IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la L.R. 6 luglio 2011, n. 18 recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”

CONSIDERATO che con la suddetta legge la Regione Abruzzo riconosce e sostiene l’agricoltura sociale anche attraverso la realizzazione di fattorie sociali quale strumento per favorire l’inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica e l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.

VISTO in particolare l’art.6 comma 1 della sopra citata LR. n. 18/2011, il quale prevede l’istituzione dell’Albo delle Fattorie Sociali nella quali devono essere iscritte le Fattorie Sociali che intendono operare come tali in Abruzzo.

 VISTO Il Regolamento Regionale n.2 del 2 maggio 2012 attuativo della suddetta Legge Regionale che disciplina i requisiti soggettivi ed oggettivi delle Fattorie Sociali, le procedure per la loro iscrizione all’albo nonché le modalità di controllo a norma dell’art.4, comma 2 della sopracitata LR n.18/2011;

ATTESO che il suddetto regolamento qualifica come Fattorie Sociali le fattorie che estendono le loro attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private.

CONSIDERATO quindi che per rivestire la qualifica di Fattorie Sociali è necessario anche il requisito dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Fattorie Sociali d’Abruzzo di cui all’art.6 comma 1 della LR n.18/2011.

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale n.778 del 28.10.2013 si è provveduto ad istituire l’Albo delle fattorie sociali presso la Direzione competente in materia di Politiche Sociali e nel contempo ad approvare la disciplina  per l’iscrizione al suddetto Albo

EVIDENZIATO

-          che pertanto le aziende agricole possono fare richiesta di iscrizione all’Albo delle Fattorie Sociali, presso la Direzione competente, in presenza dei requisiti di cui all’art.4 della suddetta Disciplina dell’Albo delle Fattorie Sociali;

-          che per ottenere l’iscrizione all’Albo le aziende devono inoltrare una specifica domanda allegando tutta la documentazione di cui all’art. 5 della sopracitata disciplina;

-          che, l’istruttoria relativa al possesso dei requisiti si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza;

-          che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dall’Albo;

VISTA l’istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n. 281633/DL del 13/11/13, presentata dall’Azienda Agricola “Olmo della Biocca” con sede in  C.da Olmo della Biocca n.13, Civitaquana (Pe), concernente la richiesta di iscrizione all’ Albo delle fattorie Sociali;

DATO ATTO che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell’azienda Agricola “Olmo della Biocca”, all’Albo delle Fattorie Sociali;

RICHIAMATA la determina direttoriale n. 134/DL del 18/09/13 con la quale le competenze afferenti le Fattorie sociali sono state temporaneamente attribuite all'Ufficio Innovazione del Sistema Normativo e Comunicazione del Servizio Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione  dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

-          di prendere atto che con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. 281633/DL del 13/11/13, l’Azienda Agricola “Olmo della Biocca”, con sede legale nel Comune di Civitaquana (PE ) alla Contrada Olmo della Biocca n.13, ha presentato istanza di iscrizione all’Albo delle Fattorie Sociali, istituito con DGR n. 778 del 28 ottobre 2013;

-          di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo regionale;

-          di iscrivere, pertanto, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, all’Albo Regionale delle Fattorie Sociali, l’Azienda Agricola denominata “Olmo della Biocca”, con sede legale nel Comune di Civitaquana (PE ) alla Contrada Olmo della Biocca,;

-          di disporre la notifica del presente provvedimento all’Azienda interessata;

-          di trasmettere copia del presente atto al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;

-          di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito http://www.regione.abruzzo.it/fil.

 

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis