VISTA
VISTO
il D.Lgs., 31 marzo 1998, nr. 112, avente ad oggetto: “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.
VISTO
l’art. 43, comma
VISTA
VISTO
il D.M. (Min. Lav.), 25 maggio 2001, nr. 166, avente ad oggetto:
“Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative.”;
VISTO
l’Accordo tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della
Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e Ricerca, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
del 20 marzo 2008, per la definizione degli “standard minimi del nuovo sistema
di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi”,
pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale – nr. 18 del 23-01-2009;
VISTA
VISTO
l’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che demanda in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano l’individuazione delle attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità' della
formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.
VISTO
l’intervenuto Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012
(Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell’articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni);
TENUTO
CONTO che il punto 1 dell’Allegato A, Sezione B dell’Accordo sopra citato
individua i soggetti formatori e il sistema di accreditamento degli stessi
attribuendo le relative funzioni alle Regioni e Province Autonome limitatamente
ai soggetti di cui al medesimo punto 1, lettera f), per le aziende produttrici,
distributrici, noleggiatrici o utilizzatrici delle attrezzature di cui al
medesimo Accordo e rispettivamente lettere g) e h) per gli enti di formazione
professionale già accreditati ai sensi del disciplinare regionale in tema di
accreditamento;
CONSIDERATO
che il vigente disciplinare di accreditamento regionale approvato con la sopra
richiamata D.G.R. nr. 363/2009, pone dei vincoli difficilmente superabili per i
soggetti individuati come «formatori» alla lett. f) del punto 1 - Sez. B
dell’Allegato “A” del citato Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio
2012, richiedendo - in particolare - la dimostrazione del criterio di cui al
comma 4, lett. a) e lett. b) dell’art. 10 - Allegato 1 alla D.G.R. n. 363/2009;
RITENUTO
pertanto, di escludere dall’onere della dimostrazione del criterio di cui al
comma 4, lett. a) e lett. b) dell’art. 10 “Requisiti di ammissibilità” del
Disciplinare dell’Accreditamento “Allegato
PRECISATO
che l’esclusione di cui sopra opera unicamente per i soggetti «formatori»
individuati alla lett. f) del punto 1 - Sez. B dell’Allegato “A” del citato
Accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 e limitatamente alle
attività formative ricomprese nelle direttive tecniche contenute nell’Allegato
A alla presente deliberazione;
RITENUTO
pertanto, di dover approvare l’Allegato A come parte integrante alla presente
Deliberazione di Giunta Regionale recante le direttive tecniche e i requisiti
di accreditamento di cui al citato Accordo e di ivi declinare le modalità di
dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate
procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento che del suo
mantenimento;
DATO
ATTO altresì, del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione
“Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e
dal Dirigente del Servizio “Servizio Accreditamenti, Vigilanza e Controllo”, in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del
presente provvedimento;
a
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
quanto espresso in narrativa
1. di adottare, per le motivazioni esposte
in premessa, le “Direttive tecniche per l’accreditamento dei soggetti formatori
che gestiscono i percorsi di abilitazione degli operatori delle attrezzature di
lavoro individuate dall’accordo Stato - Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 60 del 12 marzo
2. di disporre la pubblicazione della
presente deliberazione nel B.U.R.A.T. e nel sito internet http://www.regione.abruzzo.it/ – sezione “News e Avvisi”.
Segue allegato