IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-          che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-          che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

-          che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-          che il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12,  individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a.         socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b.         solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c.         ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-          che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-          che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-          che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-          che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 comma 1, della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista nelle lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

PRESO ATTO che, le Associazioni di Promozione Sociale regolarmente  iscritte al Registro Regionale, in ottemperanza ai prescritti adempimenti successivi all’iscrizione, hanno inviato entro il termine previsto, 30 settembre 2013,  la documentazione elencata al menzionato art 9, comma 1, lett. a) b) e c),

DATO ATTO che il compente ufficio ha esaminato la documentazione sopra descritta ed ha proceduto, entro il 31 dicembre 2013, ai sensi delle sopra richiamate   disposizioni   normative,  alla revisione del Registro mediante la cancellazione delle Associazioni che non hanno rispettato le prescrizioni di cui al menzionato art. 9, nonché quelle risultanti non più in possesso dei requisiti previsti per l’ iscrizione a seguito di controllo e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell’anno precedente;

RITENUTO pertanto, di dover procedere, a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R.11/12, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, dell’elenco Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte all’Albo regionale alla data del 31 dicembre 2013, come riportato nell'Elenco allegato alla presente determinazione,  All. A), quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che l’Elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: il numero di iscrizione all’Albo Regionale, il numero del   provvedimento  di iscrizione, la denominazione, l’indirizzo della sede legale, la sezione di appartenenza e l'articolazione;

DATO ATTO- che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni afferenti ai soggetti iscritti all’Albo, non incidendo sullo “status giuridico” di ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione  dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

-          di prendere atto che:

-          le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale hanno trasmesso al competente servizio, entro il 30 settembre 2013, la documentazione prevista all’art. 9, comma 1, lett. a) b) e c),  della L.R. 11/12;

-          il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal Registro Regionale;

-          di prendere, inoltre, atto che   il compente ufficio ha esaminato la documentazione sopra descritta ed ha proceduto, entro il 31 dicembre 2013, ai sensi delle sopra richiamate   disposizioni   normative,  alla revisione del Registro stesso mediante la cancellazione delle Associazioni che non hanno rispettato le prescrizioni di cui al menzionato art. 9, nonché quelle risultanti non più in possesso dei requisiti previsti per l’ iscrizione a seguito di controllo e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell’anno precedente,

-          di procedere, a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R.11/12, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, dell’elenco Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte all’Albo regionale alla data del 31 dicembre 2013, come riportato nell'Elenco allegato alla presente determinazione,  All. A), quale parte integrante e sostanziale;

-          di precisare che l’Elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: il numero di iscrizione all’Albo Regionale, il numero del   provvedimento  di iscrizione, la denominazione, l’indirizzo della sede legale, la sezione di appartenenza e l'articolazione;

-          di dare atto che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni afferenti ai soggetti iscritti all’Albo, non incidendo sullo “status giuridico” di ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;

-          di disporre contestualmente la trasmissione del presente provvedimento all'Osservatorio nazionale dell'Associazionismo ai sensi dell'art. 7, comma 6, L.R.11/12;

-          di trasmettere copia del presente atto al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

Segue allegato

Allegato A