IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la ditta Accord Phoenix Srl alla realizzazione e gestione dell’ impianto di recupero  (operazioni R13, R3, R4, R5) di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di altri rifiuti non pericolosi, da ubicare in località “Boschetto di Pile – Zona Industriale” del Comune dell’Aquila, in un’area identificata, secondo le N.C.T. del Comune dell’Aquila al Foglio n. 77 Particella n. 1430, sub 12;

2.         di approvare gli elaborati progettuali di seguito elencati e  trasmessi dalla ditta Accord Phoenix srl:

-          Relazione tecnica descrittiva datata 12.02.2014 comprensiva dei seguenti alegati;

1.         Allegato 1: Tavola 1 – Planimetria edificio;

2.         Allegato 2: Elenco rifiuti trattati;

3.         Allegato 3: Valutazione previsionale dell’impatto acustico;

4.         Allegato 4: Strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;

5.         Allegato 5: Rispetto dei criteri localizzativi;

6.         Allegato 6: Relazione geologica;

7.         Allegato 7: Dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi;

8.         Allegato 8: Presentazione società Accord Phoenix srl;

9.         Allegato 9: Elaborati grafici;

10.       Allegato 10: Approfondimento sulle emissioni in atmosfera;

11.       Allegato 11: Analisi sul traffico veicolare;

12.       Allegato12: Nulla Osta per lo scarico delle acque reflue.

-          Relazione tecnica datata 17.03.2014;

-          Relazione tecnica datata 20.03.2014.

3.         di disporre che nell’impianto posso essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate:

Categoria

CER

Descrizione

Operazioni di recupero

Potenzialità

(Tonn./anno)

 

 

RAEE

160214

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213

 

 

R 13, R3, R4, R 5

 

 

35.000

160216

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

200136

Apparecchiature elettriche ed elettroniche  fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

 

RAEE

160213*

Apparecchiature fuori uso conteneti sostanze pericolose

 

 

R 13, R3, R4, R 5 

 

 

5.000

200135*

Apparecchiature elettriche ed elettroniche  fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 200123, contenenti componenti pericolosi.

 

Cavi

170410*

Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose.

R13

 

20.000

170411

Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410

R 13, R3, R4, R 5 

TOTALE

60.000

 

Prescrivendo:

-          in merito al CER 170410*, considerato che nella relazione tecnica non vengono dettagliate le operazioni di trattamento  cui si intende sottoporre lo stesso, si ritiene che questo possa essere inserito nell’elenco dei CER autorizzati limitatamente all’attività R13, nel rispetto dei requisiti di carattere igienico – sanitario. Eventuali operazioni di trattamento del medesimo rifiuto dovranno essere oggetto di richiesta di variante sostanziale;

-          una volta realizzata la pavimentazione interna del capannone, la Società dovrà fornire una certificazione sulle caratteristiche di resistenza ed impermeabilità della stessa;

-          considerato che il sito di deposito tempraneo dei rifiuti prodotti ( pericolosi e non) si trova all’interno del capannone che ospita il processo produttivo, la Società, oltre ad adottare l’uso di contenitori che possiedano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche dei rifiuti contenuti, dovrà adottare anche, in relazione alle caratteristiche di pericolosità degli stessi, tutte le cautele che impediscano la fuoriusita di esalazioni pericolose per la salute degli operatori addetti ai processi.

-          concordare con l’ARTA Distretto Provinciale dell’Aquila, entro 3 (tre) mesi dall’avvio dell’impianto,  un piano di monitoraggio e controllo del sito (acustica, emissioni ecc.);

4.         di autorizzare la ditta Accord Phoenix Srl a convogliare le emissioni provenienti dal comparto di frantumazione del mulino a martelli e ad emetterle in atmosfera attraverso il punto di emissione denominato E1;

5.         di stabilire che la presente autorizzazione è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio;

6.         di stabilire che la presente autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i  e della L. R.  45/07 e s.m.i.;

7.         di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 13);

-          comunicazione  cui allegare una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti:

-          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

-          Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

8.         di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto: 

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

-          l’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-          le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

9.         di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10.       di richiamare la Ditta  Accord Phoenix Srl, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

11.       di richiamare la Ditta Accord Phoenix Srl all’osservanza di quanto previsto dalla vigente norativa in relazione all’attivazione del sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (Sistri) e, nello specifico:

-          Legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

-          Legge 27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)”;

12.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16) della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

13.       di obbligare  la Ditta Accord Phoenix Srl, a trasmettere prima dell’avvio dell’impianto, apposita polizza fideiussoria ai sensi della DGR n. 790 e s.m.i., in conformità con le potenzialità e le operazioni di trattamento  autorizzate con il presente provvedimento;

14.       di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi,  di cui alla DGR 29.11.2007, n. 1227;

15.       di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti all’esito della conclusione degli accetamenti in capo alla competente Prefettura dell’Aquila in merito alla comunicazione resa ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159;

16.       di fare salvi  eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

17.       di redigere il presente provvedimento in numero tre originali, di cui due vengono trasmessi al competente SUAP del Comune dell’Aquila, Via XXV Aprile – 67100 L’Aquila;

18.       di disporre  che il competente SUAP dell’Aquila provveda a::

-          notificare un originale del provvedimento alla Ditta Accord Phoenix srl  presso la sede legale sita in Via Amleto Cencioni, 5 – 67100 L’Aquila;

-          trasmettere copia del provvedimento all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. Distretto Provinciale dell’Aquila, all’ all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

19.       di disporre  la pubblicazione  del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini