IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012);

CONSIDERATO:

-          che, in attuazione del Titolo XI della suddetta legge regionale n. 64/2012, la Giunta regionale può concedere, fra gli altri, all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (di seguito denominata anche ARA) finanziamenti pubblici nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato per la realizzazione di programmi finalizzati alla tenuta dei libri genealogici ed all'effettuazione dei controlli della produttività animale, nonché all'erogazione dei servizi di assistenza tecnica specialistica;

-          che, ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 102 della predetta legge regionale, la Giunta regionale per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 98, 99 e 100 della stessa legge regionale adotta un programma operativo triennale che individua le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di che trattasi a favore degli allevatori;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 814, con la quale sono stati approvati gli “Indirizzi programmatici triennali 2013/2015” di cui all’art. 102 della legge citata e stabilisce, fra l’altro, che, per gli aiuti destinati alle attività di “tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici” e di “controllo della produttività animale”, l’intensità dell’aiuto è quella stabilita dall’art. 16 del Reg. (CE) n. 1857/2006 e che gli stessi aiuti sono concessi soltanto dopo l’istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità dello stesso regolamento (CE) n. 1857/2006;

TENUTO CONTO che le attività di cui all’articolo 98 e 99 della legge regionale 64 del 2012 (legge europea regionale 2012) sono ammesse a finanziamento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a) e b) del Regolamento (CE) n. 1857/2006, e che gli stessi aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato;

PRESO ATTO che il Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota del 21 marzo 2014, ha ritenuto necessario, nelle more della prevista intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, assicurare la quota parte di finanziamento per le attività di tenuta dei libri genealogici e di miglioramento genetico del bestiame svolta dalle Associazioni degli allevatori per un importo complessivo di spesa per la Regione Abruzzo pari ad € 1.269.919,18, corrispondente ad una spesa pubblica totale di €1.021.930,21 così ripartita sulla base dei parametri tecnici ed informatici già approvati con il Programma dell’anno 2013:

-          € 500.541,42 per i costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici di cui alla lettera a), dell’articolo 16, del Reg. (CE) n. 1857/2006;

-          € 521.388,79 per i costi sostenuti  per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame di cui alla lettera b), dell’articolo 16, del Reg. (CE) n. 1857/2006;

TENUTO CONTO che dagli aiuti previsti dal presente provvedimento sono escluse le aziende zootecniche che:

-          abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile che deve essere ancora rimborsato, finchè detto aiuto, maggiorato degli interessi di mora, sia stato rimborsato o depositato su un conto vincolato;

-          ricadano nella qualificazione d’imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

RESO NOTO che:

-          il contributo pubblico ammissibile in favore dell’ARA sarà erogato soltanto dopo:

-          l’avvenuta pubblicazione della sintesi delle informazioni delle misure oggetto d’aiuto del presente provvedimento sul sito della Commissione europea – Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;

-          la definitiva approvazione del Programma di attività da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;

-          gli aiuti alle aziende zootecniche della regione Abruzzo, per il tramite dell’ARA, sono concessi nel rispetto delle intensità di aiuto fissate al paragrafo 1, dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, secondo i massimali di seguito indicati:

-          100% dei costi amministrativi, connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici (lettera a) per l’importo di € 520.378,37;

-          70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o resa del bestiame (controlli della produttività animale -lettera b), per l’importo complessivo di € 541.969,19;

-          gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori;

-          gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti;

-          l’appartenenza all’ARA non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’Associazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;

CONSIDERATO, quindi, che l’efficacia del presente provvedimento e  l’erogazione dell’eventuale  contributo pubblico in favore dell’ARA, è subordinata:

-          alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della stessa Commissione europea sul proprio sito  – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;;

-          alla pubblicazione delle predette sintesi delle informazioni sul sito della Commissione europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;

RITENUTO, quindi, di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della stessa Commissione europea sul proprio sito – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 e della deliberazione di Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 814;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al dirigente la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1.         di dare atto che il Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota del 21 marzo 2014, ha ritenuto necessario, nelle more della prevista intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, assicurare la quota parte di finanziamento per le attività di tenuta dei libri genealogici e di miglioramento genetico del bestiame svolta dalle Associazioni degli allevatori per un importo complessivo di spesa per la Regione Abruzzo pari ad € 1.269.919,18, corrispondente ad una spesa pubblica totale di €1.021.930,21 così ripartita sulla base dei parametri tecnici ed informatici già approvati con il Programma dell’anno 2013:

-          € 500.541,42 per i costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici di cui alla lettera a), dell’articolo 16, del Reg. (CE) n. 1857/2006;

-          € 521.388,79 per i costi sostenuti  per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame di cui alla lettera b), dell’articolo 16, del Reg. (CE) n. 1857/2006;

2.         di riconoscere in favore dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo un finanziamento pubblico di pari importo a quello approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni per le attività di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 16, del Reg. (CE) n. 1857/2006;

3.         di concedere alle aziende zootecniche della regione Abruzzo, per il tramite dell’ARA, gli aiuti nel rispetto dei massimali fissati al paragrafo 1, dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, nonché agli articoli 98 e 99 della Legge regionale n. 64 del 2012 (Legge regionale europea 2012) e più precisamente secondo l’intensità di aiuto di seguito indicata:

-          100% dei costi amministrativi, connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici (lettera a),  per l’importo di € 520.378,37;

-          70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o resa del bestiame (controlli della produttività animale -lettera b), per l’importo complessivo di € 541.969,19;

4.         di subordinare l’efficacia del presente provvedimento e, quindi, l’erogazione dell’eventuale  contributo pubblico in favore dell’ARA:

-          alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della Commissione europea sul proprio sito  – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

-          alla pubblicazione delle predette sintesi delle informazioni sul sito della Commissione europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;

5.         di rendere noto, altresì, che:

-          gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori;

-          gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti;

-          l’appartenenza all’ARA non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;

6.         di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della stessa Commissione europea sul proprio sito – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

7.         di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini