IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2
della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n.
11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata
sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale,
distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro
stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà,
diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c. ambiente,
cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO
che ai sensi dell’art. 9 comma 1, della L.R.11/12 le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, la documentazione prevista nelle lett. a) b) e c), e che il mancato
rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione
dal registro regionale;
PRESO
ATTO che, le Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte al Registro Regionale, in
ottemperanza ai prescritti adempimenti successivi all’iscrizione, hanno inviato
entro il termine previsto, 30 settembre 2013,
la documentazione elencata al menzionato art 9, comma 1, lett. a) b) e
c),
DATO
ATTO che il compente ufficio ha esaminato la documentazione sopra descritta ed
ha proceduto, entro il 31 dicembre 2013, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
alla revisione del Registro mediante la cancellazione delle Associazioni
che non hanno rispettato le prescrizioni di cui al menzionato art. 9, nonché
quelle risultanti non più in possesso dei requisiti previsti per l’ iscrizione
a seguito di controllo e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell’anno
precedente;
RITENUTO
pertanto, di dover procedere, a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R.11/12, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale,
dell’elenco Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte all’Albo
regionale alla data del 31 dicembre 2013, come riportato nell'Elenco allegato
alla presente determinazione, All. A),
quale parte integrante e sostanziale;
PRECISATO
che l’Elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: il
numero di iscrizione all’Albo Regionale, il numero del provvedimento di iscrizione, la denominazione, l’indirizzo
della sede legale, la sezione di appartenenza e l'articolazione;
DATO
ATTO- che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni
afferenti ai soggetti iscritti all’Albo, non incidendo sullo “status giuridico”
di ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;
VISTA
la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare,
gli artt.5 (Autonomia della funzione
dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed
art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7
(finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R.
14.09.1999 n.77”;
DETERMINA
per
le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente
richiamate e trascritte:
- di prendere atto che:
- le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale hanno
trasmesso al competente servizio, entro il 30 settembre 2013, la documentazione
prevista all’art. 9, comma 1, lett. a) b) e c),
della L.R. 11/12;
- il
mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la
cancellazione dal Registro Regionale;
- di prendere, inoltre, atto che il compente ufficio ha esaminato la
documentazione sopra descritta ed ha proceduto, entro il 31 dicembre 2013, ai
sensi delle sopra richiamate
disposizioni normative, alla revisione del Registro stesso mediante
la cancellazione delle Associazioni che non hanno rispettato le prescrizioni di
cui al menzionato art. 9, nonché quelle risultanti non più in possesso dei
requisiti previsti per l’ iscrizione a seguito di controllo e verifiche
disposte dalla Regione nel corso dell’anno precedente,
- di procedere, a norma del comma 5,
dell’art. 7, della L.R.11/12, alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, dell’elenco Associazioni di
Promozione Sociale regolarmente iscritte all’Albo regionale alla data del 31
dicembre 2013, come riportato nell'Elenco allegato alla presente
determinazione, All. A), quale parte
integrante e sostanziale;
- di precisare che l’Elenco di cui sopra
è strutturato in base a dati identificativi quali: il numero di iscrizione
all’Albo Regionale, il numero del
provvedimento di iscrizione, la
denominazione, l’indirizzo della sede legale, la sezione di appartenenza e
l'articolazione;
- di dare atto che la presente
determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni afferenti ai
soggetti iscritti all’Albo, non incidendo sullo “status giuridico” di ciascuno,
legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;
- di disporre contestualmente la
trasmissione del presente provvedimento all'Osservatorio nazionale
dell'Associazionismo ai sensi dell'art. 7, comma 6, L.R.11/12;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis
Segue
allegato