IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge regionale 19/12/2007, n. 44 “Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa” come modificata dalla legge regionale 18/12/2013, n. 52 “Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa)”;

VISTA la legge regionale 28/12/2012, n. 68 “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”, come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 24 “Modifiche all’art. 33 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40, alla L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, alla L.R. 28 maggio 2013, n. 12 e alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86”;

VISTO in particolare l’art. 33, comma 12 bis della L.R. 28/12/2012, n. 68 che recita “La Regione recepisce ed attua il comma 2 dell’articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dell’art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n. 111”;

RICHIAMATO l’art. 7 del decreto legge 6/7/2011 n. 98 “Election day” che al comma 2, dispone  che qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia le consultazioni elettorali per le elezioni del Presidente della regione si effettuano nella data stabilità per le elezioni del parlamento europeo;

VISTO l’art. 35 bis della L.R. 19/12/2007, n. 44 “Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie” che prevede che nel caso in cui nel corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum, ai fini del contenimento della spesa pubblica, si effettuano nella data stabilita per le elezioni regionali;

VISTO l’art 29 della predetta L.R. 44/2007 e s.m.i. “Rinvio” che dispone, per lo svolgimento del referendum consultivo, il rinvio alle disposizioni per lo svolgimento di quello abrogativo ad esclusione dell’art. 16;

VISTO il proprio decreto n. 12 del 18/2/2014 relativo alla indizione del referendum consultivo per l’istituzione del nuovo Comune “Nuova Pescara” per il giorno 25 maggio 2014 ai sensi della Legge Regionale 19/12/2007, n. 44 come modificata dalla legge regionale 18/12/2013, n. 52;

PRESO ATTO che con il predetto DPGR è stato stabilito, tra l’altro, che le operazioni di scrutinio del referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali secondo le modalità indicate nelle istruzioni appositamente predisposte dalla Giunta regionale per lo svolgimento della consultazione;

RICHIAMATA la circolare n. 13/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali- a mente della quale si dispone che “Subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti avranno inizio le operazioni di scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Per le elezioni regionali e comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali”;

RITENUTO di dover rettificare parzialmente il proprio decreto n. 12 del 18/2/2014 nella parte in cui si prevede che le operazioni di scrutinio del referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali, stabilendo che le stesse si svolgono dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali e comunali;

RITENUTO di confermare tutto quanto altro disposto nel predetto decreto presidenziale n. 12 del 18/2/2014;

DECRETA

1.         le operazioni di scrutinio del referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali e comunali secondo le modalità indicate nelle istruzioni appositamente predisposte dalla Giunta regionale per lo svolgimento della consultazione.

2.         ai sensi dell’art.  28 della L.R. n. 44/2007 e s.m.i. il presente decreto è notificato al Presidente della Corte di Appello dell’Aquila ed ai sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE).

3.         il presente decreto è altresì notificato al Presidente del Tribunale di Pescara, al Prefetto di Pescara ed al Presidente della Commissione elettorale circondariale territorialmente interessata.

4.         il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella apposita sezione.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi