IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente
riportate:
1. di autorizzare ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
la ditta Accord Phoenix Srl alla realizzazione e
gestione dell’ impianto di recupero
(operazioni R13, R3, R4, R5) di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) e di altri rifiuti non pericolosi, da ubicare in località
“Boschetto di Pile – Zona Industriale” del Comune dell’Aquila, in un’area
identificata, secondo le N.C.T. del Comune dell’Aquila al Foglio n. 77
Particella n. 1430, sub 12;
2. di approvare gli elaborati progettuali
di seguito elencati e trasmessi dalla
ditta Accord Phoenix srl:
- Relazione
tecnica descrittiva datata 12.02.2014 comprensiva dei seguenti alegati;
1. Allegato
1: Tavola 1 – Planimetria edificio;
2. Allegato
2: Elenco rifiuti trattati;
3. Allegato
3: Valutazione previsionale dell’impatto acustico;
4. Allegato
4: Strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;
5. Allegato
5: Rispetto dei criteri localizzativi;
6. Allegato
6: Relazione geologica;
7. Allegato
7: Dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi;
8. Allegato
8: Presentazione società Accord Phoenix srl;
9. Allegato
9: Elaborati grafici;
10. Allegato
10: Approfondimento sulle emissioni in atmosfera;
11. Allegato
11: Analisi sul traffico veicolare;
12. Allegato12:
Nulla Osta per lo scarico delle acque reflue.
- Relazione
tecnica datata 17.03.2014;
- Relazione
tecnica datata 20.03.2014.
3. di disporre che nell’impianto posso
essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di
trattamento di seguito evidenziate:
Categoria |
CER |
Descrizione |
Operazioni di
recupero |
Potenzialità (Tonn./anno) |
RAEE |
160214 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da |
R 13, R3, R4, R 5
|
35.000 |
160216 |
Componenti
rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
160215 |
|||
200136 |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 |
|||
RAEE |
160213* |
Apparecchiature
fuori uso conteneti sostanze pericolose |
R 13, R3, R4, R
5 |
5.000 |
200135* |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 200121 200123, contenenti componenti
pericolosi. |
|||
Cavi |
170410* |
Cavi, impregnati
di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose. |
R13 |
20.000 |
170411 |
Cavi diversi da
quelli di cui alla voce 170410 |
R 13, R3, R4, R
5 |
||
TOTALE |
60.000 |
Prescrivendo:
- in merito al CER 170410*, considerato
che nella relazione tecnica non vengono dettagliate le operazioni di
trattamento cui si intende sottoporre lo
stesso, si ritiene che questo possa essere inserito nell’elenco dei CER
autorizzati limitatamente all’attività R13, nel rispetto dei requisiti di
carattere igienico – sanitario. Eventuali operazioni di trattamento del
medesimo rifiuto dovranno essere oggetto di richiesta di variante sostanziale;
- una volta realizzata la pavimentazione
interna del capannone, la Società dovrà fornire una certificazione sulle
caratteristiche di resistenza ed impermeabilità della stessa;
- considerato che il sito di deposito tempraneo dei rifiuti prodotti ( pericolosi e non) si trova
all’interno del capannone che ospita il processo produttivo, la Società, oltre
ad adottare l’uso di contenitori che possiedano adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche dei rifiuti contenuti,
dovrà adottare anche, in relazione alle caratteristiche di pericolosità degli
stessi, tutte le cautele che impediscano la fuoriusita
di esalazioni pericolose per la salute degli operatori addetti ai processi.
- concordare con l’ARTA Distretto
Provinciale dell’Aquila, entro 3 (tre) mesi dall’avvio dell’impianto, un piano di monitoraggio e controllo del sito
(acustica, emissioni ecc.);
4. di autorizzare la ditta Accord Phoenix Srl a convogliare le emissioni provenienti
dal comparto di frantumazione del mulino a martelli e ad emetterle in atmosfera
attraverso il punto di emissione denominato E1;
5. di stabilire che la presente
autorizzazione è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di
notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia
della fase di costruzione che della fase di esercizio;
6. di stabilire che la presente
autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs.
n. 152/06 e s.m.i
e della L. R. n°
45/07 e s.m.i.;
7. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 13);
- comunicazione cui allegare una dichiarazione del direttore
dei lavori che attesti:
- l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
- l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
- Il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
8. di disporre che entro centottanta
giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su
motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione
deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato
di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di
impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento
e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da
recuperare;
- l’idoneità
delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- le
attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti
da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali
recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori,
misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
9. di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10. di richiamare la Ditta Accord Phoenix Srl,
al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento
Provinciale dell’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei
rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli
provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del
11.10.2010;
11. di richiamare la Ditta Accord Phoenix Srl all’osservanza di quanto previsto dalla
vigente norativa in relazione all’attivazione del
sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (Sistri) e, nello
specifico:
- Legge
30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- Legge
27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (milleproproghe)”;
12. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16)
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
13. di obbligare la Ditta Accord
Phoenix Srl, a trasmettere prima dell’avvio dell’impianto, apposita polizza
fideiussoria ai sensi della DGR n. 790 e s.m.i., in
conformità con le potenzialità e le operazioni di trattamento autorizzate con il presente provvedimento;
14. di riservarsi l’adozione di ulteriori
provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti
soggettivi, di cui alla DGR 29.11.2007,
n. 1227;
15. di riservarsi l’adozione di ulteriori
provvedimenti all’esito della conclusione degli accetamenti
in capo alla competente Prefettura dell’Aquila in merito alla comunicazione
resa ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06.11.2011, n.
159;
16. di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti,
pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed
organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono
fatti salvi eventuali diritti di terzi;
17. di redigere il presente provvedimento in
numero tre originali, di cui due vengono trasmessi al competente SUAP del
Comune dell’Aquila, Via XXV Aprile – 67100 L’Aquila;
18. di disporre che il competente SUAP dell’Aquila provveda
a::
- notificare
un originale del provvedimento alla Ditta Accord
Phoenix srl presso la sede legale sita
in Via Amleto Cencioni, 5 – 67100 L’Aquila;
- trasmettere
copia del provvedimento all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. Distretto Provinciale dell’Aquila, all’ all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali;
19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini