Società:  Aura Energia S.r.l.

Via Caldari Stazione 48

66026 Ortona (CH)

L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

 

VISTA la Determinazione DA13/201 del 10/04/2013 di Autorizzazione Unica 201 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa della potenza elettrica pari a  15 MW, nel Comune di Ortona in c.da Caldari Stazione”, e quanto stabilito all’art. 4 “L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.”;

VISTO l’art. 6 dell’All. A della D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i. nella parte in cui prevede “L’Autorizzazione Unica per la costruzione dell’impianto ha durata triennale salvo richiesta di proroga e comunque l’inizio dei lavori deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione”;

VISTA la nota del 28/02/2014 acquisita al protocollo regionale n. RA/68433 del 10/03/2014 con la ditta chiedeva la proroga dell’inizio dei lavori al 31/03/2016 motivando la richiesta con “La pendenza del giudizio di impugnazione avverso l’Autorizzazione in oggetto (definito soltanto in primo grado con la conferma dell’amministrazione impugnata e con termini di impugnazione ancora pendenti) che ha impedito e impedisce a tutt’oggi ad Aura Energia, nonostante gli sforzi dalla stessa profusi, di allestire le attività necessarie alla realizzazione del progetto” e sostenendo inoltre che “La pendenza del giudizio di impugnazione preclude in particolar modo all’impresa di accedere agli incentivi pubblici erogati dal GSE e quindi reperire i fondi necessari alla realizzazione dell’impianto” ;

PRESO ATTO che a seguito di richiesta di approfondimenti, nota prot. RA/79934 del 20/03/2014, la ditta ha inviato con note PEC del 28/03/2014 e del 04/04/2014 acquisite rispettivamente ai protocolli regionali RA/91611 del 1/04/2014 e n. 97088 del 07/04/2014 ulteriore documentazione a supporto dell’investimento da effettuare allegando il business plan;

DATO ATTO che le motivazioni addotte non comprovano la “impossibilità” al reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento;

CONSIDERATA che la valenza del provvedimento autorizzatorio come dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/03 e l’assenza di oggettivi motivi ostativi sopravvenuti, inducono a ritenere prevalente l’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto;

VISTO il D.L. 69 del 21/06/2013 “Disposizioni urgenti per il rilascio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9/08/2013 n. 98 che all’art. 30 comma 3 stabilisce “Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e quanto riportato nella nota prot. n. 4242/2013 del 2/09/2013 del Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente ed il Territorio della Regione Abruzzo;

VISTA la comunicazione della ditta del 10/04/2014, afferente l’applicazione dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69 del 21/06/2013 nel caso di specie;

RITENUTO pertanto, al fine di consentire la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili anche per il raggiungimento degli obiettivi del burden sharing, potersi concedere, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69 del 21/06/2013 convertito in legge 98/2013, la proroga di 2 (due) anni del termine fissato per l’inizio dei lavori per la costruzione dell’impianto di cui all’Autorizzazione Unica 201 del 10/04/2014;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

Di prorogare di 2 (due) anni dal 10/04/2013 la data di inizio dei lavori dell’Autorizzazione Unica n. 201 del 10/04/2013 relativamente alla costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa della potenza elettrica pari a 15 MW, nel Comune di Ortona in c.da Caldari Stazione.

Art. 2

a)         Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Aura Energia s.r.l. con sede legale a Ortona (CH) in Via Caldari Stazione n°48, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)         Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco