TESTO
DELL'ARTICOLO
9 DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2008, N. 13
"Disposizioni
in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio"
COORDINATO
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18.12.2013, n. 53
"Disposizioni
in materia di trasporto pubblico locale"
(pubblicata
sul Bollettino Speciale n. 127 del 27.12.2013)
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Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
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dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
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ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
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LEGGE REGIONALE 15
OTTOBRE 2008, N. 13
Disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio.
Art.
9
(Regime
speciale servizi regionali ferroviari)
1. Ad eccezione di quanto previsto dagli
articoli 7-bis e 8, commi 1 e 2, sui servizi ferroviari regionali non valgono
le disposizioni previste dalla presente legge ma quelle specificatamente
disciplinate dalle aziende ai sensi del d.p.r. 753/1980 (Nuove norme in materia
di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto) e contenute nei contratti di servizio.
1-bis. Per le ferrovie
di cui all'art. 8, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n.
422, competente all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 84,
del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 è il direttore dell'azienda incaricato.
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Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
84
Il direttore
compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio
della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la
rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli
interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il
pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato,
l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti,
minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme
eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di
trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della
infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.
L'ordinanza-ingiunzione
fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale
pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del
versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'organo che
ha emesso l'ingiunzione.
L'ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo.
Il testo dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni
ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
8
(Servizi
ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.)
1. Sono delegati alle regioni le funzioni
e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale
governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato
S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti
diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma
1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani
di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e
comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali
governative di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e
comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al
comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali
concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di
accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto,
con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui
al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento
tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al
comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30
ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei
beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia
per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto
all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le
ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al
patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro
natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati
o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei
trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o
appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di
trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui
beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I
suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il
caso di dismissione o sdemanializzazione da parte
delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n.
385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o
proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione,
destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli
accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da
trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già
riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi
erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.
4-bis. La gestione
delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di
trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o
costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di
attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,
n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si
adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
4-ter. Le regioni hanno
la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al
comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.
5. Successivamente al perfezionamento
degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il
periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di
cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di
cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi
dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge.
Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità
fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a
partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e
costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al
Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti
terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro
delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette
informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla
Conferenza Stato-regioni e al Presidente del
Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle
eventuali criticità.
6. Con successivi provvedimenti
legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del
conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il
trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi
della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le
regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le
Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle
stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione
delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale
governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.
Il testo dell'articolo
7 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 (Norme per gli investimenti
nel settore trasporti), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art.
7
(Investimenti
di cui alla lettera c) dell'art. 2)
1. I contributi per l'acquisto di mezzi di
trasporto collettivi di persone sono destinati dai programmi di cui all'art. 4
comma 1, alle sottoriportate forme di intervento:
1) svecchiamento parco macchine aziendale
circolante con più di quindici anni con sostituzione ed estromissione dei mezzi
obsoleti dall'esercizio del T.P.L. nel territorio
regionale;
2) potenziamento parco macchine aziendale;
3) programmi di inserimento nel T.P.L. di mezzi ad alimentazione non convenzionale a basso
impatto ambientale;
4) programmi di inserimento di filobus;
5) programmi di inserimento di autobus
snodati e autobus bipiani per risolvere il problema
dell'inquinamento e della congestione, nelle aree metropolitane, nei centri
urbani maggiori, e nelle fasce orarie di maggiore domanda in tutto il
territorio regionale;
6) programmi di potenziamento di veicoli
corti o cortissimi anche a trazione elettrica necessari per assicurare la
mobilità nei centri urbani per i quali siano intervenuti provvedimenti di
limitazione della circolazione privata.
2. I piani di investimento annuali possono
alternativamente prevedere solo alcune o tutte le forme di intervento in
armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, compatibilmente con
le risorse finanziarie disponibili. Comunque le quote riservate alle forme di
investimento di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 non possono superare la quota del 5%,
per ciascuna forma di intervento, delle risorse finanziarie annualmente
disponibili. I criteri di intervento e le modalità di finanziamento saranno
stabilite nei relativi piani di investimento, le contribuzioni saranno previste
sempre al netto di IVA.
3. Nel caso in cui gli interventi di cui
al comma 1 lett. 3, 4, 5, 6 riguardino linee di concessione comunale dovrà
sempre tenersi conto della necessaria correlazione con la programmazione degli
enti locali interessati alla loro attuazione. Saranno esclusi dai programmi gli
enti locali tenuti alla redazione dei Piani urbani del traffico ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che
non abbiano ottemperato all'approvazione degli stessi. In assenza di obbligo di
approvazione del P.U.T. i programmi dovranno comunque
essere approvati con appositi atti programmatori della mobilità e del traffico
degli organi comunali competenti affinché ne sia accertata la fattibilità e la
valutazione del rapporto costo-benefici. La presentazione dei programmi sarà di
competenza dei soggetti esercenti i servizi.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui
al comma 1 lett. 3, 4, 5, 6 riguardino linee di concessione regionale, i
programmi dovranno essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria sul
programma di investimento che comprovi la necessità, la convenienza ed
economicità dell'intervento, con evidenziazione dei dati di frequentazione
delle linee e corse interessate in appositi modelli elaborati dal Settore
trasporti.
5. [Comma abrogato dall’art. 22, comma 2, L.R. 17 luglio 2007, n. 25, dalla data di entrata in vigore
della legge medesima.]
Il testo dell'articolo
20 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25 (Disciplina dell’attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
20
(Non
corretto utilizzo di autobus immessi sul trasporto pubblico locale. Sanzioni)
1. Il mancato utilizzo, senza giustificato
e provato motivo, dell’autobus acquistato con il contributo regionale sulle
linee di t.p.l., accertato dagli organi di vigilanza
regionale per un numero di due volte nell’arco di tre mesi, comporta la
sanzione di €.5.000,00.
2. Per giustificato motivo che autorizza
il mancato utilizzo dell’autobus si intende:
a) ciclo programmato di manutenzione;
b) riparazione.
3. L’utilizzo di autobus immesso sul t.p.l. su percorsi, fermate, linee e corse diverse da
quelle previste dai programmi di esercizio, accertato dagli organi di vigilanza
regionale o dagli organi di vigilanza stradale, comporta la sanzione di €.
3.000,00.
4. L’accertamento della mancata presenza
su di un autobus acquistato con il contributo regionale di visibile pellicola
adesiva riportante la dicitura “Acquistato con il contributo della Regione
Abruzzo”, di cui all’Ordinanza del Settore Trasporti Servizio Interventi
Finanziari n. 9/97 dell’8.8.97, comporta la sanzione di €. 500,00.