TESTI

DEGLI ARTICOL1 6, 29, 35, 41, 41-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 41

"Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

COORDINATI

CON LE LEGGI REGIONALI DI MODIFICA

18.12.2013, n. 51

"Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)"

18.12.2013, n. 54

"Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)""

(pubblicate Bollettino Speciale n. 127 del 27.12.2013)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 41

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 6

(Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)

1.         Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l'art. 4.

2.         In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a)         stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie;

b)         definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c)         fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

d)         disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e)         fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f)          stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3.         I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.

4.         I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.         I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.

6.         Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.

7.         I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.

8.         Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

9.         Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

10.       La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente e che adotta le dovute misure organizzative interne.

Art. 29

(Autorizzazione alla cremazione)

1.         L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

2.         Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

3.         Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo nel luogo di osservazione, dopo l’accertamento di morte. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

Art. 35

(Attività funebre)

1.         Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a)         disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b)         fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c)         trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;

d)         preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

e)         recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2.         I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.

3.         I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:

a)         che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b)         che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

1)         la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un carro funebre in proprietà o contratto di leasing e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;

2)         la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;

3)         personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro;

4)         un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede;

c)         che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

4.         Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.

5.         È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6.         L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.

7.         Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l’esercizio dell’attività funebre.

Art. 41

(Regime transitorio)

1.         Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro il 30 giugno 2015.

2.         Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3.         Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

4.         Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.

Art. 41-bis

(Disposizioni attuative)

1.         Il competente Servizio della Giunta regionale, entro il 1° settembre 2013, adotta i provvedimenti necessari all'attuazione della presente legge comprensivi della modulistica necessaria per l’esercizio dell’attività di cui al comma 2 dell’articolo 35.