TESTO
DEGLI
ARTICOLI 29 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 44
"Disciplina
del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa"
COORDINATO
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18.12.2013, n. 52
"Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44
(Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa
legislativa)"
(pubblicata
sul Bollettino Speciale n. 127 del 27.12.2013)
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Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE REGIONALE 19
DICEMBRE 2007, N. 44
Disciplina del
referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa.
Art.
29
(Rinvio)
1. Ad esclusione dell’articolo 16, per lo
svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo III.
Art.
30
(Esito
del referendum e adempimenti conseguenti)
1. La proposta soggetta a referendum
consultivo è approvata, indipendentemente dal numero di elettori che ha
partecipato, e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti
validamente espressi.
2. Se l'esito è favorevole, entro sessanta
giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il
Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge
sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Se l'esito è negativo, entro sessanta
giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il
Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un
disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L’esito
negativo non preclude l’esercizio dell’iniziativa legislativa ai sensi
dell’articolo 31 dello Statuto.
3-bis. L'istituzione di
un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa
acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in
merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3.
3-ter. In caso di scadenza naturale o anticipata
della legislatura, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e il
nuovo Presidente della Regione esercita l’iniziativa legislativa sull’oggetto
del quesito sottoposto a referendum, ai sensi dei commi 2 e 3, non oltre
novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale
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Riferimenti normativi
Il testo degli articoli
16, 28, 33 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del
referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
16
(Sospensione
del referendum)
1. Le operazioni e le attività regolate
dal presente Capo, relative alla indizione, allo svolgimento e alla
proclamazione dei risultati, sono sospese:
a) nei sei mesi precedenti la scadenza del
Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio
regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento del
Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto
di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del
nuovo Consiglio regionale;
c) [Lettera abrogata dall'art. 1, L.R. 11 giugno 2008, n. 9]
2. Il Presidente della Regione, con decreto
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, rinvia i referendum
abrogativi già indetti alla prima tornata utile per una domenica compresa in
uno dei periodi di cui al comma 1 dell’art. 13.
Art.
28
(Indizione)
1. In seguito alla trasmissione della
deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25, il Presidente della Regione
indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della
consultazione popolare in una domenica compresa:
a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la
deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25 gli perviene entro il 31
gennaio;
b) tra il 15 settembre e il 15 novembre,
se la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25 gli perviene entro il 31
luglio.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato
sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, è notificato al Presidente
della Corte d'appello dell’Aquila ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della
Regione interessati alla consultazione.
3. Almeno trenta giorni prima della data
stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla
consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del
referendum mediante appositi manifesti.
Art.
33
(Indizione
del referendum consultivo)
1. La deliberazione consiliare di cui al
comma 6 dell’articolo 32 che ammette lo svolgimento del referendum consultivo è
trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Regione.
2. Il Presidente della Regione, entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice con
decreto il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i
novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione.