LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-          la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;

-          il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;

-          il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;

-          la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59, art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;

-          il Decreto Ministeriale 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

-          la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

VISTI gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:

-          Allegato A (previsto dall’articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;

-          Allegato B (previsto dall’articolo 3) – Cianobatteri;

-          Allegato C (previsto dall’articolo 3) – Linee guida per Ostreopsis ovata;

-          Allegato D (previsto dall’articolo 5) – Procedure di campionamento;

-          Allegato E (previsto dall’articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;

-          Allegato F (previsto dall’articolo 6) – Report acque di balneazione;

CONSIDERATO che, al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, il D.lgs. n. 116/08, all’art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

a)         monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;

b)         gestione della qualità delle acque di balneazione;

c)         informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

a)         l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b)         l’istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;

c)         l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;

d)         la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;

e)         la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

f)          l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

g)         azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

h)         l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.

VISTO l’art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

1.         la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;

2.         la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

3.         la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;

4.         l’apposizione, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

5.         la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art.15 del D.lgs. n. 116/08;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 dell’11.03.2013, relativa agli adempimenti regionali per la stagione balneare 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2013 occorre classificare le acque di balneazione marino-costiere e lacuali, individuando, nel contempo, le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non balneabili temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento;

VISTO l’allegato “A” alla presente deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2014 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2013, elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2010-2013);

VISTO  l’allegato “A1” al presente provvedimento,  che riporta le modifiche apportate all’elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2014, che consistono:

a)         nel raggruppamento di acque contigue, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs n. 116/08;

b)         nella eliminazione dei punti di prelievo le cui acque di pertinenza sono state inserite nell'elenco delle acque non adibite a balneazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 116/08;

c)         nella nuova denominazione di punti di prelievo, con riposizionamento degli stessi ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.lgs n. 116/08;

VISTO l’allegato “B” al presente atto, che riporta l’elenco delle acque non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2014;

VISTO l’allegato “C” al presente provvedimento, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l’anno 2014 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

VISTO l’allegato “D” alla presente deliberazione, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2014;

STABILITO che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2014, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

DATO ATTO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’anzidetto Decreto, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i., riportate nell’Allegato “B”, potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al comma 5 dell’art. 2 del Decreto 30.03.2010;

DATO ATTO che le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, riportate nell’anzidetto Allegato “B”, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all’art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010.

Le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i., sono monitorate con frequenza mensile, in assenza dell’attuazione delle misure di miglioramento previste .

Le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” a seguito di recenti episodi di inquinamento, sono monitorate con frequenza quindicinale.

DATO ATTO che le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di monitoraggio di tre anni;

Le acque ancora non classificate (NC) , sono monitorate con frequenza quindicinale.

RICHIAMATO quanto previsto all’art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: ”  Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione…adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento”;

PRESO ATTO che le acque di balneazione del Comune di Ortona, punto IT13069058001 e del Comune di Vasto, punto IT 13069099005, al termine dell’annualità 2013 sono state classificate come acque di qualità “scarsa”, pur non essendosi verificato alcun superamento dei limiti tabellari negli ultimi quattro anni per il punto del Comune di Ortona, e a seguito dell’aggiunta dei dati del 2013 (nessuno dei quali ha superato i valori limite riportati nell’allegato A del D.M. 30.03.2010), per l’acqua di balneazione del Comune di Vasto, che nella scorsa stagione era risultata di qualità “sufficiente”.

Tutto ciò in funzione dell’applicazione della formula utilizzata per classificare le acque di balneazione, che determina, in presenza di una variabilità elevata tra i vari dati batteriologici, pur conformi alla norma, la enfatizzazione in negativo dei risultati ottenuti;

RITENUTO che la classificazione degli anzidetti punti come acque di qualità “scarsa” a seguito del monitoraggio effettuato e dei riferimenti tabellari di cui all’Allegato A del D.M. 30.03.2010, non corrisponda ad una situazione di inquinamento tale da determinare pericolo per la salute pubblica e che per le stesse acque trovi applicazione quanto previsto all’art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE;

RITENUTO, pertanto, di dover sottoporre tali acque di balneazione alle seguenti misure di gestione:

-          attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;

-          individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;

-          indicazione  dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;

-          adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

RITENUTO opportuno demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

RICHIAMATI gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;

RITENUTO di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l’approvazione e l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell’allegato “E” del D.M. 30.03.2010, n. 97, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché  la eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione, l’accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all’art.7, comma 6 del  D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell’acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell’art.2, comma 4 del DM 30 marzo 2010;

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

DATO ATTO del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

DATO ATTO della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta  assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1.         di approvare gli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:

-          allegato “A”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2014 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2013, elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2010-2013);

-          allegato “A1”, che riporta le modifiche apportate all’elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2014, che consistono:

a)         nel raggruppamento di acque contigue, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs n. 116/08;

b)         nella eliminazione dei punti di prelievo le cui acque di pertinenza sono state inserite nell'elenco delle acque non adibite a balneazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 116/08;

c)         nella nuova denominazione di punti di prelievo, con riposizionamento degli stessi ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.lgs n. 116/08;

-          allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2014;

-          allegato “C”, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate  per l’anno 2014 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

-          allegato “D”, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2014;

2.         di stabilire che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2014, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

3.         di dare atto che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

4.         di dare atto che in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’anzidetto Decreto le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 470/82 e s.m.i. (riportate nell’Allegato “B”) potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al comma 5 dell’art. 2 del Decreto 30.03.2010;

5.         di stabilire che le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, riportate nell’anzidetto Allegato “B”, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all’art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010.

Le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i., sono monitorate con frequenza mensile, in assenza dell’attuazione delle misure di miglioramento previste .

Le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” a seguito di recenti episodi di inquinamento, sono monitorate con frequenza quindicinale.

6.         di stabilire che le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di monitoraggio di tre anni;

Le acque ancora non classificate (NC) , sono monitorate con frequenza quindicinale.

7.         di prendere atto che la classificazione delle acque di balneazione del Comune di Ortona, punto IT13069058001 e del Comune di Vasto, punto IT 13069099005 come acque di qualità “scarsa” a seguito del monitoraggio effettuato e dei riferimenti tabellari di cui all’Allegato A del D.M. 30.03.2010, non corrisponda ad una situazione di inquinamento tale da determinare pericolo per la salute pubblica e che per le stesse acque trovi applicazione quanto previsto all’art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE;

8.         di disporre  che  le anzidette acque di balneazione siano sottoposte alle seguenti misure di gestione:

-          attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;

-          individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;

-          indicazione  dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;

-          adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

9.         di demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

10.       di fare obbligo ai Sindaci dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all’All.D al presente atto:

a)         di segnalare, prima dell’inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione (all. A), le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate (all. C) e le acque di balneazione temporaneamente vietate per motivi igienico sanitari e soggette a misure di miglioramento (all. B) ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da schede allegate;

b)         di delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c)         di revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;

d)         di apporre, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

e)         di segnalare, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art.15 del D.lgs. n. 116/08;

11.       di evidenziare, in relazione all’apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2014, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della  stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30.03.2010;

12.       di impegnare l'ARTA al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010 ed all’attuazione delle disposizioni specifiche di cui all’All.D al presente atto;

13.       di richiamare gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010  circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;

14.       di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l’approvazione e l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell’allegato “E” del D.M. 30.03.2010, n. 97, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione, l’accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all’art.7, comma 6 del  D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell’acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell’art.2, comma 4 del DM 30 marzo 2010;

15.       di inviare il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all’ARTA – Sede Centrale e Distretti Prov.li e ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;

16.       di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale http://www.regione.abruzzo.it

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 ( sessanta ) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 ( centoventi ) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.

 

Seguono allegati

Allegati A-A1-B-C-D