TESTO

DEGLI ARTICOLI 29 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 44

"Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18.12.2013, n. 52

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa)"

(pubblicata sul Bollettino Speciale n. 127 del 27.12.2013)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 44

Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa.

Art. 29

(Rinvio)

1.         Ad esclusione dell’articolo 16, per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo III.

Art. 30

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1.         La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata, indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato, e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

2.         Se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3.         Se l'esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L’esito negativo non preclude l’esercizio dell’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto.

3-bis. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3.

3-ter.   In caso di scadenza naturale o anticipata della legislatura, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e il nuovo Presidente della Regione esercita l’iniziativa legislativa sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum, ai sensi dei commi 2 e 3, non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 16, 28, 33 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 16

(Sospensione del referendum)

1.         Le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese:

a)         nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale;

b)         in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;

c)         [Lettera abrogata dall'art. 1, L.R. 11 giugno 2008, n. 9]

2.         Il Presidente della Regione, con decreto pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, rinvia i referendum abrogativi già indetti alla prima tornata utile per una domenica compresa in uno dei periodi di cui al comma 1 dell’art. 13.

Art. 28

(Indizione)

1.         In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa:

a)         tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25 gli perviene entro il 31 gennaio;

b)         tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25 gli perviene entro il 31 luglio.

2.         Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, è notificato al Presidente della Corte d'appello dell’Aquila ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione.

3.         Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti.

Art. 33

(Indizione del referendum consultivo)

1.         La deliberazione consiliare di cui al comma 6 dell’articolo 32 che ammette lo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Regione.

2.         Il Presidente della Regione, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice con decreto il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione.