IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2
della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono
attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13
ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra
l’altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12
prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua,
in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta
dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà,
diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c) ambiente,
cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO
che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al
comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;
DATO
ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato il Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono
stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA
l’istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/313693/DL33 del
13/12/13, presentata dall’Associazione denominata “AGGEO - ONLUS” concernente
la richiesta di iscrizione alla Sezione prima, del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale,
Sezione Prima Articolazione a);
DATO
ATTO che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed
ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto
menzionata;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, alla iscrizione dell’Associazione “AGGEO - ONLUS”, alla Sezione
Prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
VISTA
la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della
funzione dirigenziale), 24 (Competenze
del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R.
10.05.2002 n.7
(finanziaria
2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”;
DETERMINA
per
le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente
richiamate e trascritte:
- di prendere atto che con nota
acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/313693/DL33 del 13/12/13
l’Associazione denominata “AGGEO - ONLUS”, con sede legale nel Comune di Pineto
(TE) alla via Mazzini 28, ha presentato istanza di iscrizione al Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- di dare atto che il competente
Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua alla
Sezione Prima, nell’Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
- di iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “AGGEO - ONLUS”,
con sede legale nel Comune di Pineto (TE) alla via Mazzini 28, alla Sezione
Prima del Registro Regionale, nella seguente Articolazione a) socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
- di disporre la notifica del presente
provvedimento all’associazione interessata;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- di disporre ai sensi del comma 5 art.
8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione
sul B.U.R.A.T..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis