TESTI
DEGLI
ARTICOL1 6, 29, 35, 41, 41-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 41
"Disciplina
in materia funeraria e di polizia mortuaria"
COORDINATI
CON
LE LEGGI REGIONALI DI MODIFICA
18.12.2013,
n. 51
"Modifiche
alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in
materia funeraria e di polizia mortuaria)"
18.12.2013,
n. 54
"Incentivi
per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e
modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante
"Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41
(Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)""
(pubblicate
Bollettino Speciale n. 127 del 27.12.2013)
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Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE REGIONALE 10
AGOSTO 2012, N. 41
Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria.
Art.
6
(Funzioni
dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)
1. Fermo restando quanto previsto dalla
normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata,
esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale
attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione
della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l'art. 4.
2. In particolare il regolamento di
polizia mortuaria:
a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni
di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali,
delle strutture per il commiato e delle case funerarie;
b) definisce i turni di rotazione dei
campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire
i processi di mineralizzazione;
c) fissa le modalità e la durata delle
concessioni e le tariffe delle sepolture private;
d) disciplina le attività funebri e le
condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle
disposizioni regionali;
e) fissa le prescrizioni relative
all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
f) stabilisce le caratteristiche della
camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture
per inumazione e per tumulazione.
3. I servizi in ambito necroscopico e
cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in
materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il
pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel
rispetto sempre dei principi di equità e decoro.
4. I servizi mortuari delle strutture
sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono
essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società
controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni
che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I Comuni provvedono a garantire
l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei
servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli
aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.
6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il
commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37. I
Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee
per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.
7. I Comuni provvedono a formare
adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il
responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli
adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.
8. Fermo restando il generale divieto di
seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri
e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in
volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente
competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa
umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali
onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa
vigente.
9. Il Comune assicura il trasporto funebre
in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di
disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari
resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico
degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di
trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
10. La vigilanza ed il controllo
sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al
Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità
sanitaria locale territorialmente competente e che adotta le dovute misure
organizzative interne.
Art.
29
(Autorizzazione
alla cremazione)
1. L'autorizzazione alla cremazione è
rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è
avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su
richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti
ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli
affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico,
come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130 recante
"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Per la cremazione di resti mortali non
è necessaria la certificazione del medico necroscopo
di cui al comma 1.
3. Il prelievo di campioni biologici ed
annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge
130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è
effettuato dal medico necroscopo nel luogo di
osservazione, dopo l’accertamento di morte. Le modalità di conservazione e
custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento
interno a ciascuna ASL.
Art.
35
(Attività
funebre)
1. Ai sensi della presente legge per
attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta
le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari,
delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri
articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di
ceneri e di ossa umane;
d) preparazione del cadavere e
confezionamento del feretro;
e) recupero di cadaveri, su disposizioni
dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. I soggetti che intendono svolgere
l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività
(Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è
corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso
dei requisiti di seguito individuati al comma 3.
3. I soggetti che intendono svolgere
attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:
a) che l'attività funebre venga svolta nel
rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
b) che dispongano di mezzi, risorse e
organizzazione adeguati, fra cui:
1) la disponibilità continuativa e
funzionale di almeno un carro funebre in proprietà o contratto di leasing e di
autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di
specifica certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per
la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
2) la disponibilità di almeno una sede
idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si
presenta la Scia;
3) personale in possesso di sufficienti
conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra
cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del
lavoro;
4) un responsabile della conduzione
dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche
coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori
sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un
incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede;
c) che le imprese che intendono svolgere
il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza
funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per
le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a
quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
4. Al fine del mantenimento del requisito
di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti
l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale
specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a
ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con
atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un
attestato di frequenza.
5. È vietato l'esercizio di
intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale
deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie
pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree
cimiteriali.
6. L'attività funebre è incompatibile con
la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale;
è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del
commiato.
7. Il Comune vigila sulla correttezza
dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei
requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l’esercizio
dell’attività funebre.
Art. 41
(Regime
transitorio)
1. Le imprese che esercitano l'attività
funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono
tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro
il 30 giugno 2015.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga
anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà
diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a
tale data.
3. Entro novanta giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente
legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri
regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
4. Per tutto quanto non espressamente
previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti
da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive
modificazioni.
Art.
41-bis
(Disposizioni
attuative)
1. Il competente Servizio della Giunta
regionale, entro il 1° settembre 2013, adotta i provvedimenti necessari
all'attuazione della presente legge comprensivi della modulistica necessaria
per l’esercizio dell’attività di cui al comma 2 dell’articolo 35.