LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la L.R., 17 maggio 1995, nr. 111, avente ad oggetto: “Formazione Professionale.”, così come successivamente integrata e modificata;

VISTO il D.Lgs., 31 marzo 1998, nr. 112, avente ad oggetto: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”;

VISTO l’art. 43, comma 14, L.R. 12 agosto 1998, nr. 72, avente ad oggetto: “Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale.”;

VISTA la L.R. 3 marzo 1999, nr. 11, avente ad oggetto: “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;

VISTO il D.M. (Min. Lav.), 25 maggio 2001, nr. 166, avente ad oggetto: “Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative.”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008, per la definizione degli “standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi”, pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale – nr. 18 del 23-01-2009;

VISTA la D.G.R. 20 luglio 2009, nr. 363, avente ad oggetto: “Accreditamento delle Sedi Formative ed Orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare”;

VISTO l’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che demanda in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le  province  autonome di Trento e di Bolzano l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità' della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

VISTO l’intervenuto Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 (Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni);

TENUTO CONTO che il punto 1 dell’Allegato A, Sezione B dell’Accordo sopra citato individua i soggetti formatori e il sistema di accreditamento degli stessi attribuendo le relative funzioni alle Regioni e Province Autonome limitatamente ai soggetti di cui al medesimo punto 1, lettera f), per le aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici o utilizzatrici delle attrezzature di cui al medesimo Accordo e rispettivamente lettere g) e h) per gli enti di formazione professionale già accreditati ai sensi del disciplinare regionale in tema di accreditamento;

CONSIDERATO che il vigente disciplinare di accreditamento regionale approvato con la sopra richiamata D.G.R. nr. 363/2009, pone dei vincoli difficilmente superabili per i soggetti individuati come «formatori» alla lett. f) del punto 1 - Sez. B dell’Allegato “A” del citato Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, richiedendo - in particolare - la dimostrazione del criterio di cui al comma 4, lett. a) e lett. b) dell’art. 10 - Allegato 1 alla D.G.R. n. 363/2009;

RITENUTO pertanto, di escludere dall’onere della dimostrazione del criterio di cui al comma 4, lett. a) e lett. b) dell’art. 10 “Requisiti di ammissibilità” del Disciplinare dell’Accreditamento “Allegato 1” alla D.G.R. 20 luglio 2009, nr. 363, i soggetti «formatori» individuati alla lett. f) del punto 1 - Sez. B dell’Allegato “A” del citato Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012;

PRECISATO che l’esclusione di cui sopra opera unicamente per i soggetti «formatori» individuati alla lett. f) del punto 1 - Sez. B dell’Allegato “A” del citato Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e limitatamente alle attività formative ricomprese nelle direttive tecniche contenute nell’Allegato A alla presente deliberazione;

RITENUTO pertanto, di dover approvare l’Allegato A come parte integrante alla presente Deliberazione di Giunta Regionale recante le direttive tecniche e i requisiti di accreditamento di cui al citato Accordo e di ivi declinare le modalità di dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento che del suo mantenimento;

DATO ATTO altresì, del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Servizio Accreditamenti, Vigilanza e Controllo”, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa

1.         di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, le “Direttive tecniche per l’accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i percorsi di abilitazione degli operatori delle attrezzature di lavoro individuate dall’accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 12 marzo 2012.”, nel testo Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

2.         di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel B.U.R.A.T. e nel sito internet http://www.regione.abruzzo.it/   – sezione “News e Avvisi”.

Segue allegato

Allegato A