LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008
n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE,
così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59,
art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle
direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;
- il Decreto Ministeriale 30.03.2010,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione,
nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della
Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di
Balneazione;
VISTI
gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito
elencati:
- Allegato A (previsto dall’articolo 2)
– Valori limite per un singolo campione;
- Allegato B (previsto dall’articolo 3)
– Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall’articolo 3)
– Linee guida per Ostreopsis ovata;
- Allegato D (previsto dall’articolo 5)
– Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall’articolo 6)
– Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall’articolo 6)
– Report acque di balneazione;
CONSIDERATO
che, al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa
qualità delle acque di balneazione, il D.lgs. n. 116/08, all’art. 1, stabilisce
precise disposizioni in materia di:
a) monitoraggio e classificazione della
qualità delle acque di balneazione;
b) gestione della qualità delle acque di
balneazione;
c) informazione al pubblico in merito alla
qualità delle acque di balneazione;
CONSIDERATO,
inoltre, che, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza
regionale:
a) l'individuazione delle acque di
balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate
sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) l’istituzione e aggiornamento del
profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite
nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
c) l'istituzione di un programma di
monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di
balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;
e) la facoltà di ampliare o ridurre la
stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
f) l'aggiornamento dell'elenco delle
acque di balneazione;
g) azioni volte alla rimozione delle cause
di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.
VISTO
l’art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le
competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:
1. la delimitazione, prima dell’inizio
della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque
di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in
conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;
2. la delimitazione delle zone vietate
alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una
situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla
qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
3. la revoca dei provvedimenti adottati
sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
4. l’apposizione, nelle zone interessate,
in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna
acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di
balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n.
116/08;
5. la segnalazione, in una ubicazione
facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di
balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2,
lettera c) dell’art.15 del D.lgs. n. 116/08;
RICHIAMATA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 dell’11.03.2013, relativa agli
adempimenti regionali per la stagione balneare 2013;
CONSIDERATO
che, ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione
balneare 2013 occorre classificare le acque di balneazione marino-costiere e
lacuali, individuando, nel contempo, le acque idonee e balneabili, le acque non
adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non balneabili
temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di
miglioramento;
VISTO
l’allegato “A” alla presente deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di
balneazione per la stagione balneare 2014 e la classe di appartenenza delle
acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2013,
elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08
(quadriennio 2010-2013);
VISTO l’allegato “A1” al presente
provvedimento, che riporta le modifiche
apportate all’elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2014,
che consistono:
a) nel raggruppamento di acque contigue,
ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs n. 116/08;
b) nella eliminazione dei punti di
prelievo le cui acque di pertinenza sono state inserite nell'elenco delle acque
non adibite a balneazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 4 lett.
b) del D.lgs n. 116/08;
c) nella nuova denominazione di punti di
prelievo, con riposizionamento degli stessi ove si prevede il maggior afflusso
di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, ai sensi dell'art. 6
comma 3 del D.lgs n. 116/08;
VISTO
l’allegato “B” al presente atto, che riporta l’elenco delle acque non
balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento
per la stagione balneare 2014;
VISTO
l’allegato “C” al presente provvedimento, che riporta l’elenco delle acque non
adibite a balneazione e permanentemente vietate per l’anno 2014 (foci dei
fiumi, dei torrenti e aree portuali);
VISTO
l’allegato “D” alla presente deliberazione, inerente alle disposizioni
specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA e ai Comuni per la stagione
balneare 2014;
STABILITO
che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina
il 30 settembre 2014, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile
fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo
campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati
dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n.
116/08;
DATO
ATTO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento
dei valori limite riportati nell’allegato A del Decreto Ministeriale del
30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4
lettere a) e b) del Decreto indicato;
CONSIDERATO
che in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’anzidetto
Decreto, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7
del D.P.R. 470/82 e s.m.i., riportate nell’Allegato “B”, potranno essere
riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al comma
5 dell’art. 2 del Decreto 30.03.2010;
DATO
ATTO che le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, riportate
nell’anzidetto Allegato “B”, ai fini della tutela della salute pubblica, devono
essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle
prescrizioni di cui all’art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all’art. 2,
punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010.
Le
acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate
ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i., sono monitorate con frequenza
mensile, in assenza dell’attuazione delle misure di miglioramento previste .
Le
acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” a seguito di recenti
episodi di inquinamento, sono monitorate con frequenza quindicinale.
DATO
ATTO che le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito
di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere
classificate dopo un periodo di monitoraggio di tre anni;
Le
acque ancora non classificate (NC) , sono monitorate con frequenza
quindicinale.
RICHIAMATO
quanto previsto all’art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE del 15
febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione:
” Per ciascuna acqua di balneazione
classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a
decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione…adeguate
misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia
la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento”;
PRESO
ATTO che le acque di balneazione del Comune di Ortona, punto IT13069058001 e
del Comune di Vasto, punto IT 13069099005, al termine dell’annualità 2013 sono
state classificate come acque di qualità “scarsa”, pur non essendosi verificato
alcun superamento dei limiti tabellari negli ultimi quattro anni per il punto
del Comune di Ortona, e a seguito dell’aggiunta dei dati del 2013 (nessuno dei
quali ha superato i valori limite riportati nell’allegato A del D.M.
30.03.2010), per l’acqua di balneazione del Comune di Vasto, che nella scorsa
stagione era risultata di qualità “sufficiente”.
Tutto
ciò in funzione dell’applicazione della formula utilizzata per classificare le
acque di balneazione, che determina, in presenza di una variabilità elevata tra
i vari dati batteriologici, pur conformi alla norma, la enfatizzazione in
negativo dei risultati ottenuti;
RITENUTO
che la classificazione degli anzidetti punti come acque di qualità “scarsa” a
seguito del monitoraggio effettuato e dei riferimenti tabellari di cui
all’Allegato A del D.M. 30.03.2010, non corrisponda ad una situazione di
inquinamento tale da determinare pericolo per la salute pubblica e che per le
stesse acque trovi applicazione quanto previsto all’art.5, comma 4.a)i) della
DIRETTIVA 2006/7/CE;
RITENUTO,
pertanto, di dover sottoporre tali acque di balneazione alle seguenti misure di
gestione:
- attuazione di un monitoraggio
maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause della
variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni
Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per
impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura
delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni
interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o
eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di
apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per
impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
RITENUTO
opportuno demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente –
Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque
di balneazione, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da
inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;
RICHIAMATI
gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del
pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l’utilizzo,
da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15,
comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli
delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come
disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;
RITENUTO
di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della
Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l’approvazione
e l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, previsti dal D.lgs.
n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell’allegato “E” del
D.M. 30.03.2010, n. 97, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti
di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la
chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del
30.03.2010, nonché la eventuale
rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione,
l’accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile
quanto previsto all’art.7, comma 6 del
D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento
di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell’acqua di
balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell’art.2,
comma 4 del DM 30 marzo 2010;
DATO
ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal
Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;
DATO
ATTO del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal
Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;
DATO
ATTO della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del
Bilancio regionale;
DATO
ATTO del parere favorevole del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo
Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, in merito
alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati
alla Direzione stessa;
UDITO
il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;
a
voti unanimi, resi nelle forme di legge:
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del
presente atto:
1. di approvare gli allegati di seguito
indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
- allegato
“A”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare
2014 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante
la stagione di campionamento 2013, elaborata ai sensi dell’art. 8 e
dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2010-2013);
- allegato
“A1”, che riporta le modifiche apportate all’elenco delle acque di balneazione
per la stagione balneare 2014, che consistono:
a) nel
raggruppamento di acque contigue, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs n.
116/08;
b) nella
eliminazione dei punti di prelievo le cui acque di pertinenza sono state inserite
nell'elenco delle acque non adibite a balneazione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 8 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 116/08;
c) nella nuova
denominazione di punti di prelievo, con riposizionamento degli stessi ove si
prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di
inquinamento, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.lgs n. 116/08;
- allegato
“B”, che riporta l’elenco delle acque non balneabili per motivi
igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare
2014;
- allegato
“C”, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e
permanentemente vietate per l’anno 2014
(foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
- allegato
“D”, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo
all’ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2014;
2. di stabilire che la stagione balneare
nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2014,
che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre
e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini
della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto
Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;
3. di dare atto che qualora i dati di monitoraggio
dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell’allegato
A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione
previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;
4. di dare atto che in fase di prima
applicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’anzidetto Decreto le acque di
balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 470/82 e
s.m.i. (riportate nell’Allegato “B”) potranno essere riaperte alla balneazione a
seguito dell’attuazione di quanto previsto al comma 5 dell’art. 2 del Decreto
30.03.2010;
5. di stabilire che le acque di
balneazione classificate di qualità “scarsa”, riportate nell’anzidetto Allegato
“B”, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e
trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui
all’art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all’art. 2, punto 7 del Decreto
Ministeriale del 30.03.2010.
Le
acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate
ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i., sono monitorate con frequenza
mensile, in assenza dell’attuazione delle misure di miglioramento previste .
Le
acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” a seguito di recenti
episodi di inquinamento, sono monitorate con frequenza quindicinale.
6. di stabilire che le acque di
balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di
risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo
un periodo di monitoraggio di tre anni;
Le
acque ancora non classificate (NC) , sono monitorate con frequenza
quindicinale.
7. di prendere atto che la classificazione
delle acque di balneazione del Comune di Ortona, punto IT13069058001 e del
Comune di Vasto, punto IT 13069099005 come acque di qualità “scarsa” a seguito
del monitoraggio effettuato e dei riferimenti tabellari di cui all’Allegato A
del D.M. 30.03.2010, non corrisponda ad una situazione di inquinamento tale da
determinare pericolo per la salute pubblica e che per le stesse acque trovi
applicazione quanto previsto all’art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE;
8. di disporre che le
anzidette acque di balneazione siano sottoposte alle seguenti misure di
gestione:
- attuazione
di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione
delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle
Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate
misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della
riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni
interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o
eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da
parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia
la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
9. di demandare all’Agenzia Regionale per
la Tutela dell’Ambiente – Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di
monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell’inizio della
stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di
Balneazione;
10. di fare obbligo ai Sindaci
dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 30
maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all’All.D
al presente atto:
a) di
segnalare, prima dell’inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e
la loro classificazione (all. A), le acque non adibite alla balneazione e
permanentemente vietate (all. C) e le acque di balneazione temporaneamente
vietate per motivi igienico sanitari e soggette a misure di miglioramento (all.
B) ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal
presente provvedimento, come da schede allegate;
b) di
delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione
balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un
impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei
bagnanti;
c) di revocare
i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e
b) del D.lgs. n. 116/08;
d) di apporre,
nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate
vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i
divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del
D.lgs. n. 116/08;
e) di
segnalare, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di
ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di
cui al comma 2, lettera c) dell’art.15 del D.lgs. n. 116/08;
11. di evidenziare, in relazione
all’apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione
balneare 2014, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla
scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di
balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno
effettuate nel corso della stagione
estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del
30.03.2010;
12. di impegnare l'ARTA al rispetto delle
norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti
dal citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010 ed all’attuazione delle
disposizioni specifiche di cui all’All.D al presente atto;
13. di richiamare gli adempimenti previsti
per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art.
4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010
circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le
modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione
Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del
27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del
31.05.2011;
14. di dare mandato al competente Servizio
Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con
determinazioni dirigenziali, l’approvazione e l’aggiornamento dei profili delle
acque di balneazione, previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010,
determinati ai sensi dell’allegato “E” del D.M. 30.03.2010, n. 97, gli
aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle
relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di
balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la
eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione,
l’accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile
quanto previsto all’art.7, comma 6 del
D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento
di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell’acqua di
balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell’art.2,
comma 4 del DM 30 marzo 2010;
15. di inviare il presente provvedimento, con
le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all’ARTA
– Sede Centrale e Distretti Prov.li e ai Ministeri della Salute e
dell'Ambiente;
16. di autorizzare la pubblicazione del
presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati
possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale http://www.regione.abruzzo.it
Il presente
atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 ( sessanta ) giorni dalla data
di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 ( centoventi ) giorni, decorrenti sempre
dalla data della sua pubblicazione.
Seguono allegati