LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

VISTO il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTO l’art. 89 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15/3/1997 n. 59”;

VISTA la L. R. 3 agosto 2011, n. 25 “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 3/Reg. del 13 agosto 2007 “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee” che attua le disposizioni del D. Lgs. 112/1998 per la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;

RICHIAMATO il D. Lgs. 159/11 ed in particolare:

l’art. 67 che stabilisce, tra l’altro, che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II:

-          non possono ottenere concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

-          il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1 produce la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti;

-          salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite;

-          le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

l’art. 83 che impone alle pubbliche amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia, fatta eccezione per i rapporti tra soggetti pubblici, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici per provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo è pari o superiore l’importo di  € 150.000,00;

l’art. 85 che elenca in dettaglio  i soggetti sottoposti alla verifica antimafia;

l’art. 91 che stabilisce che per le concessioni di acqua pubblica tale documentazione antimafia debba essere acquisita per le concessioni che superano, complessivamente, l’importo di € 150.000,00 e che è vietato il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l’applicazione della disposizione;

RICHIAMATO l’art. 21 del Regolamento Regionale D.P.G.R.  3/Reg. del 13 agosto 2007 “Schema di ordinanza di istruttoria” nel quale sono indicati i passaggi propedeutici della relazione istruttoria da parte del Servizio procedente e che, tra i vari passaggi, c’è la trasmissione di copia della relazione istruttoria all’Autorità concedente per il nulla osta alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, unitamente alla documentazione indicata nella stessa;

CONSIDERATO che la domanda di concessione può essere presentata da chiunque – persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato – ha necessità di utilizzare acqua;

RITENUTO necessario che i soggetti che presentano  domanda di concessione di derivazione:

a)         abbiano tutti i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente per le pubbliche concessioni;

b)         non si trovino in alcune delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;

RITENUTO di dover adeguare alle disposizioni del D. Lgs 159/11 in vigore dal 13/02/2013 il Regolamento DPGR n. 3/Reg 2007;

PRESO ATTO che per poter richiedere la documentazione antimafia si devono acquisire le informazioni relative a tutti i soggetti elencati all’art. 85 del D. Lgs 159/2011 e per tale motivo si rende necessaria l’acquisizione della visura camerale dei soggetti richiedenti la concessione;

VALUTATO che l’importo complessivo delle concessioni è dato dalla somma del pagamento del canone annuo, dell’addizionale regionale e degli oneri di couso, dove presenti, moltiplicato per il periodo di concessione; 

RICHIAMATO l’art. 15 del D.P.G.R.  3/Reg. del 13 agosto 2007 che regolamenta la concorrenza tra più domande di derivazione tecnicamente incompatibili con quella pubblicata;

RICHIAMATO l’art. 25 del D.P.G.R.  3/Reg. del 13 agosto 2007 che ribadisce la priorità dell’uso delle acque destinate al consumo umano e stabilisce che le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte secondo  criteri  elencati nello stesso articolo specificando che, tra più domande concorrenti, è preferita quella che, da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione a:

a)         attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotti o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all’uso potabile;

b)         effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;

c)         la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata;

d)         minimo prelievo e maggiore restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29.06.1993 sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.

e)         a parità di tali condizioni, è prescelta la domanda che offre maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda;

f)          nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, fra più concorrenti è preferita la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso strutture consortili già operanti sul territorio;

g)         sulla preferenza da dare all’una o all’altra domanda decide definitivamente l’Autorità Concedente regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 94, comma 3, L.R. 7/2003, e s.m.i.;

ESAMINATA la necessità di emanare indirizzi operativi per la concessione di derivazione di acque pubbliche, alla luce del vigente Codice delle leggi antimafia e per la preferenza nel caso di domande in concorrenza a parità di condizioni da parte dell’Autorità concedente;

RITENUTO, pertanto, che i Servizi procedenti all’istruttoria dell’istanza, al fine di ottenere il nulla osta alla sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte dell’Autorità concedente, nel trasmettere la relazione istruttoria di cui all’art. 21 Regolamento DPGR n. 3/Reg 2007 dovranno allegare, per il  soggetto richiedente:

a)         la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti morali e l’assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;

b)         la visura camerale;

c)         e per le concessioni di acque pubbliche il cui importo complessivo superi € 150.000,00, la documentazione antimafia  di cui al D. Lgs 159/11;

RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 25 del D.P.G.R. 3/Reg. del 13 agosto 2007 che indica che, a parità di condizioni tra più domande concorrenti è preferita quella che offre maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione;

DEFINITO che tali garanzie sono assicurate almeno dal piano economico finanziario degli investimenti asseverato da istituto di credito nonché, qualora disponibile, da ulteriore documentazione atta a comprovare che il richiedente ha la disponibilità finanziaria necessaria per l’immediata realizzazione che attesti la maggiore convenienza economica ed affidabilità del richiedente rispetto a tempi e modi di realizzazione e, nel caso di couso di derivazioni di cui all’art. 47 del T.U. 1775/33, fatta salva l’applicazione della previsione di cui all’art. 8 della L.R. 25/2011, a parità di condizioni, viene preferita la domanda che prevede una maggiore remunerazione delle opere quando appartengono a soggetti pubblici o comunque sono beni demaniali;

RITENUTO quindi che i Servizi procedenti all’istruttoria dell’istanza, oltre a quanto disposto dall’art. 25 del D.P.G.R.  3/Reg. 2007, dovranno:

a)         richiedere agli istanti in concorrenza, a integrazione della documentazione allegata alla domanda di derivazione, a parità di condizioni, almeno il piano economico finanziario degli investimenti asseverato da istituto di credito, nonché, qualora disponibile,  ulteriore documentazione atta a comprovare che il richiedente ha la disponibilità finanziaria necessaria per l’immediata realizzazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti morali e l’assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;

b)         allegare la visura camerale e, per le concessioni di acque pubbliche il cui importo complessivo superi € 150.000,00, la documentazione antimafia del soggetto richiedente;

RITENUTO che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 12 del D.P.G.R. 3/Reg. 2007 provvede ad effettuare le necessarie verifiche imposte dal D. Lgs 159/11, nel caso di concessioni di derivazione emesse dopo il 13 febbraio 2013 che superino l’importo complessivo di € 150.000,00, ed a trasmettere gli esiti all’Autorità concedente per gli eventuali adempimenti; 

DATO ATTO che il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate, di approvare i seguenti indirizzi operativi per la concessione di derivazione di acque pubbliche, alla luce del vigente Codice delle leggi antimafia e per la preferenza nel caso di domande in concorrenza a parità di condizioni da parte dell’Autorità concedente:

1.         i Servizi procedenti all’istruttoria dell’istanza, al fine di ottenere il nulla osta alla sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte dell’Autorità concedente, nel trasmettere la relazione istruttoria di cui all’art. 21 Regolamento DPGR n. 3/Reg 2007 devono allegare, per il  soggetto richiedente:

a)         la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti morali e l’assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;

b)         la visura camerale;

c)         e per le concessioni di acque pubbliche il cui importo complessivo superi € 150.000,00, la documentazione antimafia  di cui al D. Lgs 159/11;

2.         nel caso di più domande concorrenti, a parità di condizioni, è preferita quella che offre maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione, ovvero, la domanda cui venga allegato il piano economico finanziario degli investimenti asseverato da istituto di credito nonché, qualora disponibile, ulteriore documentazione atta a comprovare che il richiedente ha la disponibilità finanziaria necessaria per l’immediata realizzazione che attesti la maggiore convenienza economica ed affidabilità del richiedente rispetto a tempi e modi di realizzazione e, nel caso di couso di derivazioni di cui all’art. 47 del T.U. 1775/33, fatta salva l’applicazione della previsione di cui all’art. 8 della L.R. 25/2011, a parità di condizioni, viene preferita la domanda che prevede una maggiore remunerazione delle opere quando appartengono a soggetti pubblici o comunque sono beni demaniali;  

3.         i Servizi procedenti all’istruttoria dell’istanza, oltre a quanto disposto dall’art. 25 del D.P.G.R.  3/Reg. 2007, devono:

a)         richiedere agli istanti in concorrenza, a integrazione della documentazione allegata alla domanda di derivazione, a parità di condizioni, almeno il piano economico finanziario degli investimenti asseverato da istituto di credito, nonché, qualora disponibile,  ulteriore documentazione atta a comprovare che il richiedente ha la disponibilità finanziaria necessaria per l’immediata realizzazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti morali e l’assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;

b)         allegare la visura camerale e, per le concessioni di acque pubbliche il cui importo complessivo superi € 150.000,00, la documentazione antimafia del soggetto richiedente;

4.         il Responsabile del procedimento di cui all’art. 12 del D.P.G.R.  3/Reg. 2007, provvede ad effettuare le necessarie verifiche imposte dal D. Lgs 159/11, nel caso di concessioni di derivazione emesse dopo il 13 febbraio 2013 che superino l’importo complessivo di € 150.000,00, ed a trasmettere gli esiti all’Autorità concedente per gli eventuali adempimenti; 

5.         di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet e sul B.U.R.A.T.