TESTO

DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2008, N. 13

"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18.12.2013, n. 53

"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale"

(pubblicata sul Bollettino Speciale n. 127 del 27.12.2013)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2008, N. 13

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio.

Art. 9

(Regime speciale servizi regionali ferroviari)

1.         Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 7-bis e 8, commi 1 e 2, sui servizi ferroviari regionali non valgono le disposizioni previste dalla presente legge ma quelle specificatamente disciplinate dalle aziende ai sensi del d.p.r. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e contenute nei contratti di servizio.

1-bis. Per le ferrovie di cui all'art. 8, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, competente all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 84, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 è il direttore dell'azienda incaricato.

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 84

Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.

L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.)

1.         Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

a)         le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b)         le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

2.         Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

a)         entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);

b)         a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

3.         Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4.         Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.

4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.

5.         Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità.

6.         Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.

Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 (Norme per gli investimenti nel settore trasporti), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 7

(Investimenti di cui alla lettera c) dell'art. 2)

1.         I contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivi di persone sono destinati dai programmi di cui all'art. 4 comma 1, alle sottoriportate forme di intervento:

1)         svecchiamento parco macchine aziendale circolante con più di quindici anni con sostituzione ed estromissione dei mezzi obsoleti dall'esercizio del T.P.L. nel territorio regionale;

2)         potenziamento parco macchine aziendale;

3)         programmi di inserimento nel T.P.L. di mezzi ad alimentazione non convenzionale a basso impatto ambientale;

4)         programmi di inserimento di filobus;

5)         programmi di inserimento di autobus snodati e autobus bipiani per risolvere il problema dell'inquinamento e della congestione, nelle aree metropolitane, nei centri urbani maggiori, e nelle fasce orarie di maggiore domanda in tutto il territorio regionale;

6)         programmi di potenziamento di veicoli corti o cortissimi anche a trazione elettrica necessari per assicurare la mobilità nei centri urbani per i quali siano intervenuti provvedimenti di limitazione della circolazione privata.

2.         I piani di investimento annuali possono alternativamente prevedere solo alcune o tutte le forme di intervento in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Comunque le quote riservate alle forme di investimento di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 non possono superare la quota del 5%, per ciascuna forma di intervento, delle risorse finanziarie annualmente disponibili. I criteri di intervento e le modalità di finanziamento saranno stabilite nei relativi piani di investi­mento, le contribuzioni saranno previste sempre al netto di IVA.

3.         Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 lett. 3, 4, 5, 6 riguardino linee di concessione comunale dovrà sempre tenersi conto della necessaria correlazione con la programmazione degli enti locali interessati alla loro attuazione. Saranno esclusi dai programmi gli enti locali tenuti alla redazione dei Piani urbani del traffico ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che non abbiano ottemperato all'approvazione degli stessi. In assenza di obbligo di approvazione del P.U.T. i programmi dovranno comunque essere approvati con appositi atti programmatori della mobilità e del traffico degli organi comunali competenti affinché ne sia accertata la fattibilità e la valutazione del rapporto costo-benefici. La presentazione dei programmi sarà di competenza dei soggetti esercenti i servizi.

4.         Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 lett. 3, 4, 5, 6 riguardino linee di concessione regionale, i programmi dovranno essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria sul programma di investimento che comprovi la necessità, la convenienza ed economicità dell'intervento, con evidenziazione dei dati di frequentazione delle linee e corse interessate in appositi modelli elaborati dal Settore trasporti.

5.         [Comma abrogato dall’art. 22, comma 2, L.R. 17 luglio 2007, n. 25, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.]

Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 20

(Non corretto utilizzo di autobus immessi sul trasporto pubblico locale. Sanzioni)

1.         Il mancato utilizzo, senza giustificato e provato motivo, dell’autobus acquistato con il contributo regionale sulle linee di t.p.l., accertato dagli organi di vigilanza regionale per un numero di due volte nell’arco di tre mesi, comporta la sanzione di €.5.000,00.

2.         Per giustificato motivo che autorizza il mancato utilizzo dell’autobus si intende:

a)         ciclo programmato di manutenzione;

b)         riparazione.

3.         L’utilizzo di autobus immesso sul t.p.l. su percorsi, fermate, linee e corse diverse da quelle previste dai programmi di esercizio, accertato dagli organi di vigilanza regionale o dagli organi di vigilanza stradale, comporta la sanzione di €. 3.000,00.

4.         L’accertamento della mancata presenza su di un autobus acquistato con il contributo regionale di visibile pellicola adesiva riportante la dicitura “Acquistato con il contributo della Regione Abruzzo”, di cui all’Ordinanza del Settore Trasporti Servizio Interventi Finanziari n. 9/97 dell’8.8.97, comporta la sanzione di €. 500,00.