LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- gli artt. 117 e 118 della Costituzione
che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e
Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005,
n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c),
della Legge 28 marzo 2003 n. 53”;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”,
con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e
Formazione professionale contenuta nel Capo III;
- il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente,
all’art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, con
particolare riferimento al comma 1–quinquies, che prevede l’adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi
degli Istituti Tecnico-Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi
professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio
nazionale;
- il Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 22 agosto 2007 n. 139, “Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296” che prevede tra l’altro, all’art. 2, comma 2,
“l’equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell’identità dell’offerta
formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini,
tipi e indirizzi di studio”,
- il Decreto interministeriale del 15
marzo 2010, n. 87, recante Norme per il riordino degli Istituti Professionali a
norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il Decreto del Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 4/2011 di adozione delle Linee-guida di cui all’Allegato A e relative Tabelle 1, 2 e
3, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010
riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti
professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma
dell’art. 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- il Decreto del Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali dell’11 novembre 2011, con il quale è stato recepito
l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio
atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- l’Accordo sancito in Conferenza
Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la
definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di
riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- il Decreto del Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca 23 aprile 2012, con il quale è stato
recepito l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012,
repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l’integrazione del Repertorio delle
figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai relativi allegati
che ne fanno parte integrante;
- l’Accordo del 20 dicembre 2012 in
Conferenza Stato-Regioni concernente la referenzazione
del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche
per l’apprendimento permanente EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- l’Accordo in Conferenza dei Presidenti
del 20 febbraio 2014, ha definito specifici elementi minimi dell’esame finale
al fine di garantire il carattere distintivo dell’offerta di IeFP su tutto il territorio nazionale;
- il D.Lgs. 16
gennaio 2013, n. 13: definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della
legge 28-06-2012, n. 92;
RICHIAMATA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 in data 13 settembre 2010, con la
quale è stato, tra l’altro, recepito il ripetuto Accordo sancito in Conferenza
Stato-Regioni del 29 aprile 2010;
RICHIAMATA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 854 del 10 dicembre 2012, con la quale
sono stati recepiti i ripetuti Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni del
27 luglio 2011, Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e
Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012;
CONSIDERATO
che, in base all’art. 2, comma 3, del ripetuto Decreto del Presidente della
Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, gli Istituti Professionali possono
svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive
delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al
sistema di Istruzione e Formazione Professionale, ai fini del conseguimento di
qualifiche e diplomi, e che, con il ripetuto accordo del 29-04-2010, è stato stabilito di assumere le figure e gli
standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi
allegati A e 1, 2, 3, 4, 5;
TENUTO
CONTO che il Capo II delle ripetute Linee-guida di
cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010
contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli Istituti
Professionali, A) Offerta sussidiaria integrativa, B) Offerta sussidiaria
complementare;
TENUTO
CONTO che la Regione Abruzzo con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 266
del 18-04-2011 ha adottato la tipologia
“A” Offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti
ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati
all’acquisizione dei diplomi di istruzione professionale possono conseguire, al
termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale in relazione
all’indirizzo di studio frequentato, validi per l’assolvimento del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
VISTO l’Accordo tra la Regione Abruzzo e
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per la realizzazione di percorsi
di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di
sussidiarietà da parte degli Istituti professionali statali della Regione
Abruzzo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87,
sottoscritto in data 12-05-2011;
DATO
ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 204/DL24 del 05-08-2011 è stato
approvato l’elenco dei Percorsi di qualifica triennale in regime di
sussidiarietà richiesti dagli Istituti Professionali della Regione Abruzzo ai
sensi dell’art.4 del suddetto Accordo;
RICHIAMATA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 21-02-2013 con la quale è stato
istituito il Tavolo Tecnico Interistituzionale composto da rappresentanti della
Regione Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale e dai Dirigenti scolastici
individuati dall’USR per l’attuazione del ripetuto Accordo sottoscritto in data
12 maggio 2011 tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio scolastico regionale per
l’Abruzzo;
CONSIDERATO
che l’Art. 5. “Esami finali e Certificazioni” del suddetto Accordo tra la
Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale ha stabilito che gli esami
conclusivi dei percorsi attivati, per il conseguimento dei titoli di qualifica
professionale, dovranno svolgersi sulla base della specifica disciplina dettata
dalla Regione Abruzzo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di
cui all’art. 17, comma 2, e all’art. 20 del Capo III del D.Lgs.
n. 226/2005;
RITENUTO
necessario individuare - nel rispetto dei LEP di cui al Capo II del DLgs
226/2005, in coerenza con il quadro di elementi minimi comuni condivisi dalle
Regioni ed in ottemperanza dell’Accordo territoriale Regione Abruzzo – USR per
l’Abruzzo del 12/05/2011 - puntuali indicazioni per le prove finali a
conclusione dei percorsi triennali attivati negli Istituti professionali per
l’anno scolastico 2013-2014;
RITENUTO
altresì necessario, delineare un primo quadro regolamentare unitario
dell’offerta regionale di IeFP di riferimento per le
Istituzioni formative e per le Istituzioni scolastiche, approvando il
documento recante: “Disposizioni
transitorie relative all’offerta dei percorsi di Istruzione e formazione professionale
erogata nella Regione Abruzzo” (All. A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, in cui sono inseriti anche i seguenti
sub-allegati: A1 - Scheda di ammissione con tabella di calcolo credito
formativo, A2 - Format verbale esame, A3
- Attestato di qualifica professionale, A4 - Attestato di competenze;
RITENUTO
di precisare che, nelle more di una compiuta definizione organica della
regolamentazione della IeFP regionale, le suddette disposizioni - ad
eccezione di quelle relative agli esami finali per le Istituzioni scolastiche,
valevoli dalla presente annualità 2013-14, trovano applicazione anche per i
percorsi già in essere a partire dall’annualità 2014-15;
TENUTO
CONTO del confronto intercorso con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
per la definizione delle indicazioni procedurali rivolte alle Istituzioni scolastiche
per l’espletamento degli esami a conclusione dei percorsi triennali di
Qualifica e per l’individuazione di elementi minimi caratterizzanti l’offerta
di IeFP;
PRESO
ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Politiche dell’Istruzione
e dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
a
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente
trascritte e approvate:
1. di approvare il documento avente ad
oggetto: Disposizioni Transitorie Relative all’offerta dei Percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale erogata nella Regione Abruzzo, allegato
A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, in cui sono inseriti anche i sub-allegati A1 - Scheda di
ammissione con tabella di calcolo credito formativo; A2 - Format verbale esame;
A3 - Attestato di qualifica professionale; A4 - Attestato di competenze.
2. di disporre che, nelle more di una
compiuta definizione organica della regolamentazione della IeFP regionale, le suddette disposizioni - ad
eccezione di quelle relative agli esami finali per le Istituzioni scolastiche,
valevoli dalla presente annualità 2013-14, trovano applicazione anche per i
percorsi già in essere a partire dall’annualità 2014-15;
3. di dare mandato al Servizio “Politiche
dell’Istruzione” della Direzione Regionale “Politiche Attive del Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” di porre in essere ogni successivo
adempimento derivante dalla presente deliberazione.
4. di trasmettere il presente atto
all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, alle Istituzioni scolastiche
che erogano percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale.
5. di dare atto che gli oneri di cui al
presente provvedimento, consistenti nel rimborso spese dei rappresentanti
regionali in qualità di Presidenti di commissione di esame, sono imputati al capitolo di spesa 11401 -
Rimborso spese di trasferta .
6. di disporre la pubblicazione integrale
del presente atto, comprensivo degli allegati, sul B.U.R.A.T.
e sul sito ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono allegati
Allegato
A1 – Scheda ammissione
Allegato
A2 – Verbale degli esami