini di impugnazione ancora pendenti)
che ha impedito e impedisce a tutt’oggi ad Aura Energia, nonostante gli sforzi
dalla stessa profusi, di allestire le attività necessarie alla realizzazione
del progetto” e sostenendo inoltre che “La pendenza del giudizio di
impugnazione preclude in particolar modo all’impresa di accedere agli incentivi
pubblici erogati dal GSE e quindi reperire i fondi necessari alla realizzazione
dell’impianto” ;
PRESO
ATTO che a seguito di richiesta di approfondimenti, nota prot.
RA/79934 del 20/03/2014, la ditta ha inviato con note PEC del 28/03/2014 e del
04/04/2014 acquisite rispettivamente ai protocolli regionali n° RA/91611 del 1/04/2014 e n. 97088 del 07/04/2014
ulteriore documentazione a supporto dell’investimento da effettuare allegando
il business plan;
DATO
ATTO che le motivazioni addotte non comprovano la “impossibilità” al
reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
dell’intervento;
CONSIDERATA
che la valenza del provvedimento autorizzatorio come
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/03 e l’assenza di oggettivi motivi ostativi
sopravvenuti, inducono a ritenere prevalente l’interesse pubblico alla
realizzazione dell’impianto;
VISTO
il D.L. 69 del 21/06/2013 “Disposizioni urgenti per il rilascio dell’economia”
convertito con modificazioni in Legge 9/08/2013 n. 98 che all’art. 30 comma 3
stabilisce “Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del
soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi
rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento
della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con
nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre
anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e
quanto riportato nella nota prot. n. 4242/2013 del
2/09/2013 del Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente ed il
Territorio della Regione Abruzzo;
VISTA
la comunicazione della ditta del 10/04/2014, afferente l’applicazione dell’art.
30 comma 3 del D.L. 69 del 21/06/2013 nel caso di specie;
RITENUTO
pertanto, al fine di consentire la realizzazione degli impianti da fonti
rinnovabili anche per il raggiungimento degli obiettivi del burden
sharing, potersi concedere, ai sensi dell’art. 30
comma 3 del D.L. 69 del 21/06/2013 convertito in legge 98/2013, la proroga di 2
(due) anni del termine fissato per l’inizio dei lavori per la costruzione
dell’impianto di cui all’Autorizzazione Unica 201 del 10/04/2014;
ACCERTATA
la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la
legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
per
tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art. 1
Di
prorogare di 2 (due) anni dal 10/04/2013 la data di inizio dei lavori
dell’Autorizzazione Unica n. 201 del 10/04/2013 relativamente alla costruzione
dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa della
potenza elettrica pari a 15 MW, nel Comune di Ortona in c.da
Caldari Stazione.
Art. 2
a) Il presente provvedimento viene redatto
in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Aura Energia s.r.l. con sede legale a Ortona (CH) in Via Caldari
Stazione n°48, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
b) Il Responsabile del Procedimento
trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel
procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.;
quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del
dispositivo.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del
presente provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco