IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 6 luglio 2011, n. 18 recante “Disposizioni in materia
di agricoltura sociale”
CONSIDERATO che con la
suddetta legge la Regione Abruzzo riconosce e sostiene l’agricoltura sociale
anche attraverso la realizzazione di fattorie sociali quale strumento per
favorire l’inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità
fisica e psichica e l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.
VISTO in particolare
l’art.6 comma 1 della sopra citata LR. n. 18/2011, il quale prevede
l’istituzione dell’Albo delle Fattorie Sociali nella quali devono essere
iscritte le Fattorie Sociali che intendono operare come tali in Abruzzo.
VISTO Il Regolamento Regionale n.2 del 2
maggio 2012 attuativo della suddetta Legge Regionale che disciplina i requisiti
soggettivi ed oggettivi delle Fattorie Sociali, le procedure per la loro
iscrizione all’albo nonché le modalità di controllo a norma dell’art.4, comma 2
della sopracitata LR n.18/2011;
ATTESO che il suddetto
regolamento qualifica come Fattorie Sociali le fattorie che estendono le loro
attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità
o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano
forme di disagio sociale, attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali,
di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali,
assistenziali pubbliche e private.
CONSIDERATO quindi che
per rivestire la qualifica di Fattorie Sociali è necessario anche il requisito
dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Fattorie Sociali d’Abruzzo di cui
all’art.6 comma 1 della LR n.18/2011.
DATO ATTO che con
deliberazione di Giunta Regionale n.778 del 28.10.2013 si è provveduto ad
istituire l’Albo delle fattorie sociali presso la Direzione competente in
materia di Politiche Sociali e nel contempo ad approvare la disciplina per l’iscrizione al suddetto Albo
EVIDENZIATO
- che pertanto le aziende agricole
possono fare richiesta di iscrizione all’Albo delle Fattorie Sociali, presso la
Direzione competente, in presenza dei requisiti di cui all’art.4 della suddetta
Disciplina dell’Albo delle Fattorie Sociali;
- che per ottenere l’iscrizione all’Albo
le aziende devono inoltrare una specifica domanda allegando tutta la
documentazione di cui all’art. 5 della sopracitata disciplina;
- che, l’istruttoria relativa al
possesso dei requisiti si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della
relativa istanza;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dall’Albo;
VISTA l’istanza,
acquisita dalla Direzione al protocollo n. 281633/DL
del 13/11/13, presentata dall’Azienda Agricola “Olmo della Biocca”
con sede in C.da
Olmo della Biocca n.13, Civitaquana
(Pe), concernente la richiesta di iscrizione all’
Albo delle fattorie Sociali;
DATO ATTO che il
competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione all’Albo regionale, dell’Associazione in oggetto
menzionata;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione dell’azienda Agricola “Olmo della Biocca”,
all’Albo delle Fattorie Sociali;
RICHIAMATA la determina
direttoriale n. 134/DL del 18/09/13 con la quale le
competenze afferenti le Fattorie sociali sono state temporaneamente attribuite
all'Ufficio Innovazione del Sistema Normativo e Comunicazione del Servizio
Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali;
VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare,
gli artt.5 (Autonomia della funzione
dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed
art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7
(finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R.
14.09.1999 n.77”;
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e
trascritte:
- di prendere atto che con nota
acquisita dalla Direzione al protocollo n. 281633/DL
del 13/11/13, l’Azienda Agricola “Olmo della Biocca”,
con sede legale nel Comune di Civitaquana (PE ) alla
Contrada Olmo della Biocca n.13, ha presentato
istanza di iscrizione all’Albo delle Fattorie Sociali, istituito con DGR n. 778
del 28 ottobre 2013;
- di dare atto che il competente
Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione all’Albo regionale;
- di iscrivere, pertanto, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, all’Albo Regionale delle Fattorie
Sociali, l’Azienda Agricola denominata “Olmo della Biocca”,
con sede legale nel Comune di Civitaquana (PE ) alla
Contrada Olmo della Biocca,;
- di disporre la notifica del presente
provvedimento all’Azienda interessata;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- di disporre la pubblicazione integrale
della presente determinazione sul B.U.R.A.T. e sul
sito http://www.regione.abruzzo.it/fil.
Per
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis