IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-          che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-          che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

DATO ATTO che la  Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, ha dato attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l’altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

EVIDENZIATO

-          che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, e disciplina i requisiti da possedere per l’iscrizione al Registro stesso;

-          che il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12,  individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a)         socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b)         solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c)         ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-          che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-          che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, determina l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-          che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-          che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

-          che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

-          che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

-          che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati  per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. RA/254713/DL33 del 15/10/2013, presentata dall’Associazione denominata “FUTURO REMOTO” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Seconda, Articolazione c) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 RILEVATO

-          che il  competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando una carenza della documentazione allegata;

-          che, con nota prot. n. RA/45819/DL33 del 17/02/2014 il competente Ufficio ha provveduto a richiedere le integrazioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopracitata comunicazione;

PRESO ATTO che la sopracitata nota prot. n. RA/45819/DL33 del 17/02/2014 è stata ritirata in data 11/03/2014 e l'associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dell'associazione denominata “FUTURO REMOTO” con sede legale nel Comune di Villetta Barrea (AQ) alla via Sannita, 19 alla Sezione Seconda Articolazione c) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,  per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;

VISTA - la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte di:

-          prendere atto che con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/254713/DL33 del 15/10/2013 l’Associazione denominata “FUTURO REMOTO” con sede legale nel Comune di Villetta Barrea (AQ) alla via Sannita, 19 ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;

-          prendere inoltre atto dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'associazione denominata “FUTURO REMOTO” con sede legale nel Comune di Villetta Barrea (AQ) alla via Sannita, 19  finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione Seconda Articolazione c) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

-          prendere infine atto che, la nota prot. n. RA/45819/DL33 del 17/02/2014  è stata ritirata ma, l'associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto la documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e la marca da bollo necessaria per la regolarizzazione ai fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego previsto all'art. 8, comma 2, lettera h, della L.R. 11/12;

-          formalizzare il diniego all’iscrizione in carta semplice, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell’Associazione denominata “FUTURO REMOTO” con sede legale nel Comune di Villetta Barrea (AQ) alla via Sannita, 19 alla Sezione Seconda Articolazione c) nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

-          precisare che,  avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art.11, della L.R. 11/12;

-          trasmettere copia del presente atto al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

-          disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione integrale  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica all'associazione interessata.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis