IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge regionale 19/12/2007, n. 44 “Disciplina del referendum abrogativo,
consultivo e dell’iniziativa legislativa” come modificata dalla legge regionale
18/12/2013, n. 52 “Modifiche e integrazioni alla L.R.
19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e
dell’iniziativa legislativa)”;
VISTA
la legge regionale 28/12/2012, n. 68 “Disposizioni di adeguamento agli articoli
1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013. Modifiche alla legge regionale 10 agosto
2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).
Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”, come modificata dalla legge
regionale 9 agosto 2013, n. 24 “Modifiche all’art. 33 della L.R.
28 dicembre 2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10
agosto 2010, n. 40, alla L.R. 21 ottobre 2011, n. 36,
alla L.R. 28 maggio 2013, n. 12 e alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86”;
VISTO
in particolare l’art. 33, comma 12 bis della L.R.
28/12/2012, n. 68 che recita “La Regione recepisce ed attua il comma 2
dell’articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni,
dell’art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n. 111”;
RICHIAMATO
l’art. 7 del decreto legge 6/7/2011 n. 98 “Election day” che al comma 2, dispone che qualora nel medesimo anno si svolgano le
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia le
consultazioni elettorali per le elezioni del Presidente della regione si
effettuano nella data stabilità per le elezioni del parlamento europeo;
VISTO
l’art. 35 bis della L.R. 19/12/2007, n. 44
“Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie” che prevede che nel caso
in cui nel corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente
della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum, ai fini del contenimento
della spesa pubblica, si effettuano nella data stabilita per le elezioni
regionali;
VISTO
l’art 29 della predetta L.R. 44/2007 e s.m.i. “Rinvio” che dispone, per lo svolgimento del
referendum consultivo, il rinvio alle disposizioni per lo svolgimento di quello
abrogativo ad esclusione dell’art. 16;
VISTO
il proprio decreto n. 12 del 18/2/2014 relativo alla indizione del referendum
consultivo per l’istituzione del nuovo Comune “Nuova Pescara” per il giorno 25
maggio 2014 ai sensi della Legge Regionale 19/12/2007, n. 44 come modificata
dalla legge regionale 18/12/2013, n. 52;
PRESO
ATTO che con il predetto DPGR è stato stabilito, tra l’altro, che le operazioni
di scrutinio del referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle
operazioni di scrutinio delle elezioni regionali secondo le modalità indicate
nelle istruzioni appositamente predisposte dalla Giunta regionale per lo
svolgimento della consultazione;
RICHIAMATA
la circolare n. 13/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali- a
mente della quale si dispone che “Subito dopo la chiusura della votazione e
l’accertamento del numero dei votanti avranno inizio le operazioni di scrutinio
per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Per le
elezioni regionali e comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle
ore 14 del lunedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio
delle schede per le elezioni regionali”;
RITENUTO
di dover rettificare parzialmente il proprio decreto n. 12 del 18/2/2014 nella
parte in cui si prevede che le operazioni di scrutinio del referendum si
svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio delle
elezioni regionali, stabilendo che le stesse si svolgono dopo la chiusura delle
operazioni di scrutinio delle elezioni regionali e comunali;
RITENUTO
di confermare tutto quanto altro disposto nel predetto decreto presidenziale n.
12 del 18/2/2014;
DECRETA
1. le operazioni di scrutinio del
referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di
scrutinio delle elezioni regionali e comunali secondo le modalità indicate
nelle istruzioni appositamente predisposte dalla Giunta regionale per lo
svolgimento della consultazione.
2. ai sensi dell’art. 28 della L.R. n.
44/2007 e s.m.i. il presente decreto è notificato al
Presidente della Corte di Appello dell’Aquila ed ai sindaci dei Comuni di
Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE).
3. il presente decreto è altresì
notificato al Presidente del Tribunale di Pescara, al Prefetto di Pescara ed al
Presidente della Commissione elettorale circondariale territorialmente
interessata.
4. il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo nella apposita sezione.
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi