LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia
ambientale”;
VISTO
il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici”;
VISTO
il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136;
VISTO
l’art. 89 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15/3/1997 n. 59”;
VISTA
la L. R. 3 agosto 2011, n. 25 “Disposizioni in materia di acque con istituzione
del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano
per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle
utenze di acque pubbliche”;
VISTO
il Regolamento Regionale n. 3/Reg. del 13 agosto 2007
“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica,
di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee” che attua
le disposizioni del D. Lgs. 112/1998 per la
disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di
riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;
RICHIAMATO
il D. Lgs. 159/11 ed in particolare:
l’art.
67 che stabilisce, tra l’altro, che le persone alle quali sia stata applicata
con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro
I, titolo I, capo II:
- non possono ottenere concessioni di
acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali
allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- il provvedimento definitivo di
applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1 produce la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1. Le licenze, le autorizzazioni e
le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza
delle attestazioni a cura degli organi competenti;
- salvo che si tratti di provvedimenti
di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti,
ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni,
le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere
rilasciate o consentite;
- le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si
applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva
o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
l’art.
83 che impone alle pubbliche amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia,
fatta eccezione per i rapporti tra soggetti pubblici, prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti relativi a lavori servizi
e forniture pubblici per provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui
valore complessivo è pari o superiore l’importo di € 150.000,00;
l’art.
85 che elenca in dettaglio i soggetti
sottoposti alla verifica antimafia;
l’art.
91 che stabilisce che per le concessioni di acqua pubblica tale documentazione
antimafia debba essere acquisita per le concessioni che superano,
complessivamente, l’importo di € 150.000,00 e che è vietato il frazionamento
dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di
eludere l’applicazione della disposizione;
RICHIAMATO
l’art. 21 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 3/Reg. del 13
agosto 2007 “Schema di ordinanza di istruttoria” nel quale sono indicati i
passaggi propedeutici della relazione istruttoria da parte del Servizio
procedente e che, tra i vari passaggi, c’è la trasmissione di copia della
relazione istruttoria all’Autorità concedente per il nulla osta alla
sottoscrizione del disciplinare di concessione, unitamente alla documentazione
indicata nella stessa;
CONSIDERATO
che la domanda di concessione può essere presentata da chiunque – persone
fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico
o privato – ha necessità di utilizzare acqua;
RITENUTO
necessario che i soggetti che presentano
domanda di concessione di derivazione:
a) abbiano tutti i requisiti morali e
professionali richiesti dalla normativa vigente per le pubbliche concessioni;
b) non si trovino in alcune delle
condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
RITENUTO
di dover adeguare alle disposizioni del D. Lgs 159/11
in vigore dal 13/02/2013 il Regolamento DPGR n. 3/Reg
2007;
PRESO
ATTO che per poter richiedere la documentazione antimafia si devono acquisire
le informazioni relative a tutti i soggetti elencati all’art. 85 del D. Lgs 159/2011 e per tale motivo si rende necessaria
l’acquisizione della visura camerale dei soggetti richiedenti la concessione;
VALUTATO
che l’importo complessivo delle concessioni è dato dalla somma del pagamento
del canone annuo, dell’addizionale regionale e degli oneri di couso, dove
presenti, moltiplicato per il periodo di concessione;
RICHIAMATO
l’art. 15 del D.P.G.R. 3/Reg. del 13
agosto 2007 che regolamenta la concorrenza tra più domande di derivazione
tecnicamente incompatibili con quella pubblicata;
RICHIAMATO
l’art. 25 del D.P.G.R. 3/Reg. del 13
agosto 2007 che ribadisce la priorità dell’uso delle acque destinate al consumo
umano e stabilisce che le determinazioni in ordine al rilascio della
concessione sono assunte secondo
criteri elencati nello stesso
articolo specificando che, tra più domande concorrenti, è preferita quella che,
da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la più
razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione a:
a) attuale livello di soddisfacimento
delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici
di acquedotti o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando
preferenzialmente le risorse qualificate all’uso potabile;
b) effettive possibilità di migliore
utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
c) la quantità e la qualità dell’acqua
restituita rispetto a quella prelevata;
d) minimo prelievo e maggiore restituzione
d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più
domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del
richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al
regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29.06.1993 sull’adesione
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.
e) a parità di tali condizioni, è
prescelta la domanda che offre maggiori ed accertate garanzie
tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In
mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di
presentazione della domanda;
f) nelle concessioni a prevalente scopo
irriguo, a parità di utilizzazione, fra più concorrenti è preferita la domanda
di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora non risulti
possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso strutture consortili già
operanti sul territorio;
g) sulla preferenza da dare all’una o
all’altra domanda decide definitivamente l’Autorità Concedente regionale,
sentito il Comitato di cui all’art. 94, comma 3, L.R.
7/2003, e s.m.i.;
ESAMINATA
la necessità di emanare indirizzi operativi per la concessione di derivazione
di acque pubbliche, alla luce del vigente Codice delle leggi antimafia e per la
preferenza nel caso di domande in concorrenza a parità di condizioni da parte
dell’Autorità concedente;
RITENUTO,
pertanto, che i Servizi procedenti all’istruttoria dell’istanza, al fine di
ottenere il nulla osta alla sottoscrizione del disciplinare di concessione da
parte dell’Autorità concedente, nel trasmettere la relazione istruttoria di cui
all’art. 21 Regolamento DPGR n. 3/Reg 2007 dovranno
allegare, per il soggetto richiedente:
a) la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà attestante i requisiti morali e l’assenza di impedimenti a
contrarre con la pubblica amministrazione;
b) la visura camerale;
c) e per le concessioni di acque pubbliche
il cui importo complessivo superi € 150.000,00, la documentazione
antimafia di cui al D. Lgs 159/11;
RICHIAMATO
il comma 6 dell’art. 25 del D.P.G.R. 3/Reg. del 13 agosto 2007 che indica che, a parità di
condizioni tra più domande concorrenti è preferita quella che offre maggiori ed
accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed
utilizzazione;
DEFINITO
che tali garanzie sono assicurate almeno dal piano economico finanziario degli
investimenti asseverato da istituto di credito nonché, qualora disponibile, da
ulteriore documentazione atta a comprovare che il richiedente ha la
disponibilità finanziaria necessaria per l’immediata realizzazione che attesti
la maggiore convenienza economica ed affidabilità del richiedente rispetto a
tempi e modi di realizzazione e, nel caso di couso di derivazioni di cui
all’art. 47 del T.U. 1775/33, fatta salva l’applicazione della previsione di
cui all’art. 8 della L.R. 25/2011, a parità di
condizioni, viene preferita la domanda che prevede una maggiore remunerazione
delle opere quando appartengono a soggetti pubblici o comunque sono beni
demaniali;
RITENUTO
quindi che i Servizi procedenti all’istruttoria dell’istanza, oltre a quanto
disposto dall’art. 25 del D.P.G.R. 3/Reg. 2007,
dovranno:
a) richiedere agli istanti in concorrenza,
a integrazione della documentazione allegata alla domanda di derivazione, a
parità di condizioni, almeno il piano economico finanziario degli investimenti
asseverato da istituto di credito, nonché, qualora disponibile, ulteriore documentazione atta a comprovare
che il richiedente ha la disponibilità finanziaria necessaria per l’immediata
realizzazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
i requisiti morali e l’assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica
amministrazione;
b) allegare la visura camerale e, per le
concessioni di acque pubbliche il cui importo complessivo superi € 150.000,00,
la documentazione antimafia del soggetto richiedente;
RITENUTO
che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 12 del D.P.G.R.
3/Reg. 2007 provvede ad effettuare le necessarie
verifiche imposte dal D. Lgs 159/11, nel caso di
concessioni di derivazione emesse dopo il 13 febbraio 2013 che superino
l’importo complessivo di € 150.000,00, ed a trasmettere gli esiti all’Autorità
concedente per gli eventuali adempimenti;
DATO
ATTO che il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico
del Bilancio regionale;
DATO
ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del
Servizio gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della
L. R. 77/99;
DATO
ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto
proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;
A
termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente
richiamate, di approvare i seguenti indirizzi operativi per la concessione di
derivazione di acque pubbliche, alla luce del vigente Codice delle leggi
antimafia e per la preferenza nel caso di domande in concorrenza a parità di
condizioni da parte dell’Autorità concedente:
1. i Servizi procedenti all’istruttoria
dell’istanza, al fine di ottenere il nulla osta alla sottoscrizione del
disciplinare di concessione da parte dell’Autorità concedente, nel trasmettere
la relazione istruttoria di cui all’art. 21 Regolamento DPGR n. 3/Reg 2007 devono allegare, per il soggetto richiedente:
a) la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti morali
e l’assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
b) la
visura camerale;
c) e
per le concessioni di acque pubbliche il cui importo complessivo superi €
150.000,00, la documentazione antimafia
di cui al D. Lgs 159/11;
2. nel caso di più domande concorrenti, a
parità di condizioni, è preferita quella che offre maggiori ed accertate
garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed
utilizzazione, ovvero, la domanda cui venga allegato il piano economico
finanziario degli investimenti asseverato da istituto di credito nonché,
qualora disponibile, ulteriore documentazione atta a comprovare che il
richiedente ha la disponibilità finanziaria necessaria per l’immediata
realizzazione che attesti la maggiore convenienza economica ed affidabilità del
richiedente rispetto a tempi e modi di realizzazione e, nel caso di couso di
derivazioni di cui all’art. 47 del T.U. 1775/33, fatta salva l’applicazione
della previsione di cui all’art. 8 della L.R.
25/2011, a parità di condizioni, viene preferita la domanda che prevede una
maggiore remunerazione delle opere quando appartengono a soggetti pubblici o
comunque sono beni demaniali;
3. i Servizi procedenti all’istruttoria
dell’istanza, oltre a quanto disposto dall’art. 25 del D.P.G.R. 3/Reg. 2007,
devono:
a) richiedere
agli istanti in concorrenza, a integrazione della documentazione allegata alla
domanda di derivazione, a parità di condizioni, almeno il piano economico
finanziario degli investimenti asseverato da istituto di credito, nonché,
qualora disponibile, ulteriore
documentazione atta a comprovare che il richiedente ha la disponibilità finanziaria
necessaria per l’immediata realizzazione e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante i requisiti morali e l’assenza di impedimenti
a contrarre con la pubblica amministrazione;
b) allegare
la visura camerale e, per le concessioni di acque pubbliche il cui importo complessivo
superi € 150.000,00, la documentazione antimafia del soggetto richiedente;
4. il Responsabile del procedimento di cui
all’art. 12 del D.P.G.R. 3/Reg. 2007,
provvede ad effettuare le necessarie verifiche imposte dal D. Lgs 159/11, nel caso di concessioni di derivazione emesse
dopo il 13 febbraio 2013 che superino l’importo complessivo di € 150.000,00, ed
a trasmettere gli esiti all’Autorità concedente per gli eventuali
adempimenti;
5. di pubblicare la presente deliberazione
sul sito Internet e sul B.U.R.A.T.