IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

Alla ditta BUZZI UNICEM S.p.A., con sede legale in via L. Buzzi, 6 del comune di Casale Monferrato (AL), è concessa la proroga di anni 10 (dieci), fino al 25.02.2015, a decorrere dalla data di scadenza del Decreto Regionale n. 395 del 05.03.1993, per la coltivazione della cava riportata in catasto al foglio di mappa n. 25 particelle nn. 742-744-747-751-745-752-746-749-753-750-754-666-755-756-757-671-665-640-421-366-367-661(parte)-662-663-670-743 e foglio di mappa n. 28 particelle nn. 1-18-85-87-2-4 del comune di S. Valentino in A.C. (PEa) alle seguenti condizioni:

a.         Devono essere rispettate le disposizioni contenute nell’art. 146 del D.lgs del 22.01.2004 n. 42 e s. m. ed i.;

b.         Il limite del perimetro di escavazione autorizzato deve salvaguardare l’area del Parco Nazionale della Maiella;

c.         E’ interdetta la coltivazione nella particella n. 2 foglio di mappa n. 28 del comune di S. Valentino in A.C. (PE);

d.         La Ditta deve presentare al Servizio Risorse del Territorio, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la seguente documentazione:

-          Un dettagliato crono programma dei lavori e delle opere necessarie a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità delle aree non più in disponibilità e non ancora interessate dall’attività estrattiva;

-          Una dettagliata relazione di fine lavori per le aree già oggetto di coltivazione e non più in disponibilità;

-          Una planimetria su base catastale  con i termini, numerati e ben visibili, ubicati ai vertici dell’area di cava, attualmente disponibile;

-          Conferma della validità della polizza fideiussoria.

e.         La Ditta deve presentare al Servizio Regionale Risorse del Territorio una relazione semestrale sull’avanzamento dei lavori di coltivazione e di ripristino della cava, a firma del Direttore dei lavori e della Ditta esercente.

La mancata osservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta l’automatica sospensione dei lavori.

Restano fermi ed invariati tutti gli altri obblighi previsti dal Decreto regionale n. 395 del 05.03.1993 nonché di tutte le prescrizioni successivamente dettate da Organi di vigilanza e controllo non in contrasto con quanto disposto con il presente provvedimento.

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta BUZZI UNICEM S.p.A., con sede legale in Casale Monferrato (AL),  interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso all’Ente Parco Nazionale della Maiella, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara e al Comune di S. Valentino in A. C. (PE);

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971);

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta