IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, recante: “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE,
2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE,
2006/17/CE, 2006/86/CE, 2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE,
2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge
europea regionale 2012);
CONSIDERATO:
- che, in attuazione del Titolo XI della
suddetta legge regionale n. 64/2012, la Giunta regionale può concedere, fra gli
altri, all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (di seguito denominata
anche ARA) finanziamenti pubblici nel rispetto della normativa europea sugli aiuti
di Stato per la realizzazione di programmi finalizzati alla tenuta dei libri
genealogici ed all'effettuazione dei controlli della produttività animale,
nonché all'erogazione dei servizi di assistenza tecnica specialistica;
- che, ai sensi di quanto previsto al
comma 1 dell’articolo 102 della predetta legge regionale, la Giunta regionale
per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 98, 99 e 100 della stessa
legge regionale adotta un programma operativo triennale che individua le
condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di che trattasi a
favore degli allevatori;
VISTA
la Deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 814, con la quale
sono stati approvati gli “Indirizzi programmatici triennali 2013/2015” di cui
all’art. 102 della legge citata e stabilisce, fra l’altro, che, per gli aiuti
destinati alle attività di “tenuta dei libri genealogici e dei registri
anagrafici” e di “controllo della produttività animale”, l’intensità dell’aiuto
è quella stabilita dall’art. 16 del Reg. (CE) n. 1857/2006 e che gli stessi
aiuti sono concessi soltanto dopo l’istituzione e la pubblicazione del regime
di aiuto in conformità dello stesso regolamento (CE) n. 1857/2006;
TENUTO
CONTO che le attività di cui all’articolo 98 e 99 della legge regionale 64 del
2012 (legge europea regionale 2012) sono ammesse a finanziamento ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a) e b) del Regolamento (CE) n.
1857/2006, e che gli stessi aiuti sono compatibili con il mercato comune ai
sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e sono esentati
dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato;
PRESO
ATTO che il Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota del 21
marzo 2014, ha ritenuto necessario, nelle more della prevista intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, assicurare la
quota parte di finanziamento per le attività di tenuta dei libri genealogici e
di miglioramento genetico del bestiame svolta dalle Associazioni degli
allevatori per un importo complessivo di spesa per la Regione Abruzzo pari ad €
1.269.919,18, corrispondente ad una spesa pubblica totale di €1.021.930,21 così
ripartita sulla base dei parametri tecnici ed informatici già approvati con il
Programma dell’anno 2013:
- € 500.541,42 per i costi
amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici di cui
alla lettera a), dell’articolo 16, del Reg. (CE) n. 1857/2006;
- € 521.388,79 per i costi
sostenuti per i test di determinazione
della qualità genetica o della resa del bestiame di cui alla lettera b),
dell’articolo 16, del Reg. (CE) n. 1857/2006;
TENUTO
CONTO che dagli aiuti previsti dal presente provvedimento sono escluse le
aziende zootecniche che:
- abbiano usufruito in passato di un
aiuto incompatibile che deve essere ancora rimborsato, finchè
detto aiuto, maggiorato degli interessi di mora, sia stato rimborsato o
depositato su un conto vincolato;
- ricadano nella qualificazione
d’imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti Orientamenti comunitari per gli
Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà;
RESO
NOTO che:
- il contributo pubblico ammissibile in
favore dell’ARA sarà erogato soltanto dopo:
- l’avvenuta
pubblicazione della sintesi delle informazioni delle misure oggetto d’aiuto del
presente provvedimento sul sito della Commissione europea – Direzione generale
dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;
- la
definitiva approvazione del Programma di attività da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;
- gli aiuti alle aziende zootecniche
della regione Abruzzo, per il tramite dell’ARA, sono concessi nel rispetto
delle intensità di aiuto fissate al paragrafo 1, dell’articolo 16 del
Regolamento (CE) n. 1857/2006, secondo i massimali di seguito indicati:
- 100%
dei costi amministrativi, connessi con l’adozione e la tenuta dei libri
genealogici e dei registri anagrafici (lettera a) per l’importo di €
520.378,37;
- 70%
dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o resa
del bestiame (controlli della produttività animale -lettera b), per l’importo
complessivo di € 541.969,19;
- gli aiuti sono erogati in natura sotto
forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai
produttori;
- gli aiuti devono essere accessibili a
tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri
oggettivamente definiti;
- l’appartenenza all’ARA non deve
costituire una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali
contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’Associazione di cui
trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
CONSIDERATO,
quindi, che l’efficacia del presente provvedimento e l’erogazione dell’eventuale contributo pubblico in favore dell’ARA, è
subordinata:
- alla trasmissione, mediante il sistema
informatico SANI (State Aid Notifications
Interactive website), alla Commissione europea delle
relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della stessa
Commissione europea sul proprio sito –
Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;;
- alla pubblicazione delle predette
sintesi delle informazioni sul sito della Commissione europea – Direzione
Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;
RITENUTO,
quindi, di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari
e Cooperazione Interistituzionale della Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia, per gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante il
sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive
website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni
che saranno pubblicate a cura della stessa Commissione europea sul proprio sito
– Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, nel rispetto
delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
RITENUTO,
inoltre, di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta
Regionale, Legislativo e BURA della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare
il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di
trasparenza;
CONSIDERATO,
infine, che il presente atto è di mera esecuzione della legge regionale 18
dicembre 2012, n. 64 e della deliberazione di Giunta Regionale 11 novembre 2013,
n. 814;
VISTA
la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al dirigente la
competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
per
i motivi esposti in narrativa:
1. di dare atto che il Ministero delle
politiche agricole e forestali, con nota del 21 marzo 2014, ha ritenuto
necessario, nelle more della prevista intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, assicurare la quota parte di
finanziamento per le attività di tenuta dei libri genealogici e di miglioramento
genetico del bestiame svolta dalle Associazioni degli allevatori per un importo
complessivo di spesa per la Regione Abruzzo pari ad € 1.269.919,18,
corrispondente ad una spesa pubblica totale di €1.021.930,21 così ripartita
sulla base dei parametri tecnici ed informatici già approvati con il Programma
dell’anno 2013:
- €
500.541,42 per i costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei
libri genealogici di cui alla lettera a), dell’articolo 16, del Reg. (CE) n.
1857/2006;
- €
521.388,79 per i costi sostenuti per i
test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame di cui
alla lettera b), dell’articolo 16, del Reg. (CE) n. 1857/2006;
2. di riconoscere in favore
dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo un finanziamento pubblico di
pari importo a quello approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato e le Regioni per le attività di cui alle lettere a) e b)
dell’articolo 16, del Reg. (CE) n. 1857/2006;
3. di concedere alle aziende zootecniche
della regione Abruzzo, per il tramite dell’ARA, gli aiuti nel rispetto dei
massimali fissati al paragrafo 1, dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n.
1857/2006, nonché agli articoli 98 e 99 della Legge regionale n. 64 del 2012
(Legge regionale europea 2012) e più precisamente secondo l’intensità di aiuto
di seguito indicata:
- 100%
dei costi amministrativi, connessi con l’adozione e la tenuta dei libri
genealogici e dei registri anagrafici (lettera a), per l’importo di € 520.378,37;
- 70%
dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o resa
del bestiame (controlli della produttività animale -lettera b), per l’importo
complessivo di € 541.969,19;
4. di subordinare l’efficacia del presente
provvedimento e, quindi, l’erogazione dell’eventuale contributo pubblico in favore dell’ARA:
- alla
trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid
Notifications Interactive
website), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni
che saranno pubblicate a cura della Commissione europea sul proprio sito – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello
sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
1857/2006;
- alla
pubblicazione delle predette sintesi delle informazioni sul sito della Commissione
europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;
5. di rendere noto, altresì, che:
- gli
aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano
pagamenti diretti in denaro ai produttori;
- gli
aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona
interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti;
- l’appartenenza
all’ARA non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio e gli
eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione di
cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
6. di trasmettere la presente
determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale
della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per gli adempimenti
connessi alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (State Aid Notifications Interactive website), alla Commissione europea delle
relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della stessa
Commissione europea sul proprio sito – Direzione Generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
7. di autorizzare il Servizio Verifica
Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Giunta
della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai
sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini