LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-          gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

-          il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003 n. 53”;

-          il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale contenuta nel Capo III;

-          il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all’art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1–quinquies, che prevede l’adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Tecnico-Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

-          il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” che prevede tra l’altro, all’art. 2, comma 2, “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”,

-          il Decreto interministeriale del 15 marzo 2010, n. 87, recante Norme per il riordino degli Istituti Professionali a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

-          il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 4/2011 di adozione delle Linee-guida di cui all’Allegato A e relative Tabelle 1, 2 e 3, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;

-          il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 novembre 2011, con il quale è stato recepito l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

-          l’Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

-          il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 23 aprile 2012, con il quale è stato recepito l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante;

-          l’Accordo del 20 dicembre 2012 in Conferenza Stato-Regioni concernente la referenzazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;

-          l’Accordo in Conferenza dei Presidenti del 20 febbraio 2014, ha definito specifici elementi minimi dell’esame finale al fine di garantire il carattere distintivo dell’offerta di IeFP su tutto il territorio nazionale;

-          il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13: definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28-06-2012, n. 92;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 in data 13 settembre 2010, con la quale è stato, tra l’altro, recepito il ripetuto Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 854 del 10 dicembre 2012, con la quale sono stati recepiti i ripetuti Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012;

CONSIDERATO che, in base all’art. 2, comma 3, del ripetuto Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di Istruzione e Formazione Professionale, ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi, e che, con il ripetuto accordo del 29-04-2010,  è stato stabilito di assumere le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4, 5;

TENUTO CONTO che il Capo II delle ripetute Linee-guida di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli Istituti Professionali, A) Offerta sussidiaria integrativa, B) Offerta sussidiaria complementare;

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 18-04-2011 ha adottato la tipologia  “A” Offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all’acquisizione dei diplomi di istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale in relazione all’indirizzo di studio frequentato, validi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

VISTO            l’Accordo tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti professionali statali della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, sottoscritto in data 12-05-2011;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 204/DL24 del 05-08-2011 è stato approvato l’elenco dei Percorsi di qualifica triennale in regime di sussidiarietà richiesti dagli Istituti Professionali della Regione Abruzzo ai sensi dell’art.4 del suddetto Accordo;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 21-02-2013 con la quale è stato istituito il Tavolo Tecnico Interistituzionale composto da rappresentanti della Regione Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale e dai Dirigenti scolastici individuati dall’USR per l’attuazione del ripetuto Accordo sottoscritto in data 12 maggio 2011 tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo;

CONSIDERATO che l’Art. 5. “Esami finali e Certificazioni” del suddetto Accordo tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale ha stabilito che gli esami conclusivi dei percorsi attivati, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, dovranno svolgersi sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Abruzzo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 17, comma 2, e all’art. 20 del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;

RITENUTO necessario individuare - nel rispetto dei LEP di cui al Capo II del DLgs 226/2005, in coerenza con il quadro di elementi minimi comuni condivisi dalle Regioni ed in ottemperanza dell’Accordo territoriale Regione Abruzzo – USR per l’Abruzzo del 12/05/2011 - puntuali indicazioni per le prove finali a conclusione dei percorsi triennali attivati negli Istituti professionali per l’anno scolastico 2013-2014;

RITENUTO altresì necessario, delineare un primo quadro regolamentare unitario dell’offerta regionale di IeFP di riferimento per le Istituzioni formative e per le Istituzioni scolastiche, approvando  il  documento  recante:  “Disposizioni  transitorie  relative  all’offerta dei percorsi di  Istruzione e formazione  professionale  erogata  nella  Regione Abruzzo” (All. A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono inseriti anche i seguenti sub-allegati: A1 - Scheda di ammissione con tabella di calcolo credito formativo, A2 - Format verbale esame,  A3 - Attestato di qualifica professionale, A4 - Attestato di competenze;

RITENUTO di precisare che, nelle more di una compiuta definizione organica della regolamentazione della IeFP  regionale, le suddette disposizioni - ad eccezione di quelle relative agli esami finali per le Istituzioni scolastiche, valevoli dalla presente annualità 2013-14, trovano applicazione anche per i percorsi già in essere a partire dall’annualità 2014-15;

TENUTO CONTO del confronto intercorso con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per la definizione delle indicazioni procedurali rivolte alle Istituzioni scolastiche per l’espletamento degli esami a conclusione dei percorsi triennali di Qualifica e per l’individuazione di elementi minimi caratterizzanti l’offerta di IeFP;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Politiche dell’Istruzione e dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate:

1.         di approvare il documento avente ad oggetto: Disposizioni Transitorie Relative all’offerta dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogata nella Regione Abruzzo, allegato A,  parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono inseriti anche i sub-allegati A1 - Scheda di ammissione con tabella di calcolo credito formativo; A2 - Format verbale esame; A3 - Attestato di qualifica professionale; A4 - Attestato di competenze.

2.         di disporre che, nelle more di una compiuta definizione organica della regolamentazione della IeFP  regionale, le suddette disposizioni - ad eccezione di quelle relative agli esami finali per le Istituzioni scolastiche, valevoli dalla presente annualità 2013-14, trovano applicazione anche per i percorsi già in essere a partire dall’annualità 2014-15;

3.         di dare mandato al Servizio “Politiche dell’Istruzione” della Direzione Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” di porre in essere ogni successivo adempimento derivante dalla presente deliberazione.

4.         di trasmettere il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, alle Istituzioni scolastiche che erogano percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale.

5.         di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento, consistenti nel rimborso spese dei rappresentanti regionali in qualità di Presidenti di commissione di esame,  sono imputati al capitolo di spesa 11401 - Rimborso spese di trasferta .

6.         di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli allegati, sul B.U.R.A.T. e sul sito ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Seguono allegati

Allegato A

Allegato A1 – Scheda ammissione

Allegato A2 – Verbale degli esami

Allegato A3 – Qualifica professionale

Allegato A4 – Attestato di competenze